62000J0179

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 gennaio 2002. - Gerald Weidacher (curatore fallimentare della Thakis Vertriebs- und Handels GmbH) contro Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgerichtshof - Austria. - Art. 149 dell'atto relativo all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia - Misure transitorie - Scorte eccedentarie - Art. 4 del regolamento (CE) della Commissione n. 3108/94 - Competenza - Detentore della merce - Onere all'importazione applicabile - Legittimo affidamento - Proporzionalità - Parità di trattamento. - Causa C-179/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-00501


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità Austria Agricoltura Organizzazione comune dei mercati Misure transitorie riguardanti gli scambi di prodotti agricoli Tassazione delle scorte eccedentarie Competenza della Commissione

[Atto di adesione del 1994, art. 149, n. 1; regolamento (CE) della Commissione n. 3108/94, art. 4]

2. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità Austria Agricoltura Organizzazione comune dei mercati Misure transitorie riguardanti gli scambi di prodotti agricoli Tassazione delle scorte eccedentarie Principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento Violazione Insussistenza

(Atto di adesione del 1994, artt. 145, n. 2, e 149, n. 1; regolamento della Commissione n. 3108/94, art. 4)

3. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità Austria Agricoltura Organizzazione comune dei mercati Misure transitorie riguardanti gli scambi di prodotti agricoli Tassazione delle scorte eccedentarie «Detentore» di una scorta eccedentaria Nozione

(Regolamento della Commissione n. 3108/94, art. 4)

4. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità Austria Agricoltura Organizzazione comune dei mercati Misure transitorie riguardanti gli scambi di prodotti agricoli Tassazione delle scorte eccedentarie Calcolo della tassa Olio di oliva tunisino «Onere all'importazione» applicabile

(Regolamento della Commissione n. 3108/94, art. 4, n. 3)

5. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità Austria Agricoltura Organizzazione comune dei mercati Misure transitorie riguardanti gli scambi di prodotti agricoli Tassazione delle scorte eccedentarie Calcolo della tassa Violazione del principio della parità di trattamento Insussistenza

(Regolamento della Commissione n. 3108, art. 4, n. 3)

Massima


1. La Commissione era competente, ai sensi dell'art. 149, n. 1, dell'atto di adesione del 1994, ad adottare le misure di tassazione delle scorte eccedentarie situate nei nuovi Stati membri previste all'art. 4 del regolamento n. 3108/94, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli.

( v. punto 24, dispositivo 1 )

2. L'art. 4 del regolamento n. 3108/94, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli, non viola né il principio di proporzionalità, né il principio della tutela del legittimo affidamento.

Da una parte, infatti, istituendo la tassazione delle scorte eccedentarie situate nei nuovi Stati membri e fissandone le modalità di applicazione, la Commissione ha scelto la formula che, tra varie possibilità, le è sembrata la più adatta ad evitare i rischi di pregiudizio al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, rischi generati dall'accumulo di scorte eccedenti quella che poteva essere considerata una scorta normale di riporto ai sensi dell'art. 145, n. 2, dell'atto di adesione del 1994. La suddetta tassazione è diretta a prevenire la costituzione di siffatte scorte o, per lo meno, a neutralizzare i vantaggi economici previsti dai loro detentori, collocandoli in una situazione di parità rispetto agli operatori della Comunità a Dodici, con i quali essi si trovano in concorrenza sullo stesso mercato. Secondo il principio che la ispira, essa deve essere considerata idonea a realizzare l'obiettivo di facilitare l'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nei nuovi Stati membri, di cui dall'art. 149, n. 1, dell'atto di adesione, senza eccedere i limiti di quanto previsto a tal fine. Ne consegue che la Commissione non ha oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale che gli spetta in materia agricola e non ha violato il principio di proporzionalità.

D'altra parte, dato che il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere nei confronti di una normativa comunitaria solo se la Comunità stessa ha precedentemente determinato una situazione tale da ingenerare un legittimo affidamento, la Comunità non ha affatto, con un atto o un'omissione, lasciato intendere negli ambienti interessati che misure transitorie, destinate ad evitare distorsioni di concorrenza e guadagni speculativi, generati dalla costituzione di scorte eccedentarie, non sarebbero state adottate in occasione dell'ampliamento intervenuto il 1° gennaio 1995. Inoltre, un operatore economico normalmente diligente, doveva essere a conoscenza, dal momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'atto di adesione del 1994, che l'art. 149, n. 1, di quest'ultimo autorizzava la Commissione ad adottare misure transitorie al fine di adattare i regimi esistenti nei nuovi Stati membri all'organizzazione comune dei mercati, misure che potevano, se del caso, avere ripercussioni sulle scorte eccedentarie già costituite al momento della pubblicazione del regolamento n. 3108/94.

