62000J0013

Sentenza della Corte del 19 marzo 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. - Inadempimento di uno Stato - Mancata adesione, nel termine impartito, alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi 24 luglio 1971) - Violazione degli obblighi derivanti dal combinato disposto dell'art. 228, n. 7, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 7, CE) e dell'art. 5 del Protocollo 28 dell'Accordo SEE. - Causa C-13/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-02943


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Procedura - Intervento - Eccezione d'irricevibilità non sollevata dalla convenuta - Irricevibilità

(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37)

2. Ricorso per inadempimento - Legittimazione ad agire della Commissione - Ricorso volto all'accertamento della violazione di un accordo misto concluso dalla Comunità e dagli Stati membri - Convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie ed artistiche - Ambito ricompreso nella competenza comunitaria

[Trattato CE, art. 228, n. 7 (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 7, CE); protocollo 28 dell'accordo SEE, art. 5]

3. Ricorso per inadempimento - Esame del merito da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato

(Art. 226 CE)

Massima


1. Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto della Corte di giustizia, le conclusioni dell'istanza di intervento possono avere ad oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti. L'interveniente non è quindi legittimato a sollevare un'eccezione di irricevibilità che non sia stata formulata nelle conclusioni del convenuto.

( v. punti 3 e 5 )

2. L'obbligo di aderire alla convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie ed artistiche (atto di Parigi 24 luglio 1971), imposto alle parti contraenti dall'art. 5 del protocollo 28 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, essendo contenuto in un accordo misto concluso dalla Comunità, dai suoi Stati membri e dai paesi terzi ai sensi dell'art. 228 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 300 CE), e riguardando una materia ampiamente disciplinata dal Trattato, si inserisce nel contesto comunitario. La Commissione è pertanto competente a verificarne il rispetto sotto il controllo della Corte.

Da un lato, infatti, gli accordi misti conclusi dalla Comunità e dai suoi Stati membri hanno nell'ordinamento comunitario la stessa disciplina giuridica degli accordi puramente comunitari, trattandosi di disposizioni che rientrano nella competenza della Comunità. Ne consegue che, garantendo il rispetto degli impegni derivanti da un accordo concluso dalle istituzioni comunitarie, gli Stati membri adempiono, nell'ordinamento comunitario, un obbligo verso la Comunità, che si è assunta la responsabilità della corretta esecuzione dell'accordo. D'altro canto, la convenzione di Berna istituisce diritti ed obblighi in materie disciplinate dalla normativa comunitaria, ragion per cui sussiste l'interesse comunitario a che tutte le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo aderiscano a tale convenzione.

( v. punti 14-15, 19-20 )

3. Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 226 CE, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata unicamente in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato.

( v. punto 21 )

Parti


Nella causa C-13/00,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra K. Banks e dal sig. M. Desantes, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Irlanda, rappresentata inizialmente dal sig. M.A. Buckley, quindi dal sig. D.J. O'Hagan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dal sig. M. Hoskins, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo aderito anteriormente al 1° gennaio 1995 alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi 24 luglio 1971), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto dell'art. 228, n. 7, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 7, CE) e dell'art. 5 del Protocollo 28 dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3),

LA CORTE,

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dal sig. P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, e dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris, J.N. Cunha Rodrigues e C.W.A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 novembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 gennaio 2000 la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso inteso a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo aderito anteriormente al 1° gennaio 1995 alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi 24 luglio 1971; in prosieguo: la «convenzione di Berna»), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto dell'art. 228, n. 7, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 7, CE) e dell'art. 5 del Protocollo 28 dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l'«accordo SEE»).

2 Con una memoria di intervento a sostegno delle conclusioni dell'Irlanda, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord fa valere che il carattere misto dell'accordo SEE comporta che la Corte sia competente a conoscere dello stesso solo per le materie che hanno formato oggetto di misure di armonizzazione a livello comunitario, caso che non ricorrerebbe per la proprietà intellettuale. Perciò, a parere del Regno Unito, la convenzione di Berna rientra nel diritto internazionale ed è di competenza degli Stati membri e la sua applicazione non può formare oggetto del sindacato della Corte.

Sulla ricevibilità delle conclusioni dell'istanza d'intervento del Regno Unito

3 Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto CE della Corte di giustizia, le conclusioni dell'istanza di intervento possono avere ad oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

4 Si deve rilevare a tale proposito che le conclusioni del Regno Unito mirano ad ottenere che la Corte si dichiari incompetente a statuire sulla controversia e, di conseguenza, respinga il ricorso presentato dalla Commissione. Orbene, l'Irlanda riconosce l'inadempimento e si limita a domandare alla Corte di sospendere il procedimento nelle more della regolarizzazione della sua normativa.

5 L'interveniente non è legittimato a sollevare un'eccezione di irricevibilità che non sia stata formulata nelle conclusioni del convenuto (v. sentenze 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punti 21 e 22, e 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punti 11 e 12).

6 Poiché il Regno Unito si limita a contestare la competenza della Corte a conoscere della controversia, ne consegue che le conclusioni della sua istanza d'intervento sono irricevibili.

