Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che modifica il metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e l'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari - Ricorso proposto da associazioni di operatori economici e da una società del settore interessato - Irricevibilità
(Artt. 230, quarto comma, CE e 249 CE; regolamento del Consiglio n. 1804/99, che modifica il regolamento n. 2092/91, art. 1, n. 7)
$$E' irricevibile il ricorso, proposto da associazioni di operatori economici e da una società del settore interessato, diretto all'annullamento dell'art. 1, n. 7, del regolamento n. 1804/99, che completa, per le produzioni animali, il regolamento n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
Infatti, il regolamento n. 1804/99 contiene norme di portata generale che si applicano all'insieme degli operatori economici interessati. Pertanto, esso ha carattere normativo e non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 249 CE. L'art. 1, n. 7, del detto regolamento - che contiene una deroga temporanea al principio secondo cui possono portare indicazioni che fanno riferimento a un modo di produzione biologica solo i prodotti ottenuti secondo le regole previste dal regolamento n. 2092/91 - si applica a situazioni obbiettivamente determinate e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di detentori di marchi contemplata in modo generale ed astratto. Ciò considerato, la deroga temporanea di cui trattasi deve considerarsi come facente parte integrante delle disposizioni d'insieme che la contengono e ne condivide il carattere generale.
Peraltro, non può ritenersi che la disposizione impugnata riguardi individualmente i ricorrenti, posto che tale norma di portata generale non lede questi ultimi in ragione di talune qualità loro peculiari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto ad ogni altro soggetto.
(v. punti 34-35, 37-38, 45)