Parole chiave
Massima

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1. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche - Forma giuridica del soggetto passivo - Irrilevanza

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 13, parte A, n. 1, lett. c)]

2. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche - Luogo e tipo delle prestazioni - Prestazioni di carattere terapeutico effettuate al di fuori dell'ambito ospedaliero

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. c)]

3. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Esenzione delle prestazioni connesse all'assistenza e alla previdenza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale - Portata - Prestazioni di cure generiche e di economia domestica - Inclusione

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. g)]

4. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Esenzione delle prestazioni connesse all'assistenza e alla previdenza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale - Effetto diretto - Limiti - Potere discrezionale delle autorità nazionali quanto alla nozione di «organismi riconosciuti come aventi un carattere sociale» - Sindacato da parte dei giudici nazionali

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. g)]

Massima

1. L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni mediche effettuate nell'ambito dell'esercizio delle professioni mediche e paramediche di cui all'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva 77/388 non dipende dalla forma giuridica del soggetto passivo che fornisce le prestazioni mediche o paramediche ivi menzionate.

Infatti, il principio della neutralità fiscale, inerente al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, nel rispetto del quale devono essere applicate le esenzioni previste dall'art. 13 della sesta direttiva 77/388, osta in particolare a che operatori economici che effettuano le stesse operazioni subiscano un trattamento differenziato in materia di riscossione dell'imposta. Pertanto, tale principio sarebbe infranto ove la possibilità di invocare l'esenzione prevista dipendesse dalla forma giuridica mediante la quale il soggetto passivo svolge la propria attività.

( v. punti 29-31 e dispositivo 1 )

2. L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni mediche effettuate nell'ambito dell'esercizio delle professioni mediche e paramediche di cui all'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva 77/388 si applica alle prestazioni di cure a carattere terapeutico effettuate da una società di capitali che gestisce un servizio di somministrazione di cure in loco, anche a domicilio, fornite da personale infermieristico qualificato, ad esclusione delle prestazioni di cure generiche e di economia domestica.

Infatti, per quanto riguarda il luogo in cui devono essere fornite le prestazioni, la precitata disposizione è intesa a esentare le prestazioni mediche compiute al di fuori dell'ambito ospedaliero, tanto nello studio privato del prestatore quanto nel domicilio del paziente o altrove. Per quanto riguarda il tipo di cure rientrante nella nozione di «prestazioni mediche», questa non si presta ad un'interpretazione che includa interventi medici diretti ad uno scopo diverso da quello della diagnosi, della cura e, nella misura del possibile, della guarigione di malattie o di problemi di salute.

( v. punti 35-38, 41 e dispositivo 2 )

3. Le prestazioni di cure generiche e di economia domestica fornite da un servizio di somministrazione di cure in loco a persone fisicamente o economicamente non autosufficienti costituiscono prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza sociale e la sicurezza sociale ai sensi dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. g), della sesta direttiva 77/388.

( v. punto 61 e dispositivo 3 a) )

4. L'esenzione delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni strettamente collegate all'assistenza sociale e alla sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi un carattere sociale da parte dello Stato membro considerato di cui all'art. 13, parte A, n. 1, lett. g), della sesta direttiva 77/388 può essere fatta valere da un soggetto passivo dinanzi ad un giudice nazionale per opporsi ad una normativa nazionale incompatibile con tale disposizione.

Tuttavia, per quanto riguarda la questione se il soggetto passivo sia effettivamente un «organismo riconosciuto come avente carattere sociale dallo Stato membro interessato», la precitata disposizione conferisce agli Stati membri un potere discrezionale per riconoscere tale carattere a determinati organismi e i singoli non possono, basandosi su tale disposizione, ottenere detta qualifica nei confronti dello Stato membro interessato, fintantoché questo rispetta i limiti del potere discrezionale ad esso conferito.

Spetta al giudice nazionale valutare se le competenti autorità abbiano rispettato i detti limiti applicando i principi comunitari, in particolare il principio di parità di trattamento, e così determinare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti, se il soggetto passivo sia un organismo riconosciuto come avente carattere sociale ai sensi della disposizione di cui trattasi.

( v. punti 54-56, 61 e dispositivo 3 b) )