62000C0347

Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 6 giugno 2002. - Ángel Barreira Pérez contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de lo Social nº 3 de Orense - Spagna. - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Artt. 1, lett. r) e s), e 46, n. 2 - Liquidazione di spettanze pensionistiche - Periodi di assicurazione compiuti prima dell'avverarsi del rischio - Periodi di contribuzione fittizi. - Causa C-347/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-08191


Conclusioni dell avvocato generale


1. Per contribuire all'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 prevede che, se un cittadino di uno Stato membro non può vantare un periodo di iscrizione o di occupazione sufficiente in tale Stato per aver diritto ad una pensione di vecchiaia, si procede al cumulo dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti dall'interessato nei diversi Stati membri.

2. In tal caso, la pensione di vecchiaia dovuta dallo Stato membro è calcolata proporzionalmente ai periodi di assicurazione o di occupazione compiuti dall'interessato in tale Stato. Essa è denominata «prestazione proporzionale».

3. Nella presente causa, viene chiesto alla Corte di interpretare la nozione di «periodi di assicurazione», come prevista dagli artt. 1, lett. r) e s), e 46, n. 2, del regolamento, per il calcolo di una prestazione proporzionale. Si tratta di determinare in quale misura un periodo di contribuzione fittizia, che, secondo la normativa nazionale, è aggiunto ai periodi di contribuzione reali unicamente per la fissazione dell'importo della pensione di vecchiaia, debba essere preso in conto per il calcolo di tale prestazione proporzionale.

I - Contesto normativo

Disposizioni nazionali

4. Secondo la legislazione spagnola applicabile, il diritto alla pensione di vecchiaia è soggetto alla condizione di aver versato contributi almeno per quindici anni, di cui due anni durante i quindici anni immediatamente precedenti la data di acquisizione dei diritti .

5. L'importo della pensione di vecchiaia dipende dai contributi versati dall'interessato e dalla durata dei periodi di assicurazione. In tal senso, l'importo della prestazione è determinato applicando alla base di calcolo pertinente le seguenti percentuali:

- 50% per i primi quindici anni;

- 3% per ogni ulteriore anno di contribuzione compreso tra il sedicesimo ed il venticinquesimo anno;

- 2% per ogni ulteriore anno di contribuzione a partire dal ventiseiesimo,

tenendo conto che la percentuale totale applicata alla base di calcolo non può essere superiore al 100% .

6. Gli anni di contribuzione di ogni lavoratore sono determinati sulla base dei periodi di contribuzione al regime generale a decorrere dal 1° gennaio 1967, maggiorati, se del caso, dei periodi di contribuzione a precedenti regimi di assicurazione vecchiaia e invalidità e di mutualità del lavoro che sono stati soppressi .

7. La seconda disposizione transitoria del decreto ministeriale prevede, al n. 3, che i periodi di contribuzione a tali precedenti regimi sono calcolati secondo le regole seguenti:

«a) tali contributi sono calcolati sulla base dei contributi effettivamente versati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1960 e il 31 dicembre 1966, ad uno dei regimi summenzionati o ad entrambi, ma vengono calcolati solo una volta qualora si sovrappongano;

b) al numero di giorni di contribuzione di cui al punto precedente occorre aggiungere, se del caso, il numero di anni e frazioni di anni che vengono calcolati a favore del lavoratore in funzione dell'età che ha raggiunto al 1° gennaio 1967, secondo la tabella riportata qui di seguito (...)

c) il numero di giorni di contribuzione per il periodo previsto al comma a), maggiorato, se del caso, dei giorni corrispondenti alla frazione di anni risultante dall'applicazione della tabella riportata al precedente paragrafo e dei giorni per i quali sono stati versati contributi in osservanza del regime generale della previdenza sociale a decorrere dal 1° gennaio 1967, è diviso per 365, ai fini della determinazione del numero di anni di contribuzione da cui dipende la percentuale della pensione e l'eventuale frazione di anno è equiparata ad un anno completo di contribuzione, qualunque sia il numero di giorni che essa comprende».

8. Gli anni e le frazioni di anni espressi in giorni attribuiti al lavoratore in applicazione della tabella di cui sopra, in funzione della sua età al 1° gennaio 1967, sono compresi tra 30 anni e 318 giorni, per un lavoratore di 65 anni, e 250 giorni, per un lavoratore di 21 anni.

