62000J0080

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 giugno 2002. - Italian Leather SpA contro WECO Polstermöbel GmbH & Co.. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania. - Convenzione di Bruxelles - Art. 27, n. 3 - Contrasto - Modalità di esecuzione nello Stato membro richiesto. - Causa C-80/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-04995


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione - Motivi di rifiuto - Decisioni in contrasto tra loro - Decisioni pronunciate al termine di un procedimento sommario, una delle quali dispone un provvedimento inibitorio mentre l'altra nega tale provvedimento

(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 27, punto 3)

2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione - Motivi di rifiuto - Decisioni in contrasto tra loro - Obbligatorietà del diniego di riconoscimento

(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 27, punto 3)

Massima


1. L'art. 27, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, va interpretato nel senso che una decisione straniera pronunciata al termine di un procedimento sommario, con cui un giudice emana un provvedimento che imponga ad un debitore di astenersi dal compiere determinati atti, è in contrasto con una decisione pronunciata al termine di un procedimento sommario tra le stesse parti da un giudice dello Stato richiesto che neghi tale provvedimento.

( v. punto 47, dispositivo 1 )

2. Laddove rilevi il contrasto, ai sensi dell'art. 27, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, tra una decisione di un giudice di un altro Stato contraente e una decisione pronunciata tra le stesse parti da un giudice dello Stato richiesto, il giudice di quest'ultimo Stato è tenuto a negare il riconoscimento alla decisione straniera.

( v. punto 52, dispositivo 2 )

Parti


Nel procedimento C-80/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 27 settembre 1968, dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Italian Leather SpA

e

WECO Polstermöbel GmbH & Co.,

domanda vertente sull'interpretazione del titolo III, «Del riconoscimento e dell'esecuzione», della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per Italian Leather SpA, dall'avv. J. Kummer, Rechtsanwalt;

- per WECO Polstermöbel GmbH & Co., dall'avv. J. Schütze, Rechtsanwalt;

- per il governo tedesco, dal sig. R. Wagner, in qualità di agente;

- per il governo ellenico, dalle sig.re S. Chala e K. Grigoriou, in qualità di agenti;

- per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. O. Fiumara, avvocato dello Stato;

- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dal sig. A. Layton, QC;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.L. Iglesias Buhigues, in qualità di agente, assistito dall'avv. B. Wägenbaur, Rechtsanwalt,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Italian Leather SpA, rappresentata dall'avv. J. Kummer, del governo ellenico, rappresentato dalla sig.ra K. Grigoriou, del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. A. Layton, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra A.-M. Rouchaud, in qualità di agente, assistita dall'avv. B. Wägenbaur, all'udienza del 22 novembre 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 febbraio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 10 febbraio 2000, pervenuta in cancelleria il 7 marzo seguente, il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione), in base al Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione del titolo III, «Del riconoscimento e dell'esecuzione», di detta Convenzione (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che vede opposte la società di diritto italiano Italian Leather SpA (in prosieguo: la «Italian Leather»), con sede in Bitonto, alla società di diritto tedesco WECO Polstermöbel GmbH & Co. (in prosieguo: la WECO), con sede in Leimbach (Germania), riguardo alle modalità di utilizzazione di un marchio nell'ambito di un contratto di distribuzione esclusiva di mobili rivestiti in pelle.

Contesto giuridico

Convenzione di Bruxelles

3 Ai sensi dell'art. 1, primo comma, la Convenzione di Bruxelles si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale.

4 L'art. 24 della Convenzione di Bruxelles dispone:

«I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente».

5 Il titolo III della Convenzione di Bruxelles stabilisce le regole in base alle quali le decisioni pronunciate dai giudici di uno Stato contraente sono riconosciute e ad esse è data esecuzione negli altri Stati contraenti.

6 L'art. 25 della Convenzione di Bruxelles recita:

«Ai sensi della presente convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali».

7 L'art. 26, primo comma, della Convenzione di Bruxelles stabilisce:

«Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento».