( v. punti 27-29, 31-33, dispositivo 2 )

3. La nozione di «detentore» di una scorta eccedentaria ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 3108/94, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli, prevedendo misure di tassazione delle scorte eccedentarie situate nei nuovi Stati membri, indica qualsiasi persona che abbia il potere di immettere sul mercato il prodotto immagazzinato e di trarne profitto.

( v. punto 45, dispositivo 3 )

4. L'art. 4, n. 3, del regolamento n. 3108/94, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli, dev'essere interpretato nel senso che, riguardo all'importazione di olio d'oliva tunisino, l'«onere all'importazione» applicabile nella Comunità a Dodici il 31 dicembre 1994 è quello previsto dall'allegato I del regolamento n. 3307/94, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

( v. punto 48, dispositivo 4 )

5. Prevedendo la tassazione, in osservanza del regime generale del regolamento n. 3307/94, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva, delle scorte eccedentarie detenute al 1° gennaio 1995 nei nuovi Stati membri, al fine di prevenire o impedire le deviazioni di traffico atte a perturbare l'organizzazione comune dei mercati, l'art. 4, n. 3, del regolamento n. 3108/94, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli, non viola il principio della parità di trattamento tra gli operatori economici degli Stati membri.

Infatti, gli operatori dei nuovi Stati membri i quali, in tale data, detenevano scorte eccedentarie di olio d'oliva tunisino, importato sotto il regime vigente in tali Stati, non si trovavano in una situazione analoga a quella degli operatori della Comunità a Dodici che, dal 1° marzo al 31 ottobre 1994, hanno potuto, eventualmente, importare olio d'oliva tunisino nell'ambito del regime preferenziale previsto dal vecchio accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina.

( v. punti 50-51, dispositivo 5 )

Parti


Nel procedimento C-179/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Gerald Weidacher (curatore fallimentare della Thakis Vertriebs- und Handels GmbH)

e

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 149, n. 1, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1), nonché sulla validità e l'interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 19 dicembre 1994, n. 3108, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli (GU L 328, pag. 42),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Braun e M. Niejahr, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 novembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 17 aprile 2000, pervenuta in cancelleria il 12 maggio successivo, il Verwaltungsgerichtshof (Corte Suprema amministrativa, Austria) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, cinque questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 149, n. 1, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: l'«atto di adesione»), nonché sulla validità e l'interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 19 dicembre 1994, n. 3108, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli (GU L 328, pag. 42).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il sig. Weidacher, curatore fallimentare della Thakis Vertriebs- und Handels GmbH (in prosieguo: la «Thakis»), e il Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft (Ministero austriaco dell'Agricoltura e delle Foreste) a proposito di un credito fiscale liquidato a titolo di detenzione di uno stock eccedentario di olio d'oliva.

Contesto normativo

3 L'art. 137, n. 2, secondo trattino, dell'atto di adesione prevede che, salvo disposizioni contrarie, «i diritti e gli obblighi derivanti dalla politica agricola comune si applicano integralmente nei nuovi Stati membri».

4 L'art. 145, n. 2, dell'atto di adesione, che disciplina la situazione dei prodotti agricoli che si trovavano in giacenza alla data dell'adesione, è redatto nel modo seguente:

«Qualsiasi scorta di prodotti che si trovino in libera pratica sul territorio dei nuovi Stati membri al 1° gennaio 1995 e che superi in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata da detti Stati membri a loro carico in base a procedure comunitarie da definirsi ed entro termini da fissare conformemente alla procedura di cui all'articolo 149, paragrafo 1. La nozione di scorta normale di riporto è definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune dei mercati».

5 L'art. 149, n. 1, del suddetto atto di adesione dispone quanto segue:

«Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE [del Consiglio 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 1966, n. 172, pag. 3025, più volte modificato)] o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1997 e non possono applicarsi oltre questa data».

