61999O0301

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 1. febbraio 2001. - Area Cova SA e altri contro Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Pesca - Misure di conservazione delle risorse - Contingente comunitario di pesca per l'ippoglosso nero - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. - Causa C-301/99 P.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-01005


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Mera ripetizione di motivi ed argomenti presentati dinanzi al Tribunale - Mancata individuazione dell'errore di diritto commesso dallo stesso - Irricevibilità

[Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia CE, art. 51, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)]

Massima


$$Emerge dall'art. 225 CE, dall'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e dall'art. 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura che il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è pertanto competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti.

Emerge altresì da tali disposizioni che il ricorso avverso una pronuncia del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati dell'ordinanza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non soddisfa tale requisito il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto a individuare l'errore di diritto che vizierebbe l'ordinanza impugnata, si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, compresi quelli basati su fatti esplicitamente negati da tale giudice. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte.

( v. punti 32-33 )

Parti


Nel procedimento C-301/99 P,

Area Cova SA, con sede in Vigo (Spagna),

Armadora José Pereira SA, con sede in Vigo,

Armadores Pesqueros de Aldán SA, con sede in Vigo,

Centropesca SA, con sede in Vigo,

Chymar SA, con sede in Vigo,

Eloymar SA, con sede in Estribela (Spagna),

Exfaumar SA, con sede in Bueu (Spagna),

Farpespan SL, con sede in Moaña (Spagna),

Freiremar SA, con sede in Vigo,

Hermanos Gandón SA, con sede in Cangas (Spagna),

Heroya SA, con sede in Vigo,

Hiopesca SA, con sede in Vigo,

José Pereira e Hijos SA, con sede in Vigo,

Juana Oya Pérez, residente in Vigo,

Manuel Nores González, residente in Marín (Spagna),

Moradiña SA, con sede in Cangas,

Navales Cerdeiras SL, con sede in Camariñas (Spagna),

Nugago Pesca SA, con sede in Bueu,

Pesquera Austral SA, con sede in Vigo,

Pescaberbés SA, con sede in Vigo,

Pesquerías Bígaro Narval SA, con sede in Vigo,

Pesquera Cíes SA, con sede in Vigo,

Pesca Herculina SA, con sede in Vigo,

Pesquera Inter SA, con sede in Cangas,

Pesquerías Marinenses SA, con sede in Marín,

Pesquerías Tara SA, con sede in Cangas,

Pesquera Vaqueiro SA, con sede in Vigo,

Sotelo Dios SA, con sede in Vigo,

rappresentati dagli avv. A. Creus Carreras, E. Contreras Ynzenga e A. Agustinoy Guilayn, abogados,

ricorrenti,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) l'8 luglio 1999 nella causa T-12/96, Area Cova e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-2301),

procedimento in cui le altre parti sono:

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori J. Carbery e G. Ramos Ruano, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori T. van Rijn e J. Guerra Fernandez, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuti in primo grado,

Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (Anamer), con sede in Vigo,

Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesquerías Varias (Anavar), con sede in Vigo,

e

Asociación de Sociedades Pesqueras Españolas (ASPE), con sede in Vigo,

ricorrenti in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte l'11 agosto 1999, l'Area Cova SA ed altri 27 armatori con sede nelle provincie spagnole di La Coruña e Pontevedra (in prosieguo: «Area Cova e a.») hanno impugnato, a norma degli artt. 225 CE e 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado l'8 luglio 1999 nella causa T-12/96, Area Cova e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-2301; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), che ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento da essi proposto contro il regolamento (CE) della Commissione 30 ottobre 1995, n. 2565, relativo alla sospensione della pesca dell'ippoglosso nero da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro (GU L 262, pag. 27; in prosieguo: il «regolamento controverso»).

Contesto normativo e fatti all'origine della controversia

2 I fatti all'origine della controversia, quali risultano dal fascicolo sottoposto al Tribunale nonché dall'esposizione degli stessi contenuta nei punti 1-11 dell'ordinanza impugnata, possono essere riassunti come segue.