9. Essi non sono presi in conto per costituire il periodo minimo di iscrizione di quindici anni richiesto per l'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Normativa comunitaria

10. Ai sensi dell'art. 1, lett. r), del regolamento, il termine «periodi di assicurazione» designa, ai fini dell'applicazione del suddetto regolamento, «i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione».

11. L'art. 1, lett. s), del regolamento si riferisce negli stessi termini alle legislazioni nazionali per quanto riguarda la definizione dei «periodi di occupazione» e dei «periodi di attività lavorativa autonoma».

12. Allorché il diritto alla prestazione di vecchiaia è acquisito in uno Stato membro soltanto ricorrendo al cumulo dei periodi di assicurazione compiuti in due o più Stati membri, l'art. 46, n. 2, del regolamento prevede quanto segue:

«a) l'istituzione competente calcola l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo, è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera;

b) l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione in base all'importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio , sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa».

II - Fatti e procedimento

13. Il signor Barreira Pérez, cittadino spagnolo nato il 10 ottobre 1934, ha lavorato in Germania e in Spagna. Nell'ottobre 1999, all'età di 65 anni, faceva valere i suoi diritti alla pensione.

14. Egli aveva versato contributi per 4 051 giorni in Germania, il che era sufficiente ad ottenere il diritto alla pensione di vecchiaia da parte dell'ente tedesco competente. Egli aveva anche versato contributi per 5 344 giorni in Spagna, ovvero meno della durata minima d'iscrizione, fissata a quindici anni dalla legislazione di tale Stato .

15. L'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ente di gestione della previdenza sociale spagnola, procedeva quindi al cumulo dei periodi di assicurazione compiuti dal signor Barreira Pérez in Spagna ed in Germania. Per determinare la pensione che gli era dovuta in Spagna, l'INSS calcolava l'importo teorico della prestazione previsto dall'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento. Ai 9 395 giorni di contribuzione reali compiuti in Spagna ed in Germania , esso aggiungeva 3 005 giorni di contribuzione fittizi attribuiti all'interessato in applicazione della tabella prevista dalla seconda disposizione transitoria, n. 3, lett. b), del decreto ministeriale.

16. Tuttavia, l'INSS non prendeva in conto questi 3 005 giorni per il calcolo della prestazione proporzionale. Ciò significa che esso non li aveva sommati ai 5 344 giorni di contribuzione compiuti in Spagna, figuranti al numeratore, né ai 9 395 giorni di contribuzione nei due Stati membri, iscritti al denominatore del coefficiente per il quale occorre moltiplicare l'importo teorico per determinare la prestazione proporzionale.

17. Di conseguenza, il coefficiente applicato dall'INSS all'importo teorico è stato pari a 0,5685 anziché a 0,6733.

18. Il signor Barreira Pérez presentava ricorso avverso la decisione dell'INSS che fissava la sua pensione di vecchiaia in Spagna su tale base.

III - Questioni pregiudiziali

19. Il Juzgado de lo Social de Orense (Spagna) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1) Se la disposizione di cui all'art. 1, lett. r) e s) del (regolamento) debba essere interpretata nel senso che sono giuridicamente da considerarsi come "periodi di assicurazione" anche i periodi di contribuzione equivalente non effettiva che, ai sensi della legislazione interna di uno Stato membro, possono essere presi in considerazione per determinare il numero di anni di contribuzione da cui dipende l'importo della pensione di vecchiaia prevista dal diritto interno di detto Stato.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se la disposizione di cui all'art. 46, n. 2, lett. b), del (regolamento) debba essere interpretata nel senso che la "durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio sotto la legislazione" applicata dall'istituzione competente di uno Stato membro comprende anche i periodi di contribuzione fittizi relativi a periodi anteriori all'avverarsi del rischio che, secondo la legislazione di detto Stato membro, devono essere presi in considerazione come periodi di contribuzione al fine di determinare l'importo della pensione di vecchiaia».

IV - Soluzione delle questioni

20. Con le sue questioni il giudice del rinvio vuol sapere se i 3 005 giorni attribuiti al signor Barreira Pérez in applicazione della seconda disposizione transitoria, n. 3, lett. b), del decreto ministeriale debbano essere presi in conto per il calcolo della prestazione proporzionale.