6 Sulla base dell'art. 149, n. 1, dell'atto di adesione, la Commissione ha adottato il regolamento n. 3108/94, il cui terzo considerando è redatto nel modo seguente:

«(...) dal completamento del mercato interno, la circolazione dei prodotti avviene senza alcun controllo alle frontiere interne; (...) per tale motivo, un eventuale sistema di tassazione dei prodotti oggetto di deviazioni di traffico, sia al momento della spedizione da uno Stato membro verso un altro Stato membro, sia al momento dell'introduzione del prodotto proveniente da un altro Stato membro, non sembra costituire un sistema sufficientemente efficace; (...) le deviazioni di traffico vengono effettuate con prodotti che non fanno parte dello stock normale di uno Stato membro; (...) è opportuno prevedere la tassazione degli stock eccedentari situati nei nuovi Stati membri».

7 Ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 3108/94:

«1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 145, paragrafo 2 dell'atto di adesione, e purché non esista, a livello nazionale, una legislazione più severa, i nuovi Stati membri tassano i detentori di stock eccedentari al 1° gennaio 1995.

(...)

2. Nel determinare lo stock eccedentario di ciascun detentore, i nuovi Stati membri tengono conto in particolare:

delle medie degli stock disponibili negli anni precedenti l'adesione,

delle correnti di scambio verificatesi negli anni precedenti l'adesione,

delle circostanze in cui questi stock sono stati creati.

La nozione di stock eccedentari si applica egualmente ai prodotti agricoli destinati ai mercati dei nuovi Stati membri.

3. L'importo della tassa di cui al paragrafo 1 è pari:

per un prodotto proveniente da un paese terzo, alla differenza tra l'onere all'importazione applicabile nella Comunità a Dodici il 31 dicembre 1994 e il prelievo all'importazione applicabile nel nuovo Stato membro il 31 dicembre 1994, purché il primo sia superiore al secondo.

(...)

4. Per garantire una corretta applicazione della tassa di cui al paragrafo 1, i nuovi Stati membri effettuano un censimento degli stock disponibili il 1° gennaio 1995.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti dei seguenti codici NC:

per l'Austria: 1006, 0806 20, 1702 10, 1509, 1510;

(...)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

8 Nell'ottobre 1994 la Thakis acquistava in Tunisia un notevole quantitativo di olio d'oliva. Con atto di costituzione di una cauzione del 13 dicembre 1994, la parte delle merce destinata all'Austria veniva data in pegno a favore di una banca austriaca, la A-Bank. La merce, unitamente alla documentazione riguardante il trasporto redatta a nome di quest'ultima, lasciava la Tunisia il 21 dicembre 1994 e veniva sdoganata il 29 dicembre successivo, quando non era stata ancora scaricata.

9 Alla data del 31 dicembre 1994 una parte dell'olio d'oliva importato dalla Thakis si trovava in un deposito di un'impresa vinicola austriaca, sotto il controllo della A-Bank, un'altra parte in alcuni vagoni ferroviari in sosta presso una stazione austriaca, sotto la responsabilità del trasportatore.

10 L'Agrarmarkt Austria (ente austriaco di vigilanza sui mercati agricoli), ritenendo che la Takis fosse detentrice, al 1° gennaio 1995, di uno stock eccedentario di olio d'oliva tunisino pari a 1 091 341 kg, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 3108/94, le imponeva, il 1° febbraio 1995, di costituire una cauzione a garanzia di un credito d'imposta liquidato anticipatamente a titolo di detenzione di uno stock eccedentario e le comunicava, il 3 aprile successivo, dopo che era fallita, un avviso di imposizione di un importo pari a ATS 11 086 683.

11 L'importo veniva calcolato, conformemente all'art. 4, n. 3, del regolamento n. 3108/94, sulla base della differenza di tassazione dell'olio di oliva importato esistente al 31 dicembre 1994 tra la Comunità a Dodici e l'Austria.

12 Il dazio doganale applicabile in Austria a tale data era pari a 70 ATS/100 kg, più una tara addizionale del 18%, mentre il prelievo vigente nella Comunità a Dodici era, ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 29 dicembre 1994, n. 3307, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva (GU L 341, pag. 53), pari a 66,31 ECU/100 kg (vale a dire 1 098,48 ATS/100 kg).

