62000J0123

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 aprile 2001. - Procedimento penale a carico di Christina Bellamy e English Shop Wholesale SA, soggetto civilmente responsabile. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgio. - Libera circolazione delle merci - Misure di effetto equivalente - Smercio del pane - Pubblicità dei prodotti alimentari. - Causa C-123/00.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-02795


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Divieto di mettere in commercio prodotti della panificazione il cui tenore in sale sia superiore al 2% - Inammissibilità - Giustificazione - Tutela della sanità pubblica - Insussistenza

(Artt. 28 CE e 30 CE)

2. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Normativa nazionale che vieta la pubblicità con cui si attribuiscono alle derrate alimentari qualità particolari, che sono invece proprie a tutti i prodotti analoghi - Ammissibilità

(Art. 28 CE)

Massima


1. La normativa di uno Stato membro che vieta lo smercio del pane e di altri prodotti della panificazione il cui tenore in sale, calcolato sulla materia secca eccede il limite massimo del 2% se applicata ai prodotti legalmente fabbricati e messi in commercio in un altro Stato membro costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 28 CE che non può considerarsi giustificata, in forza dell'art. 30 CE, da esigenze di tutela della sanità pubblica.

( v. punto 12, dispositivo 1 )

2. L'art. 28 CE non osta ad una normativa nazionale che vieta di indurre a credere che un prodotto di marca possieda qualità particolari, mentre esse sono identiche per tutti i prodotti alimentari analoghi, quando essa mira alla corretta trasposizione di una norma comunitaria che armonizza le legislazioni nazionali relative alla tutela dei consumatori contro la frode attraverso atti concretamente definiti.

( v. punti 21-22, dispositivo 2 )

Parti


Nel procedimento C-123/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di

Christina Bellamy

e

English Shop Wholesale SA, soggetto civilmente responsabile,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

cancelliere: R. Grass,

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la sig.ra Bellamy, dall'avv. G. Carnoy, avocat;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. Shotter e dalla sig.ra J. Adda, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 gennaio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 28 marzo 2000, pervenuta alla Corte il 31 marzo successivo, il Tribunal de première instance de Bruxelles ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE.

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale a carico della sig.ra Bellamy, perseguita per la violazione di disposizioni nazionali relative, da una parte, alla messa in commercio di prodotti alimentari e, dall'altra, alla pubblicità di tali prodotti.

Normativa nazionale

3 L'art. 1 del regio decreto 2 settembre 1985, relativo al pane e agli altri prodotti di panetteria (Moniteur belge 7 novembre 1985; in prosieguo: il «decreto del 1985»), definisce il pane e i prodotti di panetteria che rientrano nel suo ambito di applicazione. L'art. 3 di tale decreto dispone:

«Gli alimenti di cui al presente decreto devono soddisfare i seguenti requisiti di composizione:

(...)

2° Per quanto riguarda i prodotti di cui all'art. 1, punti 1-3: il tenore in sale da cucina, espresso in cloruro di sodio e calcolato sulla materia secca, non può eccedere il 2%;

(...)».

4 L'art. 8 del decreto del 1985 dispone che:

«Le violazioni al presente decreto sono oggetto di indagini, sono perseguite e punite in conformità alla legge 24 gennaio 1977 relativa alla tutela della salute del consumatore in ordine ai prodotti alimentari e agli altri prodotti, per quanto riguarda gli artt. 2, 3 e 5 (...)».

5 L'art. 4 del regio decreto 17 aprile 1980, concernente la pubblicità dei prodotti alimentari (Moniteur belge 6 maggio 1980; in prosieguo: il «decreto del 1980»), dispone che:

«Nella pubblicità dei prodotti alimentari, è vietato:

(...)

2° indurre a credere che il prodotto di marca possieda qualità particolari, mentre esse sono identiche per tutti i prodotti alimentari analoghi;

(...)».

6 Ai sensi dell'art. 5 del decreto del 1980:

«Tutti i messaggi pubblicitari relativi a prodotti alimentari devono utilizzare in maniera visibile una denominazione del prodotto eventualmente stabilita da disposizioni legislative o regolamentari, se l'omissione di tale denominazione può indurre in errore il consumatore quanto alla natura del prodotto».

Controversia nella causa principale

7 La società English Shop Wholesale SA (in prosieguo: la «ESW»), con sede in Anderlecht (Belgio), importa dal Regno Unito prodotti alimentari venduti al minuto in Belgio ad una clientela di dipendenti comunitari.

8 La sig.ra Bellamy, gerente dell'ESW, è stata riconosciuta colpevole, con sentenza contumaciale del Tribunal de première instance de Bruxelles del 9 dicembre 1998, in particolare, di avere, in violazione dei decreti del 1980 e del 1985,

- venduto pane avente un tenore in sale del 2,88%,

- indotto a credere che un prodotto di marca possedesse qualità particolari, mentre esse sono identiche per tutti i prodotti alimentari analoghi, nella fattispecie di aver indicato che un latte non conteneva né additivi né conservanti, e

- omesso di utilizzare in maniera visibile, nel messaggio pubblicitario relativo ad un prodotto alimentare, una denominazione del prodotto «così da indurre in errore il consumatore quanto alla natura del prodotto, nella fattispecie di aver utilizzato la denominazione del prodotto latte fresco intero pastorizzato».

