1. Libera prestazione dei servizi - Disposizioni del Trattato - Ambito di applicazione - Assicurazione volontaria vecchiaia - Inclusione
[Trattato CE, artt. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 (divenuto art. 50 CE)]
2. Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Imposta sul reddito - Deducibilità dal reddito imponibile di contributi per l'assicurazione volontaria vecchiaia - Esclusione dei contributi versati ad un prestatore avente sede in un altro Stato membro nonostante il carattere imponibile delle pensioni versate - Inammissibilità - Giustificazione - Insussistenza
[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE)]
1. Le disposizioni del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi si applicano ad un regime di assicurazione volontaria per la vecchiaia poiché i contributi versati dall'assicurato costituiscono il corrispettivo economico delle pensioni che gli saranno corrisposte quando cesserà di esercitare le sue attività e hanno carattere retributivo nei confronti dell'ente che li riscuote. Infatti, ai sensi dell'art. 60 del Trattato (divenuto art. 50 CE), il quale precisa che il capo relativo ai servizi si applica alle prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, la caratteristica essenziale della retribuzione è di costituire il corrispettivo economico della prestazione considerata.
( v. punti 26-27 )
2. L'art. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa fiscale di uno Stato membro che limiti o precluda la deducibilità ai fini dell'imposta sul reddito dei contributi versati per l'assicurazione volontaria per la vecchiaia a soggetti erogatori di prestazioni pensionistiche stabiliti in altri Stati membri, pur concedendo la facoltà di dedurre tali contributi qualora essi siano versati a enti stabiliti nel primo Stato membro, se essa non esclude, nel contempo, l'imponibilità delle pensioni versate dai detti soggetti erogatori.
Infatti, tenuto conto dell'importanza che presenta, al momento della stipulazione di un contratto di assicurazione per la vecchiaia, la possibilità di ottenere sgravi fiscali a questo titolo, simili norme sono atte a dissuadere gli interessati dallo stipulare assicurazioni volontarie per la vecchiaia con compagnie stabilite in altri Stati membri e a dissuadere queste ultime dall'offrire i loro servizi sul mercato del primo Stato membro.
La necessità di assicurare la coerenza fiscale, di garantire l'efficacia dei controlli fiscali o di salvaguardare la base del gettito tributario non può giustificare una normativa siffatta, in quanto:
- in primo luogo, non esiste un legame diretto tra la deducibilità dei contributi assicurativi e l'assoggettamento ad imposta delle pensioni versate dall'assicuratore e, per effetto delle convenzioni contro la doppia imposizione, la coerenza fiscale non è più realizzata a livello di uno stesso soggetto;
- in secondo luogo, oltre al fatto che nulla impedisce alle autorità tributarie interessate di esigere dal contribuente le prove che esse ritengano necessarie per valutare se siano soddisfatte le condizioni di deducibilità dei contributi, la direttiva 77/799, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, può essere invocata da uno Stato membro per ottenere tutte le informazioni idonee a consentirgli di determinare correttamente l'ammontare delle imposte sul reddito, mentre l'efficacia del controllo sull'assoggettamento può essere salvaguardata facendo ricorso a strumenti meno restrittivi della libera prestazione dei servizi;
- in terzo luogo, l'esigenza di evitare la riduzione del gettito tributario non rientra tra i motivi enunciati all'art. 56 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 46 CE) né tra i motivi imperativi di interesse pubblico, e un'eventuale agevolazione fiscale risultante, in capo a prestatori di servizi, dalla fiscalità poco elevata alla quale vengano assoggettati nello Stato membro nel quale sono stabiliti non può consentire ad un altro Stato membro di giustificare un trattamento fiscale meno favorevole dei destinatari dei servizi stabiliti in quest'ultimo Stato.
( v. punti 31-32, 37, 41, 49-52, 56-57 e dispositivo )