62000J0137

Sentenza della Corte del 9 settembre 2003. - The Queen contro The Competition Commission, Secretary of State for Trade and Industry e The Director General of Fair Trading, ex parte Milk Marque Ltd e National Farmers' Union. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) - Regno Unito. - Politica agricola comune - Artt. 32-38 CE - Regolamento (CEE) n. 804/68 - Organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Prezzo indicativo del latte - Regolamento n. 26 - Applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli - Possibilità per gli Stati membri di applicare le regole di concorrenza nazionali ai produttori di latte che hanno scelto di organizzarsi in cooperative e che dispongono di un potere sul mercato. - Causa C-137/00.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-07975


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Applicazione del diritto nazionale della concorrenza a una cooperativa di produttori di latte che detiene una posizione di potere sul mercato nazionale - Competenza delle autorità nazionali - Limiti

(Artt. 32 CE - 38 CE; regolamenti del Consiglio nn. 26 e 804/68, art. 3, n. 1, come modificato dal regolamento n. 1587/96)

2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prezzo indicativo del latte - Presa in considerazione di tale prezzo da parte delle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza al fine di esaminare il potere di un'impresa sul mercato - Ammissibilità

(Art. 33, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 804/68, art. 3, nn. 1 e 2, come modificato dal regolamento n. 1587/96)

3. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Divieto per una cooperativa lattiera che detiene una posizione di potere sul mercato di concludere contratti di trasformazione per proprio conto - Applicazione del diritto nazionale della concorrenza - Ammissibilità

(Artt. 28 CE e 29 CE)

4. Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione in base alla nazionalità - Divieto per una cooperativa lattiera, che detiene una posizione di potere sul mercato e che la sfrutta in contrasto con l'interesse pubblico, di concludere contratti di trasformazione per proprio conto - Ammissibilità

(Artt. 12 CE e 34, secondo comma, CE)

Massima


$$1. Gli artt. 32 CE - 38 CE e i regolamenti n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, e n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento n. 1587/96, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito disciplinato dall'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le autorità nazionali restano in linea di principio competenti ad applicare il loro diritto nazionale della concorrenza a una cooperativa di produttori di latte che occupa una posizione di potere sul mercato nazionale.

Quando le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza agiscono nell'ambito disciplinato dall'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, esse sono tenute ad astenersi da ogni provvedimento che sia atto a derogare alla detta organizzazione comune o a pregiudicarla.

I provvedimenti adottati, nell'ambito disciplinato dall'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dalle autorità nazionali competenti per la concorrenza non possono, in particolare, produrre effetti tali da ostacolare il funzionamento dei meccanismi previsti da questa organizzazione comune. Tuttavia, la sola circostanza che i prezzi praticati da una cooperativa lattiera fossero già inferiori al prezzo indicativo del latte prima dell'intervento delle suddette autorità non basta a rendere illegali rispetto al diritto comunitario i provvedimenti adottati da queste autorità nei confronti della detta cooperativa in applicazione del diritto nazionale della concorrenza. Infatti, da una parte, questo tipo di prezzo di orientamento costituisce un obiettivo politico a livello comunitario e non garantisce a tutti i produttori di ogni Stato membro che essi otterranno un reddito corrispondente al prezzo indicativo. Dall'altra, dato che il mantenimento di una concorrenza effettiva fa parte degli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 804/68, che prevede la fissazione annuale, per la Comunità, di un prezzo indicativo del latte, non può essere interpretato nel senso che i produttori di latte hanno il diritto di cercare di ottenere un reddito corrispondente al prezzo indicativo con ogni mezzo, compresi eventualmente mezzi abusivi e anticoncorrenziali.

Inoltre, provvedimenti del genere non possono compromettere gli obiettivi della politica agricola comune come definiti all'art. 33, n. 1, CE. A questo riguardo, le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza sono tenute, se del caso, ad assicurare il contemperamento richiesto da eventuali contraddizioni tra i vari obiettivi di cui all'art. 33 CE, senza accordare ad uno di essi un'importanza tale da rendere impossibile la realizzazione degli altri.

( v. punti 63, 67, 80, 87-89, 91, 94, dispositivo 1 )

2. La funzione del prezzo indicativo del latte previsto all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento n. 1587/96, non osta a che le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza utilizzino questo prezzo indicativo per esaminare il potere sul mercato di un'impresa agricola, confrontando con esso le variazioni dei prezzi reali.

Infatti, risulta dal n. 2 del detto articolo, letto alla luce dell'art. 33, n. 1, CE, che la funzione essenziale del prezzo indicativo è di definire, a livello comunitario, il punto di equilibrio auspicabile tra, da un lato, l'obiettivo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, e, dall'altro, l'obiettivo di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. E' giocoforza costatare che l'utilizzazione del prezzo indicativo, da parte delle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, come indicatore nell'ambito dell'esame del potere che un'impresa agricola detiene sul mercato nazionale non interferisce in alcuna maniera con la sua funzione essenziale. D'altronde, non esiste alcuna disposizione di diritto comunitario primario o derivato che vieti una tale utilizzazione del prezzo indicativo.

( v. punti 99-102, dispositivo 2 )

3. Le regole del Trattato in materia di libera circolazione delle merci non ostano a che, nell'ambito dell'applicazione del loro diritto nazionale della concorrenza, le autorità competenti di uno Stato membro vietino ad una cooperativa lattiera che occupa un posizione di potere sul mercato di concludere contratti per la trasformazione per suo conto del latte prodotto dai suoi membri, anche con imprese aventi sede in altri Stati membri.

Infatti, da una parte, l'art. 28 CE mira a vietare qualsiasi normativa o qualsiasi provvedimento degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi commerciali intracomunitari. Tuttavia, uno Stato membro ha il diritto di adottare provvedimenti destinati ad impedire che, grazie alle agevolazioni create in forza del Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi abusivamente all'applicazione della loro normativa nazionale. Considerando che provvedimenti restrittivi relativi a merci che sono state esportate ai soli fini della loro reimportazione intesa ad eludere una normativa nazionale non costituiscono misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 28 CE, lo stesso vale quando trattasi di una esportazione di merci seguita dalla loro reimportazione per evitare l'applicazione di provvedimenti adottati in applicazione del diritto nazionale della concorrenza come il divieto imposto a una cooperativa lattiera che detenga una posizione di potere sul mercato di concludere contratti di trasformazione di latte per proprio conto.

D'altra parte, l'art. 29 CE riguarda i provvedimenti nazionali i quali abbiano l'oggetto o l'effetto di restringere specificamente le correnti d'esportazione e di determinare in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro ed il suo commercio d'esportazione, in modo da procurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale o al mercato interno dello stesso Stato. Orbene, ciò non vale per provvedimenti come il detto divieto, il quale rientra nella politica nazionale della concorrenza, che mirano a limitare le pratiche anticoncorrenziali di una sola cooperativa agricola e che si applicano indistintamente ai contratti di trasformazione conclusi con imprese aventi sede in uno Stato membro e a quelli conclusi con imprese aventi sede in altri Stati membri.

( v. punti 113-116, 118-120, dispositivo 3 )

4. Gli artt. 12 CE e 34, n. 2, secondo comma, CE non ostano all'adozione di provvedimenti come il divieto di concludere contratti di trasformazione di latte per proprio conto imposto ad una cooperativa lattiera che occupi una posizione di potere sul mercato e che la sfrutti in contrasto col pubblico interesse, quand'anche importanti cooperative lattiere verticalmente integrate siano autorizzate ad operare in altri Stati membri.

Infatti, da una parte, se è vero che l'art. 12 CE vieta ad ogni Stato membro di applicare diversamente il proprio diritto nazionale della concorrenza secondo la nazionalità degli interessati, non è meno vero che esso non riguarda le eventuali disparità di trattamento che potrebbero derivare, per le persone e per le imprese soggette al diritto comunitario, dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari Stati membri, quando ciascuna di dette legislazioni si applica a chiunque sia ad essa soggetto, secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla nazionalità. Il solo fatto che esistono cooperative integrate verticalmente in altri Stati membri non può dimostrare che l'adozione dei detti provvedimenti costituisca una discriminazione in ragione della nazionalità.

D'altra parte, l'art. 34, n. 2, secondo comma, CE, che sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione nell'ambito della politica agricola comune, è solo l'espressione specifica del principio generale di uguaglianza, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che una differenziazione sia obiettivamente giustificata.

( v. punti 124-126, 128, dispositivo 4 )

Parti


Nel procedimento C-137/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra

The Queen

e

The Competition Commission, già The Monopolies and Mergers Commission,

Secretary of State for Trade and Industry,

The Director General of Fair Trading,

ex parte:

Milk Marque Ltd,

National Farmers' Union,

interveniente:

Dairy Industry Federation (DIF),

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 12 CE, 28 CE-30 CE, 32 CE-38 CE, 49 CE e 55 CE, del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, n. 30, pag. 993), e del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 luglio 1996, n. 1587 (GU L 206, pag. 21),

LA CORTE,

composta dal sig. M. Wathelet, presidente della Prima e della Quinta Sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Milk Marque Ltd, dai sigg. K.P.E. Lasok, QC, e A. Griffiths, barrister, su incarico di Freshfields, solicitors;

- per la National Farmers' Union, dai sigg. S. Isaacs, QC, e C. Lewis, barrister, su incarico del sig. C. Holme, solicitor;

- per la Dairy Industry Federation (DIF), dal sig. N. Green, QC, su incarico del sig. N. Parr, solicitor;

- per il governo del Regno Unito, dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, assistito dai sigg. D. Anderson, QC, e K. Beal, barrister;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. P. Oliver e K. Wiedner, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Milk Marque Ltd, rappresentata dal sig. K.P.E. Lasok, della National Farmers' Union, rappresentata dai sigg. S. Isaacs e C. Lewis, della Dairy Industry Federation (DIF), rappresentata dal sig. N. Green e dalla sig.ra M. Lester, barrister, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dai sigg. D. Anderson e K. Beal, nonché della Commissione, rappresentata dai sigg. P. Oliver e K. Wiedner, all'udienza del 5 febbraio 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 settembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 31 marzo 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 aprile seguente, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), ha sottoposto, in applicazione dell'art. 234 CE, quattro questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 12 CE, 28 CE-30 CE, 32 CE-38 CE, 49 CE e 55 CE, del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, n. 30, pag. 993), e del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 luglio 1996, n. 1587 (GU L 206, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento n. 804/68»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la Milk Marque Ltd (in prosieguo: la «Milk Marque») e la National Farmers' Union (in prosieguo: la «NFU») e, dall'altro, la Competition Commission, già Monopolies and Mergers Commission (in prosieguo: la «Competition Commission»), il Secretary of State for Trade and Industry (in prosieguo: il «Secretary of State») e il Director General of Fair Trading (in prosieguo: il «DGFT»), in merito ad un rapporto redatto dalla Competition Commission che raccomanda l'adozione di provvedimenti nei confronti della Milk Marque a motivo del suo preteso comportamento anticoncorrenziale e a decisioni adottate successivamente dal Secretary of State sulla base di tale rapporto.

