62000J0215

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2002. - Arbetsmarknadsstyrelsen contro Petra Rydergård. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Regeringsrätten - Svezia. - Previdenza sociale - Prestazioni di disoccupazione - Presupposti del mantenimento del diritto alle prestazioni per un disoccupato che si rechi in un altro Stato membro. - Causa C-215/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-01817


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disoccupazione - Disoccupato che si reca in un altro Stato membro - Conservazione del diritto alle prestazioni - Interpretazione in base alle norme del diritto nazionale del primo Stato membro

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 69, n. 1, lett. a)]

2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disoccupazione - Disoccupato che si reca in un altro Stato membro - Conservazione del diritto alle prestazioni - Presupposti - Tenersi a disposizione dell'ufficio di collocamento dello Stato competente

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 69, n. 1, lett. a)]

Massima


1. L'art. 69 del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, accorda al lavoratore disoccupato la facoltà di esimersi per un periodo determinato, al fine di cercare lavoro in un altro Stato membro, dall'obbligo, imposto dalle varie normative nazionali, di tenersi a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato competente, senza per questo perdere il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti di detto Stato. Detta disposizione non costituisce una mera misura di coordinamento delle normative nazionali in materia previdenziale. Essa istituisce, a favore dei lavoratori che chiedono di fruirne, un regime autonomo, derogatorio alle norme nazionali, che dev'essere interpretato uniformemente in tutti gli Stati membri, qualunque sia il regime previsto dalla normativa nazionale per la conservazione e la perdita del diritto alle prestazioni. Ne consegue che i presupposti previsti dall'art. 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71 devono essere intesi come esaustivi e che non è consentito alle competenti autorità degli Stati membri imporre ulteriori condizioni. Tuttavia è necessario riferirsi o al diritto nazionale dello Stato membro da cui parte il disoccupato, o al diritto nazionale di quello in cui egli si reca, al fine di accertare se sono soddisfatti taluni presupposti imposti da detta disposizione. Infatti, l'applicazione uniforme di tale disposizione in tutti gli Stati membri, che consente a quest'ultima di raggiungere il suo scopo, consistente nel contribuire a garantire la libera circolazione dei lavoratori conformemente all'art. 42 CE, non richiede che siano disciplinate uniformemente in tutti gli Stati membri le modalità d'iscrizione di un lavoratore come richiedente lavoro e la questione degli uffici relativa alle condizioni in base alle quali si deve ritenere che egli sia rimasto a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato competente. La questione relativa alle condizioni in base alle quali si può ritenere che una persona sia rimasta a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato competente, ai sensi dell'art. 69, n. 1, lett. a), deve essere valutata in base alle norme del diritto nazionale di detto Stato.

( v. punti 17-19, 25, 27, dispositivo 1 )

2. L'art. 69, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, come modificato ed aggiornato dal regolamento n. 118/97, deve essere interpretato nel senso che, per fruire della conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione da esso previsto, la persona che cerca lavoro deve essere rimasta a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato competente per un periodo complessivo di almeno quattro settimane dopo l'inizio della disoccupazione. Non ha rilevanza il fatto che tale periodo non sia stato ininterrotto.

( v. punto 32, dispositivo 2 )

Parti


Nel procedimento C-215/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Regeringsrätten (Svezia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Arbetsmarknadsstyrelsen

e

Petra Rydergård,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 69, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, S. von Bahr, D.A.O. Edward, A. La Pergola e C.W.A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: L.A. Geelhoed

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per l'Arbetsmarknadsstyrelsen, dai sigg. J.I. Samuelsson Apelgren e A. Rydh, in qualità di agenti;

- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Oldfelt Hjertonsson e dal sig. D. Martin, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 ottobre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con pronuncia 3 maggio 2000, pervenuta in cancelleria il 31 maggio seguente, il Regeringsrätten (Corte amministrativa suprema) ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 69, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori indipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che oppone l'Arbetsmarknadsstyrelsen (direzione nazionale del lavoro; in prosieguo: l'«AMS») alla sig.ra Rydergård, in merito al diniego dell'AMS di rilasciare a quest'ultima l'attestato che le consente di recarsi in un altro Stato membro al fine di cercarvi un'occupazione pur conservando il beneficio delle indennità di disoccupazione svedesi.