8 L'art. 27 della Convenzione di Bruxelles è formulato nei termini seguenti:

«Le decisioni non sono riconosciute:

(...)

3) se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;

(...)».

9 Ai sensi dell'art. 31, primo comma, della Convenzione di Bruxelles:

«Le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere stati ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata».

10 L'art. 34, primo comma, della Convenzione di Bruxelles dispone:

«Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tal fase del procedimento, presentare osservazioni».

La normativa tedesca

11 Secondo il Bundesgerichtshof, conformemente all'art. 935 della Zivilprozessordnung tedesca (codice di procedura civile tedesco; in prosieguo: la «ZPO»), un provvedimento cautelare può essere emanato qualora ci sia da temere che, a causa di una modificazione delle circostanze esistenti, l'esercizio dei diritti di una parte possa risultare vanificato o reso sostanzialmente più difficile. In tali circostanze, il giudice adito deve sostanzialmente garantire il mantenimento della situazione esistente.

12 Il Bundesgerichtshof precisa inoltre che, a norma dell'art. 940 della ZPO, il giudice adito può regolare anche in via cautelare un rapporto giuridico solo in quanto ciò appaia necessario a scongiurare danni sostanziali o a far fronte a una minaccia incombente o per altre ragioni.

13 Peraltro, in conformità dell'art. 890, primo comma, della ZPO, le decisioni dei giudici tedeschi aventi ad oggetto un'ingiunzione di astenersi da determinati atti possono dar luogo ad una pena pecuniaria e, qualora la prima non possa essere eseguita, ad una pena detentiva.

Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali

14 La Italian Leather è una società, che distribuisce mobili imbottiti in pelle con la denominazione «LongLife». La WECO vende anch'essa mobili dello stesso tipo.

15 Nel 1996 la Italian Leather ha concesso alla WECO il diritto di distribuire le proprie merci per cinque anni, in una determinata area geografica, in forza di un «contratto di esclusiva». Detto contratto conteneva in particolare le seguenti clausole:

«2) Gli acquirenti possono utilizzare il marchio LongLife soltanto per la commercializzazione dei mobili che sono rivestiti con la pelle LongLife.

(...)

4) Nessun acquirente può utilizzare il marchio LongLife per pubblicità propria senza l'autorizzazione scritta da parte del fornitore».

16 Le parti hanno indicato come foro competente per le controversie relative al detto contratto quello di Bari.

17 Nel 1998 la WECO ha contestato alla Italian Leather un inadempimento contrattuale. Conseguentemente, ha reso noto a quest'ultima che non avrebbe accettato un messaggio pubblicitario comune in occasione delle fiere a venire, e che invece avrebbe presentato il proprio marchio WECO.

18 La Italian Leather ha citato la WECO, chiedendo al Landgericht Koblenz (Tribunale di Coblenza), giudice competente in base alla sede della debitrice, di emettere nei confronti di quest'ultima un provvedimento cautelare diretto a vietare la commercializzazione di prodotti in pelle presentati come facili da pulire, con il marchio naturia LongLife by Maurizio Danieli.

19 Il Landgericht Koblenz, adito in applicazione dell'art. 24 della Convenzione di Bruxelles, ha respinto tale domanda con sentenza 17 novembre 1998, con la motivazione che sarebbero mancati i presupposti per un «provvedimento d'urgenza».

20 Secondo tale giudice accogliere la domanda dell'Italian Leather sarebbe stato equivalente a condannare la WECO a eseguire il contratto. La Italian Leather non avrebbe dimostrato l'esistenza di un pericolo di danno irreparabile o della perdita definitiva del godimento di un diritto, che costituiscono i presupposti, secondo il diritto tedesco, per l'adozione del provvedimento richiesto. D'altra parte, la WECO avrebbe già posto in essere concrete misure per la pubblicizzazione e la commercializzazione dei propri prodotti con pelle proveniente da altri fornitori, e pertanto anch'essa avrebbe subìto un danno rilevante se fosse stato emanato il provvedimento di divieto richiesto.