9 Poiché la sig.ra Bellamy aveva impugnato la sentenza contumaciale facendo valere che le disposizioni della normativa nazionale sulla base delle quali è stata perseguita sono in contrasto con l'art. 28 CE, il Tribunal de première instance de Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli artt. 1, 3 e 8 del [regio decreto] 2 settembre 1985, relativo al pane e altri prodotti di panetteria, e l'art. 14 della legge 24 gennaio 1977, relativa alla tutela della salute del consumatore in ordine ai prodotti alimentari e agli altri prodotti, nei limiti in cui proibiscono la messa in commercio di pane, il cui tenore di sale da cucina, espresso in cloruro di sodio e calcolato sulla materia secca, ecceda il 2%, siano conformi al disposto dell'art. 28 [CE] e possano essere giustificati ai sensi dell'art. 30 [CE].

2) Se siano conformi al disposto dell'art. 28 [CE] e possano essere giustificati ai sensi dell'art. 30 [CE] gli artt. 1, 3 e 8 del [regio decreto] 2 settembre 1985, relativo al pane e agli altri prodotti di panetteria, e l'art. 14 della legge 24 gennaio 1977, relativa alla tutela della salute del consumatore in ordine ai prodotti alimentari e agli altri prodotti.

3) Se siano conformi al disposto dell'art. 28 [CE] e possano essere giustificati ai sensi dell'art. 30 [CE] gli artt. 4, punto 2, e 5 del [regio decreto] 17 aprile 1980, concernente la pubblicità dei prodotti alimentari, e l'art. 14 della legge 24 gennaio 1977, relativa alla tutela della salute del consumatore in ordine ai prodotti alimentari e agli altri prodotti».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

10 Con la sua prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 28 CE osti ad una disciplina nazionale come quella dell'art. 3, punto 2, del decreto del 1985 e, all'occorrenza, se una tale disciplina possa essere giustificata ai sensi dell'art. 30 CE.

11 Occorre rilevare che, nell'ambito di una causa relativa all'applicazione della stessa disciplina nazionale al pane legalmente fabbricato in un altro Stato membro, il Rechtbank van eerste aanleg te Gent (Belgio) aveva proposto alla Corte una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE). Nella sua sentenza 14 luglio 1994, causa C-17/93, Van Der Veldt (Racc. pag. I-3537), la Corte ha dunque già esaminato se tali norme ostino ad una disciplina nazionale come quella oggetto della causa principale.

12 Non essendo stato addotto, nel caso di specie, alcun argomento tale da mettere in discussione la soluzione fornita dalla Corte nella citata sentenza Van der Veldt, occorre pronunciarsi negli stessi termini e risolvere la prima questione nel senso che:

- l'applicazione della normativa di uno Stato membro, che vieti lo smercio del pane e di altri prodotti della panificazione il cui tenore in sale calcolato sulla materia secca ecceda il limite massimo del 2%, ai prodotti legalmente fabbricati e messi in commercio in un altro Stato membro costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 28 CE;

- una siffatta normativa è idonea ad ostacolare gli scambi tra Stati membri e non può considerarsi giustificata, in forza dell'art. 30 CE, da esigenze di tutela della sanità pubblica.

Sulla seconda questione

13 Alla luce della soluzione alla prima questione e tenuto conto del fatto che il giudice a quo non ha fornito alla Corte spiegazioni sul come tale questione si distingua dalla prima, non occorre risolvere la seconda questione.

Sulla terza questione

14 Con la prima parte della terza questione, il giudice a quo chiede, in sostanza, se l'art. 28 CE osti ad una disciplina nazionale, come quella dell'art. 4, punto 2, del decreto del 1980, che vieta di indurre a credere che un prodotto di marca possieda qualità particolari, mentre esse sono identiche per tutti i prodotti analoghi, e, all'occorrenza, se una simile disciplina possa giustificarsi ai sensi dell'art. 30 CE.

15 Si deve al riguardo ricordare che, nella causa principale, l'art. 4, punto 2, del decreto del 1980 è stato applicato in una fattispecie in cui un prodotto di marca - latte - era stato presentato come privo di additivi o conservanti.

16 La sig.ra Bellamy sostiene che il latte è un prodotto di consumo corrente di cui i consumatori conoscono perfettamente caratteristiche e qualità, tanto che il rischio di indurre in errore un consumatore ragionevolmente accorto è quasi inesistente.

17 La Commissione ritiene che la disciplina nazionale controversa nella causa principale debba essere considerata come una trasposizione dell'art. 2, n. 1, lett. a), sub iii), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), e che, pertanto, l'art. 28 CE non osta a tale disciplina nazionale.

