Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 1. giugno 1999. - Karl L. Meyer contro Consiglio dell'Unione europea. - Manifesta irricevibilità. - Causa T-74/99.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-01749
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Ricorso di annullamento - Termini - Decadenza
[Trattato CE, art. 173, quinto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quinto comma, CE)]
$$Il termine di ricorso previsto dall'art. 173, quinto comma del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quinto comma, CE) è non solo diretto a garantire al ricorrente un periodo di tempo ragionevole per valutare se esistono motivi che consentono di contestare un atto e, se del caso, per preparare il suo ricorso, ma anche ad assicurare che un atto non possa costituire materia di un ricorso di annullamento una volta trascorso un certo termine. Soltanto una stretta applicazione del termine così impartito risponde, infatti, al requisito della certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia.
Nella causa T-74/99,
Karl L. Meyer, agricoltore, residente a Uturoa (Isola di Raiatea, Polinesia francese), rappresentato dall'avv. Jean-Dominique des Arcis, del foro di Papeete, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Horst Pakowski, ambasciatore della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Émile Reuter,
ricorrente,
contro
Consiglio dell'Unione europea,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del Consiglio 3 maggio 1998 (98/317/CE) a norma dell'art. 109 J, n. 4, del Trattato (GU L 139, pag. 30),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITA' EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai signori M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimenti
1 Il 3 maggio 1998 il Consiglio adottava la decisione 98/317/CE a norma dell'art. 109 J, n. 4, del Trattato (GU L 139, pag. 30; in prosieguo: la «decisione 98/317»), che designa gli Stati membri dell'Unione europea che soddisfano i requisiti necessari per l'adozione della moneta unica al 1° gennaio 1999.
2 Il ricorrente, gestore di una piantagione di frutti tropicali sull'isola di Raiatea, nella Polinesia francese, ha appreso in tale occasione, grazie ad un articolo apparso sulla stampa locale, dell'esistenza del protocollo sulla Francia (GU 1992, C 191, pag. 90) allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea, in virtù dell'atto finale del Trattato sull'Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 (GU 1992, C 191, pag. 1).
3 Sulla base di tali circostanze, il ricorrente, con atto depositato in cancelleria l'11 febbraio 1999, ha proposto al Tribunale il presente ricorso, ritenendo, in sostanza, che la Polinesia francese, che è contemplata dall'allegato IV del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, allegato II CE), relativo ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte 4 del Trattato, non dovrebbe essere esclusa dall'Unione economica e monetaria.
Conclusioni del ricorrente
4 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo;
- dichiarare e statuire che l'esclusione della Polinesia francese dall'Unione monetaria europea è un atto arbitrario e discriminatorio nei confronti della sua popolazione, in violazione degli artt. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE) e 8 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 17 CE);
- ordinare l'annullamento e la modifica della parte della decisione 98/317 riguardante l'esclusione della Polinesia francese dalla zona «euro»;
- condannare il Consiglio a versargli la somma di FF 200 000 per le spese irripetibili che egli ha sostenuto per la difesa dei suoi interessi.
In diritto
5 In virtù dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, come modificato con effetto 1° giugno 1997 (GU 1997, L 103, pag. 6), quando un ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
6 Nella specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato dai documenti versati agli atti e, in applicazione del detto articolo, decide di statuire senza proseguire il procedimento.
7 Sebbene non ne faccia espressa menzione, il ricorrente fonda il suo ricorso sull'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) che, ai sensi del quarto comma, in particolare, consente a qualsiasi persona fisica o giuridica di proporre un ricorso contro decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.
8 L'art. 173, quinto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quinto comma, CE) prevede tuttavia che i ricorsi previsti da tale disposizione devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente, ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
9 L'art. 102, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che, qualora un termine per la presentazione di un ricorso contro un atto dell'istituzione cominci a decorrere dal giorno della sua pubblicazione, tale termine deve essere calcolato a partire dalla fine del 14° giorno successivo alla data della pubblicazione del detto atto sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
10 Inoltre, conformemente all'allegato II del regolamento di procedura della Corte al quale si riferisce l'art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il termine di due mesi previsto dall'art. 173, quinto comma, del Trattato è aumentato, in ragione della distanza, di un mese per la parte stabilita nel territorio della Polinesia francese.
11 La decisione 98/317, della quale il ricorrente denuncia l'illegittimità nella fattispecie, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale l'11 maggio 1998. Il ricorrente disponeva pertanto di un termine di tre mesi e quindici giorni a partire da tale data per contestarne, sulla base dell'art. 173 del Trattato CE, la legittimità, cioè fino al 26 agosto 1998. E' giocoforza constatare che il presente ricorso è stato proposto in una data successiva. Ne consegue che, per questa unica ragione e senza che si renda necessario esaminare più innanzi la ricevibilità del presente ricorso, quest'ultimo deve essere dichiarato irricevibile.
12 La ragione invocata dal ricorrente per giustificare la tardività del suo ricorso, secondo la quale egli avrebbe preso conoscenza del contenuto della portata della decisione 98/317 nei confronti della Polinesia francese solo il 4 gennaio 1999, è priva di pertinenza. Basta infatti rilevare che, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione 98/317, il ricorrente disponeva di tutti gli elementi necessari per determinare gli effetti dell'adozione di quest'ultima nei confronti della Polinesia francese.
13 Si deve sottolineare che il termine di ricorso previsto dell'art. 173, quinto comma, del Trattato non è soltanto inteso a garantire al ricorrente un periodo di tempo ragionevole per valutare se esistano motivi che consentano di contestare un atto e, se del caso, per preparare il suo ricorso, ma anche ad assicurare che un atto non possa costituire l'oggetto di un ricorso di annullamento dopo che sia trascorso un certo termine. Soltanto una stretta applicazione del termine così impartito risponde, in effetti, all'esigenza della certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia (sentenza della Corte 5 febbraio 1992, causa C-59/91, Francia/Commissione, Racc. pag. I-525, punto 8).
14 In subordine si deve sottolineare che la decisione 98/317, secondo il suo art. 2, ha come destinatari gli Stati membri, di modo che, comunque, spettava al ricorrente dimostrare che egli era direttamente e individualmente riguardato dalla stessa. Orbene, è giocoforza constatare che gli elementi dedotti dal ricorrente nel suo ricorso non soddisfano tale requisito.
15 Tenuto conto di quanto precede, il ricorso è manifestamente irricevibile e va respinto.
Sulle spese
16 In applicazione dell'art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dal ricorrente restano a carico dello stesso.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Le spese sostenute dal ricorrente restano a carico di questi.