13 L'ordine di costituire una cauzione e l'avviso di imposizione venivano contestati dalla Thakis, quindi dal curatore fallimentare di quest'ultima nell'ambito di un ricorso amministrativo. In particolare, venivano contestati, in primo luogo, la qualità stessa di «detentore» di uno stock di olio d'oliva in capo alla Thakis al 1° gennaio 1995; in secondo luogo, l'importo dell'onere all'importazione, il quale, secondo la Thakis, avrebbero dovuto essere determinato in applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 7 febbraio 1994, n. 287, recante misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia (GU L 39, pag. 1); in terzo luogo, la legittimità del regolamento n. 3108/94, il quale, da un lato, non rientrerebbe nell'ambito delle competenze della Commissione ai sensi dell'art. 149, n. 1, dell'atto di adesione e, dall'altro, violerebbe il principio di tutela del legittimo affidamento in quanto il suo art. 4 si applica anche agli operatori dei nuovi Stati membri che hanno effettuato transazioni prima dell'adozione di quest'ultimo regolamento, vale a dire prima del 19 dicembre 1994.

14 A seguito del rigetto del ricorso amministrativo, veniva adito della controversia il Verwaltungsgerichtshof. Nutrendo dubbi sulla validità e l'interpretazione del regolamento n. 3108/94, il suddetto giudice, tenuto conto degli addebiti fatti valere dinanzi ad esso, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la riscossione di prelievi su scorte eccedentarie nei nuovi Stati membri dalla data del 1° gennaio 1995, quale prevista nell'art. 4 del regolamento (CE) della Commissione 19 dicembre 1994, n. 3108, costituisca una misura transitoria necessaria, ai sensi dell'art. 149, n. 1, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, al fine di facilitare il passaggio dalla disciplina in vigore nei nuovi Stati membri alla disciplina risultante dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati secondo le disposizioni di cui al titolo VI, Agricoltura, del citato atto di adesione, oppure se il detto regolamento sia integralmente o parzialmente nullo a causa dell'incompetenza della Commissione.

2) Se il diritto fondamentale alla tutela del legittimo affidamento o il principio fondamentale di proporzionalità ostino all'applicazione dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 3108/94 nell'ipotesi di eccedenze riconducibili ad atti di disposizione (atti di acquisto e di rivendita) compiuti

a) anteriormente alla data di pubblicazione di questo regolamento, oppure

b) anteriormente al momento in cui doveva considerarsi nota agli operatori del settore la programmazione di prelievi sulle eccedenze.

In caso di soluzione affermativa, se il detto regolamento sia integralmente o parzialmente nullo per violazione dei citati principi fondamentali, oppure se debba essere interpretato nel senso che, in ipotesi del genere, non si deve giungere all'imposizione di alcun prelievo.

3) a) Se l'acquirente di una determinata merce, il quale avesse già rivenduto quest'ultima anteriormente al 1° gennaio 1995 senza averla però trasferita materialmente al suo acquirente, debba essere considerato [ai sensi del regolamento n. 3108/94] quale "detentore" ("Besitzer") della detta merce alla data del 1° gennaio 1995, posto che

i) la merce e il relativo ricavato erano stati costituiti in pegno a favore di un istituto bancario e, in base al contratto di pegno,

questo istituto bancario disponeva delle chiavi per l'accesso a quella parte della merce depositata in pegno in un apposito magazzino, e

la documentazione relativa al trasporto in particolare la lettera di vettura multimodale Bill of lading, relativa alla merce residua, la quale, alla data del 1° gennaio 1995, si trovava caricata in vagoni ferroviari posti presso una stazione austriaca, dopo lo sdoganamento era stata emessa all'ordine del detto istituto bancario e si trovava in suo possesso, e

il medesimo istituto bancario era titolare di una partecipazione pari al 20% del ricavato delle vendite concluse dal datore del pegno,

tenendo inoltre presente che:

ii) i dazi all'importazione erano stati assolti dal datore del pegno,

il prezzo di vendita spettante al datore del pegno era confluito successivamente sul conto intestato al medesimo presso il detto istituto bancario, del quale il datore del pegno non poteva però disporre in base a quanto stabilito nel contratto di pegno.

b) Se il datore della merce in pegno non sia detentore qualora egli, alla data del 1° gennaio 1995, nel rispetto delle limitazioni fissate dal contratto di pegno, già avesse voluto detenere la merce per conto del suo acquirente. Se inoltre acquisti rilevanza a tale riguardo la circostanza che tale volontà sia stata espressamente manifestata.

c) Se, nelle circostanze ricostruite sub a) o b), vadano considerati "detentori" ai sensi del regolamento [n. 3108/94] anche il creditore pignoratizio, l'acquirente del datore del pegno, lo spedizioniere, il magazziniere o il vettore.

