Causa T-65/99
Strintzis Lines Shipping SA
contro
Commissione delle Comunità europee
«Concorrenza – Regolamento (CEE) n. 4056/86 – Accertamenti nei locali di una società diversa da quella cui è destinata la decisione di accertamento – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Disciplina statale del trasporto marittimo e prassi delle autorità pubbliche – Applicabilità dell'art. 85 del Trattato – Imputabilità del comportamento costitutivo d'infrazione – Ammenda – Applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende»
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| Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 11 dicembre 2003 |
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Massime della sentenza
- 1..
- Ricorso di annullamento – Motivi – Illegittimità di un accertamento effettuato dalla Commissione – Riconoscimento da parte dell'impresa ricorrente di alcuni fatti rivelati da documenti ottenuti nel corso dell'accertamento – Irrilevanza ai fini dell'interesse a sollevare il motivo
(Art. 230 CE)
- 2..
- Concorrenza – Ammende – Importo – Riduzione dell'importo dell'ammenda come corrispettivo di una cooperazione – Ricorso di annullamento – Nuova valutazione della portata della riduzione – Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
- 3..
- Diritto comunitario – Principi – Diritti della difesa – Rispetto nell'ambito dei procedimenti amministrativi
[Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 14, e (CEE) n. 4056/86, art. 18]
- 4..
- Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della Commissione – Limiti – Tutela contro gli interventi arbitrari o sproporzionati della pubblica autorità
(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 14, e n. 4056/86, art. 18)
- 5..
- Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della Commissione – Portata – Accesso ai locali delle imprese – Limiti – Indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'accertamento – Diritto di adire il giudice comunitario
(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 14, e n. 4056/86, art. 18)
- 6..
- Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della Commissione – Accesso ai locali delle imprese – Impresa non contemplata nella decisione di accertamento – Presupposti per l'accesso
(Regolamento del Consiglio n. 4056/86, art. 18)
- 7..
- Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della Commissione – Cooperazione volontaria dell'impresa – Conseguenze sulla possibilità di dimostrare un'ingerenza eccessiva della pubblica autorità
(Regolamento del Consiglio n. 4056/86, art. 18)
- 8..
- Concorrenza – Norme comunitarie – Ambito di applicazione ratione materiae – Comportamento imposto da provvedimenti statali – Esclusione – Presupposti
[Trattato CE, artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE)]
- 9..
- Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri definiti negli orientamenti adottati dalla Commissione – Applicabilità alle infrazioni alle regole di concorrenza nel settore dei trasporti marittimi
(Trattato CECA, art. 65, n. 5; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 4056/86, art. 19, n. 2)
- 1.
La circostanza che un'impresa abbia ammesso determinati fatti relativi a una potenziale violazione delle regole di concorrenza
non significa, in nessun caso, che essa abbia rinunciato a contestare, o non possa contestare, la legittimità degli accertamenti
effettuati dalla Commissione durante i quali essa è venuta in possesso di documenti idonei a costituire elementi probatori
dell'infrazione di cui trattasi. v. punto 28
- 2.
Il rischio che un'impresa che si è avvalsa di una riduzione dell'ammenda come corrispettivo della propria cooperazione presenti
successivamente ricorso d'annullamento contro la decisione che ha constatato l'infrazione alle regole della concorrenza e
ha sanzionato l'impresa responsabile a tale titolo e risulti vittoriosa dinanzi al Tribunale di primo grado o dinanzi alla
Corte in sede di impugnazione è una conseguenza normale dell'esperimento dei mezzi di ricorso previsti dal Trattato e dallo
Statuto della Corte. Pertanto, il mero fatto che l'impresa che ha cooperato con la Commissione e fruito di una riduzione dell'ammenda
a tale titolo sia risultata vittoriosa non può giustificare una nuova valutazione della portata della riduzione concessale.
v. punto 29
- 3.
