61999B0009

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 9 luglio 1999. - HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG e.a. contro Commissione delle Comunità europee. - Concorrenza - Pagamento dell'ammenda - Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione forzata. - Causa T-9/99 R.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-02429


Massima

Parole chiave


1 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per l'adozione - Urgenza - «Fumus boni iuris» - Carattere cumulativo - Ponderazione di tutti gli interessi in gioco - Potere di valutazione del giudice del procedimento sommario

[Trattato CE, artt. 185 e 186 (divenuti artt. 242 CE e 243 CE); regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2]

2 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione di una decisione che infligge un'ammenda - Sospensione dell'esecuzione forzata

[Trattato CE, artt. 185 e 186 (divenuti artt. 242 CE e 243 CE); regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2]

3 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione di una decisione che infligge un'ammenda - Obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l'immediata riscossione dell'ammenda - Presupposti - Circostanze eccezionali - Rischio per l'impresa di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza - Esclusione

[Trattato CE, art. 185 (divenuto art. 242 CE); regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2]

Massima


1 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare i motivi d'urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione dei provvedimenti richiesti. Detti presupposti sono cumulativi, di modo che una domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora manchi uno di essi. Il giudice dell'urgenza procede del pari alla ponderazione degli interessi in gioco.

Il giudice del procedimento sommario dispone, nell'ambito dell'esame d'insieme di una domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori, di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertati i vari presupposti nonché l'ordine di questo esame, posto che nessuna norma di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.

2 Una domanda diretta alla sospensione dell'esecuzione forzata di una decisione che infligge un'ammenda è priva di oggetto allorché la Commissione non ha adottato alcun provvedimento in base all'art. 192 del Trattato (divenuto art. 256 CE) e ha precisato alle imprese interessate che, qualora proponessero un ricorso dinanzi al Tribunale, non si procederebbe ad alcun provvedimento di riscossione dell'ammenda fintantoché la causa fosse pendente dinanzi a tale giudice e sempreché venisse costituita una garanzia bancaria. In simili circostanze, una domanda diretta a impedire l'esecuzione forzata di una decisione implica altresì la sospensione dell'esecuzione di quest'ultima, in quanto l'eventuale concessione di tale sospensione impedirebbe contemporaneamente, in via provvisoria, l'esecuzione forzata.

3 Una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione, nella parte in cui questa irroga un'ammenda per violazione delle regole di concorrenza, può essere accolta solo in presenza di circostanze eccezionali. Ne consegue che l'urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti deve essere valutata accertando se l'esecuzione dell'atto controverso, prima che venga emessa una decisione nel merito, possa comportare, per la parte che chiede tali provvedimenti, danni gravi e irreparabili che non potrebbero essere riparati nemmeno se la decisione impugnata fosse annullata dal Tribunale.

In tale contesto, il semplice rischio che l'obbligo di costituire una cauzione bancaria, quale condizione per evitare l'immediata riscossione dell'importo residuo dovuto per l'ammenda inflitta, costringa gli interessati a chiedere l'apertura di un procedimento di insolvenza non può costituire un danno grave e irreparabile, poiché l'obiettivo di tale procedimento è, invece, quello di tentare di rimediare alla situazione delle imprese interessate.