Normativa comunitaria

3 L'art. 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71 dispone:

«1. Il lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa, che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi un'occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:

a) prima della sua partenza deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente durante almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;

b) deve iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi organizzato. Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all'iscrizione se si procede all'iscrizione entro un termine di sette giorni dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o istituzioni competenti;

c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a partire dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma della legislazione di detto Stato. Nel caso di un lavoratore stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da compiere fino al termine della stagione per la quale è stato assunto».

4 L'art. 83, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97 (in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»), stabilisce che, per conservare il beneficio delle prestazioni, il disoccupato di cui all'art. 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71 è tenuto a presentare all'ente del luogo in cui si è recato un attestato con il quale l'ente competente certifica che egli continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni fissate del detto articolo, n. 1, lett. b).

Normativa nazionale

5 In forza dell'art. 10 del capo 4 della lagen (1962:381) om allmän försäkring (legge sulla previdenza sociale), un genitore ha diritto agli assegni temporanei per figli a titolo dell'assistenza prestata a suo figlio se, a causa in particolare della malattia di questo o perché contagioso, deve interrompere l'esercizio di un'attività lavorativa.

6 L'indennità di disoccupazione sostitutive del reddito, in forza della lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (legge sull'assicurazione contro la disoccupazione), sono previste per gli iscritti alla cassa di assicurazione contro la disoccupazione che siano senza lavoro e abbiano lavorato in precedenza per un certo periodo di tempo. Per avervi diritto, il richiedente deve in particolare essere abile al lavoro e non essere impossibilitato ad andare al lavoro; deve accettare inoltre qualsiasi lavoro adeguato che gli viene proposto. Le prestazioni consistono nel versamento di indennità giornaliere.

7 Ai termini dell'art. 20 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, nessuna indennità giornaliera può essere versata se il richiedente riceve per il periodo considerato assegni per figli.

Causa principale

8 La sig.ra Rydergård veniva iscritta come disoccupata presso gli uffici del lavoro svedese a partire dal 25 settembre 1998 e fruiva di indennità di disoccupazione. Essa chiedeva che le venisse rilasciato l'attestato previsto dall'art. 83, n. 1, del regolamento n. 574/72, in quanto aveva intenzione di recarsi in Francia il 27 ottobre 1998 per cercarvi un'occupazione.

9 L'AMS, che rilascia detti attestati, veniva a conoscenza del fatto che la sig.ra Rydergård aveva percepito assegni temporanei per figli in quanto si era occupata di suo figlio malato dal 28 al 30 settembre 1998 nonché il 12 e 13 ottobre seguenti, vale a dire per un periodo complessivo di cinque giorni durante il periodo in cui era iscritta come disoccupata. Respingeva quindi la domanda della sig.ra Rydergård diretta ad ottenere l'attestato in questione, in quanto essa non aveva avuto diritto alle indennità di disoccupazione per almeno quattro settimane immediatamente precedenti la data prevista per la sua partenza.

10 La sig.ra Rydergård proponeva ricorso contro il detto provvedimento. Il länsrätt (tribunale amministrativo regionale) accoglieva la sua domanda e ingiungeva all'AMS di rilasciare l'attestato.

11 Quest'ultimo interponeva infruttuosamente appello avverso la sentenza del länsrätt dinanzi al kammarrätt (Corte d'appello amministrativa).

12 L'AMS proponeva ricorso contro la sentenza del kammarrätt dinanzi al Regeringsrätten. Dinanzi a detto organo giudiziario esso sosteneva che i requisiti e i criteri previsti dell'art. 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71 implicano che la persona che ha intenzione di cercare un'occupazione in un altro Stato membro resti disponibile sul mercato del lavoro svedese ininterrottamente almeno per le quattro settimane immediatamente precedenti la partenza prevista se vuole conservare il beneficio delle indennità di disoccupazione svedesi. Inoltre detta persona dovrebbe beneficiare di un provvedimento della sua cassa di assicurazione contro la disoccupazione che le riconosca il diritto alle indennità di disoccupazione durante dette quattro settimane consecutive. Non si dovrebbe verificare alcuna interruzione del diritto alle prestazioni.