Contesto normativo

3 Ai sensi dell'art. 33, n. 1, CE:

«Le finalità della politica agricola comune sono:

a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera,

b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,

c) stabilizzare i mercati,

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,

e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori».

4 Ai sensi dell'art. 34, n. 2, secondo comma, CE, l'organizzazione comune dei mercati agricoli deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'art. 33 CE e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità.

5 L'art. 36 CE così dispone:

«Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio (...), avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 33».

6 Il regolamento n. 26 è stato adottato sul fondamento degli artt. 42 del Trattato CEE (divenuto art. 36 CE) e 43 del Trattato CEE (divenuto, in seguito a modifica, art. 37 CE).

7 Ai sensi del primo considerando del regolamento n. 26, «secondo l'articolo [36] del Trattato, l'applicazione alla produzione ed al commercio di prodotti agricoli delle regole di concorrenza previste dal Trattato costituisce uno degli elementi della politica agricola comune».

8 L'art. 1 del regolamento n. 26 prevede che «gli articoli da [81] a [86] del Trattato, nonché le disposizioni adottate per la loro esecuzione, si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche, di cui all'articolo [81], paragrafo 1 e all'articolo [82] del Trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti elencati all'allegato [I] del Trattato, fatte salve le disposizioni del seguente articolo 2».

9 I prodotti di cui all'allegato I del Trattato includono in particolare il latte.

10 L'art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento n. 26 così dispone:

«1. L'articolo [81], paragrafo 1 del Trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo precedente che costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo [33] del Trattato. Non si applica in particolare agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, nella misura in cui, senza che ne derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell'articolo [33] del Trattato.

2. Previa consultazione degli Stati membri e udite le imprese o associazioni d'imprese interessate o ogni altra persona fisica o giuridica che essa reputi necessario interpellare, la Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, è sola competente per accertare, mediante decisione da pubblicarsi, per quali accordi, decisioni e pratiche ricorrano le condizioni previste al paragrafo 1».

11 L'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari è stata istituita dal regolamento n. 804/68. Tra gli altri provvedimenti concreti, questo regolamento prevede la fissazione, a livello comunitario, di un prezzo indicativo per il latte. A questo riguardo, il suo art. 3 dispone:

«1. (...) ogni anno viene fissato, per la Comunità (...), un prezzo indicativo per il latte.

(...)

2. Il prezzo indicativo è il prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalità del latte venduto dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilità di smercio esistenti sul mercato della comunità e sui mercati esterni.

3. Il prezzo indicativo è fissato per latte contenente il 3,7% di materie grasse franco latteria.

4. Il prezzo indicativo è fissato secondo la procedura di cui all'articolo [37], paragrafo 2, del trattato».

12 Durante il periodo 1997/1998 di cui al rapporto della Competition Commission era in vigore il regolamento (CE) del Consiglio 25 giugno 1997, n. 1190, che fissa il prezzo indicativo del latte e il prezzo di intervento del burro e del latte scremato in polvere per la campagna lattiera 1997/1998 (GU L 170, pag. 6). Ai sensi del primo considerando del regolamento n. 1190/97 «all'atto della fissazione annua dei prezzi agricoli comuni, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; (...) tale politica ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori».

Controversia principale e questioni pregiudiziali

13 La Milk Marque è una società cooperativa di agricoltori che si occupa della raccolta, della distribuzione e della fornitura di latte. Immediatamente dopo la deregulation del mercato del latte nel Regno Unito avvenuta nel 1994, i membri della Milk Marque assicuravano circa il 60% della fornitura di latte in Gran Bretagna. Durante il periodo 1997/1998, di cui al rapporto della Competition Commission, tale cifra corrispondeva al 49,6%. Nel corso del periodo da aprile 1999 a settembre 1999 essa ha continuato a diminuire per raggiungere il 40,8%.

14 Dal fascicolo risulta, da una parte, che il prezzo spuntato dai produttori nel Regno Unito per il loro latte è stato in ogni epoca, sia prima sia dopo la deregulation, inferiore al prezzo indicativo fissato nella normativa comunitaria e, dall'altra, che i prezzi praticati dai membri della Milk Marque sono stati sempre tra i più bassi offerti dai produttori in Inghilterra e nel Galles.

15 La Milk Marque non disponeva in origine di proprie attrezzature per la lavorazione del latte. Essa acquistava un primo impianto per la produzione di formaggio nel 1997 ed un secondo nel 1998. Essa progettava una sostanziale espansione della sua capacità di lavorazione del latte. Dalle prove prodotte alla High Court è emerso che, in altri Stati membri, esistevano varie cooperative lattiere che detenevano quote importanti di mercato e che erano verticalmente integrate.

16 Adita dal DGFT il 27 gennaio 1998, la Competition Commission, che è l'autorità competente, in particolare, per compiere indagini e redigere rapporti sulle situazioni di monopolio come definite dal Fair Trading Act 1973 (in prosieguo: il «FTA») e dal Competition Act 1998 (in prosieguo: il «CA»), ha proceduto ad un'indagine sull'eventuale esistenza di una situazione di monopolio per quanto riguarda la fornitura di latte crudo di vacca in Gran Bretagna. Essa ha terminato tale indagine il 26 febbraio 1999 e ha inviato il suo rapporto al Secretary of State.

17 In tale rapporto la Competition Commission ha accertato, in primo luogo, che vi era una situazione di monopolio di scala ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. a), del FTA nel fatto che la Milk Marque fornisse almeno un quarto di tutto il latte fornito in Gran Bretagna.

18 In secondo luogo, la Competition Commission ha concluso, da una parte, che la Milk Marque deteneva una «posizione di potere» («powerful position») sul mercato del latte in Gran Bretagna e, dall'altra, che «ciò ha fatto sì che il latte fornito in Gran Bretagna venisse fornito a prezzi più elevati del livello che esso avrebbe raggiunto sulla base di condizioni più competitive».

19 In terzo luogo, la Competition Commission ha considerato che la Milk Marque esercitava il suo «potere di mercato» («market power») per sfruttare o mantenere la situazione di monopolio di scala a suo favore, per il fatto che essa aveva:

- aumentato il prezzo medio del latte al di sopra dei livelli che sarebbero stati normalmente raggiunti ricorrendo ad una discriminazione sui prezzi tramite varie forme;

- ostacolato il commercio secondario del latte tra i trasformatori imponendo loro oneri di riconversione eccessivi e ponendo restrizioni sulle vendite del latte;

- sottratto il latte dal normale circuito di vendita e così facendo, aveva limitato i volumi di latte offerto ai suoi clienti pur in presenza di una domanda ampiamente immutata, aumentando così il prezzo marginale del latte;

- ha gestito il suo sistema di vendita in modo da creare una asimmetria di informazioni tra essa stessa e i suoi clienti, generando così una incertezza inutile per i detti clienti e inducendoli così ad acquistare latte a prezzi medi più alti di quanto sarebbe altrimenti avvenuto;

- tardivamente riconosciuto il valore della tracciabilità pro-attiva ed era riluttante a soddisfare le richieste dei suoi clienti a tal riguardo, e

- considerato in misura insufficiente le legittime richieste dei suoi clienti, al contempo grandi e piccoli, con riferimento ai contratti tipo che aveva loro offerto nonché sotto altri aspetti.

20 In quarto luogo, la Competition Commission ha concluso, da una parte, che la prassi e il comportamento della Milk Marque (ad eccezione del suo comportamento relativo alla tracciabilità) erano fatti accertati che erano o potevano essere in contrasto col pubblico interesse. Ai sensi del rapporto della Competition Commission, gli effetti negativi particolari erano:

«i) aumenti del prezzo del latte crudo, che sono stati in ultimo, in parte, fatti gravare sui consumatori con la conseguenza che questi ultimi pagano per il latte più di quanto avrebbero pagato se la Milk Marque non fosse stata in grado di assicurare prezzi del latte al di sopra dei livelli di concorrenza; e

ii) aumenti dei costi e maggiore incertezza per l'industria della trasformazione del latte in Gran Bretagna, così che i trasformatori in Gran Bretagna hanno investito di meno e sono diventati meno competitivi nei prodotti commercializzati a livello internazionale di quanto avrebbero potuto essere e il rendimento in Gran Bretagna si pone a un livello e a un valore più basso di quanto sarebbe altrimenti avvenuto».

21 D'altra parte, secondo la Competition Commission, la maggiorata capacità di lavorazione della Milk Marque che la sua controllata MMD progettava era un fatto accertato che poteva ritenersi operare contro il pubblico interesse, con la conseguenza particolarmente negativa che ciò attribuiva alla Milk Marque la possibilità di sfruttare ancora di più la situazione di monopolio di scala a proprio favore e, per ultimo, di intensificare le conseguenze negative già individuate.

22 Sulla base dei detti riscontri, la Competition Commission formulava talune raccomandazioni il cui scopo era di «eliminare il potere di mercato della Milk Marque, creare un mercato più competitivo per la fornitura di latte e offrire ai produttori e ai trasformatori nuove opportunità per sviluppare relazioni commerciali funzionali ai loro interessi, nonché a quelli dei consumatori». La principale raccomandazione era la ristrutturazione della Milk Marque, dividendola in tre o cinque enti detentori di quote, indipendenti e competitivi, capaci di vendere il loro latte su una base commerciale normale e di procedere alla trasformazione del latte, qualora lo volessero.