18 Occorre rilevare, a tal proposito, che costituiscono misure di effetto equivalente, vietate dall'art. 28 CE, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in mancanza di armonizzazione delle legislazioni, dall'assoggettamento di merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e messe in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere (come quelli riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l'etichettatura o il confezionamento), anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, laddove tale assoggettamento non risulti giustificato da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci [v., in particolare, sentenze 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, detta «Cassis de Dijon» (Racc. pag. 649, punto 14), e 9 febbraio 1999, causa C-383/97, Van Der Laan (Racc. pag. I-731, punto 19)].

19 Si deve altresì ricordare, come fa la Commissione, che, per quanto concerne l'ambito regolato dalla disciplina nazionale controversa nella causa principale, il legislatore comunitario ha adottato una direttiva di armonizzazione delle legislazioni nazionali. La direttiva 79/112 mira, infatti, al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, e ciò a fini di informazione e di tutela dei consumatori.

20 Tale direttiva dispone, all'art. 2, n. 1, lett. a), che:

«L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono:

a) essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente:

(...)

iii) suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche».

21 Come è stato sottolineato dalla Commissione, una disposizione nazionale che traspone correttamente una norma comunitaria che armonizza le legislazioni nazionali relative alla tutela dei consumatori contro la frode attraverso atti concretamente definiti non costituisce un ostacolo alla libera circolazione in contrasto con l'art. 28 CE.

22 Si deve pertanto risolvere la prima parte della terza questione nel senso che l'art. 28 CE non osta ad una normativa nazionale che vieta di indurre a credere che un prodotto di marca possieda qualità particolari, mentre esse sono identiche per tutti i prodotti alimentari analoghi.

23 Con la seconda parte della terza questione, il giudice a quo chiede, in sostanza, se l'art. 28 CE osti ad una disciplina nazionale, come quella dell'art. 5 del decreto del 1980, che, in tutti i messaggi pubblicitari relativi ai prodotti alimentari, impone di utilizzare in maniera visibile una denominazione del prodotto eventualmente stabilita da disposizioni legislative o regolamentari, se l'omissione di questa denominazione possa indurre in errore il consumatore e, all'occorrenza, se una tale disciplina possa giustificarsi ai sensi dell'art. 30 CE.

24 Occorre ricordare, a tal riguardo, che, perché la Corte, investita di una domanda pregiudiziale, possa giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale, è necessario che la decisione di rinvio contenga informazioni relative all'ambito di fatto in cui la norma nazionale controversa è stata o deve essere applicata [v., in tal senso, sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo e a. (Racc. pag. I-393, punto 6)].

25 Nella fattispecie il giudice a quo si limita a rendere noto che la disciplina nazionale controversa nella causa principale viene applicata in un procedimento penale in cui la sig.ra Bellamy è perseguita per il fatto di «aver omesso di utilizzare in maniera visibile, nel messaggio pubblicitario relativo ad un prodotto alimentare, una denominazione del prodotto così da indurre in errore il consumatore quanto alla natura del prodotto, nella fattispecie di aver utilizzato la denominazione del prodotto latte fresco intero pastorizzato».

26 Ora, tale descrizione dell'infrazione contestata alla sig.ra Bellamy è lungi dall'illuminare la Corte in modo sufficiente per permetterle di fornire una soluzione utile al giudice nazionale. Non viene, infatti, precisato se il messaggio pubblicitario di cui trattasi si trovi o no sulla confezione del prodotto né quale sia l'omissione concreta contestata alla sig.ra Bellamy. A tal riguardo è significativo che le due parti intervenute dinanzi alla Corte abbiano valutazioni diverse su quest'ultimo aspetto, dato che la sig.ra Bellamy asserisce di essere penalmente perseguita per avere utilizzato la denominazione «latte fresco intero pastorizzato» inducendo così a credere che il latte fosse fresco quando invece era stato pastorizzato, mentre la Commissione precisa che all'imputata vengono contestate l'utilizzazione della denominazione «Breakfast Milk» e l'omissione della denominazione di legge «latte fresco intero pastorizzato».

27 Di conseguenza, la Corte non si reputa in condizione di fornire una soluzione utile alla seconda parte della terza questione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

28 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de première instance de Bruxelles con sentenza 28 marzo 2000, dichiara:

1) L'applicazione della normativa di uno Stato membro che vieta lo smercio del pane e di altri prodotti della panificazione il cui tenore in sale, calcolato sulla materia secca, eccede il limite massimo del 2% se applicata ai prodotti legalmente fabbricati e messi in commercio in un altro Stato membro costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 28 CE.

Una siffatta normativa è idonea ad ostacolare gli scambi tra Stati membri e non può considerarsi giustificata, in forza dell'art. 30 CE, da esigenze di tutela della sanità pubblica.

2) L'art. 28 CE non osta ad una normativa nazionale che vieta di indurre a credere che un prodotto di marca possieda qualità particolari, mentre esse sono identiche per tutti i prodotti alimentari analoghi.