3 Nel settembre 1994 la commissione della pesca dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (in prosieguo: la «NAFO»), che è stata istituita dalla Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (in prosieguo: la «Convenzione NAFO»), approvata per la Comunità economica europea con regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1978, n. 3179 (GU L 378, pag. 1), stabiliva per la prima volta una limitazione delle catture di ippoglosso nero nella zona disciplinata dalla Convenzione NAFO (in prosieguo: la «zona NAFO»), fissando in 27 000 tonnellate per l'anno 1995 il totale ammissibile di catture (in prosieguo: il «TAC») di tale specie ittica nelle sottozone NAFO 2 e 3.

4 Il 20 dicembre 1994 il Consiglio adottava il regolamento (CE) n. 3366/94, che stabilisce, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (GU L 363, pag. 60). Nel settimo considerando di tale regolamento il Consiglio rilevava, in particolare, che il massimale relativo alle catture di ippoglosso nero nelle sottozone NAFO 2 e 3 per l'anno 1995 non era stato ancora ripartito tra le parti contraenti della Convenzione NAFO e che la Commissione pesca della NAFO avrebbe dovuto riunirsi per decidere in merito a tale ripartizione. In attesa di quest'ultima, per il 1995 sarebbero state autorizzate catture di ippoglosso nero che sarebbero state imputate ai contingenti decisi per gli Stati membri.

5 La ripartizione di cui al punto precedente veniva effettuata nel corso di una riunione straordinaria svoltasi dal 30 gennaio al 1° febbraio 1995, nel corso della quale la Commissione della pesca della NAFO decideva di concedere alla Comunità europea, sul TAC di 27 000 tonnellate di ippoglosso nero, una parte disponibile di 3 400 tonnellate.

6 Ritenendo insufficiente tale concessione, la Comunità sollevava, in data 3 marzo 1995, un'obiezione ai sensi dell'art. XII, n. 1, della Convenzione NAFO.

7 Il medesimo giorno, e apparentemente in reazione a tale obiezione, il Canada operava adattamenti della propria normativa al fine di poter bloccare imbarcazioni oltre la propria zona economica esclusiva e, in data 9 marzo 1995, le autorità canadesi, basandosi su tale normativa appena modificata, bloccavano la nave Estai, appartenente alla ricorrente José Pereira e Hijos SA, che praticava la pesca nella zona NAFO.

8 Per mezzo del regolamento (CE) 6 aprile 1995, n. 850, che modifica il regolamento n. 3366/94 (GU L 86, pag. 1), il Consiglio fissava allora un contingente comunitario autonomo, limitando a 18 630 tonnellate le catture comunitarie di ippoglosso nero nelle sottozone NAFO 2 e 3 per il 1995, precisando che «(...) questo contingente autonomo [avrebbe dovuto] rispettare la misura di conservazione stabilita per questa risorsa e definita quale TAC di 27 000 tonnellate (...)» e che «a tal fine [sarebbe stato] necessario prevedere la possibilità di arrestare le attività di pesca ove [fosse stato] raggiunto il limite corrispondente al TAC, anche se il contingente autonomo non [fosse] ancora stato esaurito».

9 Al fine di porre termine al conflitto diplomatico insorto tra la Comunità e il governo canadese in seguito ai fatti descritti nei punti 6 e 7 della presente ordinanza, le due parti sottoscrivevano, in data 20 aprile 1995, un accordo di pesca nell'ambito della Convenzione NAFO, costituito da un verbale concordato, con i relativi allegati, da uno scambio di lettere e da uno scambio di note, approvato per la Comunità con decisione del Consiglio 22 dicembre 1995, 95/586/CE (GU L 327, pag. 35; in prosieguo: l'«accordo bilaterale di pesca»).