21 Qualche giorno prima che il Landgericht Koblenz pronunciasse la sentenza 17 novembre 1998, la Italian Leather ha presentato un'istanza di provvedimenti cautelari dinanzi al Tribunale di Bari. Nella sua ordinanza 28 dicembre 1998 quest'ultimo ha valutato in maniera diversa il presupposto dell'urgenza, considerando che «[i]l periculum in mora (l'urgenza) è insito nella decadenza economica del soggetto istante e nella sua, possibile, conseguente "morte" giuridica che resterebbe priva di qualsivoglia ristoro risarcitorio».

22 Di conseguenza il Tribunale di Bari ha vietato alla WECO di utilizzare il termine «LongLife» per la distribuzione dei suoi prodotti per l'arredamento in pelle in taluni Stati membri, e segnatamente in Germania.

23 Su richiesta della Italian Leather, il Landgericht Koblenz, con ordinanza 18 gennaio 1999 (in prosieguo: l'«ordinanza di exequatur»), da un lato, ha disposto che l'ordinanza del Tribunale di Bari fosse munita di formula esecutiva, d'altro lato, che essa fosse accompagnata da una penale in base all'art. 890, n. 1, della ZPO.

24 Tuttavia, su ricorso della WECO, l'Oberlandesgericht (Corte d'Appello) competente ha riformato l'ordinanza di exequatur, ritenendo che la decisione del Tribunale di Bari fosse in contrasto, ai sensi dell'art. 27, n. 3, della Convenzione di Bruxelles, con la sentenza 17 novembre 1998 del Landgericht Koblenz, con la quale era stata respinta la domanda presentata dalla Italian Leather e diretta a far vietare l'uso da parte della WECO del marchio LongLife per la commercializzazione dei suoi prodotti in pelle.

25 La Italian Leather ha impugnato la decisione dell'Oberlandesgericht dinanzi al Bundesgerichtshof.

26 Quest'ultimo nutre dubbi riguardo all'interpretazione dell'art. 27, n. 3, della Convenzione di Bruxelles.

27 A suo avviso, la giurisprudenza della Corte relativa alla questione se gli effetti giuridici di diverse decisioni si escludano reciprocamente ha riguardato finora solo situazioni nelle quali esistevano discrepanze di diritto sostanziale. La fattispecie sottopostagli presenterebbe la particolarità che le discrepanze tra le due decisioni pronunciate a conclusione di procedimenti sommari sono attribuibili solo a differenze in materia di presupposti processuali.

28 Supponendo che le decisioni di cui trattasi siano in contrasto, il giudice dello Stato richiesto dovrebbe tuttavia essere in diritto di non applicare l'art. 27, n. 3, della Convenzione di Bruxelles qualora consideri che, dal punto di vista dello Stato richiesto, la discrepanza non sia sufficientemente rilevante. Tale disposizione infatti avrebbe solo lo scopo di evitare che l'ordine sociale di uno Stato contraente possa essere turbato dalla possibilità di avvalersi di due decisioni contraddittorie. La questione se, in un determinato caso, sia da temere una perturbazione del genere dovrebbe essere valutata unicamente con riguardo allo Stato richiesto.

29 Nel caso in cui l'ordinanza di exequatur fosse confermata dal Bundesgerichtshof, quest'ultimo chiede se esso possa, oppure debba, confermare la penale con cui il Landgericht Koblenz aveva integrato, in base al diritto tedesco, l'ordinanza del Tribunale di Bari per il caso in cui non si fosse data esecuzione a detta decisione.

30 Ricordando che la Convenzione di Bruxelles ha lo scopo di favorire il riconoscimento oltre frontiera delle pronunce, il Bundesgerichshof interpreta gli artt. 31, primo comma, e 34, primo comma, della detta Convenzione nel senso che, in generale, il giudice dello Stato richiesto deve, nella misura del possibile, far godere la decisione giurisdizionale straniera di exequatur delle stesse condizioni favorevoli per l'esecuzione che si applicano ad una decisione equivalente dei giudici dello Stato richiesto.

