Parole chiave
Massima

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1. Concorrenza - Intese - Imputazione a un'impresa - Responsabilità per i comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della stessa infrazione - Ammissibilità - Criteri

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

2. Concorrenza - Intese - Imputazione a un'impresa - Rilevanza dell'esistenza di vincoli di dipendenza economica tra le imprese partecipanti all'intesa - Insussistenza

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

3. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Partecipazione sotto asserita costrizione - Elemento che non costituisce un'esimente per l'impresa che non si è avvalsa della facoltà di denuncia alle autorità competenti

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 3]

4. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Incidenza sugli scambi tra Stati membri - Valutazione complessiva e non al livello del singolo partecipante

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

5. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Comunicazione degli addebiti - Contenuto necessario

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 1; regolamento della Commissione n. 99/63/CEE, art. 4)

6. Concorrenza - Ammende - Valutazione in base al comportamento individuale di un'impresa - Rilevanza della mancanza di sanzioni nei confronti di altro operatore economico - Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

Massima

1. Un'impresa che abbia preso parte ad un'infrazione multiforme alle regole della concorrenza attraverso comportamenti ad essa specifici, rientranti nelle nozioni di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) e diretti a contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso, può essere responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione, per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa, quando sia accertato che l'impresa considerata è al corrente dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti, o che può ragionevolmente prevederli ed è pronta ad accettarne i rischi.

( v. punto 38 )

2. Anche se il vincolo di dipendenza economica tra i partecipanti ad una intesa può condizionare la loro libertà di iniziativa e di decisione, ciò non toglie, però, che tale vincolo non esclude la possibilità di rifiutare il proprio consenso all'accordo loro proposto.

( v. punto 48 )

3. Un'impresa che partecipi con altre ad attività anticoncorrenziali non può far valere a proprio vantaggio la circostanza di aver partecipato all'intesa sotto la pressione delle altre partecipanti, potendo denunciare alle autorità competenti le pressioni cui era sottoposta e presentare alla Commissione un reclamo a norma dell'art. 3 del regolamento n. 17, piuttosto che partecipare a dette riunioni.

( v. punto 50 )

4. Qualora la Commissione abbia sufficientemente provato che l'infrazione alle disposizioni di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE) cui un'impresa ha partecipato era tale da pregiudicare il commercio tra Stati membri, non è necessario che essa dimostri che la partecipazione individuale dell'impresa medesima abbia influenzato gli scambi fra Stati membri.

( v. punto 58 )

5. La comunicazione degli addebiti dev'essere redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari per consentire agli interessati di prendere atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico. Solo a questa condizione, infatti, la comunicazione degli addebiti può assolvere la funzione ad essa attribuita dai regolamenti comunitari e consistente nel fornire alle imprese e alle associazioni d'imprese tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva.

( v. punto 64 )

6. Un'impresa, qualora abbia violato, per effetto del proprio comportamento, l'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE), non può sfuggire a qualsiasi sanzione per il fatto che ad altri operatori economici non siano state inflitte ammende quando il giudice comunitario non è stato nemmeno investito della questione concernente la posizione di questi ultimi.

( v. punto 101 )