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Questioni pregiudiziali Rinvio alla Corte Organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell'art. 234 CE Nozione Landesgericht che agisce in veste di tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese e che statuisce al di fuori di una controversia Esclusione

(Art. 234 CE)

Massima

$$Risulta dall'art. 234 CE che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di natura giurisdizionale.

Pertanto, il Landesgericht Wels (Austria) non può adire la Corte quando svolge funzioni di autorità amministrativa senza dovere, al tempo stesso, dirimere una controversia. Ciò accade quando si pronuncia in qualità di Handelsgericht secondo le disposizioni nazionali relative agli obblighi di pubblicità dei conti annuali e della relazione sulla gestione di talune forme di società. Infatti, dal momento che nell'ambito di tale attività non è adito per una controversia, ma si limita a tenere un registro delle imprese, esso si limita ad accertare se i requisiti legali di pubblicità siano o non soddisfatti e, se del caso, ingiunge, a pena di un'ammenda, di presentare tali documenti contabili.

( v. punti 13-15 )