Parole chiave
Massima

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Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamenti che istituiscono misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare - Ricorso delle Antille olandesi - Irricevibilità

[Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE); regolamenti (CE) della Commissione n. 2352/97 e n. 2494/97]

Massima

$$Un atto di portata generale come un regolamento può riguardare individualmente persone fisiche o giuridiche solo se esse sono colpite in ragione di determinate qualità loro peculiari o di una circostanza di fatto che le distingua da chiunque altro e le identifichi in modo analogo al destinatario.

Non riguardano individualmente le Antille olandesi i regolamenti n. 2352/97, che istituisce misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), e n. 2494/97, relativo al rilascio di titoli d'importazione per il riso di cui al codice NC 1006 originario dei paesi e territori d'oltremare, nel quadro delle misure specifiche istituite dal regolamento n. 2352/97.

Da un lato, l'interesse generale che un PTOM può nutrire, in quanto soggetto competente sul suo territorio per le questioni di indole economica e sociale, al fine di ottenere un risultato favorevole alla prosperità economica del suo territorio non è, di per sé, sufficiente per considerarlo interessato, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto, CE), dalle disposizioni dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, né - a fortiori - come soggetto individualmente interessato dagli stessi.

Dall'altro, l'aver constatato che la Commissione, nell'adottare i regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, doveva, nei limiti in cui le circostanze lo consentivano, tenere conto delle ripercussioni negative che tali regolamenti potevano provocare sull'economia degli PTOM e delle imprese interessati non esime affatto le Antille olandesi dall'onere di provare che tali regolamenti le riguardano in ragione di una circostanza di fatto che le distingue rispetto a ogni altro soggetto. Ora, il fatto che le Antille olandesi esportassero verso la Comunità il quantitativo di gran lunga maggiore di riso originario degli PTOM non è tale da distinguerle da qualsiasi altro PTOM. Infatti, anche se risultasse fondata l'affermazione secondo la quale le misure di salvaguardia previste dai regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97 potevano avere ripercussioni socio-economiche importanti sulle Antille olandesi, resta comunque il fatto che tali misure producono ripercussioni analoghe sugli altri PTOM. L'attività economica di trasformazione sul territorio degli PTOM di riso proveniente da paesi terzi è un'attività commerciale che, in qualsiasi momento, può essere esercitata da qualsiasi operatore economico in qualsiasi PTOM. Un'attività economica di questo tipo non può quindi contraddistinguere le Antille olandesi rispetto a qualsiasi altro PTOM.

( v. punti 65, 69, 76-78, 80 )