4) Se la frase "onere all'importazione applicabile nella Comunità a Dodici il 31 dicembre 1994", di cui all'art. 4, n. 3, del regolamento (CE) n. 3108/94, debba intendersi riferita, nell'ipotesi di olio di oliva tunisino di cui al codice NC 1509 10:

a) in ogni caso al prelievo speciale di 7,80 ECU/100 kg introdotto dall'art. 1, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 7 febbraio 1994, n. 287, oppure

b) in ogni caso al prelievo pari a 79 meno 12,69, e dunque, a 66,31 ECU/100 kg, di cui all'allegato I del regolamento (CE) della Commissione n. 3307/94,

oppure

c) se la soluzione da dare a tale questione dipenda dalla circostanza se, alla fine del 1994 negli Stati membri della Comunità a Dodici, fosse ammessa ancora senza difficoltà l'importazione di olio di oliva tunisino nei limiti delle quote stabilite dall'art. 1, n. 2, del regolamento (CE) n. 287/94, oppure

d) se il dazio doganale debba essere stabilito caso per caso a seconda che, qualora fosse stata progettata un'importazione in uno Stato membro CE, al momento di concludere il relativo negozio, il soggetto tenuto al versamento del dazio potesse ancora ottenere un contingente a tasso preferenziale.

5) Se l'art. 4 del regolamento (CE) della Commissione n. 3108/94, nell'interpretazione illustrata sub 4), lett. b), sia nullo per violazione del divieto di discriminazioni».

Sulla prima questione

15 Con la prima questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se la Commissione fosse competente, ai sensi dell'art. 149, n. 1, dell'atto di adesione, ad adottare le misure di cui all'art. 4 del regolamento n. 3108/94.

16 Tale questione equivale a chiedersi se la riscossione di una tassa di compensazione come quella di cui all'art. 4 del suddetto regolamento costituisca o no una misura transitoria necessaria, ai sensi dell'art. 149, n. 1, dell'atto di adesione, per facilitare, in materia agricola, il passaggio dalla normativa vigente nei nuovi Stati membri, prima della loro adesione all'Unione europea, a quella derivante dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati.

17 Dinanzi al giudice di rinvio, il richiedente nella causa principale sostiene che la riscossione di una tassa come quella di cui all'art. 4 del regolamento n. 3108/94 non può rientrare nell'ambito delle misure transitorie previste dall'art. 149, n. 1, dell'atto di adesione, in quanto i termini «facilitare il passaggio», contenuti in tale disposizione, indicano chiaramente che tali misure dovevano avvantaggiare i nuovi Stati membri, il che non avverrebbe nel caso della tassazione di cui trattasi nella causa principale.

18 A tale riguardo, occorre ricordare che, conformemente all'art. 137, n. 2, secondo trattino, dell'atto di adesione, i diritti e gli obblighi derivanti dalla politica agricola comune si applicano immediatamente, salvo eccezioni, nei nuovi Stati membri. E' per «facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati» che l'art. 149, n. 1, del medesimo atto prevede l'adozione delle misure transitorie «necessarie», «secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli».

19 In tale contesto, occorre ricordare anche l'ampio potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni comunitarie quando si tratta di adottare le misure che consentono di attuare gli obiettivi della politica agricola comune (v., in particolare, sentenze 25 giugno 1997, causa C-285/94, Italia/Commissione, Racc. pag. I-3519, punti 22 e 23, e 6 luglio 2000, causa C-289/97, Eridania, Racc. pag. I-5409, punto 48).

20 D'altro canto, per quanto riguarda le scorte di prodotti che si trovano in libera pratica nei nuovi Stati membri e che superano in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto, l'art. 145, n. 2, dell'atto di adesione prevede l'obbligo per tali Stati di eliminarle a loro carico, secondo procedure ed entro termini fissati conformemente all'art. 149, n. 1, del suddetto atto.

21 Gli estensori dell'atto di adesione hanno così ritenuto che l'esistenza al 1° gennaio 1995 nei nuovi Stati membri di scorte anormali di prodotti disciplinati da un'organizzazione comune dei mercati costituisse una fonte di perturbazione per il buon funzionamento dei meccanismi previsti da tale organizzazione, in particolare per il suo effetto sulla formazione dei prezzi.