23 La Competition Commission raccomandava altresì l'adozione di una serie di «misure ad interim», in attesa dell'attuazione della sua raccomandazione di dividere la Milk Marque. Queste misure erano dirette ad assicurare che la Milk Marque:

«a) non intraprendesse alcun ulteriore passo per l'esecuzione o l'espletamento di accordi diretti ad acquisire o a creare impianti di trasformazione;

b) non stipulasse alcun altro contratto per la lavorazione del latte, salvo casi eccezionali e qualora fosse la sola alternativa per evitare la distruzione del latte;

c) non fosse parte di alcun contratto individualmente stipulato per la fornitura di latte con trasformatori a condizioni non rese pubbliche né accessibili a tutti gli acquirenti;

d) non concludesse alcun contratto di fornitura di latte che contenesse restrizioni in merito alla destinazione del latte ai sensi di detti contratti, e

e) non ponesse alcuna restrizione sul cambio da un punto di consegna del latte ad un altro né percepisse oneri per tale cambio salvo quelli destinati a coprire i costi aggiuntivi effettivamente sostenuti».

24 Il 6 luglio 1999, il Secretary of State pubblicava le sue decisioni adottate sulla base del rapporto della Competition Commission. Esso accettava tutte le conclusioni e le raccomandazioni di tale rapporto, fatta eccezione per la proposta di separare la Milk Marque. Al suo posto, chiedeva al DGFT di esaminare e di suggerirgli tutti i cambiamenti da apportare alle modalità di vendita praticate dalla Milk Marque al fine di porre rimedio alle conseguenze nocive per il pubblico interesse specificate nel rapporto. Il Secretary of State accettava invece le misure provvisorie proposte dalla Competition Commission e decideva di ottenere dalla Milk Marque l'impegno di darvi esecuzione entro tre mesi e per un periodo di tempo imprecisato.

25 A seguito delle decisioni del Secretary of State, la Milk Marque annunciava, in un comunicato stampa del 17 settembre 1999, il suo proposito di smembrarsi in tre più piccole società cooperative, le quali avrebbero operato dal 1° aprile 2000. Questa proposta era stata sviluppata dopo una consultazione con il Department of Trade and Industry e con l'Office of Fair Trading. Nell'ambito di tale consultazione, il Secretary of State aveva indicato che non avrebbe dato corso alle misure provvisorie proposte dalla Competition Commission, qualora avesse ricevuto dalla Milk Marque assicurazioni nel senso che:

- le nuove società cooperative avrebbero adottato le loro decisioni e avrebbero venduto il loro latte indipendentemente l'una dall'altra;

- esse non avrebbero intrapreso azioni comuni per la commercializzazione o la lavorazione del latte;

- non vi sarebbe stato alcun direttore comune tra le nuove cooperative; e

- nessuna tra esse avrebbe detenuto azioni in un'altra società.

26 Il 5 novembre 1999, il Secretary of State ritirava la sua richiesta d'impegni da parte della Milk Marque per quanto riguarda l'attuazione delle misure provvisorie raccomandate nel rapporto della Competition Commission. Esso precisava tuttavia che avrebbe autorizzato le nuove cooperative a lavorare il loro latte solo se fosse stato convinto che le dette società avrebbero operato indipendentemente l'una dall'altra.

27 Nonostante tali avvenimenti, la Milk Marque proponeva un ricorso contro il rapporto della Competition Commission e le successive decisioni adottate dal Secretary of State dinanzi la High Court. In seguito, anche la NFU, un'associazione che rappresenta l'80% degli agricoltori in Gran Bretagna, ha proposto un ricorso contro il detto rapporto e le dette decisioni dinanzi il medesimo giudice. I due ricorsi sono stati riuniti da quest'ultimo.

28 La Milk Marque e la NFU hanno in particolare sostenuto dinanzi la High Court che, dichiarandosi competenti per indagare sulle attività dei soci della Milk Marque nonché proponendo o adottando provvedimenti ai sensi del FTA diretti ad impedire che detti soci vendessero il loro latte ad un prezzo maggiore, la Competition Commission e il Secretary of State avevano violato varie disposizioni del diritto comunitario. La Milk Marque e la NFU hanno inoltre sostenuto che, se avessero adottato in futuro siffatti provvedimenti a norma del FTA o del CA, il Secretary of State e/o la Competition Commission avrebbero violato il diritto comunitario.

29 La High Court considera che, al fine di pervenire ad una decisione nel merito dei ricorsi presentati dalla Milk Marque e dalla NFU e per valutare quali danni ed interessi devono, se del caso, essere accordati ai ricorrenti, è necessario chiedere una pronuncia pregiudiziale per determinare, in particolare, se le autorità nazionali siano competenti ad intervenire nell'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e, se così fosse, a quali condizioni giuridiche sia subordinato l'esercizio di una tale competenza.

30 Quanto all'annuncio fatto dalla Milk Marque che si sarebbe divisa in varie piccole cooperative regionali a partire dal 1° aprile 2000, di cui ciascuna detiene una quota di mercato inferiore alla soglia del 25% che comporta l'applicazione delle disposizioni del FTA in materia di monopolio di scala, la High Court rileva che tale annuncio si è ripercosso sulle decisioni del Secretary of State che costituiscono oggetto del ricorso. Tuttavia essa considera di dover tenere conto dell'applicazione «in corso» del FTA nonché del CA, che entra in vigore il 1° marzo 2000.

31 Considerato tale contesto giuridico e fattuale, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) ha deciso di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli artt. 32 CE-38 CE (...), il regolamento del Consiglio [4 aprile 1962, n. 26] e il regolamento (CEE) del Consiglio n. 804/68, come modificato, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro applichi normative nazionali quali il Fair Trading Act 1973 e il Competition Act 1998, alle modalità di organizzazione in cooperative dei produttori di latte e al loro comportamento in materia di vendita e di trasformazione del loro latte:

a) in ogni caso; o

b) qualora l'obiettivo perseguito o effettivo sia quello di privare siffatti produttori della possibilità di maggiorare il prezzo ottenuto per il loro latte, ovvero

c) qualora l'obiettivo perseguito o effettivo sia quello di abbassare il prezzo che i produttori ottengono per il loro latte in circostanze in cui il prezzo è già inferiore al prezzo indicativo fissato ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 804/68, o

d) in un modo che è in contrasto con uno o più dei seguenti punti:

i) gli obiettivi esposti nell'art. 33 CE (...); e/o

ii) la politica, gli obiettivi o il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e/o

iii) la politica di cui all'art. 36 CE (...) e al regolamento n. 26.

2) Se la funzione del prezzo indicativo per il latte fissato dal Consiglio ai sensi del regolamento (CEE) n. 804/68 osti a che uno Stato membro:

a) usi il prezzo indicativo come un indicatore delle oscillazioni reali del prezzo dovute alla politica agricola comune; e

b) consideri il fatto che una cooperativa di produttori lattiero-caseari nel detto Stato ha ottenuto per i suoi membri prezzi di latte che sono inferiori al prezzo indicativo, ma sono più prossimi al prezzo indicativo in un periodo piuttosto che in un altro, per sostenere la conclusione che la cooperativa esercita un potere di mercato che contribuisce a rendere i prezzi più elevati di quanto sarebbero stati in condizioni di maggiore competitività.

3) Se gli artt. 28 CE-30 CE (...), gli artt. 49 CE e 55 CE (...) debbano essere interpretati nel senso che impediscono ad uno Stato membro di applicare normative nazionali quali il Fair Trading Act 1973 e il Competition Act 1998 in modo da vietare che una cooperativa di produttori lattiero-caseari, che è risultata disporre di un potere di mercato, spedisca il latte prodotto dai propri membri per essere trasformato da altri contraenti per suo conto, anche in altri Stati membri, qualora si tratti di iniziativa adottata dalla cooperativa allo scopo di sfruttare la sua posizione sul mercato a proprio favore.

4) Qualora esistano importanti cooperative lattiere integrate verticalmente e sia loro consentito di operare in altri Stati membri, se il principio generale di non discriminazione, sia esso da considerarsi in modo autonomo oppure munito di effetto specifico ai sensi degli artt. 12 CE e/o 34 CE (...), debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro applichi normative nazionali come il Fair Trading Act 1973 e il Competition Act 1998 al fine di vietare a una cooperativa di produttori lattiero-caseari che è risultata disporre di un potere di mercato:

a) l'acquisizione o la costruzione di ulteriori impianti per la trasformazione del latte prodotto dai suoi membri, che conferirebbe alla cooperativa la capacità di sfruttare ancora di più la sua posizione sul mercato a proprio vantaggio; o

b) la spedizione del latte prodotto dai propri membri per essere lavorato da altri contraenti per suo conto, che ciò avvenga nello Stato membro di cui trattasi oppure in altri Stati membri, qualora si tratti di iniziativa adottata dalla cooperativa allo scopo di sfruttare la sua posizione sul mercato a proprio favore».

Sulla ricevibilità

Osservazioni presentate alla Corte

32 Il governo del Regno Unito mette in dubbio la ricevibilità delle questioni pregiudiziali proposte dal giudice del rinvio. La divisione volontaria della Milk Marque in tre cooperative avrebbe eliminato la sua posizione di potere sul mercato del latte risultante dall'inchiesta della Competition Commission e sulla quale si fondavano il rapporto di questa commissione nonché tutte le decisioni e le raccomandazioni successive.

33 Certo, il giudice del rinvio non considererebbe che il ricorso della Milk Marque dinanzi ad esso pendente sarebbe divenuto privo di oggetto, in particolare sulla base delle prove avanzate dalla Milk Marque per quanto riguarda la futura possibile applicazione del diritto della concorrenza del Regno Unito alle società che sono ad essa succedute. In particolare, la Milk Marque avrebbe fatto osservare che sarebbe «commercialmente ed economicamente ragionevole» per le cooperative che sono ad essa succedute prevedere azioni comuni, che includano lo sviluppo di collegamenti strutturali, di vendite e di acquisti in comune, di capacità di trasformazione nonché di una fusione.

34 Alla luce di questi elementi, il governo del Regno Unito fa valere che, nonostante il suo elevato grado di genericità, una risposta alla prima questione potrebbe essere interessante per le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, tra cui quella del Regno Unito, per la definizione dell'ambito della loro azione futura nel settore agricolo. Esso ha tuttavia seri dubbi quanto all'utilità della seconda, della terza e della quarta questione.