31 Al riguardo il Bundesgerichshof osserva che il diritto italiano prevede come unica modalità di esecuzione forzata diretta degli obblighi di non fare il risarcimento dei danni.

32 In tali condizioni, l'applicazione degli strumenti coercitivi di diritto tedesco per l'esecuzione diretta di un obbligo di non fare pronunciata da un giudice italiano risulterebbe avere effetti più incisivi di quelli previsti dall'ordinamento dello Stato di origine. Il giudice del rinvio nutre dubbi sul fatto che gli artt. 31, primo comma, e 34, primo comma, della Convenzione autorizzino o addirittura impongano tale soluzione.

33 Di conseguenza il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, ai sensi dell'art. 27, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, possano considerarsi in contrasto quelle decisioni che divergano solo in relazione agli specifici presupposti, in presenza dei quali può essere adottato un determinato provvedimento autonomo di natura provvisoria o cautelare (ai sensi dell'art. 24 della detta Convenzione).

2) Se il giudice dello Stato richiesto il quale, conformemente agli artt. 34, primo comma, e 31, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, dichiari esecutiva una pronuncia straniera, che impone al debitore di astenersi dal compiere determinati atti, possa e debba contestualmente adottare quei provvedimenti che siano necessari, ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto, ai fini dell'esecuzione di un obbligo di non fare di fonte giurisdizionale.

3) Qualora la questione sub 2 vada risolta in senso affermativo: se i provvedimenti necessari nello Stato richiesto per l'esecuzione di un obbligo di non fare debbano essere adottati anche qualora la pronuncia stessa da riconoscere non contenga provvedimenti analoghi, in conformità al diritto dello Stato d'origine, e questo stesso diritto non preveda affatto l'esecutorietà diretta di corrispondenti obblighi di non fare di fonte giurisdizionale».

Sulla prima questione

34 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza, da un lato, se l'art. 27, n. 3, della Convenzione di Bruxelles vada interpretato nel senso che una decisione straniera, pronunciata al termine di un procedimento sommario, che imponga al debitore di astenersi dal compiere determinati atti sia in contrasto con una decisione pronunciata al termine di un procedimento sommario da un giudice dello Stato richiesto, benché i rispettivi effetti delle dette decisioni siano attribuibili a differenze che riguardano i presupposti processuali, al rispetto dei quali il diritto nazionale subordina l'adozione di provvedimenti inibitori nello Stato d'origine e nello Stato richiesto. In caso di soluzione affermativa, esso chiede, d'altro lato, se il giudice di quest'ultimo Stato sia tenuto a rifiutare il riconoscimento della decisione straniera o se tale Convenzione lo autorizzi a pronunciare tale rifiuto solo se consideri che l'ordine sociale dello Stato richiesto sarebbe effettivamente e sufficientemente perturbato dalla coesistenza di due decisioni contraddittorie.

Osservazioni delle parti

35 Riguardo alla prima parte di questa prima questione, il governo del Regno Unito sostiene, nelle sue osservazioni scritte, che la nozione di contrasto obbliga il giudice dello Stato richiesto a operare talune distinzioni, quali quelle esistenti tra i presupposti per la concessione di un tipo particolare di provvedimento e gli effetti della decisione di concessione o diniego di tale provvedimento o la distinzione tra i presupposti di merito e di forma cui è subordinata la pronuncia del provvedimento richiesto.

36 Relativamente alla prima distinzione, il governo del Regno Unito osserva che l'art. 27, n. 3, della Convenzione di Bruxelles riguarda unicamente gli effetti giuridici della decisione e non i presupposti per la concessione. L'esame di questi ultimi potrebbe tuttavia rivelarsi necessario per determinare la portata giuridica della decisione di cui trattasi e valutare, di conseguenza, in che limiti essa sia in contrasto con un'altra decisione. Sarebbe particolarmente il caso qualora il provvedimento richiesto sia stato negato. Si potrebbe infatti rivelare necessario riferirsi ai presupposti per la sua concessione per comprendere il contenuto della decisione di diniego.

