62000C0372

Conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 25 ottobre 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/48/CE - Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. - Causa C-372/00.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-10303


Conclusioni dell avvocato generale


1. Nella presente causa la Commissione chiede alla Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, di dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato entro il termine stabilito i provvedimenti legislativi, amministrativi e regolamentari necessari per l'attuazione della direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (in prosieguo: la «direttiva») , è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti.

2. La direttiva ha lo scopo di favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali di treni ad alta velocità nonché l'accesso a tali reti.

3. Ai sensi dell'art. 23, n. 1, della direttiva gli Stati membri sono obbligati ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarvisi non oltre 30 mesi dopo la sua entrata in vigore. Essi sono inoltre tenuti ad informarne prontamente la Commissione.

4. L'art. 25 della direttiva dispone che essa entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La direttiva è stata pubblicata il 17 settembre 1996 ed è quindi entrata in vigore l'8 ottobre 1996, e gli Stati membri avrebbero dovuto adempiere gli obblighi da essa derivanti entro l'8 aprile 1999.

5. Il governo irlandese ammette di non aver trasposto per tempo la direttiva. Osserva al riguardo che una proposta di legge del ministro competente è in uno stadio avanzato, sottolinea inoltre che attualmente i treni ad alta velocità non sono operativi in Irlanda. Esso sostiene inoltre che, al momento della presentazione del controricorso nella presente causa, le specifiche tecniche di interoperabilità (STI), come intese nel capitolo II della direttiva, non erano ancora state approvate né definitivamente realizzate.

6. Constato che il governo irlandese non ha contestato la violazione. La circostanza che attualmente i treni ad alta velocità non sono operativi in Irlanda è irrilevante. La Corte ha più volte statuito che l'inesistenza, in un determinato Stato membro, d'una particolare attività presa in considerazione da una direttiva non può esonerare questo Stato dall'obbligo che gli incombe di adottare provvedimenti legislativi o regolamentari che assicurino un'adeguata trasposizione dell'insieme delle disposizioni di tale direttiva .

7. Neppure è pertinente, a mio parere, l'argomento riguardante le STI. Come ha giustamente rimarcato la Commissione nel corso della fase scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della direttiva il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, i sottosistemi ed i componenti di interoperabilità debbono soddisfare i requisiti essenziali descritti nell'allegato III della direttiva. Tali requisiti essenziali sono vigenti indipendentemente dall'esistenza delle STI. Pertanto la circostanza che le STI non fossero realizzate non può costituire una giustificazione per una tardiva implementazione della direttiva.

Conclusione

Alla luce dei fatti e delle circostanze supra illustrati, suggerisco alla Corte di:

1) dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, amministrativi e regolamentari necessari per attuare la direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE;

2) condannare, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, l'Irlanda alle spese del procedimento.