Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti assoluti alla registrazione - Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto - Vocabolo EuroHealth

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

2. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Domanda di registrazione di un segno per l'insieme dei servizi che rientrano in una stessa categoria - Rigetto della domanda da parte dell'esaminatore - Valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione da parte della commissione di ricorso relativamente all'insieme dei servizi

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, artt. 7 e 38]

3. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti assoluti alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo del segno e suo carattere descrittivo - Analisi autonoma

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)]

Massima

1. Per quanto riguarda la registrazione del vocabolo EuroHealth come marchio comunitario richiesto per i servizi che rientrano nella categoria «assicurazioni», quest'ultimo può servire, nell'area linguistica anglofona della Comunità, a designare una determinata categoria di servizi di assicurazione, vale a dire i servizi di assicurazione malattia che possono essere offerti a livello europeo. Tale vocabolo consente così al pubblico interessato di stabilire immediatamente e senza altra riflessione un rapporto concreto e diretto con i servizi di assicurazione malattia che sono inclusi nella categoria «assicurazioni». Pertanto, per i servizi assicurativi, la registrazione del vocabolo EuroHealth può essere negata sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario.

Per quanto riguarda la registrazione dello stesso vocabolo EuroHealth, richiesta per i servizi che rientrano nella categoria «affari finanziari», il nesso tra il contenuto semantico del segno in parola, vale a dire «salute in Europa», da un lato, e i servizi di cui trattasi, dall'altro, non è sufficientemente concreto e diretto per dimostrare che tale segno consente ai consumatori cui è diretto un'identificazione immediata di tali servizi e che esso possiede così un carattere descrittivo di questi ultimi. Pertanto, il rapporto tra il vocabolo EuroHealth e i servizi finanziari considerati è troppo vago e indeterminato per ricadere sotto il divieto sancito dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

( v. punti 26-27, 36-37 )

2. Poiché la registrazione di un segno come marchio comunitario è richiesta per l'insieme dei servizi che rientrano in una stessa categoria, senza operare distinzioni tra loro, la commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), adita con un ricorso contro il rifiuto di registrazione del segno da parte dell'esaminatore ai sensi dell'art. 38 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, deve svolgere la sua valutazione sull'insieme di tali servizi.

( v. punto 33 )

3. Pur ammettendo che gli elementi che possono essere alla base dei due impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio previsti all'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, vale a dire, rispettivamente, la mancanza di carattere distintivo del segno ed il suo carattere descrittivo, possano intersecarsi in una certa misura, è pur vero che tali impedimenti hanno ciascuno un settore proprio d'applicazione e devono, pertanto, formare oggetto di un'analisi autonoma.

( v. punto 48 )