37 Riguardo alla seconda distinzione ricordata al punto 35 della presente sentenza, il giudice potrebbe, per valutare il contenuto e l'effetto di ciascuna delle decisioni cui è confrontato, esaminare se i presupposti per la concessione dei provvedimenti di cui trattasi siano attinenti al merito o alla forma. Ciò varrebbe a maggior ragione qualora il giudice dello Stato richiesto si trovi confrontato ad una decisione di diniego di un provvedimento particolare, poiché, in tal caso, non esisterebbe un «provvedimento» da analizzare in quanto tale.

38 All'udienza il governo del Regno Unito ne ha ricavato che, nella causa principale, gli effetti negativi della pronuncia 17 novembre 1998 del Landgericht Koblenz difficilmente potevano essere considerati in contrasto con gli effetti positivi dell'ordinanza del Tribunale di Bari 28 dicembre 1998. Solo nel caso in cui i criteri rispettivamente applicati da quei due giudici e le prove loro sottoposte fossero identici gli effetti delle decisioni da essi emanate potrebbero essere considerati in contrasto.

Giudizio della Corte

39 In via preliminare, la Corte parte dalla premessa che, essendo il giudice di merito il Tribunale di Bari, il Landgericht Koblenz con la sua pronuncia 17 novembre 1998 non ha superato i limiti della competenza che ha ricavato dall'art. 24 della Convenzione, come interpretati dalla Corte (v. sentenze 17 novembre 1998, causa C-391/95, Van Uden, Racc. pag. I-7091, punti 37-47, e 27 aprile 1999, causa C-99/96, Mietz, Racc. pag. I-2277, punti 42, 46 e 47).

40 In primo luogo, risulta dalla giurisprudenza della Corte che, per stabilire se vi sia contrasto ai sensi dell'art. 27, n. 3, della Convenzione, occorre ricercare se le decisioni controverse producano effetti giuridici che si escludono reciprocamente (sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann/Krieg, Racc. pag. 645, punto 22).

41 In secondo luogo, non è rilevante che le decisioni di cui trattasi siano state emanate nell'ambito di procedimenti sommari o di procedimenti di merito. In quanto menziona «decisioni» senza altra precisazione, al pari dell'art. 25 della Convenzione di Bruxelles, l'art. 27, n. 3, di quest'ultima ha portata generale. Di conseguenza, le decisioni emanate a seguito di procedimenti sommari sono assoggettate alle regole dettate da tale Convenzione in materia di contrasto, allo stesso titolo delle altre decisioni contemplate all'art. 25.

42 In terzo luogo, è pure ininfluente che le regole che disciplinano i procedimenti sommari nazionali possano variare in maggior misura a seconda degli Stati contraenti di quelle che disciplinano il procedimento di merito.

43 Infatti, da un lato, l'oggetto della Convenzione non è quello di unificare le norme di diritto processuale degli Stati contraenti, bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione delle controversie in materia civile e commerciale nell'ambito delle relazioni intracomunitarie e di facilitare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (v. sentenze 15 maggio 1990, causa C-365/88, Hagen, Racc. pag. I-1845, punto 17, e 7 marzo 1995, causa C-68/93, Shevill e a., Racc. pag. I-415, punto 35).

44 D'altro lato, come già si ricava dal punto 22 della sentenza Hoffmann, citata, il contrasto caratterizza gli effetti delle decisioni giurisdizionali; esso non riguarda i presupposti di ricevibilità e procedurali, che possono eventualmente variare da uno Stato contraente all'altro, al cui rispetto è subordinata l'adozione delle dette decisioni.

45 Alla luce delle considerazioni che precedono, va constatato che decisioni emanate in sede di procedimenti sommari come quelle in esame nella causa principale sono in contrasto.