In tutti i procedimenti promossi ai sensi delle norme del Trattato in materia di concorrenza, i diritti della difesa devono
essere rispettati dalla Commissione sia nei procedimenti amministrativi che possono portare all'irrogazione di sanzioni, sia
nello svolgimento delle procedure d'indagine previa, perché è necessario evitare che i detti diritti vengano irrimediabilmente
compromessi nell'ambito di procedure d'indagine previa, fra cui, in particolare, gli accertamenti, che possono essere determinanti
per la costituzione delle prove dell'illegittimità di comportamenti di imprese atti a farne sorgere la responsabilità. v. punti 37-38
- 4.
Per quanto riguarda i poteri di accertamento attribuiti alla Commissione dall'art. 14 del regolamento n. 17 e la misura in
cui i diritti della difesa limitano la loro ampiezza, l'esigenza di una tutela contro interventi delle pubbliche autorità
nella sfera di attività privata di una persona, fisica o giuridica, che siano arbitrari o eccessivi, rappresenta un principio
generale del diritto comunitario. Infatti, in tutti i sistemi giuridici degli Stati membri gli interventi delle pubbliche
autorità nella sfera di attività privata di ogni persona, fisica o giuridica, devono essere fondati sulla legge ed essere
giustificati dai motivi che questa contempla; tali ordinamenti prevedono pertanto, pur se con modalità diverse, una tutela
contro interventi arbitrari o eccessivi. v. punto 39
- 5.
Emerge tanto dallo scopo del regolamento n. 17 quanto dall'elenco, all'art. 14 dello stesso, dei poteri attribuiti agli agenti
della Commissione che gli accertamenti possono avere una portata molto ampia. L'esercizio di questi ampi poteri è tuttavia
subordinato a condizioni idonee a garantire il rispetto dei diritti delle imprese coinvolte. In proposito, l'obbligo per la Commissione di indicare l'oggetto e lo scopo di un accertamento è fondamentale non solo per
evidenziare la giustificatezza dell'intervento che s'intende effettuare all'interno delle imprese interessate, ma anche per
consentire a queste ultime di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione, pur facendo salvi al contempo i loro
diritti di difesa. Del pari, la Commissione è tenuta a indicare nella decisione che ordina un accertamento, in maniera il più possibile precisa,
l'oggetto della ricerca nonché gli elementi sui quali deve vertere l'accertamento. Una simile prescrizione è atta a tutelare
i diritti della difesa delle imprese interessate, in quanto tali diritti sarebbero gravemente compromessi qualora la Commissione
potesse fondarsi, nei confronti delle imprese, su prove che, conseguite durante un accertamento, siano estranee all'oggetto
e allo scopo di questo. Infine, l'impresa destinataria della decisione può presentare, avverso quest'ultima, un ricorso di annullamento dinanzi al
giudice comunitario; in caso di accoglimento del ricorso, alla Commissione sarà impedito di avvalersi di tutti i documenti
o atti probatori raccolti in occasione del detto accertamento. v. punti 41, 44-46
- 6.
