62000C0035

Conclusioni dell'avvocato generale Tizzano dell'11 settembre 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. - Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Rifiuti - Direttive 75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE - Piani di gestione dei rifiuti. - Causa C-35/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-00953


Conclusioni dell avvocato generale


1. Con il presente ricorso, introdotto l'8 febbraio 2000 ai sensi dell'art. 226 CE, la Commissione europea chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione e/o adottato tutte le misure necessarie per la realizzazione dei piani di gestione dei rifiuti, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell'art. 7 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47; in prosieguo: la «direttiva 75/442»), così come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 91/156»), dell'art. 6 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20; in prosieguo: la «direttiva 91/689»), e dell'art. 14 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva 94/62»).

2. Il Regno Unito non contesta la censura della Commissione, ma assicura che le competenti autorità sono attualmente impegnate nei lavori necessari alla piena trasposizione delle direttive in questione.

3. E' accertato tuttavia che alla scadenza del termine fissato nel parere motivato della Commissione recante la data del 23 aprile 1999 il Regno Unito non aveva ottemperato agli obblighi che gli derivano dalle direttive in questione. Tanto basta, secondo la costante giurisprudenza della Corte, per considerare fondato il ricorso della Commissione.

4. Le parti hanno peraltro convenuto sull'opportunità di lasciar fuori dal presente procedimento la questione dell'applicazione della direttiva 94/62 a Gibilterra, perché tale questione è oggetto di un'altra procedura.

5. In base al disposto dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta richiesta. Poiché la Commissione ha concluso in questo senso e considerato quanto ho appena detto sull'esito del ricorso, ritengo che la richiesta vada accolta.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono propongo perciò alla Corte di dichiarare che:

«1) Non avendo comunicato alla Commissione e/o adottato tutte le misure necessarie per attuare l'art. 7 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, l'art. 6 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, e l'art. 14 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il Regno Unito ha mancato agli obblighi che discendono da tali direttive.

2) Il Regno Unito è condannato alle spese».