22 E' giocoforza constatare che, istituendo una tassazione speciale che colpiva le scorte eccedentarie, sul fondamento dell'art. 149, n. 1, dell'atto di adesione, la Commissione mirava proprio a facilitare il passaggio dei nuovi Stati membri all'organizzazione comune dei mercati in quanto una tale tassazione è volta, da un lato, a prevenire la costituzione di scorte a fini speculativi e, dall'altro, ad annullare i vantaggi economici di cui avrebbero beneficiato gli operatori che avevano effettivamente costituito scorte eccedentarie a basso prezzo (v. terzo considerando del regolamento n. 3108/94).

23 Inoltre, come ha osservato giustamente il governo austriaco, la tassazione delle scorte eccedentarie consentiva di mitigare l'onere derivante dall'obbligo per i nuovi Stati membri, previsto dall'art. 145, n. 2, dell'atto di adesione, di distruggere simili scorte a loro spese.

24 Tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere la prima questione nel senso che la Commissione era competente, ai sensi dell'art. 149, n. 1, dell'atto di adesione, ad adottare le misure previste dall'art. 4 del regolamento n. 3108/94.

Sulla seconda questione

25 Con la seconda questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se l'art. 4 del regolamento n. 3108/94 sia valido, tenuto conto dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento.

26 Quanto al principio di proporzionalità, occorre ricordare che la Commissione, quando esercita le competenze che il Consiglio, e quindi anche gli estensori dell'atto di adesione, le attribuisce in materia di politica agricola comune, per l'esecuzione delle norme che esso adotta, può essere indotta ad utilizzare un ampio potere discrezionale, sicché solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di un siffatto provvedimento (v., in tal senso, sentenze 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder, Racc. pag. 2237, punto 22, e 5 maggio 1998, causa C-157/96, National Farmers' Union e a., Racc. pag. I-2211, punto 61).

27 Nella fattispecie, istituendo la tassazione di cui trattasi nella causa principale e fissandone le modalità di applicazione, la Commissione ha scelto la formula che, tra varie possibilità, le è sembrata la più adatta ad evitare i rischi di pregiudizio al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, rischi generati dall'accumulo di scorte eccedenti quella che poteva essere considerata una scorta normale di riporto ai sensi dell'art. 145, n. 2, dell'atto di adesione (v. terzo considerando del regolamento n. 3108/94).

28 La suddetta tassazione è diretta a prevenire la costituzione di siffatte scorte o, per lo meno, a neutralizzare i vantaggi economici previsti dai loro detentori, collocandoli in una situazione di parità rispetto agli operatori della Comunità a Dodici, con i quali essi si trovano in concorrenza sullo stesso mercato. Secondo il principio, che la ispira, essa deve essere considerata idonea a realizzare l'obiettivo di facilitare l'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nei nuovi Stati membri, di cui dall'art. 149, n. 1, dell'atto di adesione, senza eccedere i limiti di quanto necessario a tal fine.

29 Ne consegue che la Commissione non ha oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale in materia. L'argomento vertente sulla violazione del principio di proporzionalità dev'essere quindi respinto.

30 Quanto al principio della tutela del legittimo affidamento, il sig. Weidacher fa valere dinanzi al giudice di rinvio che l'art. 4 del regolamento n. 3108/94 violava tale principio in quanto detta disposizione si applicava anche ai detentori di scorte eccedentarie che avevano importato le merci di cui trattasi prima della pubblicazione del suddetto regolamento.

31 A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere nei confronti di una normativa comunitaria solo se la Comunità stessa ha precedentemente determinato una situazione tale da ingenerare un legittimo affidamento (v. sentenze 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a., Racc. pag. I-1809, punto 19, e 8 maggio 2000, causa C-107/97, Rombi e Arkopharma, Racc. pag. I-3367, punto 67).

32 Ora, così non è nella fattispecie principale. Anzitutto, la Comunità non ha affatto, con un atto o un'omissione, lasciato intendere negli ambienti interessati che misure transitorie, destinate ad evitare distorsioni di concorrenza e guadagni speculativi, generati dalla costituzione di scorte eccedentarie, non sarebbero state adottate in occasione dell'ampliamento intervenuto il 1° gennaio 1995.

33 Inoltre, acquistando in Tunisia, nell'ottobre 1994, un notevole quantitativo di olio d'oliva, la Thakis, come qualsiasi operatore economico normalmente diligente, doveva essere a conoscenza, dal momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 29 agosto 1994 dell'atto di adesione, che l'art. 149, n. 1, di quest'ultimo autorizzava la Commissione per l'appunto ad adottare misure transitorie al fine di adattare i regimi esistenti nei nuovi Stati membri all'organizzazione comune dei mercati, misure che potevano, se del caso, avere ripercussioni sulle scorte eccedentarie già costituite al momento della pubblicazione del regolamento n. 3108/94, vale a dire il 20 dicembre 1994.