Sull'inadempimento

7 In forza dell'art. 5 del Protocollo 28 dell'accordo SEE le parti contraenti si sono impegnate ad aderire anteriormente al 1° gennaio 1995 alla convenzione di Berna. Poiché l'Irlanda è parte contraente dell'accordo SEE, entrato in vigore il 1° gennaio 1994, essa doveva conformarsi ai relativi obblighi, come l'adesione alla convenzione di Berna.

8 Dato che l'Irlanda non aveva aderito nel termine stabilito, il 15 aprile 1998 la Commissione le indirizzava una lettera di diffida.

9 L'Irlanda rispondeva con lettera del maggio 1998 che era in corso di elaborazione un disegno di legge per l'aggiornamento della sua normativa in materia di diritto d'autore che le avrebbe consentito la ratifica della convenzione di Berna.

10 Rilevato che l'Irlanda continuava a non disporre di uno strumento di adesione alla convenzione di Berna, il 17 dicembre 1998 la Commissione le trasmetteva un parere motivato con il quale la invitava a conformarsi nel termine di due mesi.

11 Con lettera di risposta 15 febbraio 1999 l'Irlanda riconosceva il suo obbligo di aderire alla convenzione di Berna. Essa informava la Commissione che il disegno di legge relativo alla proprietà intellettuale si trovava in fase avanzata di esame dinanzi al Parlamento e che la sua adozione doveva intervenire al più tardi alla fine del 1999.

12 Per questo motivo nel controricorso l'Irlanda chiede alla Corte un termine supplementare di sei mesi per poter far votare tale disegno di legge e presentarlo alla Commissione nella speranza che quest'ultima rinunci allora al ricorso.

13 Poiché il ricorso per inadempimento può avere ad oggetto solo l'inosservanza degli obblighi che derivano dal diritto comunitario, si deve verificare, prima di pronunciarsi sull'esistenza materiale dell'inadempimento, se gli obblighi che gravano sull'Irlanda e che sono oggetto del ricorso rientrino nel diritto comunitario.

14 La Corte ha dichiarato che gli accordi misti conclusi dalla Comunità, dai suoi Stati membri e da paesi terzi hanno nell'ordinamento comunitario la stessa disciplina giuridica degli accordi puramente comunitari, trattandosi di disposizioni che rientrano nella competenza della Comunità (v., in tal senso, sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, Racc. pag. 3719, punto 9).

15 La Corte ne ha tratto la conseguenza che, garantendo il rispetto degli impegni derivanti da un accordo concluso dalle istituzioni comunitarie, gli Stati membri adempiono, nell'ordinamento comunitario, un obbligo verso la Comunità che si è assunta la responsabilità della corretta esecuzione dell'accordo (sentenza Demirel, citata, punto 11).

16 Nel caso in esame non c'è dubbio che le disposizioni della convenzione di Berna si applicano ad una materia che rientra ampiamente nella competenza comunitaria.

17 La protezione delle opere letterarie e artistiche, oggetto della convenzione di Berna, è infatti disciplinata molto ampiamente dalla normativa comunitaria nei settori più diversi della tutela giuridica dei programmi per elaboratore, del diritto di noleggio e di prestito in materia di proprietà intellettuale, della protezione del diritto d'autore applicabile alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, della tutela giuridica di dati o ancora della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

18 La Corte ha peraltro avuto occasione di dichiarare che il diritto d'autore e i diritti connessi rientrano nel campo di applicazione del Trattato (sentenza 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, Phil Collins e a., Racc. pag. I-5145, punto 28).

19 La convenzione di Berna crea in tal modo diritti ed obblighi in materie disciplinate dalla normativa comunitaria. Ciò considerato, esiste l'interesse comunitario a che tutte le parti contraenti dell'accordo SEE aderiscano a tale convenzione.

20 Risulta da quanto premesso che la prescrizione di adesione alla suddetta convenzione imposta alle parti contraenti dall'art. 5 del Protocollo 28 dell'accordo SEE, dato che è contenuta in un accordo misto concluso dalla Comunità e dai suoi Stati membri e che riguarda una materia ampiamente disciplinata dal Trattato, si inserisce nel contesto comunitario. La Commissione è perciò competente a verificarne il rispetto sotto il controllo della Corte.

21 Per quanto riguarda l'inadempimento materiale, secondo la costante giurisprudenza l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata unicamente in relazione alla situazione quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26). Inoltre uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

22 In tal modo, dato che è dimostrato che nel termine stabilito dal parere motivato l'Irlanda non ha aderito alla convenzione di Berna, come richiedeva l'accordo SEE, il ricorso per inadempimento in esame dev'essere ritenuto fondato.

23 Di conseguenza, non avendo aderito anteriormente al 1° gennaio 1995 alla convenzione di Berna, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto dell'art. 228, n. 7, del Trattato e dell'art. 5 del Protocollo n. 28 dell'accordo SEE.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

24 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna dell'Irlanda, che è risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese. In applicazione dell'art. 69, n. 4, di detto regolamento, il Regno Unito sopporta le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Le conclusioni dell'istanza di intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono respinte.

2) Non avendo aderito anteriormente al 1° gennaio 1995 alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi 24 luglio 1971), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto dell'art. 228, n. 7, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 7, CE) e dell'art. 5 del Protocollo 28 dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992.

3) L'Irlanda è condannata alle spese.

4) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.