35 Per quanto riguarda, in particolare, la seconda questione, il governo del Regno Unito considera che essa è del tutto teorica. Essa non solleverebbe, in alcun caso, questioni di diritto comunitario sulle quali la Corte sarebbe tenuta a pronunciarsi nell'ambito di un procedimento pregiudiziale.

36 Quanto alla terza e alla quarta questione, da una parte esse sarebbero superate dai fatti nei limiti in cui esse rinviano al rapporto della Competition Commission. Dall'altra, nei limiti in cui riguardano una situazione futura eventuale, in cui una cooperativa potrebbe detenere un potere sul mercato in grado di comportare restrizioni del tipo richiamato nelle dette questioni, esse sarebbero puramente ipotetiche.

Giudizio della Corte

37 Si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una decisione pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punti 59-61; 13 luglio 2000, causa C-36/99, Idéal tourisme, Racc. pag. I-6049, punto 20, e 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punti 38 e 39).

38 Nel caso di specie è giocoforza costatare che, come risulta dall'ordinanza di rinvio, il giudice nazionale ha fornito alla Corte una dettagliata esposizione del contesto fattuale e normativo della controversia principale, nonché dei motivi per i quali esso ha considerato che fosse necessaria una risposta alle questioni sottoposte per pronunciare la sentenza.

39 Inoltre, il giudice del rinvio ha precisato che esso non condivideva il parere del governo del Regno Unito secondo cui il rapporto della Competition Commission e le decisioni del Secretary of State erano superate a causa degli avvenimenti da allora intervenuti, e in particolare della volontaria divisione della Milk Marque in tre cooperative distinte. Infatti, esso ha sottolineato a questo riguardo che, per pronunciarsi sul merito dei ricorsi proposti dalla Milk Marque e dalla NFU, esso doveva tenere conto dell'applicazione «in corso» sia del FTA che del CA, e che il rinvio pregiudiziale era quindi necessario per permettergli di pronunciarsi correttamente sui diritti e sugli obblighi delle parti, sull'esistenza di una competenza delle autorità nazionali e sui limiti nell'esercizio di tale competenza, nonché sui danni e sugli interessi che, se del caso, si sarebbero dovuti accordare alla Milk Marque e alla NFU.

40 Di conseguenza, la prima, la terza e la quarta questione devono essere dichiarate ricevibili.

41 Infine, per quanto riguarda l'affermazione del governo del Regno Unito secondo la quale la seconda questione non solleva problemi giuridici di diritto comunitario, è sufficiente rilevare che, tramite tale questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il regolamento n. 804/68 osti a che le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza utilizzino il prezzo indicativo fissato dalla Comunità per esaminare il potere di un'impresa sul mercato nell'ambito di un procedimento nazionale. Ne consegue che tale questione verte sull'interpretazione del diritto comunitario e quindi è parimenti ricevibile.

42 Considerato quanto precede, si deve rispondere alle questioni proposte.

Sulla prima questione

43 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza, da una parte, se gli artt. 32 CE-38 CE e i regolamenti nn. 26 e 804/68 debbano essere interpretati nel senso che, nell'ambito disciplinato dall'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le autorità nazionali sono competenti ad applicare il diritto nazionale della concorrenza ad una cooperativa di produttori di latte che occupa una posizione di potere sul mercato nazionale.

44 In caso di risposta affermativa, esso chiede, dall'altra, quali sono i limiti di tale eventuale competenza e, in particolare, se le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza superino i detti limiti qualora esse adottino provvedimenti come quelli oggetto della controversia principale nei confronti di una cooperativa agricola che occupa una posizione di potere sul mercato e i cui prezzi praticati durante il periodo interessato sono sempre stati inferiori al prezzo indicativo fissato in applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 804/68.

45 Occorre quindi esaminare, in primo luogo, se gli Stati membri siano in linea di principio competenti ad agire, in forza del diritto nazionale della concorrenza, nell'ambito disciplinato dall'organizzazione comune di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Sull'esistenza di una competenza degli Stati membri ad agire, in forza del loro diritto nazionale della concorrenza, nell'ambito disciplinato dall'organizzazione comune di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Osservazioni sottoposte alla Corte

46 La Milk Marque e la NFU fanno valere che dalla giurisprudenza della Corte (sentenze 23 gennaio 1975, causa 31/74, Galli, Racc. pag. 47, punti 26-30 e 32; 22 gennaio 1976, causa 60/75, Russo, Racc. pag. 45, punto 5; 6 novembre 1979, causa 10/79, Toffoli e a., Racc. pag. 3301, punto 12; 7 febbraio 1984, causa 166/82, Commissione/Italia, Racc. pag. 459, punti 5 e 23; 6 dicembre 1984, causa 59/83, Biovilac/CEE, Racc. pag. 4057, punto 16, e 11 marzo 1987, causa 27/85, Vandemoortele/Commissione, Racc. pag. 1129, punti 20 e 21) risulta che le autorità nazionali non sono competenti ad applicare il loro diritto nazionale della concorrenza, come il FTA o il CA, nell'ambito rientrante in un'organizzazione comune di mercato. Esse ritengono che la normativa comunitaria che istituisce l'organizzazione comune di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari è esaustiva e conferisce alla Comunità una competenza esclusiva.

47 Tale competenza esclusiva della Comunità osterebbe a che gli Stati membri o le loro emanazioni adottino provvedimenti che mirano a fissare, direttamente o indirettamente, un prezzo alla produzione uniforme per il latte. Inoltre, non sarebbe necessario che i provvedimenti nazionali riguardino direttamente i prezzi affinché essi violino la competenza esclusiva della Comunità (sentenza Toffoli e a., cit., punti 11 e 12). Infatti, la Corte avrebbe riconosciuto che anche provvedimenti adottati al di fuori del settore agricolo potrebbero violare la competenza esclusiva conferita alla Comunità (sentenze Galli, cit.; 23 gennaio 1975, causa 51/74, Van der Hulst, Racc. pag. 79; 26 febbraio 1976, causa 65/75, Tasca, Racc. pag. 291; 26 febbraio 1976, cause riunite 88/75, 89/75, 90/75, SADAM e a., Racc. pag. 323, e 29 giugno 1978, causa 154/77, Dechmann, Racc. pag. 1573).

48 Per quanto riguarda la controversia principale, la Milk Marque e la NFU sostengono che i provvedimenti adottati dal Secretary of State costituiscono un'azione unilaterale dello Stato al fine di influenzare la formazione dei prezzi e la commercializzazione del latte su un mercato rientrante in un'organizzazione comune. L'obiettivo di tali provvedimenti sarebbe di determinare una caduta dei prezzi medi del latte. Secondo la Milk Marque e la NFU, questo obiettivo è stato perseguito nonostante il fatto che il prezzo alla produzione della Milk Marque è stato sempre nettamente inferiore al prezzo indicativo fissato per la Comunità. In altri termini, i provvedimenti nazionali mirerebbero a fissare un prezzo per i produttori ad un livello ancora più basso che il prezzo indicativo.

49 Inoltre, l'attuazione dei detti provvedimenti avrebbe come scopo e per effetto la riduzione dei prezzi alla produzione e dei prezzi al consumatore ad un livello che le autorità nazionali hanno unilateralmente considerato come corrispondente all'interesse pubblico nazionale, senza tenere conto di ciò che è l'interesse pubblico a livello comunitario.

50 Infine, la Milk Marque e la NFU aggiungono che le attività rientranti nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato sono soggette all'applicazione del diritto della concorrenza solo in forza dell'art. 36, primo comma, CE, che riconosce la preminenza della politica agricola comune rispetto agli obiettivi del Trattato nel settore della concorrenza (sentenze 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-4973, punto 61, e 15 ottobre 1996, causa C-311/94, IJssel-Vliet, Racc. pag. I-5023, punto 31), e del regolamento n. 26. L'applicazione parallela del diritto nazionale della concorrenza e del diritto comunitario della concorrenza produrrebbe conflitti, dato che l'attuazione del diritto comunitario della concorrenza dovrebbe avvenire tenendo conto degli obiettivi della politica agricola comune e, di conseguenza, assoggetterebbe le cooperative agricole al regime previsto dal regolamento n. 26. Al contrario, l'applicazione del diritto nazionale della concorrenza non sarebbe limitata a tal punto e autorizzerebbe l'adozione di provvedimenti che non potrebbero essere legittimamente adottati nell'ambito del regolamento n. 26.

51 Il governo del Regno Unito fa valere che, se la Comunità avesse desiderato escludere l'applicazione del diritto nazionale della concorrenza al settore agricolo, essa avrebbe potuto attuare un meccanismo di cui essa ha sempre fatto uso. Infatti, i regolamenti o le direttive comunitarie avrebbero potuto essere adottati in forza dell'art. 83, n. 2, lett. e), CE. Tuttavia, nonostante l'esistenza di questo meccanismo, non sarebbero stati adottati nessun regolamento e nessuna direttiva pertinenti. Di conseguenza, il diritto nazionale della concorrenza potrebbe, in linea di principio, applicarsi nella sua integralità al settore agricolo.

52 Quanto alla tesi secondo cui il Trattato CE avrebbe effettuato un trasferimento completo di competenze dalle autorità nazionali alla Comunità per quanto riguarda la politica agricola comune nel suo complesso, e gli obiettivi che figurano all'art. 33 CE in particolare, il governo del Regno Unito fa osservare che un'organizzazione comune di mercato non può esistere sul niente, indipendentemente dalle regole e dai provvedimenti nazionali necessari per dare ad essa efficacia. Questo governo sottolinea, a titolo di esempio, che l'applicazione del diritto penale nazionale al settore rientrante in un'organizzazione comune di mercato potrebbe non solo essere autorizzata, ma anche richiesta dal diritto comunitario (sentenza 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. 2965, punti 23-25).

53 Ancora, il diritto comunitario della concorrenza non costituirebbe un codice completo poiché esso si applica solo se è influenzato il commercio tra Stati membri. Il fatto di escludere l'applicazione del diritto nazionale della concorrenza e, così facendo, di autorizzare l'assenza di controllo in circostanze in cui il commercio tra Stati membri non è influenzato, equivarrebbe ad autorizzare accordi fortemente anticoncorrenziali e abusi di posizioni di potere, come quelli identificati nel rapporto della Competition Commission.

