Parole chiave
Massima

Parole chiave

Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Illecito - Mancato avvio di un procedimento per inadempimento su iniziativa della Commissione o della Banca europea per gli investimenti - Fatto che non costituisce illecito - Domanda di risarcimento danni - Irricevibilità manifesta

[Artt. 226 CE, 237, lett. a), CE, e 288 CE]

Massima

$$Il fatto che la Commissione e, per analogia, la Banca europea per gli investimenti non instaurino un procedimento per inadempimento non costituisce un illecito, di modo che esso non può determinare il sorgere della responsabilità extracontrattuale né della Commissione né della Banca. Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno intesa, in realtà, a denunciare la mancata instaurazione, da parte della Commissione e della Banca, di un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro è manifestamente irricevibile.

(v. punto 13)