13 L'AMS faceva valere che in applicazione della normativa nazionale dello Stato competente occorre stabilire se la persona che ha intenzione di cercare un'occupazione in un altro Stato membro si trovi a disposizione dell'ufficio di collocamento dello Stato competente e soddisfi le condizioni per poter fruire del diritto alle prestazioni di disoccupazione. Infatti, lo status di «disoccupato» può essere stabilito solo in forza della normativa dello Stato che gli concede le indennità di disoccupazione. L'AMS si riferisce al riguardo al paragrafo 6 delle conclusioni dell'avvocato generale Tesauro nella causa Gray (sentenza 8 aprile 1992, causa C-62/91, Racc. pag. I-2737).

14 L'AMS ritiene che una persona che riceve assegni temporanei per figli a titolo dell'assistenza fornita ad un figlio malato non possa essere considerata a disposizione dell'ufficio di collocamento, ai sensi dell'art. 69, n. 1, del regolamento 1408/71. Infatti, durante il periodo coperto dalle dette indennità la sig.ra Ryadergård si sarebbe trovata impossibilitata ad assumere immediatamente un'occupazione.

15 Secondo l'AMS, nella fattispecie il periodo di almeno quattro settimane avrebbe potuto cominciare a decorrere solamente a partire dal primo giorno non lavorativo successivo al periodo coperto dagli assegni temporanei per figli, vale a dire dal 14 ottobre 1998.

16 Considerando che la soluzione della lite dinanzi a lui pendente richiedesse l'interpretazione dell'art. 69, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, il Regeringsrätten ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se si possa ritenere che una persona che si trovi nella stessa situazione della signora Petra Rydergård sia rimasta a disposizione dell'ufficio di collocamento ai sensi dell'art. 69, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 durante i giorni di disoccupazione in cui era impossibilitata ad esercitare un'attività lavorativa perché occupata a curare il figlio malato e se la soluzione di tale questione debba essere fondata sul diritto nazionale.

2) Se l'art. 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71 debba essere inteso nel senso che il richiedente lavoro deve restare ininterrottamente a disposizione dell'ufficio di collocamento per il periodo di quattro settimane immediatamente precedente la partenza per un altro Stato membro».

Sulla prima questione

17 Occorre ricordare che l'art. 69 del regolamento n. 1408/71 accorda al lavoratore disoccupato la facoltà di esimersi per un periodo determinato, al fine di cercare lavoro in un altro Stato membro, dall'obbligo, imposto dalle varie legislazioni nazionali, di tenersi a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato competente, senza per questo perdere diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti di detto Stato (sentenza 19 giugno 1980, cause riunite 41/79, 121/79 e 796/79, Testa e a., Racc. pag. 1979, punto 4).

18 Tale disposizione non costituisce una mera misura di coordinamento delle normative nazionali in materia previdenziale. Essa istituisce, a favore dei lavoratori che chiedono di fruirne, un regime autonomo, derogatorio alle norme nazionali, che dev'essere interpretato uniformemente in tutti gli Stati membri, qualunque sia il regime previsto dalla normativa nazionale per la conservazione e la perdita del diritto alle prestazioni (citata sentenza Testa e a., punto 5).

19 Ne consegue che i presupposti previsti dall'art. 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71 devono essere intesi come esaustivi e che non è consentito alle competenti autorità degli Stati membri imporre ulteriori condizioni.

20 Tale considerazione non significa tuttavia che non sia necessario riferirsi al diritto nazionale dello Stato membro da cui parte il disoccupato, o al diritto nazionale di quello in cui egli si reca, al fine di accertare se sono soddisfatti taluni presupposti imposti da tale disposizione.

21 Ciò vale, in particolare, per il requisito previsto dall'art. 69, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, secondo il quale il lavoratore deve sottoporsi al controllo dell'ufficio del lavoro organizzato nello Stato membro in cui si reca.

22 Lo stesso vale per la condizione enunciata dall'art. 69, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71, in forza del quale la durata complessiva della concessione delle prestazioni non può superare il periodo durante il quale il lavoratore ha diritto alle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro da cui è partito.

