Parole chiave
Massima

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Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione a causa della cittadinanza - Normativa nazionale che prevede un trattamento differenziato e non proporzionato tra contravventori al codice della strada sulla base del luogo di immatricolazione del veicolo - Inammissibilità

[Trattato CE, art. 6 (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE)]

Massima

$$Uno Stato membro che mantenga in vigore un trattamento differenziato e non proporzionato dei trasgressori al codice della strada in base al luogo di immatricolazione dei veicoli - prevedendo che, in caso di infrazione commessa con un veicolo immatricolato nello Stato membro medesimo, il trasgressore dispone di un termine di sessanta giorni, decorrenti dalla contestazione o dalla notifica dell'infrazione, per il pagamento del minimo edittale ovvero al fine di presentare ricorso nel caso in cui non abbia già pagato tale minimo, laddove, in caso di infrazione commessa con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, il trasgressore deve versare immediatamente il minimo edittale ovvero, in particolare qualora intenda contestare l'infrazione, costituire una cauzione pari al doppio del minimo, a pena di ritiro della patente o di fermo amministrativo del veicolo - viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 6 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE).

( v. punti 16, 29 e dispositivo )