34 Infine, risulta dal fascicolo che la merce di cui trattasi è stata importata in Austria il 21 dicembre 1994 e sdoganata il 29 dicembre successivo, vale dire successivamente all'entrata in vigore del regolamento n. 3108/94. Pertanto, l'argomento del sig. Weidacher è, comunque, inefficace.

35 Di conseguenza, il motivo vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento dev'essere anch'esso respinto.

36 Tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere la seconda questione nel senso che l'esame di quest'ultima non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell'art. 4 del regolamento n. 3108/94 sotto il profilo dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento.

Sulla terza questione

37 Con la terza questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se un'impresa come quella del richiedente nella causa principale, tenuto conto delle circostanze di quest'ultima, debba essere considerata detentrice di uno stock eccedentario ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3108/94.

38 E' importante ricordare, in primo luogo, che la questione pregiudiziale sollevata in forza dell'art. 234 CE da un giudice nazionale deve vertere in particolare sull'interpretazione del Trattato o sulla validità e l'interpretazione di un atto adottato dalle istituzioni della Comunità o dalla Banca centrale europea. L'applicazione di una disposizione di diritto comunitario al caso concreto sottoposto al giudice di rinvio rientra nell'ambito della competenza di quest'ultimo.

39 Di conseguenza, si deve intendere la terza questione come volta ad ottenere precisazioni sulla nozione di «detentore» di uno stock eccedentario ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 3108/94, in modo da consentire al giudice di rinvio di decidere se si debba o no qualificare come tale la Thakis al fine di assoggettarla alla tassazione su cui verte la causa principale.

40 Secondo il governo austriaco, solo la persona che ha il potere di disporre della merce può essere considerata detentrice di quest'ultima ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 3108/94. Così avverrebbe, nella fattispecie, per la Thakis, nella sua qualità di acquirente degli stock eccedentari.

41 Per contro, la Commissione osserva che il termine «detentore», ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 3108/94, designa la persona che esercita il controllo effettivo sugli stock o che li detiene effettivamente e materialmente. Tale interpretazione deriverebbe dalla necessità di garantire la riscossione della tassa dovuta, la quale non sarebbe garantita se la tassazione fosse, ad esempio, posta a carico del proprietario, che potrebbe risiedere in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

42 A tale riguardo occorre ricordare che, prevedendo la tassazione dei detentori di stock eccedentari al 1° gennaio 1995, la Commissione mirava, come è stato constatato al punto 22 della presente sentenza, da un lato, a prevenire la costituzione di scorte a fini speculativi e, dall'altro, ad annullare i vantaggi economici previsti dagli operatori che avevano costituito siffatte scorte. Di conseguenza, occorre interpretare la nozione di «detentori», ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 3108/94, nel senso che si riferisce a persone che, alla data del 1° gennaio 1995, avevano il potere di immettere sul mercato il prodotto immagazzinato per realizzare un profitto che la tassazione su cui verte la causa principale mirava appunto ad impedire.

43 Come ha rilevato giustamente l'avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, tale interpretazione è corroborata dall'art. 4, n. 2, del regolamento n. 3108/94, che fissa gli elementi da prendere in considerazione da parte dei nuovi Stati membri per determinare l'esistenza di uno stock eccedentario. Si tratta, in particolare, delle medie degli stock e delle correnti di scambio verificatesi nel corso degli anni precedenti l'adesione dello Stato membro interessato. Elementi del genere non potrebbero manifestamente essere presi in considerazione se occorresse accogliere l'interpretazione secondo la quale la qualità di detentore dovrebbe essere riconosciuta a qualsiasi persona che, alla data dell'adesione, controllava materialmente lo stock come il titolare di un diritto di pegno o il trasportatore senza necessariamente detenere il potere di disporne liberamente.

44 Occorre aggiungere che la designazione del detentore di uno stock eccedentario deve effettuarsi a prescindere dalla questione se, nella fattispecie, l'operatore di cui trattasi abbia sottoposto a cauzione, in un modo o nell'altro, totalmente o parzialmente, lo stock eccedentario.

45 Occorre pertanto risolvere la terza questione nel senso che la nozione di «detentore» di uno stock eccedentario, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 3108/94, indica qualsiasi persona che abbia il potere di immettere sul mercato il prodotto immagazzinato e di trarne profitto.