23 L'accertamento di tali condizioni implica necessariamente che, da un lato, siano applicate le disposizioni del diritto dello Stato membro nel quale il disoccupato si reca che disciplinano il controllo dei disoccupati da parte degli uffici di collocamento e, dall'altro, le disposizioni del diritto dello Stato membro da cui è partito il disoccupato che disciplinano la durata della concessione delle prestazioni di disoccupazione. Tali disposizioni possono divergere da uno Stato membro all'altro, senza per questo impedire un'applicazione uniforme dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71.

24 L'art. 69, n. 1, lett. a), del detto regolamento, ai sensi del quale il lavoratore deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente durante almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione, dev'essere interpretato nello stesso contesto.

25 L'applicazione uniforme di tale disposizione in tutti gli Stati membri, che consente a quest'ultima di raggiungere il suo scopo, consistente nel contribuire a garantire la libera circolazione dei lavoratori conformemente all'art. 42 CE, non richiede che siano disciplinate uniformemente in tutti gli Stati membri le modalità d'iscrizione di un lavoratore come richiedente lavoro e la questione relativa alle condizioni in base alle quali si debba ritenere che egli sia rimasto a disposizione dell'ufficio di collocamento dello Stato competente.

26 Ne consegue che la valutazione della questione se una persona sia rimasta a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato competente deve essere effettuata in base alla normativa pertinente di detto Stato. Nella causa principale il giudice a quo dovrà in particolare appurare se la perdita del diritto alle indennità giornaliere durante il periodo di riscossione degli assegni temporanei per figli escluda, in base alla normativa svedese, che si possa considerare il lavoratore interessato a disposizione dell'ufficio di collocamento dello Stato competente durante detto periodo.

27 Occorre pertanto risolvere la prima questione come segue: la questione relativa alle condizioni in base alle quali si può ritenere che una persona sia rimasta a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato competente, ai sensi dell'art. 69, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, deve essere valutata in base alle norme del diritto nazionale di detto Stato.

Sulla seconda questione

28 Come si è osservato al punto 19 della presente sentenza, dato che l'art. 69 del regolamento n. 1408/71 istituisce, a favore dei lavoratori che ne chiedono il beneficio, un regime autonomo che deve essere interpretato uniformemente, le condizioni cui esso subordina l'applicazione di detto regime devono essere considerate esaustive.

29 Orbene, l'art. 69, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 si limita a prevedere un periodo di almeno quattro settimane dopo l'inizio della disoccupazione durante il quale il lavoratore deve rimanere a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato competente.

30 Detta condizione mira in particolare a consentire, prima che il lavoratore parta, a spese di uno Stato membro, alla ricerca di un'occupazione in un altro Stato membro, alle autorità del primo Stato di accertare che il lavoratore sia veramente disoccupato e, inoltre, di offrirgli un lavoro.

31 Perché questo scopo sia raggiunto, non è necessario esigere che il periodo di quattro settimane sia ininterrotto. E' sufficiente, al contrario, che, dopo l'inizio della disoccupazione, la persona che cerca lavoro sia rimasta a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato competente per un periodo complessivo di almeno quattro settimane. E' compito delle autorità nazionali stabilire, in ciascun caso di specie e basandosi sul loro diritto nazionale, da quale momento inizia la disoccupazione e accertare - tenendo conto in particolare della soluzione fornita per la prima questione - se tale durata sia stata raggiunta.

32 Si deve pertanto risolvere la seconda questione come segue: l'art. 69, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che, per fruire della conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione da esso previsto, la persona che cerca lavoro deve essere rimasta a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato competente per un periodo complessivo di almeno quattro settimane dopo l'inizio della disoccupazione, senza che abbia rilevanza che tale periodo non sia stato ininterrotto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

33 Le spese sostenute dal governo austriaco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Regeringsrätten con pronuncia 3 maggio 2000, dichiara:

1) La questione relativa alle condizioni in base alle quali si può ritenere che una persona sia rimasta a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato competente, ai sensi dell'art. 69, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118, deve essere valutata in base alle norme del diritto nazionale di detto Stato.

2) L'art. 69, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, come modificato ed aggiornato dal regolamento n. 118/97, deve essere interpretato nel senso che, per fruire della conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione da esso previsto, la persona che cerca lavoro deve essere rimasta a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato competente per un periodo complessivo di almeno quattro settimane dopo l'inizio della

disoccupazione, senza che abbia rilevanza che tale periodo non sia stato ininterrotto.