21. Il suddetto giudice intende quindi accertare se tali 3 005 giorni debbano essere considerati un periodo di assicurazione, ai sensi dell'art. 1, lett. r) e s), del regolamento, e, in caso affermativo, se essi costituiscano un periodo di assicurazione compiuto prima dell'avverarsi del rischio, ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. b), del suddetto regolamento.

Sulla prima questione

22. Per quanto riguarda la definizione della nozione di «periodi di assicurazione» contenuta nell'art. 1, lett. r) e s), del regolamento, risulta dal testo di tali disposizioni che esse fanno rinvio espressamente alle legislazioni nazionali.

23. Come ha spesso dichiarato la Corte, il regolamento ha ad oggetto, conformemente all'art. 42 CE, il cumulo di tutti i periodi di assicurazione presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste. Tuttavia, esso non determina le condizioni per la costituzione di tali periodi .

24. La Corte ha più volte dichiarato che, per determinare se un dato periodo è da considerare un periodo di assicurazione, occorre riportarsi alle condizioni previste dal diritto interno, fatta salva l'osservanza degli artt. 39-42 CE .

25. Come ha giustamente fatto valere la Commissione, è al giudice nazionale che spetta l'interpretazione della propria legislazione, nel rispetto delle disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione delle persone.

26. Nell'ambito della cooperazione instaurata dall'art. 234 CE, il giudice comunitario può, tuttavia, fornire al giudice nazionale le indicazioni utili che riguardano l'interpretazione del diritto comunitario per consentirgli di interpretare il proprio diritto nazionale e determinare la soluzione della controversia nella causa principale.

27. Anzitutto, occorre ricordare che, in forza di una consolidata giurisprudenza, «una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71» .

28. Spetterà al giudice nazionale verificare che ognuna di tali condizioni sia soddisfatta.

29. Alla luce degli elementi che esso ha comunicato alla Corte, possiamo ragionevolmente ritenere che il periodo controverso soddisfi tali condizioni, sicché esso rientra pienamente nell'ambito di applicazione del regolamento.

30. Infatti, da un lato, il periodo controverso è stato attributo al signor Barreira Pérez in quanto egli soddisfaceva le condizioni definite dalla legislazione spagnola, vale a dire aver versato contributi ad uno dei regimi di assicurazione previsti da quest'ultima. Esso è stato determinato sulla base dell'età del ricorrente al 1° gennaio 1967 mediante una tabella prevista a tal fine, prescindendo da ogni valutazione delle sue esigenze personali .

31. Dall'altro, il periodo controverso è stato aggiunto ai periodi di contribuzione effettivi per il calcolo dell'importo della pensione di vecchiaia del signor Barreira Pérez, che costituisce una delle prestazioni previste dall'art. 4, n. 1, del regolamento.

32. Inoltre, è pacifico che tale periodo è stato preso in considerazione, totalmente, dall'INSS per il calcolo dell'importo teorico della pensione previsto dall'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento . La fondatezza di tale presa in conto non è contestata dal governo spagnolo.

33. Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento, l'importo teorico della prestazione è calcolato come se tutti i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che l'istituzione competente applica alla data della liquidazione della prestazione.

34. L'art. 46 del regolamento non contiene una definizione della nozione di periodi di assicurazione. La Corte ha già dichiarato che occorre, per l'applicazione di tale articolo, riferirsi alla definizione contenuta nell'art. 1, lett. r), del regolamento . Ne consegue che i periodi di assicurazione presi in conto per il calcolo dell'importo teorico sono periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione .

35. A tal riguardo, mi sembra importante rilevare che né il governo spagnolo né l'INSS, in udienza, hanno potuto spiegare, in risposta ai quesiti della Corte su tale punto, a quale titolo questo periodo era stato preso in conto per tale calcolo senza che fosse equiparato, dalla legislazione spagnola, ad un periodo di assicurazione.

36. Il governo spagnalo e l'INSS hanno fatto valere, sostanzialmente, che tale periodo non si basa sui contributi versati e non è preso in conto per l'acquisizione dei diritti ad un pensione di vecchiaia. A loro parere, ammettere che tale periodo possa essere considerato un periodo di assicurazione comprometterebbe l'equilibrio tra i contributi incassati e le prestazioni versate. Tale rischio sarebbe aggravato dal fatto che lavoratori che hanno versato contributi ai regimi di altri Stati membri tra il 1960 e il 1966 potrebbero anch'essi beneficiare dell'attribuzione di tale periodo supplementare per l'età e ottenere così la maggiorazione della pensione alla quale essi possono accedere in Spagna, senza alcuna contropartita.

