Parole chiave
Massima

Parole chiave

Ravvicinamento delle legislazioni - Diritto d'autore e diritti ad esso connessi - Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate - Direttiva 92/100 - Radiodiffusione e comunicazione al pubblico - Equa remunerazione - Nozione - Interpretazione uniforme - Attuazione da parte degli Stati membri - Criteri - Limiti

(Direttiva del Consiglio 92/100/CEE, art. 8, n. 2)

Massima

$$L'art. 8, n. 2, della direttiva 92/100, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, impone agli Stati membri di emanare una normativa che assicuri che l'utente verserà un'equa remunerazione quando un fonogramma viene usato per una radiodiffusione o per una qualsiasi comunicazione al pubblico. La nozione di equa remunerazione che figura in detta disposizione dev'essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri e attuata da ciascuno Stato membro, il quale determina, nel proprio territorio, i criteri più pertinenti per garantire, entro i limiti imposti dal diritto comunitario, in particolare dalla direttiva 92/100, l'osservanza di tale nozione comunitaria.

A questo proposito, il predetto art. 8, n. 2, non osta ad un modello di calcolo dell'equa remunerazione che contenga fattori variabili e fattori fissi come il numero di ore di diffusione dei fonogrammi, la rilevanza dell'ascolto degli organismi radiofonici e televisivi rappresentati dall'organismo di diffusione, le tariffe convenzionalmente fissate in materia di diritti di esecuzione e di radiodiffusione di opere musicali tutelate dal diritto d'autore, le tariffe praticate dagli organismi pubblici di radiodiffusione negli Stati membri limitrofi dello Stato membro di cui trattasi e gli importi pagati dalle stazioni commerciali, qualora il suddetto modello sia tale da consentire di raggiungere un adeguato equilibrio tra l'interesse degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori a riscuotere una remunerazione per la radiodiffusione di un determinato fonogramma e l'interesse dei terzi a poter radiodiffondere tale fonogramma in condizioni ragionevoli e non risulti in contrasto con alcun principio del diritto comunitario.

( v. punti 33, 38, 46, dispositivo 1-2 )