Sulla quarta questione

46 Con la quarta questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se, riguardo all'importazione di olio d'oliva tunisino, l'«onere all'importazione», ai sensi dell'art. 4, n. 3, del regolamento n. 3108/94, applicabile nella Comunità a Dodici il 31 dicembre 1994, sia quello di cui all'allegato I del regolamento n. 3307/94 o quello che risulta dal regolamento n. 287/94.

47 A tale riguardo, è sufficiente constatare, come hanno fatto il governo austriaco e la Commissione, che il prelievo speciale previsto dal regolamento n. 287/94 non era più applicabile alla data del 31 dicembre 1994, considerata come data di riferimento dall'art. 4, n. 3, del regolamento n. 3108/94. Infatti, in forza degli artt. 1 e 3 del regolamento (CE) della Commissione 10 marzo 1994, n. 548, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 287/94 (GU L 69, pag. 3), i titoli d'importazione richiesti per applicare il regime del prelievo speciale erano validi soltanto tra il 1° marzo e il 31 ottobre di ciascuna campagna. Di conseguenza, al 31 dicembre 1994, l'olio d'oliva tunisino poteva essere importato nella Comunità solo nell'ambito del regime generale dei prelievi previsto dal regolamento n. 3307/94.

48 Occorre quindi risolvere la quarta questione nel seguente modo: l'art. 4, n. 3, del regolamento n. 3108/94 dev'essere interpretato nel senso che, riguardo all'importazione di olio d'oliva tunisino, l'«onere all'importazione» applicabile nella Comunità a Dodici il 31 dicembre 1994 è quello previsto dall'allegato I del regolamento n. 3307/94.

Sulla quinta questione

49 Con la quinta questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se l'art. 4, n. 3, del regolamento n. 3108/94 sia valido alla luce del principio della parità di trattamento, anche se tale disposizione non prevede la possibilità di applicare il prelievo speciale, istituito dal regolamento n. 287/94, alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia effettuate dagli operatori dei nuovi Stati membri, mentre gli operatori della Comunità a Dodici hanno potuto beneficiare di un tale prelievo.

50 A tale riguardo, occorre constatare, come ha rilevato la Commissione, che gli operatori dei nuovi Stati membri i quali, al 1° gennaio 1995, detenevano scorte eccedentarie di olio d'oliva tunisino, importato sotto il regime vigente in tali Stati, non si trovavano in una situazione analoga a quella degli operatori della Comunità a Dodici che, dal 1° marzo al 31 ottobre 1994, hanno potuto, eventualmente, importare olio d'oliva tunisino nell'ambito del regime preferenziale previsto dal vecchio accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2212 (GU L 265, pag. 1).

51 Per tale ragione l'art. 4, n. 3, del regolamento n. 3108/94, prevedendo la tassazione, in osservanza del regime generale del regolamento n. 3307/94, delle scorte eccedentarie detenute al 1° gennaio 1995 nei nuovi Stati membri, al fine di prevenire o impedire le deviazioni di traffico atte a perturbare l'organizzazione comune dei mercati, non viola il principio della parità di trattamento tra gli operatori economici degli Stati membri.

52 Occorre pertanto risolvere la quinta questione nel senso che l'esame di quest'ultima non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell'art. 4, n. 3, del regolamento n. 3108/94 alla luce del principio della parità di trattamento.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

53 Le spese sostenute dal governo austriaco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgerichtshof con ordinanza 17 aprile 2000, dichiara:

1) La Commissione delle Comunità europee era competente, ai sensi dell'art. 149, n. 1, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, ad adottare le misure previste dall'art. 4 del regolamento (CE) della Commissione 19 dicembre 1994, n. 3108, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli.

2) L'esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell'art. 4 del regolamento n. 3108/94 sotto il profilo dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento.

3) La nozione di «detentore» di uno stock eccedentario, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 3108/94, indica qualsiasi persona che abbia il potere di immettere sul mercato il prodotto immagazzinato e di trarne profitto.

4) L'art. 4, n. 3, del regolamento n. 3108/94 deve essere interpretato nel senso che, riguardo all'importazione di olio d'oliva tunisino, l'«onere all'importazione» applicabile nella Comunità a Dodici il 31 dicembre 1994 è quello previsto dall'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 29 dicembre 1994, n. 3307, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

5) L'esame della quinta questione non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell'art. 4, n. 3, del regolamento n. 3108/94, alla luce del principio della parità di trattamento.