Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Consiglio - Potere di organizzazione interna - Integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio - Modalità

(Trattato di fusione, art. 24, n. 1, secondo comma; Protocollo che integra l'«acquis» di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, art. 7; decisione del Consiglio 1999/307/CE)

2. Diritto comunitario - Interpretazione - Metodi

Massima

1. Nulla osta al fatto che l'art. 7 del Protocollo che integra l'«acquis» di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, ai sensi del quale il Consiglio «adotta le modalità relative all'integrazione del segretariato di Schengen» nel proprio segretariato generale, sia stato interpretato dal Consiglio nel senso che esso lo autorizza ad integrare il personale dell'ex segretariato di Schengen.

Quanto alle modalità di tale integrazione, tale Protocollo, che rientra nel diritto primario, non imponeva al Consiglio di seguire una procedura determinata. A tal riguardo, l'art. 24, n. 1, secondo comma, del Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, lungi dall'istituire esso stesso un regime di assunzione di applicazione generale, si limita a conferire al Consiglio il potere di adottare lo Statuto del personale delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, senza fissare linee guida o principi a tale scopo.

Di conseguenza, il Consiglio era autorizzato, ai sensi dell'art. 7 del Protocollo, ad istituire un regime di assunzione autonomo rispetto alle disposizioni dello Statuto del personale delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee per le necessità dell'integrazione degli ex agenti del segretariato di Schengen, allo scopo di assicurare la continuità dell'applicazione dell'«acquis» di Schengen in seno al proprio segretariato generale. D'altronde, tale Statuto e tale regime non costituiscono una regolamentazione esaustiva, tale da vietare l'assunzione di persone al di fuori dell'ambito regolamentare così stabilito.

( v. punti 60-62 )

2. Una norma di diritto comunitario derivato va interpretata, nei limiti del possibile, nel senso della sua conformità con le disposizioni del Trattato e con i principi generali del diritto comunitario. E' giustificato applicare tale giurisprudenza ai documenti costitutivi della procedura di formazione di un atto del diritto comunitario derivato quando si tratta di stabilire se questa procedura abbia rispettato il diritto primario in base al quale l'atto è stato adottato.

( v. punto 80 )