La Commissione deve assicurare, nei suoi accertamenti, il rispetto del principio della legittimità dell'azione delle istituzioni
comunitarie e del principio della tutela contro interventi arbitrari delle pubbliche autorità nella sfera di attività privata
di una persona, fisica o giuridica. Sarebbe sproporzionato e contrario alle disposizioni del regolamento n. 4056/86, che determina
le modalità di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi, e ai principi fondamentali del diritto
riconoscere alla Commissione, in generale, il diritto di accedere, in forza di una decisione di accertamento indirizzata a
un ente giuridico determinato, ai locali di un ente giuridico terzo con il mero pretesto che questo è strettamente legato
al destinatario della decisione di accertamento ovvero che la Commissione pensa di poter rinvenire colà documenti di quest'ultimo,
come pure il diritto di effettuare accertamenti in tali locali in base alla detta decisione. La Commissione non eccede tuttavia i limiti dei propri poteri d'indagine allorché agisce con diligenza e nel pieno rispetto
del suo dovere di assicurarsi per quanto possibile, prima dell'accertamento, che i locali che intende ispezionare appartengano
effettivamente all'ente giuridico sul quale vuole indagare. Essa si mantiene entro i limiti della legittimità qualora, dopo
aver appreso che i locali oggetto di accertamento non appartengono all'impresa menzionata nella decisione, essa possa ritenere
che tali locali siano comunque utilizzati dall'impresa inizialmente considerata nella decisione per le sue attività commerciali,
posto che la società che vi è installata, pur essendo giuridicamente distinta dalla società destinataria della decisione,
è la sua rappresentante nonché gestore esclusivo delle attività oggetto dell'indagine. Infatti, il diritto di accedere a tutti
i locali, terreni o mezzi di trasporto delle imprese riveste particolare importanza in quanto deve consentire alla Commissione
di raccogliere le prove delle violazioni delle norme sulla concorrenza nei luoghi in cui queste di regola si trovano, vale
a dire nei locali commerciali delle imprese. Ne deriva che la Commissione può tenere conto, nell'esercizio dei suoi poteri
di accertamento, della logica secondo cui le sue possibilità di rinvenire prove della presunta infrazione aumentano qualora
essa indaghi nei locali a partire dai quali la società interessata dall'accertamento svolge abitualmente e de facto la sua
attività d'impresa. v. punti 66-67, 71-72, 76
- 7.
Non può parlarsi di un'eccessiva ingerenza dell'autorità pubblica nella sfera di attività di un'impresa, nel caso in cui sia
effettuato un accertamento con la cooperazione dell'impresa interessata e non sia prodotto alcun elemento per sostenere che
la Commissione abbia oltrepassato i limiti della collaborazione offerta dai dipendenti dell'impresa oggetto di accertamento.
v. punto 82
- 8.
Gli artt. 85 e 86 del Trattato (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) riguardano soltanto comportamenti anticoncorrenziali adottati
dalle imprese di loro propria iniziativa. Se un comportamento anticoncorrenziale viene imposto alle imprese da una normativa
nazionale, o se quest'ultima crea un contesto giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di comportamento concorrenziale
da parte loro, gli artt. 85 e 86 non trovano applicazione. In una situazione del genere la restrizione della concorrenza non
trova origine, come queste norme implicano, in comportamenti autonomi delle imprese. Gli artt. 85 e 86 del Trattato possono invece applicarsi nel caso in cui la normativa nazionale lasci sussistere la possibilità
che la concorrenza sia ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese. Inoltre, la possibilità di
escludere un determinato comportamento anticoncorrenziale dall'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, per
il fatto che esso è stato imposto alle imprese dalla normativa nazionale esistente o che quest'ultima ha eliminato ogni possibilità
di comportamento concorrenziale da parte loro, è stata applicata in modo restrittivo dai giudici comunitari. Ne consegue che, se non sussiste alcuna disposizione regolamentare vincolante che prescriva un comportamento anticoncorrenziale,
la Commissione non può concludere nel senso di una carenza d'autonomia degli operatori le cui azioni sono messe in discussione,
salvo che emerga, in base a indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, che il detto comportamento è stato loro imposto unilateralmente
dalle autorità nazionali che hanno esercitato pressioni insostenibili come la minaccia di adottare misure statali che potevano
far subire loro notevoli perdite. v. punti 119-122
- 9.
Il metodo generale per il calcolo dell'ammontare delle ammende enunciato negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte
in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA è applicabile altresì alle
ammende inflitte ai sensi dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli
artt. 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi. Poiché, seguendo tale metodo, il calcolo delle ammende viene effettuato in funzione dei due criteri citati all'art. 19, n. 2,
del regolamento n. 4056/86, vale a dire la gravità dell'infrazione e la sua durata, nel rispetto del limite massimo in relazione
al volume d'affari di ciascuna impresa, stabilito con la medesima disposizione, gli orientamenti non trascendono il contesto
giuridico delle sanzioni come definito dalla detta disposizione. v. punti 158, 167