Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Potere discrezionale della Commissione - Possibilità di adottare orientamenti - Sindacato giurisdizionale - Limiti

[Trattato CE, art. 92, n. 3 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE)]

2. Aiuti concessi dagli Stati - Pregiudizio per la concorrenza - Aiuti alla ristrutturazione di un'impresa in crisi - Piano di risanamento che non garantisce il ripristino della redditività dell'impresa

[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]

3. Aiuti concessi dagli Stati - Recupero di un aiuto illegittimo - Giorno di decorrenza degli interessi - Fissazione alla data di versamento dell'aiuto

[Trattato CE, art. 93, n. 2 (divenuto art. 88, n. 2, CE)]

Massima

1. L'art. 92, n. 3, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE) conferisce alla Commissione un ampio potere discrezionale per l'autorizzazione degli aiuti in deroga al divieto generale di cui al n. 1 di detto articolo, in quanto l'accertamento, in siffatti casi, della compatibilità o dell'incompatibilità con il mercato comune di un aiuto statale solleva problemi che implicano la presa in considerazione e la valutazione di fatti e circostanze economiche complesse. Il sindacato esercitato dal giudice comunitario deve pertanto limitarsi, a tale riguardo, alla verifica dell'osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonché dell'esattezza materiale dei fatti, dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere. Non spetta quindi al giudice comunitario sostituire la sua valutazione economica a quella della Commissione.

La Commissione può imporsi indirizzi per l'esercizio dei suoi poteri discrezionali mediante atti come gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, se essi contengono regole indicative sulla condotta che l'istituzione deve tenere e se non derogano alle norme del Trattato. In tale contesto, spetta al giudice comunitario accertare se i requisiti che la Commissione si è autoimposta siano stati rispettati.

( v. punto 77 )

2. La Commissione non deve dimostrare gli effetti concreti che aiuti illegittimi hanno avuto sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Infatti, l'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) dichiara incompatibili con il mercato comune non solo gli aiuti che «falsano» la concorrenza, ma anche quelli che «minacciano» di falsarla.

La constatazione che il piano di risanamento di un'impresa in crisi, beneficiaria di aiuti di Stato, non garantisce adeguatamente il ripristino della redditività dell'impresa interessata permette, di per sé, di stabilire l'esistenza di distorsioni, almeno potenziali, della concorrenza indotte dagli aiuti contestati.

( v. punti 85-86 )

3. Nell'ipotesi di recupero di aiuti illegittimi, gli interessi sugli importi da rimborsare non possono decorrere che a partire dalla data in cui il beneficiario dell'aiuto ha potuto effettivamente disporre del capitale di cui trattasi. Questa regola dev'essere interpretata nel senso che gli interessi cominciano a decorrere non dall'effettivo utilizzo degli aiuti, ma dalla data di concessione di questi ultimi.

( v. punti 107-108 )