Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 22 febbraio 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento da parte di uno Stato - Mancata trasposizione entro il termine stabilito della direttiva 89/48/CEE - Riconoscimento dei diplomi che danno accesso alla professione di psicologo. - Causa C-285/00.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-03801
1. La Commissione chiede che la Corte di giustizia dichiari, ai sensi dell'art. 226 CE, che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi della direttiva 89/48/CEE . In particolare, la Commissione addebita alla Repubblica francese di non aver adottato né fatto entrare in vigore, entro il termine stabilito, la normativa specifica relativa al riconoscimento dei diplomi che danno accesso alla professione di psicologo.
2. L'art. 12 della direttiva stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per dare attuazione a quanto in essa stabilito, informandone la Commissione. Le autorità francesi hanno dato attuazione ad un certo numero di normative, ma non ne hanno notificata nessuna relativa all'accesso alla professione di psicologo.
3. Con lettera 17 settembre 1997 la Commissione ha comunicato al governo francese che la direttiva non era stata trasposta per quanto riguarda la professione di psicologo e lo ha invitato a presentare osservazioni entro due mesi.
4. Le autorità francesi, con lettera in data 26 giugno 1998, hanno ammesso la mancata trasposizione, ma hanno aggiunto che avevano iniziato il procedimento di adeguamento del diritto francese ai requisiti della direttiva.
5. Il 15 ottobre seguente, constatando il persistere dell'inadempimento, la Commissione ha inviato alla Repubblica francese un parere motivato, invitandola ad adottare, entro due mesi, i provvedimenti necessari per adeguarsi alla direttiva.
6. Il 6 gennaio 1999 le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione un disegno di legge relativo all'autorizzazione dell'uso del titolo professionale di psicologo. In seguito alle osservazioni formulate dai servizi della Commissione, in data 21 settembre 1999 esse hanno comunicato un nuovo progetto.
7. Il 9 novembre 1999 la Commissione ha chiesto alle autorità francesi informazioni circa il calendario previsto per l'adozione del disegno di legge, nonché circa la normativa di attuazione.
8. Non avendo ottenuto risposta dal governo francese, il 20 luglio 2000 la Commissione ha introdotto il presente ricorso.
9. Nel controricorso il governo francese riconosce la mancata trasposizione della direttiva per quanto riguarda la professione di psicologo. Aggiunge poi che, in pratica, l'esame delle domande per il riconoscimento dei diplomi dei cittadini comunitari che intendono esercitare in Francia tale professione avviene in conformità alle disposizioni della normativa comunitaria. Aggiunge che è in corso il procedimento per l'adozione delle norme di attuazione della direttiva.
10. Da quanto sopra esposto si deduce che la Repubblica francese è incorsa nell'inadempimento ad essa addebitato. Di fronte a quanto sostenuto circa la conformità della prassi amministrativa con la direttiva, va ricordata la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia secondo cui semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dall'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del Trattato. L'incompatibilità di una normativa nazionale con le disposizioni del Trattato può essere definitivamente soppressa solo tramite disposizioni interne vincolanti che abbiamo lo stesso valore giuridico di quelle da modificare .
11. Si deve quindi accogliere il ricorso e, in base a quanto previsto dall'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, condannare lo Stato membro convenuto alle spese.
Conclusione
12. Propongo alla Corte di giustizia di accogliere il ricorso e:
1) dichiarare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/49/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, non avendo adottato né fatto entrare in vigore, entro il termine stabilito, la normativa specifica relativa al riconoscimento dei diplomi che danno accesso alla professione di psicologo;
2) condannare la Repubblica francese alle spese.