Parole chiave
Massima

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1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disoccupazione - Disoccupato che si reca in un altro Stato membro - Conservazione del diritto alle prestazioni - Interpretazione in base alle norme del diritto nazionale del primo Stato membro

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 69, n. 1, lett. a)]

2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disoccupazione - Disoccupato che si reca in un altro Stato membro - Conservazione del diritto alle prestazioni - Presupposti - Tenersi a disposizione dell'ufficio di collocamento dello Stato competente

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 69, n. 1, lett. a)]

Massima

1. L'art. 69 del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, accorda al lavoratore disoccupato la facoltà di esimersi per un periodo determinato, al fine di cercare lavoro in un altro Stato membro, dall'obbligo, imposto dalle varie normative nazionali, di tenersi a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato competente, senza per questo perdere il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti di detto Stato. Detta disposizione non costituisce una mera misura di coordinamento delle normative nazionali in materia previdenziale. Essa istituisce, a favore dei lavoratori che chiedono di fruirne, un regime autonomo, derogatorio alle norme nazionali, che dev'essere interpretato uniformemente in tutti gli Stati membri, qualunque sia il regime previsto dalla normativa nazionale per la conservazione e la perdita del diritto alle prestazioni. Ne consegue che i presupposti previsti dall'art. 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71 devono essere intesi come esaustivi e che non è consentito alle competenti autorità degli Stati membri imporre ulteriori condizioni. Tuttavia è necessario riferirsi o al diritto nazionale dello Stato membro da cui parte il disoccupato, o al diritto nazionale di quello in cui egli si reca, al fine di accertare se sono soddisfatti taluni presupposti imposti da detta disposizione. Infatti, l'applicazione uniforme di tale disposizione in tutti gli Stati membri, che consente a quest'ultima di raggiungere il suo scopo, consistente nel contribuire a garantire la libera circolazione dei lavoratori conformemente all'art. 42 CE, non richiede che siano disciplinate uniformemente in tutti gli Stati membri le modalità d'iscrizione di un lavoratore come richiedente lavoro e la questione degli uffici relativa alle condizioni in base alle quali si deve ritenere che egli sia rimasto a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato competente. La questione relativa alle condizioni in base alle quali si può ritenere che una persona sia rimasta a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato competente, ai sensi dell'art. 69, n. 1, lett. a), deve essere valutata in base alle norme del diritto nazionale di detto Stato.

( v. punti 17-19, 25, 27, dispositivo 1 )

2. L'art. 69, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, come modificato ed aggiornato dal regolamento n. 118/97, deve essere interpretato nel senso che, per fruire della conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione da esso previsto, la persona che cerca lavoro deve essere rimasta a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato competente per un periodo complessivo di almeno quattro settimane dopo l'inizio della disoccupazione. Non ha rilevanza il fatto che tale periodo non sia stato ininterrotto.

( v. punto 32, dispositivo 2 )