37. Tuttavia, tale argomento non può rimettere in discussione il testo stesso degli artt. 1, lett. r), e 46, n. 2, lett. a), del regolamento.

38. Analogamente, tale argomento mi sembra essere contraddetta dal fatto che il periodo controverso è stato attribuito al signor Barreira Pérez in quanto aveva versato contributi ad uno dei regimi di assicurazione che è stato soppresso al momento dell'istituzione del sistema nazionale. Tale periodo ha quindi effettivamente per origine un'iscrizione e contributi ad un regime previdenziale. Inoltre, risulta dalle spiegazioni del governo spagnolo stesso che l'attribuzione ai lavoratori, che erano stati iscritti ad uno di questi regimi, di un periodo forfettario determinato in funzione della loro età aveva lo scopo di tutelare i loro diritti acquisiti nell'ambito dei detti regimi in funzione delle nuove condizioni di durata di contribuzione e di tassi di prestazione previste dal nuovo sistema .

39. Infine, l'argomento del governo spagnolo e dell'INSS, in quanto verte sulle pregiudizievoli conseguenze finanziarie di una soluzione affermativa alle questioni sollevate dal giudice del rinvio, conferma, a mio parere, che il periodo controverso è proprio equiparato ad un periodo di assicurazione nella legislazione nazionale poiché, in caso contrario, l'INSS non avrebbe mancato di escluderlo dal calcolo dell'importo teorico.

40. Alla luce degli elementi esposti in precedenza, propongo pertanto alla Corte di dare una soluzione affermativa alla prima questione pregiudiziale, dato che, in applicazione della legislazione nazionale, il periodo controverso è stato preso in conto per il calcolo dell'importo teorico della prestazione di vecchiaia, previsto dall'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento.

Sulla seconda questione

41. Si tratta di determinare in quale misura il periodo di assicurazione controverso possa essere considerato compiuto prima dell'avverarsi del rischio, ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento.

42. La soluzione a tale questione mi sembra contenuta nella sentenza 18 febbraio 1992, Di Prinzio . Alla stregua della Commissione e del ricorrente, ritengo che la soluzione accolta in tale sentenza si possa trasporre al caso di specie.

43. In tale sentenza, la Corte si trovava di fronte ad una legislazione la quale prevedeva che un minatore che aveva esercitato tale attività per 30 anni aveva diritto ad una pensione massima e che, se non raggiungeva i 30 anni come minatore ma almeno 25 anni, egli poteva valersi di un numero di anni supplementari di attività fittizia pari alla differenza tra 30 e il numero di anni di attività effettiva.

44. Invitata a pronunciarsi sulle condizioni nelle quali l'art. 46, n. 2, del regolamento doveva essere attuato, la Corte ha affermato, in primo luogo, che risulta dal tenore letterale di tale disposizione, alla lett. a), che l'ente competente deve applicare la normativa del proprio Stato nel suo insieme. Essa ne ha dedotto che, se tale legislazione dispone che la prestazione di vecchiaia deve essere calcolata in funzione non solo dei periodi effettivi o equiparati, ma anche di un certo numero di anni supplementari di attività fittizia, per il calcolo dell'importo teorico della prestazione devono anche essere presi in considerazione tali anni supplementari .

45. La Corte, in secondo luogo, ha affermato che, qualora i periodi fittizi riconosciuti dalla legislazione nazionale applicabile siano anteriori all'avverarsi del rischio, come avveniva in tale causa, tali periodi devono essere compresi nel calcolo della prestazione proporzionale .

46. Essa ha fondato tale affermazione sui termini «periodi di assicurazione compiuti prima che il rischio si avverasse», dell'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento .

47. Essa ha dedotto dalla decisione 24 gennaio 1974, n. 95 , della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, nonché dalla sentenza 26 giugno 1980, Menzies , che i periodi fittizi presi in considerazione unicamente per il calcolo dell'importo teorico ma non per la determinazione della prestazione proporzionale sono i periodi fittizi susseguenti al verificarsi del rischio.

48. Risulta così dalla sentenza Di Prinzio, citata, che i periodi fittizi che, secondo la legislazione nazionale applicabile, devono essere aggiunti ai periodi di contribuzione reali per determinare l'importo teorico della prestazione di vecchiaia e che sono anteriori all'avverarsi del rischio, devono essere presi in conto per il calcolo della prestazione proporzionale.

