Parole chiave
Massima

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Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Atti preparatori - Esclusione

[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]

Massima

$$Costituiscono atti che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo. In linea di principio, quando si tratti di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, e in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione della Commissione al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale.

Ciò premesso, qualora la Commissione affermi chiaramente, in una lettera indirizzata al soggetto denunciante e che costituisca l'atto controverso, che le valutazioni ivi espresse sono di natura provvisoria e che tale affermazione trova conferma nel tenore dell'atto controverso, e qualora la Commissione evidenzi chiaramente che le proprie valutazioni possono costituire oggetto di osservazioni complementari, si deve concludere che l'atto controverso dev'essere considerato quale espressione di una posizione preparatoria. Poiché tale atto non costituisce un provvedimento che stabilisce in via definitiva la posizione della Commissione, esso non produce effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del soggetto denunciante e non può essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato.

( v. punti 32, 34, 36-38, 41 )