54 La Dairy Industry Federation (in prosieguo: la «DIF») considera che la normativa comunitaria di cui trattasi non osta «in ogni caso» all'applicazione del diritto nazionale della concorrenza alle modalità di organizzazione in cooperative dei produttori di latte e al loro comportamento in materia di vendita e di trasformazione del loro latte. Riferendosi alla giurisprudenza della Corte (sentenza 13 febbraio 1969, causa 14/68, Wilhelm e a., Racc. pag. 1), essa fa valere che l'adozione di provvedimenti sul fondamento del diritto nazionale della concorrenza è vietata in ragione dell'esistenza della normativa comunitaria solo quando l'adozione dei detti provvedimenti recherebbe pregiudizio alla piena ed uniforme applicazione del diritto comunitario e all'efficacia degli atti di esecuzione di questo.

55 La Commissione deduce in particolare dalle sentenze Wilhelm e a., citata, e 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73, 41/73, 42/73, 43/73, 44/73, 45/73, 46/73, 47/73, 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73, 114/73, Suiker Unie e a./Commissione (Racc. pag. 1663), che nessuna disposizione di diritto comunitario esclude la normale applicazione dell'art. 82 CE nel settore agricolo. Allo stesso modo, niente impedirebbe agli Stati membri di applicare le analoghe disposizioni di diritto interno in questo medesimo settore.

56 Secondo la Commissione, nella controversia principale l'applicazione del FTA alla Milk Marque non interferisce in alcun modo con l'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza, dato che la Commissione non ha adottato alcun provvedimento contro la Milk Marque in forza delle dette regole.

Giudizio della Corte

57 Occorre rilevare, in via preliminare, che il mantenimento di una effettiva concorrenza sui mercati dei prodotti agricoli fa parte degli obiettivi della politica agricola comune e dell'organizzazione comune dei mercati di cui trattasi.

58 Infatti, se è vero che l'art. 36 CE attribuisce al Consiglio il compito di determinare la misura in cui le regole comunitarie di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, per tenere conto della situazione particolare dei mercati di tali prodotti, non è men vero che questa disposizione stabilisce il principio dell'applicabilità delle regole comunitarie di concorrenza nel settore agricolo.

59 Tale constatazione è peraltro confermata sia dal primo considerando del regolamento n. 26 sia dalla giurisprudenza della Corte secondo la quale le organizzazioni comuni di mercato sono basate sul principio di un mercato aperto, al quale qualsiasi produttore ha liberamente accesso in condizioni di concorrenza effettiva (v., in particolare, sentenze 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board, Racc. pag. 2347, punto 57, 29 novembre 1989, causa C-281/87, Commissione/Grecia, Racc. pag. 4015, punto 16).

60 Per di più, l'importanza della concorrenza nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari risulta chiaramente dall'art. 25, n. 3, lett. a), del regolamento n. 804/68, che dispone che quando uno Stato membro riceve l'autorizzazione di accordare ad un organismo nazionale i diritti speciali previsti al n. 1 dello stesso articolo, esso deve vigilare a che l'esercizio di questi diritti «infirmi solo nella misura strettamente necessaria la concorrenza nel settore agricolo».

61 Poiché quindi le organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli non costituiscono uno spazio senza concorrenza, occorre ricordare che, in conformità ad una giurisprudenza costante, il diritto comunitario e il diritto nazionale in materia di concorrenza si applicano parallelamente, dato che essi considerano le pratiche restrittive sotto aspetti diversi. Mentre gli artt. 81 CE e 82 CE le contemplano sotto il profilo degli ostacoli che ne possono risultare per il commercio tra gli Stati membri, le leggi nazionali, ispirandosi a considerazioni proprie di ciascuno Stato, considerano le pratiche restrittive in questo solo ambito (v., in particolare, sentenze Wilhelm e a., cit., punto 3, e 10 luglio 1980, cause riunite 253/78, 1/79, 2/79 e 3/79, Giry e Guerlain e a., Racc. pag. 2327, punto 15).

62 L'argomento avanzato dalla Milk Marque e dalla NFU per sostenere che questa giurisprudenza non può essere trasposta nel settore dell'organizzazione comune di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari non può essere accolto.

63 Anzitutto, è certamente esatto che, nel settore rientrante in un'organizzazione comune di mercato, a fortiori se questa organizzazione si basa su un regime comune dei prezzi, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi misura che possa derogarvi o costituirne una violazione (v., in particolare, sentenze 18 maggio 1977, causa 111/76, Van den Hazel, Racc. pag. 901, punto 13; Pigs Marketing Board, cit., punto 56, e 16 gennaio 2003, causa C-462/01, Hammarsten, Racc. pag. I-781, punto 28). In particolare, gli Stati membri non possono più intervenire, con disposizioni nazionali adottate unilateralmente, nel processo di formazione dei prezzi disciplinati, per il medesimo stadio di produzione o di messa in commercio, dall'organizzazione comune (v., in particolare, sentenza Toffoli e a., cit., punto 12).

64 Tuttavia, considerato il fatto che, come risulta dai punti 57-60 della presente sentenza, il mantenimento di una concorrenza effettiva fa parte degli obiettivi dell'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è giocoforza costatare, da un lato, che ogni provvedimento adottato dalle autorità di uno Stato membro in applicazione del diritto nazionale della concorrenza non può essere inteso, di per sé, come una deroga o una violazione al funzionamento di questa organizzazione comune. Dall'altro, provvedimenti nazionali volti ad eliminare una distorsione di concorrenza che risulta da un abuso della posizione di potere detenuta da una cooperativa agricola sul mercato nazionale non possono a priori essere qualificati come provvedimenti che intervengono nel meccanismo di formazione dei prezzi disciplinati dall'organizzazione comune di mercato a livello comunitario, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 63 della presente sentenza.

65 Inoltre, se gli artt. 32 CE-38 CE e i regolamenti nn. 26 e 804/68 fossero interpretati nel senso che, nell'ambito disciplinato dall'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la competenza delle autorità degli Stati membri di agire in applicazione del loro diritto nazionale della concorrenza fosse completamente esclusa, ogni distorsione di concorrenza priva di dimensione comunitaria che intervenga nel detto ambito non potrebbe essere eliminata con alcun mezzo.

66 Infine, dato che la sfera di applicazione delle regole comunitarie di concorrenza non è identica a quella delle regole nazionali di concorrenza, la sola circostanza che, tramite l'art. 36 CE e il regolamento n. 26, il legislatore comunitario abbia operato una conciliazione tra gli obiettivi della politica agricola comune e della politica comunitaria della concorrenza non ha necessariamente come conseguenza che ogni applicazione del diritto nazionale della concorrenza entrerebbe in conflitto con l'art. 36 CE e il regolamento n. 26.

67 Avuto riguardo a tali considerazioni, si deve concludere che gli artt. 32 CE-38 CE e i regolamenti nn. 26 e 804/68 devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito disciplinato dall'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le autorità nazionali restano competenti in linea di principio ad applicare il loro diritto nazionale della concorrenza ad una cooperativa di produttori di latte che occupa una posizione di potere sul mercato nazionale.

68 Di conseguenza, occorre in secondo luogo esaminare quali sono i limiti di questa competenza, e se essi siano superati dall'adozione di provvedimenti come quelli oggetto della controversia principale.

Sui limiti della competenza degli Stati membri ad agire in forza del loro diritto nazionale della concorrenza nell'ambito disciplinato dall'organizzazione comune di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Osservazioni presentate alla Corte

69 La Milk Marque e la NFU fanno valere, in subordine, che le competenti autorità degli Stati membri sono autorizzate ad applicare il loro diritto nazionale della concorrenza nell'ambito disciplinato dall'organizzazione comune di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari solo in quanto la loro azione sia compatibile con gli artt. 32 CE-38 CE e i regolamenti nn. 26 e 804/68.

70 Per quanto riguarda i provvedimenti di cui trattasi nel procedimento principale, esse rilevano, anzitutto, che, adottando i detti provvedimenti nei confronti della Milk Marque, le autorità nazionali non hanno preso in considerazione i loro obblighi derivanti dalla politica agricole comune e dagli obiettivi di quest'ultima per quanto riguarda il prezzo indicativo. Infatti, la Competition Commission e il Secretary of State avrebbero limitato la loro analisi ai criteri dell'interesse pubblico elencati all'art. 83 del FTA. Orbene, la definizione dell'«interesse pubblico», ai fini di questa legge, non corrisponderebbe agli obiettivi della politica agricola comune ai sensi dell'art. 33, n. 1, CE.

71 Inoltre, i provvedimenti nazionali oggetto del procedimento principale secondo la Milk Marque e la NFU avrebbero tenuto in scacco, condizionato, messo in pericolo, perturbato e modificato l'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari nonché il prezzo indicativo del latte.

72 In particolare, i detti provvedimenti nazionali sarebbero destinati a privare i membri della Milk Marque del loro diritto di cercare di ottenere il prezzo indicativo che concretizza l'equilibrio comunitario tra i vari obiettivi menzionati all'art. 33 CE.

73 Infine, le autorità nazionali non avrebbero correttamente ponderato gli interessi concorrenti dei produttori, dei trasformatori e dei consumatori conformemente alla politica, agli obiettivi e ai criteri stabiliti per l'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari nonché all'equilibrio che deve essere raggiunto a livello comunitario tramite il regolamento n. 804/68.

74 Il governo del Regno Unito sostiene che l'art. 33 CE non può essere interpretato nel senso che l'applicazione del diritto nazionale della concorrenza dovrebbe essere esclusa qualora l'oggetto o l'effetto di questa applicazione sia di privare i produttori della possibilità di aumentare il loro prezzo. Secondo questo governo, un provvedimento nazionale non può essere considerato come invalido solo perché esso non persegue uno degli obiettivi elencati nell'art. 33 CE. Al contrario, tali obiettivi dovrebbero essere presi in considerazione in modo equilibrato, senza perseguirne uno ad esclusione degli altri (sentenza Biovilac/CEE, cit., punto 16).

75 Inoltre, il governo del Regno Unito rileva che, in una causa come quella oggetto del procedimento principale, caratterizzata da gravi abusi della posizione di potere occupata sul mercato, sarebbe la non applicazione del diritto nazionale della concorrenza a violare il diritto comunitario, dato che il fatto per uno Stato membro di non utilizzare i mezzi di cui dispone in forza di questo diritto violerebbe gli obiettivi di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti [art. 33, n. 1, lett. d), CE] e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori [art. 33, n. 1, lett. e), CE].