49. Nel caso di specie, è pacifico che, conformemente alla legislazione nazionale, il periodo controverso è stato preso in conto per il calcolo dell'importo teorico della prestazione .

50. Ritengo inoltre, contrariamente al punto di vista espresso dal governo spagnolo e dall'INSS, che tale periodo controverso debba essere considerato compiuto prima dell'avverarsi del rischio, ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento.

51. Infatti, risulta dalla seconda disposizione transitoria del decreto ministeriale e dalla decisione di rinvio che il periodo controverso è stato attribuito al signor Barreira Pérez in quanto egli aveva versato contributi a precedenti regimi di assicurazione spagnoli. E' pacifico che esso è stato calcolato in funzione della sua età al 1° gennaio 1967, secondo la tabella adottata a tal fine. Tale periodo fa quindi parte dei diritti acquisiti dall'interessato per aver versato contributi a tali regimi. Quindi, esso è stato effettivamente compiuto prima che il rischio coperto dalla prestazione per il calcolo della quale esso è stato preso in conto, vale a dire la vecchiaia dell'interessato, si avverasse.

52. A tal riguardo, contrariamente a quanto sostengono il governo spagnolo e l'INSS, il periodo controverso è diverso da quello di cui trattavasi nella sentenza Menzies, citata.

53. In tale sentenza, si trattava di un periodo complementare che aveva lo scopo di aumentare il valore delle prestazioni concesse in caso di invalidità precoce o di morte prematura dell'assicurato, qualora quest'ultimo fosse stato colpito da un'invalidità professionale prima di aver compiuto il 55esimo anno di età. Esso corrispondeva al periodo compreso fra il mese in cui si era avverato il rischio e l'ultimo mese del 55esimo anno di età dell'interessato .

54. Tale periodo complementare era pertanto posteriore all'avverarsi del rischio, vale a dire all'infortunio sul lavoro di cui era stato vittima il richiedente della pensione di invalidità, che gli dava diritto a percepire quest'ultima.

55. E' per tale motivo che la Corte ne ha dedotto, logicamente, che tale periodo complementare, il quale non corrispondeva a nessun periodo di assicurazione o di residenza effettiva nello Stato membro interessato compiuto prima dell'avverarsi del rischio, doveva essere preso in considerazione per il calcolo dell'importo teorico ma non per quello della prestazione proporzionale .

56. Nel presente procedimento, i fatti all'origine del periodo controverso, vale a dire la contribuzione ad uno dei regimi di assicurazione precedenti, da un lato, e l'età dell'interessato al 1° gennaio 1967, dall'altro, sono manifestamente anteriori alla data in cui egli ha raggiunto l'età richiesta per far valere i suoi diritti alla pensione.

57. Inoltre, il fatto che il periodo controverso sia stato attribuito al signor Barreira Pérez soltanto al momento della liquidazione di tali diritti non contraddice tale analisi. Il periodo controverso non è diverso, in ciò, dai periodi di contribuzione reali compiuti dall'interessato e presi in conto dall'INSS per il calcolo della prestazione proporzionale. Inoltre, lo stesso valeva per il periodo fittizio preso in conto nella sentenza Di Prinzio, citata.

58. Quanto alla circostanza secondo la quale non è possibile collocare cronologicamente il periodo controverso tra il 1° gennaio 1960 e il 31 dicembre 1966, sicché potrebbe esserci sovrapposizione tra quest'ultimo e periodi di assicurazione compiuti, durante lo stesso intervallo di tempo, sotto la legislazione di un altro Stato membro, essa mi sembra corrispondere alla situazione prevista dall'art. 15, lett. e), del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 574/72 . Ai sensi di tale disposizione, nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca in cui taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto nella misura in cui possono utilmente esser presi in considerazione.

59. Pertanto, siamo in presenza, nel caso di specie, di un periodo fittizio equiparato dalla legislazione nazionale applicabile ad un periodo di assicurazione e che deve essere considerato compiuto prima dell'avverarsi del rischio.

60. Conformemente al punto di vista accolto dalla Corte nella sentenza Di Prinzio, citata, tale periodo fittizio soddisfa le condizioni richieste per essere preso in conto nel calcolo della prestazione proporzionale.

61. Contrariamente a quanto sostengono il governo spagnolo e l'INSS, tale soluzione non perviene ad attribuire al ricorrente un duplice vantaggio.

