Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuto — Esame da parte della Commissione — Fase preliminare e fase in contraddittorio — Compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Difficoltà di valutazione — Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio

[Trattato CE, art. 93, nn. 2 e 3 (divenuto art. 88, nn. 2 e 3, CE)]

2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione rivolta ad uno Stato membro e che accerta la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune senza avvio del procedimento formale di esame — Ricorso degli interessati ai sensi dell’art. 93, n. 2, del Trattato (divenuto art. 88, n. 2, CE) — Ricevibilità

[Trattato CE, art. 93, nn. 2 e 3 (divenuto art. 88, nn. 2 e 3, CE), e art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE)]

3. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Presa in considerazione del contesto e del complesso delle norme giuridiche

[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]

4. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere giuridico — Interpretazione sulla base di elementi oggettivi — Accordo di prenotazione — Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato

[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]

5. Ricorso di annullamento — Motivi — Sviamento di potere — Nozione

[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]

Massima

1. Il procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato (divenuto art. 88, n. 2, CE) si dimostra indispensabile non appena la Commissione si trovi in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. La Commissione può limitarsi alla fase preliminare di cui all’art. 93, n. 3, per adottare una decisione favorevole ad un aiuto solo nel caso in cui sia in grado di acquisire la convinzione, in esito ad un primo esame, che tale aiuto è compatibile con il Trattato. Per contro, qualora questo primo esame abbia convinto la Commissione del contrario, oppure non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto aiuto con il mercato comune, la Commissione è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all’art. 93, n. 2.

(v. punti 59-61)

2. Imprese concorrenti dirette di un’impresa beneficiaria di un aiuto, aventi la qualità di interessate ai sensi dell’art. 93, n. 2, del Trattato (divenuto art. 88, n. 2, CE), devono essere considerate direttamente e individualmente interessate da una decisione della Commissione con cui l’aiuto concesso è stato dichiarato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento ai sensi dell’art. 93, n. 2, e devono quindi essere ammesse a proporre un ricorso di annullamento contro tale decisione.

(v. punti 69, 73)

3. L’osservanza dell’obbligo di motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del tenore dell’atto controverso, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

(v. punto 94)

4. La nozione di aiuto statale, quale è definita nel Trattato, ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi.

Una misura adottata da un ente pubblico nei confronti di un’impresa privata in forma di accordo di prenotazione non può, per il semplice fatto che le due parti si sono obbligate a compiere prestazioni reciproche, essere esclusa a priori dalla nozione di aiuto ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE); la sua qualificazione dipende dalla questione se l’impresa beneficiaria riceva un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto in condizioni normali di mercato.

(v. punti 106-108)

5. Un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie.

(v. punto 164)