76 D'altronde, l'impiego del vocabolo «così» nella formulazione dell'art. 33, n. 1, lett. b), CE indicherebbe chiaramente che un tenore di vita equo alla popolazione agricola è un obiettivo che occorre raggiungere tramite un aumento della produttività agricola, che costituisce l'obiettivo di cui alla lett. a) della stessa disposizione.

77 Infine, il governo del Regno Unito ammette che i produttori hanno il diritto di cercare di ottenere il prezzo indicativo. Tuttavia, il prezzo del latte sarebbe fissato da meccanismi di mercato, nell'ambito degli strumenti previsti dall'organizzazione comune dei mercati agricoli. Secondo questo governo, se gli Stati membri devono autorizzare i loro produttori a cercare di ottenere il prezzo indicativo, essi non sono tenuti ad autorizzarli a farlo tramite mezzi illegali o anticoncorrenziali. L'applicazione del diritto nazionale della concorrenza ai metodi di vendita di una cooperativa molto grande non interferirebbe in alcun modo con il buon funzionamento del mercato comune. Infatti, eliminando le distorsioni della concorrenza, tale applicazione contribuirebbe all'attuazione del sistema istituito dal Trattato e dal regolamento n. 804/68.

78 La DIF suggerisce di risolvere questa parte della prima questione nel senso che gli artt. 32 CE-38 CE, il regolamento n. 26, nonché il regolamento n. 804/68 non ostano all'applicazione del diritto della concorrenza del Regno Unito, a meno che questo diritto comporti effetti che sono manifestamente contrari alle disposizioni del diritto comunitario. In particolare, non sarebbe incompatibile con il diritto comunitario che il diritto nazionale della concorrenza adotti provvedimenti che impediscono ai produttori di latte di ottenere prezzi vicini al prezzo indicativo in circostanze come quelle esposte nel rapporto della Competition Commission, o addirittura in tutte le circostanze.

79 La Commissione ricorda la costante giurisprudenza secondo cui, in quanto la Comunità abbia istituito un'organizzazione comune di mercato per un dato prodotto agricolo, agli Stati membri è precluso adottare ogni provvedimento che possa nuocere al funzionamento della detta organizzazione. Orbene, nessun provvedimento di questo tipo sarebbe oggetto della causa principale. Secondo la Commissione, i provvedimenti adottati dalle autorità di uno Stato membro per limitare la posizione dominante sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari di un'impresa rispetto alla quale è stato accertato che essa sfruttava tale posizione in modo contrario all'interesse pubblico in linea di principio non possono essere considerati nel senso di ostacolare l'applicazione del regolamento relativo all'organizzazione comune del detto mercato. In particolare, il regolamento n. 804/68 non impedirebbe alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza di adottare, in tali circostanze, provvedimenti come quelli oggetto del procedimento principale.

Giudizio della Corte

80 Occorre ricordare, da una parte, che, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 63 della presente sentenza, in presenza di un regolamento recante organizzazione comune dei mercati in un determinato settore gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi misura che possa derogarvi o costituirne una violazione.

81 Dall'altra parte, deriva altresì da una costante giurisprudenza che, anche per quanto riguarda le regole del Trattato in materia di concorrenza, l'art. 36 CE accorda il primato agli obiettivi della politica agricola comune su quelli della politica in materia concorrenza (v., in tal senso, sentenze 29 ottobre 1980, causa 139/79, Maizena/Consiglio, Racc. pag. 3393, punto 23, e Germania/Consiglio, cit., punto 61).

82 Per quanto riguarda provvedimenti come quelli oggetto del procedimento principale, è pacifico che essi non derogano ad una disposizione espressa della normativa che istituisce l'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

83 Si pone quindi la questione se provvedimenti del genere, considerati i mezzi impiegati per attuarli, producano effetti tali da ostacolare il funzionamento dei meccanismi previsti dall'organizzazione comune interessata (v., in tal senso, sentenza 10 marzo 1981, cause riunite 36/80 e 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association e a., Racc. pag. 735, punto 19).

84 A questo riguardo occorre ricordare che, come risulta dal fascicolo, i provvedimenti nazionali controversi mirano a ridurre il potere della Milk Marque sul mercato nonché la sua capacità di aumentare il prezzo del latte dei produttori membri oltre i livelli reputati concorrenziali, ciò al fine di servire tanto gli interessi dei produttori quanto quelli dei consumatori.

85 Orbene, come la Corte ha già dichiarato, i congegni dell'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un livello di prezzi, agli stadi della produzione e del commercio all'ingrosso, che tenga conto tanto degli interessi del complesso della produzione comunitaria nel settore considerato, quanto di quelli dei consumatori, e che garantisca gli approvvigionamenti, senza incitare ad un eccesso di produzione (v. sentenza Irish Creamery Milk Suppliers Association e a., cit., punto 20).

86 Ne deriva che gli obiettivi dell'organizzazione comune di cui trattasi non possono essere compromessi da provvedimenti nazionali come quelli oggetto del procedimento principale poiché questi non intervengono come tali nella formazione dei prezzi ma mirano a salvaguardare il buon funzionamento dei meccanismi di prezzo per raggiungere livelli dei prezzi che servano tanto l'interesse dei produttori quanto quello dei consumatori.

87 Per quanto riguarda, in particolare, la questione se provvedimenti nazionali come quelli di cui trattasi nel procedimento principale costituiscano una violazione della normativa comunitaria pertinente in ragione del fatto che il prezzo del latte praticato dai produttori membri della Milk Marque era inferiore al prezzo indicativo fissato dal regolamento n. 1190/97 prima dell'intervento delle autorità nazionali, occorre rilevare che questa sola circostanza non basta a rendere i detti provvedimenti illegittimi rispetto al diritto comunitario.

88 Da una parte, questo tipo di prezzo di orientamento costituisce un obiettivo politico a livello comunitario e non garantisce a tutti i produttori di ogni Stato membro che essi otterranno un reddito corrispondente al prezzo indicativo.

89 Dall'altra parte, dato che, come risulta dai punti 57-60 della presente sentenza, il mantenimento di una concorrenza effettiva fa parte degli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 804/68 non può essere interpretato nel senso che i produttori di latte hanno il diritto di cercare di ottenere un reddito corrispondente al prezzo indicativo con ogni mezzo, compresi eventualmente mezzi abusivi e anticoncorrenziali.

90 Tuttavia, l'argomento presentato dalla Milk Marque e dalla NFU sembra implicare che il rapporto della Competition Commission e le seguenti decisioni del Secretary of State avrebbero disatteso il fatto che uno degli obiettivi della politica agricola comune è di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura, e avrebbero accordato un'importanza eccessiva all'obiettivo di assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.

91 A questo riguardo, occorre ricordare che, nel perseguire i vari scopi enumerati dall'art. 33 CE, le istituzioni comunitarie devono garantire il contemperamento permanente che può essere richiesto da eventuali contraddizioni fra detti scopi, considerati separatamente. Anche se, nell'ambito di tale contemperamento, non è consentito alle istituzioni comunitarie di isolare uno degli scopi in modo da rendere impossibile il conseguimento degli altri, esse possono tuttavia dare all'uno o all'altro di essi la preminenza temporanea resa necessaria dai fatti o dalle circostanze economiche in vista delle quali esse adottano le loro decisioni (v., in tal senso, in particolare, sentenza Vandemoortele/Commissione, cit., punto 20).

92 Se è vero che questa giurisprudenza è stata sviluppata a proposito dell'azione delle istituzioni comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, non è meno vero che essa può essere applicata per analogia all'azione delle autorità nazionali nell'ambito dell'esercizio delle competenze loro riservate in materia di politica nazionale della concorrenza. Infatti, dato che, come emerge dai punti 80 e 81 della presente sentenza, nell'ambito della loro azione le dette autorità sono tenute a rispettare gli obiettivi della politica agricola comune come enunciati all'art. 33 CE, esse devono altresì assicurare il contemperamento delle eventuali contraddizioni tra i detti obiettivi.

93 Nel caso di specie, rispondere alla questione se il rapporto della Competition Commission e le decisioni del Secretary of State abbiano operato un contemperamento accettabile tra i vari obiettivi di cui all'art. 33 CE o se, al contrario, essi abbiano avuto come effetto di isolare quello di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori al punto di rendere impossibile la realizzazione degli altri obiettivi, presuppone un esame approfondito, in particolare, della situazione del mercato del latte nel Regno Unito durante il periodo interessato e degli effetti risultanti dall'applicazione dei provvedimenti controversi sul detto mercato. Poiché un esame del genere comporta necessariamente una valutazione dei fatti della controversia principale, spetta al giudice del rinvio di procedervi.

94 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono occorre risolvere la prima questione dichiarando che gli artt. 32 CE-38 CE e i regolamenti nn. 26 e 804/68 devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito disciplinato dall'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le autorità nazionali restano in linea di principio competenti ad applicare il loro diritto nazionale della concorrenza a una cooperativa di produttori di latte che occupa una posizione di potere sul mercato nazionale.

Quando le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza agiscono nell'ambito disciplinato dall'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, esse sono tenute ad astenersi da ogni provvedimento che sia atto a derogare alla detta organizzazione comune o a violarla.

I provvedimenti adottati, nell'ambito disciplinato dall'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dalle autorità nazionali competenti per la concorrenza non possono, in particolare, produrre effetti tali da ostacolare il funzionamento dei meccanismi previsti da questa organizzazione comune. Tuttavia, la sola circostanza che i prezzi praticati da una cooperativa lattiera fossero già inferiori al prezzo indicativo del latte prima dell'intervento delle suddette autorità non basta a rendere illegali rispetto al diritto comunitario i provvedimenti adottati da queste autorità nei confronti della detta cooperativa in applicazione del diritto nazionale della concorrenza.

Inoltre, provvedimenti del genere non possono compromettere gli obiettivi della politica agricola comune come definiti all'art. 33, n. 1, CE. A questo riguardo, le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza sono tenute, se del caso, ad assicurare il contemperamento richiesto da eventuali contraddizioni tra i vari obiettivi di cui all'art. 33 CE, senza accordare ad uno di essi un'importanza tale da rendere impossibile la realizzazione degli altri.