46 Il Tribunale di Bari, infatti, ha accolto l'istanza presentata dalla Italian Leather contro la WECO, diretta a far vietare l'uso da parte di quest'ultima del marchio LongLife per la commercializzazione dei suoi prodotti in pelle, dopo che il Landgericht Koblenz aveva respinto una domanda identica presentata dalla stessa ricorrente nei confronti della medesima convenuta.

47 Occorre pertanto risolvere la prima parte della prima questione dichiarando che l'art. 27, n. 3, della Convenzione di Bruxelles va interpretato nel senso che una decisione straniera, pronunciata al termine di un procedimento sommario, che imponga al debitore di astenersi dal compiere determinati atti è in contrasto con una decisione che nega tale provvedimento pronunciata al termine di un procedimento sommario tra le stesse parti da un giudice dello Stato richiesto.

48 Riguardo alla seconda parte della prima questione, relativa alla conseguenze che derivano dal contrasto tra una decisione straniera e una decisione di un giudice dello Stato richiesto, occorre anzitutto constatare che, ai termini della relazione del sig. Jenard relativa alla Convenzione di Bruxelles (GU 1979, C 59, pag. 1, 45), «[è] incontestabile che l'ordine sociale di uno Stato sarebbe turbato se la parte potesse giovarsi di due sentenze contraddittorie».

49 Va inoltre ricordato che l'art. 27, n. 3, della Convenzione di Bruxelles prevede che le decisioni non sono riconosciute se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto.

50 Il motivo del diniego di riconoscimento delle decisioni previsto all'art. 27, punto 3, della Convenzione di Bruxelles ha pertanto carattere imperativo, contrariamente a quanto risulta dall'art. 28, secondo comma, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988 (GU L 319, pag. 9), disposizione ai sensi della quale il riconoscimento di una decisione può essere rifiutato in uno dei casi contemplati dall'art. 54 ter, n. 3, e dall'art. 57, n. 4, della detta Convenzione.

51 Sarebbe infine contrario al principio di certezza del diritto, che, come la Corte ha più volte affermato, costituisce uno degli obiettivi della Convenzione di Bruxelles (v., sentenze 4 marzo 1982, causa 38/81, Effer, Racc. pag. 825, punto 6; 28 settembre 1999, causa C-440/97, GIE Groupe Concorde e a., Racc. pag. I-6307, punto 23, e 19 settembre 2002, causa C-256/00, Besix, Racc. I-1699, punto 24), interpretare l'art. 27, n. 3, nel senso che esso conferisca al giudice dello Stato richiesto la facoltà di autorizzare il riconoscimento di una decisione straniera anche qualora quest'ultima sia in contrasto con una pronuncia giurisdizionale emanata in tale Stato contraente.

52 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la seconda parte della prima questione dichiarando che, laddove rilevi il contrasto tra una decisione di un giudice di un altro Stato contraente e una decisione pronunciata tra le stesse parti da un giudice dello Stato richiesto, il giudice di quest'ultimo Stato è tenuto a negare il riconoscimento alla decisione straniera.

Sulle seconda e terza questione

53 Tenuto conto della soluzione fornita per la prima questione, non è necessario pronunciarsi sulla seconda e terza questione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

54 Le spese sostenute dai governi tedesco, ellenico, italiano e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 10 febbraio 2000, dichiara:

1) L'art. 27, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, va interpretato nel senso che una decisione straniera pronunciata al termine di un procedimento sommario, con cui un giudice emana un provvedimento che imponga ad un debitore di astenersi dal compiere determinati atti, è in contrasto con una decisione pronunciata al termine di un procedimento sommario tra le stesse parti da un giudice dello Stato richiesto che neghi tale provvedimento.

2) Laddove rilevi il contrasto tra una decisione di un giudice di un altro Stato contraente e una decisione pronunciata tra le stesse parti da un giudice dello Stato richiesto, il giudice di quest'ultimo Stato è tenuto a negare il riconoscimento alla decisione straniera.