62. Tale presa in conto costituisce solo la rigorosa applicazione dell'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento, che è diretta, appunto, a fissare l'importo effettivo della prestazione dovuta dai rispettivi enti di ogni Stato membro proporzionalmente ai diritti che il lavoratore ha acquisito in ognuno di tali Stati.

63. Al contrario, la soluzione auspicata dal governo spagnolo e dall'INSS penalizza il signor Barreira Pérez in quanto egli ha esercitato il suo diritto di libera circolazione.

64. Se l'interessato fosse rimasto a lavorare in Spagna e vi avesse compiuto l'insieme dei suoi periodi di assicurazione, la sua pensione di vecchiaia sarebbe stata calcolata prendendo in considerazione la totalità del periodo fittizio controverso.

65. Abbiamo visto che, secondo la legislazione spagnola, la pensione di vecchiaia è calcolata applicando alla base di calcolo pertinente percentuali in funzione del numero di anni di contribuzione e che tale numero di anni di contribuzione è determinato aggiungendo agli anni di contribuzione reali il numero accreditato al lavoratore in applicazione della seconda disposizione transitoria, n. 3, lett. b) .

66. Escludere il periodo fittizio controverso dal calcolo della prestazione proporzionale porta, evidentemente, a diminuire, per il solo fatto di aver esercitato il diritto alla libera circolazione, i vantaggi che il signor Barreira Pérez avrebbe tratto da tale periodo fittizio.

67. Ora, il regolamento ha come obiettivo di impedire che i lavoratori migranti perdano i loro diritti a prestazioni di previdenza sociale o subiscano una riduzione dell'importo di tali prestazioni per il fatto di aver esercitato il diritto alla libera circolazione che è loro riconosciuto dal Trattato .

68. La Corte ha dichiarato reiteratamente che lo scopo degli artt. 39-42 CE non sarebbe raggiunto se i lavoratori comunitari, a seguito dell'esercizio di tale diritto, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro. Infatti, una tale conseguenza potrebbe dissuadere tali lavoratori dall'esercitare il diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà .

69. Essa ne ha dedotto che gli articoli citati ostano a che un lavoratore comunitario, per il fatto di aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, sia privato di tutto o parte del beneficio di una disposizione della sua legislazione nazionale in materia di previdenza sociale. Così, la Corte ha affermato che il diritto comunitario osta a che, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia, un lavoratore migrante non possa valersi del beneficio, previsto dalla normativa di uno Stato membro, dell'equiparazione di periodi d'invalidità a periodi di attività per il solo motivo che, al momento in cui è divenuto inabile al lavoro, egli era lavoratore subordinato non in detto Stato, ma in un altro Stato membro .

70. La soluzione accolta dall'INSS che, per quanto riguarda il ricorrente, si riflette nella fissazione del coefficiente che serve al calcolo della prestazione proporzionale a 0,5685 anziché a 0,6733, è proprio tale da dissuadere un lavoratore dall'esercitare il suo diritto alla libera circolazione.

71. Dall'insieme di tali elementi deduco che si deve dare una soluzione affermativa alla seconda questione pregiudiziale.

V - Sulla limitazione degli effetti dell'emananda sentenza

72. In subordine, il governo spagnolo ha chiesto alla Corte di statuire, se essa risolvesse in modo affermativo le questioni pregiudiziali, che la sentenza non avrà effetto retroattivo.

73. Esso ha fatto valere che tali soluzioni rischiavano di comportare un grave squilibrio economico per il regime previdenziale nazionale. Ha aggiunto che soggetti che hanno versato contributi tra il 1960 il 1966 in uno Stato membro potranno ottenere una sensibile maggiorazione della pensione alla quale hanno diritto in Spagna.

74. Occorre ricordare che l'interpretazione da parte della Corte di una norma comunitaria, nell'esercizio del potere attribuitole dall'art. 234 CE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione, sempreché, d'altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione di detta norma .

75. Secondo una giurisprudenza costante, è quindi solo in via eccezionale che la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede .

76. Tale limitazione è soggetta a due condizioni essenziali, vale a dire la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti . Inoltre, essa può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta .

77. Nel caso di specie, è incontestabile che, se la Corte risolvesse in modo affermativo le due questioni pregiudiziali, l'emananda sentenza avrà ripercussioni finanziarie negative per il sistema previdenziale spagnolo, anche se, sulla base degli elementi del fascicolo, non è possibile valutarne la portata e la durata. Tuttavia, non mi sembra che ricorrano le due altre condizioni esposte in precedenza.

78. Infatti, la condizione relativa alla buona fede degli ambienti interessati richiede che questi ultimi abbiano potuto ragionevolmente ingannarsi sull'applicabilità o la portata della disposizione comunitaria interpretata. E' necessario che l'ambiguità del diritto comunitario applicabile sia stata all'origine di una grave incertezza giuridica .

79. L'art. 46 del regolamento non presenta ambiguità particolari. Comunque, le disposizioni dell'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento non ne presentavano più dalla loro interpretazione nella sentenza Di Prinzio, citata, almeno per quanto riguarda le condizioni nelle quali i periodi di contribuzione fittizi dovevano essere presi in conto per il calcolo della prestazione proporzionale. A tal riguardo, il governo spagnolo e l'INSS non hanno dedotto circostanze diverse dalla probabilità di ripercussioni finanziarie sull'ente previdenziale interessato.

80. Inoltre, occorre ricordare che, qualora si tratti, come nel caso di specie, di un sistema previdenziale il cui finanziamento dipende da uno Stato membro, è giurisprudenza costante che le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare ad uno Stato da una sentenza pronunciata a titolo pregiudiziale non giustificano, di per sé, la limitazione degli effetti nel tempo di tale sentenza. La Corte ha affermato che limitare gli effetti di una sentenza basandosi soltanto su considerazioni di questa natura porterebbe a una sostanziale riduzione della tutela giurisdizionale dei diritti che i singoli traggono dal diritto comunitario .

81. Infine, la limitazione richiesta mi sembra scontrarsi con la mancanza di una tale misura nella sentenza Di Prinzio, citata.

82. Come ho indicato in precedenza, la limitazione degli effetti nel tempo può essere ammessa solo nella sentenza che statuisce sull'interpretazione richiesta. La Corte ha affermato che, qualora una sentenza che interpreti una disposizione comunitaria non avesse limitato i propri effetti nel tempo, una tale limitazione non poteva essere effettuata con una successiva sentenza .

83. Nel presente procedimento, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte due questioni vertenti sull'interpretazione, rispettivamente, degli artt. 1, lett. r) e s), e 46 del regolamento. Abbiamo già visto che le disposizioni dell'art. 1, lett. r) e s), del regolamento, che fanno rinvio espressamente alla legislazione nazionale, hanno costituito oggetto di una risalente e costante giurisprudenza .

84. Per quanto riguarda l'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento, la sentenza Di Prinzio, citata, non prevede alcuna limitazione nel tempo degli effetti dell'interpretazione di tale disposizione che essa opera, secondo la quale la prestazione proporzionale deve essere calcolata tenendo conto di tutti i periodi fittizi anteriori all'avverarsi del rischio, aggiunti agli anni di occupazione effettivi o equiparati dalla legislazione che l'ente competente applica.

85. Ritengo che le circostanze del caso di specie non giustifichino una deroga al principio secondo il quale le sentenze interpretative hanno una portata retroattiva.

IV - Conclusione

86. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni sollevate dal Juzgado de lo Social de Orense nel modo seguente:

«1) La disposizione dell'art. 1, lett. r) e s), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 1999, n. 1399, deve essere interpretata nel senso che sono giuridicamente da considerarsi periodi di assicurazione anche i periodi di contribuzione equivalenti non effettivi che ai sensi della legislazione interna di uno Stato membro possono essere presi in considerazione per determinare il numero di anni di contribuzione da cui dipende l'importo della pensione di vecchiaia prevista dal diritto interno di detto Stato, quando, in applicazione della legislazione nazionale, tali periodi sono presi in conto nel calcolo dell'importo teorico della prestazione di vecchiaia, previsto dall'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento.

2) La disposizione dell'art. 46, n. 2, lett. b), del suddetto regolamento deve essere interpretata nel senso che "la durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio sotto la legislazione" applicata dall'istituzione competente di uno Stato membro comprende anche i periodi di contribuzione fittizi relativi ai periodi anteriori all'avverarsi del rischio, che, secondo la legislazione di detto Stato membro, devono essere presi in considerazioni come periodi di contribuzione al fine di determinare l'importo della pensione di vecchiaia».