Sulla seconda questione

95 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se la funzione del prezzo indicativo del latte previsto all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 804/68 osti a che le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza utilizzino questo prezzo indicativo per esaminare il potere sul mercato di un'impresa agricola, confrontando con esso le variazioni dei prezzi reali.

Osservazioni presentate alla Corte

96 La Milk Marque fa valere che la funzione del prezzo indicativo si oppone a che le autorità nazionali lo utilizzino come un indicatore dei movimenti di prezzo reali dovuti alla politica agricola comune. Inoltre, dato che i prezzi ottenuti dalle cooperative lattiere sono sempre stati inferiori al prezzo indicativo, non sarebbe possibile alle dette autorità dedurre dal fatto che tali prezzi sono più vicini al prezzo indicativo in un particolare momento piuttosto che in un altro che esiste un potere sul mercato.

97 La DIF, la Commissione e, in via subordinata, il governo del Regno Unito rilevano che nessuna disposizione del diritto comunitario impedisce alle autorità di uno Stato membro di utilizzare in qualsivoglia maniera il prezzo indicativo di cui al regolamento n. 804/68 come punto di paragone storico per i movimenti di prezzo effettivi o a fini statistici, comparativi o econometrici.

Giudizio della Corte

98 Occorre ricordare che, in conformità all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 804/68, il prezzo indicativo è il prezzo che si tende ad assicurare per la totalità del latte venduto dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilità di smercio esistenti sul mercato della Comunità e sui mercati esterni.

99 Da tale disposizione, letta alla luce dell'art. 33, n. 1, CE, risulta che la funzione essenziale del prezzo indicativo è di definire, a livello comunitario, il punto di equilibrio auspicabile tra, da un lato, l'obiettivo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, e, dall'altro, l'obiettivo di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

100 E' giocoforza costatare che l'utilizzazione del prezzo indicativo, da parte delle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, come indicatore nell'ambito dell'esame del potere che un'impresa agricola detiene sul mercato nazionale non interferisce in alcuna maniera con la sua funzione essenziale.

101 D'altronde, non esiste nessuna disposizione di diritto comunitario primario o derivato che vieti una tale utilizzazione del prezzo indicativo.

102 Pertanto, la seconda questione va risolta nel senso che la funzione del prezzo indicativo del latte previsto all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 804/68 non osta a che le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza utilizzino questo prezzo indicativo per esaminare il potere sul mercato di un'impresa agricola, confrontando con esso le variazioni dei prezzi reali.

Sulla terza questione

103 Con la terza questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 28 CE-30 CE e/o l'art. 49 CE ostino a che, nell'ambito dell'applicazione del loro diritto nazionale della concorrenza, le autorità competenti di uno Stato membro vietino ad una cooperativa lattiera che occupa un posizione di potere sul mercato di concludere contratti per la trasformazione per suo conto del latte prodotto dai suoi membri, anche con imprese aventi sede in altri Stati membri.

Osservazioni presentate alla Corte

104 La Milk Marque e la NFU rilevano che i provvedimenti proposti dalla Competition Commission e accettati dal Secretary of State implicano l'esigenza che la Milk Marque non concluda più accordi di trasformazione, salvo in caso di urgenza e quando la sola alternativa sarebbe la distruzione del latte. Questa esigenza costituirebbe una restrizione, da una parte, all'esportazione del latte crudo dal Regno Unito e, dall'altra, all'importazione o all'esportazione di prodotti lattiero-caseari da uno Stato membro verso altri Stati membri. Essa sarebbe quindi contraria agli artt. 28 CE e 29 CE. Pertanto, dato che questo provvedimento obbligherebbe la Milk Marque a ricorrere unicamente ai servizi di trasformatori con sede nel Regno Unito, esso costituirebbe altresì una restrizione contraria all'art. 49 CE.

105 Secondo la Milk Marque e la NFU, i detti provvedimenti non potrebbero essere giustificati ai sensi degli artt. 30 CE e 46 CE in ragione del fatto che, da un lato, obiettivi di natura puramente economica, quali quelli indicati dal Secretary of State, non potrebbero mai giustificare l'esistenza di un ostacolo ai principi fondamentali della libera circolazione (sentenze 11 giugno 1985, causa 288/83, Commissione/Irlanda, Racc. pag. 1761, punto 28; 25 luglio 1991, causa C-288/89, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda, Racc. pag. I-4007, punto 11, e 28 aprile 1998, causa C-120/95, Decker, Racc. pag. I-1831, punto 39) e, dall'altro, non sarebbe possibile invocare deroghe al Trattato quando la Comunità prevede l'armonizzazione dei provvedimenti necessari per conseguire l'obiettivo specifico perseguito tramite tali deroghe (sentenza 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas, Racc. pag. I-2553, punto 18), nella fattispecie la fissazione del prezzo indicativo e l'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

106 Al contrario, il governo del Regno Unito fa valere che, anche se i provvedimenti di cui alla terza questione pregiudiziale costituissero un ostacolo alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione dei servizi, tale ostacolo sarebbe indistintamente applicabile. Di conseguenza, esso potrebbe essere giustificato da vari motivi determinati, come il divieto della concorrenza sleale, la lealtà nelle transazioni commerciali e la protezione dei consumatori. D'altronde, alla luce dell'analisi minuziosa della Competition Commission, il governo del Regno Unito non vede alcun motivo per insinuare che questi obiettivi autentici e legittimi sarebbero stati perseguiti in modo non proporzionato.

107 Riferendosi in particolare alle sentenze 7 febbraio 1984, causa 237/82, Jongeneel Kaas e a. (Racc. pag. 483), e 10 gennaio 1985, causa 229/83, Leclerc e Thouars Distribution (Racc. pag. 1), la DIF sostiene che i provvedimenti nazionali che vietano alla Milk Marque di consegnare del latte perché sia trasformato in suo conto, sia nel Regno Unito sia in altri Stati membri, non sono vietati dagli artt. 28 CE e 30 CE, dato che essi sono indistintamente applicabili. Infatti, essi non darebbero vita ad un trattamento differenziato tra il commercio all'interno del Regno Unito e il suo commercio all'esportazione consistente nell'accordare un vantaggio speciale alla produzione britannica o al mercato del latte britannico. Le regole relative alla libera circolazione delle merci nella Comunità non sarebbero in contrasto con l'applicazione del diritto nazionale della concorrenza in tali circostanze e a tale effetto.

108 Quanto alla compatibilità dei provvedimenti di cui trattasi con le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione dei servizi, la DIF fa riferimento alle sentenze 3 dicembre 1974, causa 33/74, Van Binsbergen (Racc. pag. 1299, punto 12), 30 aprile 1986, causa 96/85, Commissione/Francia (Racc. pag. 1475, punti 10 e 11), e 25 luglio 1991, causa C-76/90, Säger (Racc. pag. I-4221, punto 12), per concludere che criteri obiettivi, come, nel caso di specie, il diritto nazionale della concorrenza, applicati in modo non discriminatorio e che hanno come scopo quello di perfezionare il mercato e di proteggere i consumatori non possono essere considerati come contrari agli artt. 49 CE e 55 CE.

109 Facendo riferimento alla citata sentenza Leclerc e Thouars Distribution, la Commissione fa valere che provvedimenti come quelli oggetto del procedimento principale non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 28 CE, dato che le merci in questione sono esportate ai soli fini della loro reimportazione intesa ad eludere una normativa nazionale. Inoltre, i detti provvedimenti non sarebbero contrari all'art. 29 CE, dato che essi non avrebbero come effetto quello di restringere specificamente i movimenti di esportazione e di stabilire così una differenza di trattamento tra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio all'esportazione.

Giudizio della Corte

110 In via preliminare, occorre rilevare, da una parte, che la trasformazione del latte non può essere qualificata come prestazione di servizi ai sensi dell'art. 50 CE, in quanto essa conduce direttamente alla produzione di un oggetto materiale che è in sé destinato ad essere commercializzato come merce. Ad ogni modo, secondo l'art. 50 CE, sono considerate come servizi le prestazioni fornite dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone (v., in questo senso, sentenza 7 maggio 1985, causa 18/84, Commissione/Francia, Racc. pag. 1339, punto 12).

111 Dall'altra parte, dal fascicolo risulta che i provvedimenti controversi di cui alla terza questione riguardavano solo la trasformazione del latte in prodotti di cui la Milk Marque avrebbe conservato la proprietà e la cui commercializzazione sarebbe stata operata, successivamente, dalla MMD, la consociata della Milk Marque. Ne consegue che, per quanto attiene ai contratti di trasformazione conclusi con imprese aventi sede in altri Stati membri, i provvedimenti considerati riguardavano certamente prodotti esportati ma che l'esportazione di questi prodotti era effettuata al fine della loro trasformazione e della loro successiva reimportazione nel Regno Unito.

112 Di conseguenza, occorre esaminare la terza questione unicamente sotto il punto di vista degli artt. 28 CE-30 CE.

113 Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se provvedimenti come quelli di cui alla terza questione costituiscano misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 28 CE, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, questa disposizione mira a vietare qualsiasi normativa o qualsiasi provvedimento degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi commerciali intracomunitari (v., in particolare, sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5).

114 Tuttavia, da una costante giurisprudenza risulta anche che uno Stato membro ha il diritto di adottare provvedimenti destinati ad impedire che, grazie alle agevolazioni create in forza del Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi abusivamente all'applicazione della loro normativa nazionale (v., in particolare, in materia di libera prestazione dei servizi, sentenze Van Binsbergen, cit., punto 13; 3 febbraio 1993, causa C-148/91, Veronica Omroep Organisatie, Racc. pag. I-487, punto 12, e 5 ottobre 1994, causa C-23/93, TV 10, Racc. pag. I-4795, punto 21; in materia di libertà di stabilimento, sentenze 7 febbraio 1979, causa 115/78, Knoors, Racc. pag. 399, punto 25; 3 ottobre 1990, causa C-61/89, Bouchoucha, Racc. pag. I-3551, punto 14, e 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros, Racc. pag. I-1459, punto 24; in materia di previdenza sociale, sentenza 2 maggio 1996, causa C-206/94, Paletta, Racc. pag. I-2357, punto 24; in materia di libera circolazione dei lavoratori, sentenza 21 giugno 1988, causa 39/86, Lair, Racc. pag. 3161, punto 43; in materia di politica agricola comune, sentenza 3 marzo 1993, causa C-8/92, General Milk Products, Racc. pag. I-779, punto 21; in materia di diritto delle società, sentenza 12 maggio 1998, causa C-367/96, Kefalas e a., Racc. pag. I-2843, punto 20).

115 Per quanto riguarda più in particolare la materia della libera circolazione delle merci, la Corte ha già deciso che provvedimenti restrittivi relativi a merci che sono state esportate ai soli fini della loro reimportazione intesa ad eludere una normativa nazionale non costituiscono misure d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 28 CE (v., in tal senso, sentenza Leclerc e Thouars Distribution, cit., punto 27). Lo stesso vale quando trattasi di una esportazione di merci seguita dalla loro reimportazione per evitare l'applicazione di provvedimenti adottati in applicazione del diritto nazionale della concorrenza.

116 Orbene, così avviene per quanto concerne provvedimenti come quelli di cui alla terza questione.

117 Infatti, se il divieto, imposto alla Milk Marque, di concludere contratti di trasformazione per suo conto, si applicasse solo ai contratti conclusi con imprese aventi sede nel Regno Unito, la Milk Marque, tramite contratti con imprese aventi sede in altri Stati membri, avrebbe potuto eludere la detta normativa, che sarebbe così rimasta priva di efficacia.

118 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se provvedimenti come quelli di cui alla terza questione costituiscano misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'esportazione ai sensi dell'art. 29 CE, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, questa disposizione riguarda i provvedimenti nazionali i quali abbiano l'oggetto o l'effetto di restringere specificamente le correnti d'esportazione e di determinare in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro ed il suo commercio d'esportazione, in modo da procurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale o al mercato interno dello stesso Stato (v., in particolare, sentenze 14 luglio 1981, causa 155/80, Oebel, Racc. pag. 1993, punto 15; Jongeneel Kaas e a., cit., punto 22, e 16 maggio 2000, causa C-388/95, Belgio/Spagna, Racc. pag. I-3123, punto 41).

119 Orbene, è giocoforza costatare che ciò non vale per provvedimenti come quelli di cui alla terza questione, rientranti nell'ambito della politica nazionale della concorrenza, che mirano a limitare le pratiche anticoncorrenziali di una sola cooperativa agricola e che si applicano indistintamente ai contratti di trasformazione conclusi con imprese aventi sede nel Regno Unito e a quelli conclusi con imprese aventi sede in altri Stati membri.

120 Pertanto, la terza questione va risolta nel senso che le regole del Trattato in materia di libera circolazione delle merci non ostano a che, nell'ambito dell'applicazione del loro diritto nazionale della concorrenza, le competenti autorità di uno Stato membro vietino ad una cooperativa lattiera che occupa una posizione di potere sul mercato di concludere contratti per la trasformazione per suo conto del latte prodotto dai suoi membri, anche con imprese aventi sede in altri Stati membri.

Sulla quarta questione

121 Con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 12 CE e 34, n. 2, secondo comma, CE ostino all'adozione di provvedimenti come quelli oggetto del procedimento principale nei confronti di una cooperativa lattiera che occupa una posizione di potere sul mercato, qualora importanti cooperative lattiere integrate verticalmente siano autorizzate ad operare in altri Stati membri.

Osservazioni presentate alla Corte

122 La Milk Marque e la NFU fanno valere che è incompatibile con il principio di non discriminazione e l'organizzazione comune dei mercati agricoli, previsti agli artt. 12 CE e 34, n. 2, secondo comma, CE, che le autorità nazionali utilizzano il loro diritto nazionale al fine di restringere la possibilità per una categoria di produttori come i membri della Milk Marque di impegnarsi nella trasformazione del latte, qualora questa restrizione non si applichi agli altri produttori del Regno Unito o altrove nell'Unione europea. Esse mettono l'accento sul fatto che i provvedimenti nazionali di cui trattasi nel procedimento principale non si applicano al complesso dei produttori con sede nel Regno Unito e non sono stati adottati sulla base di criteri obiettivi. Infatti, i detti provvedimenti interverrebbero nell'ambito di una politica che sarebbe stata adottata deliberatamente a favore dei trasformatori di latte a scapito dei membri della Milk Marque.

123 Il governo del Regno Unito sostiene che il principio di non discriminazione non si applica né al diverso trattamento riservato dalle autorità nazionali degli Stati membri alle cooperative agricole né quando la discriminazione contestata non proviene dalla stessa autorità. Inoltre, il governo del Regno Unito, la DIF e la Commissione sottolineano in particolare che il fatto di accordare un trattamento differente ad un'impresa a motivo che essa sfrutta la sua posizione dominante in contrasto con l'interesse pubblico non costituisce un atto discriminatorio nei confronti di tale impresa, ma piuttosto un provvedimento obiettivamente giustificato.

Giudizio della Corte

124 Se è vero che l'art. 12 CE vieta ad ogni Stato membro di applicare diversamente il proprio diritto nazionale della concorrenza secondo la nazionalità degli interessati, non è men vero che esso non riguarda le eventuali disparità di trattamento che potrebbero derivare, per le persone e per le imprese soggette al diritto comunitario, dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari Stati membri, quando ciascuna di dette legislazioni si applica a chiunque sia ad essa soggetto, secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla nazionalità (v., in tal senso, sentenza Wilhelm e a., cit., punto 13).

125 Alla luce di questa giurisprudenza, è giocoforza costatare che, per quanto riguarda provvedimenti come quelli oggetto del procedimento principale, che mirano a vietare l'estensione delle attività di una cooperativa lattiera alla trasformazione del latte in ragione della posizione di potere che essa detiene sul mercato e dell'uso del potere che essa ne trae in contrasto con l'interesse pubblico, il solo fatto che esistono cooperative integrate verticalmente in altri Stati membri non può dimostrare che l'adozione dei detti provvedimenti costituisca una discriminazione in ragione della nazionalità.

126 Per quanto riguarda l'art. 34, n. 2, secondo comma, CE, occorre rilevare che questa disposizione, che sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione nell'ambito della politica agricola comune, è solo l'espressione specifica del principio generale di uguaglianza, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che una differenziazione sia obiettivamente giustificata (v., in particolare, sentenze 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio, Racc. pag. 4563, punto 25; 17 aprile 1997, causa C-15/95, EARL de Kerlast, Racc. pag. I-1961, punto 35; 13 aprile 2000, causa C-292/97, Karlsson e a., Racc. pag. I-2737, punto 39, e 6 marzo 2003, causa C-14/01, Niemann, Racc. pag. I-2279, punto 49).

127 Nel caso di specie, è sufficiente rilevare che, come risulta dall'ordinanza di rinvio, l'adozione dei provvedimenti oggetto del giudizio principale è stata effettuata sul fondamento di una normativa di portata generale ed è stata motivata con la posizione di potere della Milk Marque sul mercato nonché con l'utilizzo di questa posizione in contrasto con l'interesse pubblico. Ne consegue che una cooperativa come la Milk Marque non si trova in una situazione paragonabile a quella degli altri produttori di latte con sede nel Regno Unito o in altri Stati membri.

128 Considerato quanto sopra esposto, la quarta questione va risolta dichiarando che gli artt. 12 CE e 34, n. 2, secondo comma, CE non ostano all'adozione di provvedimenti come quelli oggetto del procedimento principale nei confronti di una cooperativa lattiera che occupi una posizione di potere sul mercato e che la sfrutti in contrasto col pubblico interesse, quand'anche importanti cooperative lattiere verticalmente integrate siano autorizzate ad operare in altri Stati membri.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

129 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), con ordinanza 31 marzo 2000, dichiara:

1) Gli artt. 32 CE-38 CE e i regolamenti del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, e (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 luglio 1996, n. 1587, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito disciplinato dall'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le autorità nazionali restano in linea di principio competenti ad applicare il loro diritto nazionale della concorrenza a una cooperativa di produttori di latte che occupa una posizione di potere sul mercato nazionale.

Quando le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza agiscono nell'ambito disciplinato dall'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, esse sono tenute ad astenersi da ogni provvedimento che sia atto a derogare alla detta organizzazione comune o a pregiudicarla.

I provvedimenti adottati, nell'ambito disciplinato dall'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dalle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza non possono, in particolare, produrre effetti tali da ostacolare il funzionamento dei meccanismi previsti da questa organizzazione comune. Tuttavia, la sola circostanza che i prezzi praticati da una cooperativa lattiera fossero già inferiori al prezzo indicativo del latte prima dell'intervento delle suddette autorità non basta a rendere illegali rispetto al diritto comunitario i provvedimenti adottati da queste autorità nei confronti della detta cooperativa in applicazione del diritto nazionale della concorrenza.

Inoltre, provvedimenti del genere non possono compromettere gli obiettivi della politica agricola comune come definiti all'art. 33, n. 1, CE. A questo riguardo, le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza sono tenute, se del caso, ad assicurare il contemperamento richiesto da eventuali contraddizioni tra i vari obiettivi di cui all'art. 33 CE, senza accordare ad uno di essi un'importanza tale da rendere impossibile la realizzazione degli altri.

2) La funzione del prezzo indicativo del latte previsto all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 804/68, come modificato dal regolamento n. 1587/96, non osta a che le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza utilizzino questo prezzo indicativo per esaminare il potere sul mercato di un'impresa agricola, confrontando con esso le variazioni dei prezzi reali.

3) Le regole del Trattato in materia di libera circolazione delle merci non ostano a che, nell'ambito dell'applicazione del loro diritto nazionale della concorrenza, le competenti autorità di uno Stato membro vietino ad una cooperativa lattiera che occupa una posizione di potere sul mercato di concludere contratti per la trasformazione per suo conto del latte prodotto dai suoi membri, anche con imprese aventi sede in altri Stati membri.

4) Gli artt. 12 CE e 34, n. 2, secondo comma, CE non ostano all'adozione di provvedimenti come quelli oggetto del procedimento principale nei confronti di una cooperativa lattiera che occupi una posizione di potere sul mercato e che la sfrutti in contrasto col pubblico interesse, quand'anche importanti cooperative lattiere verticalmente integrate siano autorizzate ad operare in altri Stati membri.