10 Ai sensi di tale accordo il Consiglio adottava il regolamento (CE) 29 giugno 1995, n. 1761, che modifica, per la seconda volta, il regolamento n. 3366/94 (GU L 171, pag. 1), stabilendo per il 1995, con effetto dal 16 aprile 1995, un contingente comunitario di catture di ippoglosso nero pari a 5 013 tonnellate per le sottozone NAFO 2 e 3.

11 L'esaurimento di tale contingente veniva constatato in data 30 ottobre 1995 con il regolamento controverso.

Procedimento dinanzi al Tribunale

12 Ritenendo che il blocco delle attività di pesca dell'ippoglosso nero nelle sottozone NAFO 2 e 3 arrecasse pregiudizio ai loro interessi economici e finanziari e modificasse la situazione giuridica di tutti gli armatori spagnoli dediti alla pesca dell'ippoglosso nero in alto mare, Area Cova e a., unitamente a tre associazioni di armatori con sede in Vigo (Spagna), vale a dire l'Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (Anamer), l'Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesquerías Varias (Anavar) e l'Asociación de Sociedades Pesqueras Españolas (ASPE), hanno presentato dinanzi al Tribunale, in data 25 gennaio 1996, un ricorso diretto all'annullamento del regolamento controverso, nell'ambito del quale i ricorrenti stessi hanno sollevato un'eccezione di illegittimità del regolamento n. 1761/95 e dell'accordo bilaterale di pesca.

13 Con atti separati, a norma dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il Consiglio e la Commissione hanno sollevato un'eccezione di irricevibilità del ricorso. Sostenendo, la prima delle dette istituzioni comunitarie, che il ricorso era diretto erroneamente contro il Consiglio, in quanto quest'ultimo non era l'autore del regolamento controverso, e, la seconda, che tale regolamento era un atto normativo di portata generale, il quale, per giunta, non riguardava i ricorrenti direttamente ed individualmente, il Consiglio e la Commissione hanno concluso chiedendo che il ricorso fosse dichiarato irricevibile e che i ricorrenti venissero condannati alle spese.

14 In data 29 aprile 1996 i ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni sulle predette eccezioni di irricevibilità, l'esame delle quali è stato rinviato al merito con ordinanza del Tribunale 29 maggio 1997. I ricorrenti hanno fatto valere, da un lato, che il regolamento controverso era stato adottato dalla Commissione in esecuzione del regolamento del Consiglio n. 1761/95, sicché quest'ultimo era anch'esso responsabile dell'adozione del regolamento controverso quand'anche non ne fosse l'autore materiale diretto. D'altro lato, i ricorrenti hanno sottolineato che essi avevano un interesse ad agire nei limiti in cui il regolamento controverso li pregiudicava non soltanto in forza di loro determinate qualità personali ed uniche, ma anche a motivo delle particolari circostanze che avevano accompagnato l'adozione di tale regolamento e che erano atte a distinguerli dalla generalità. Di conseguenza, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di riconoscere la loro legittimazione ad impugnare il regolamento controverso e di condannare il Consiglio e la Commissione alle spese dell'incidente procedurale.

Ordinanza impugnata

15 Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile.

16 In primo luogo, il Tribunale ha dichiarato, da una parte, ai punti 26-35 dell'ordinanza impugnata, che il regolamento controverso era un atto di portata generale. Esso, in particolare, ha constatato, al punto 28 dell'ordinanza impugnata, che il detto regolamento «si applica senza distinzione ad ogni imbarcazione, battente bandiera di uno Stato membro o registrata in uno Stato membro, la quale pratica, in potenza o in atto, la pesca all'ippoglosso nero nelle [sottozone NAFO 2 e 3]».

17 D'altra parte, il Tribunale ha constatato, ai punti 36-70 dell'ordinanza impugnata, che il regolamento controverso non riguardava individualmente i 28 armatori ricorrenti e, ai punti 71-74 della medesima ordinanza, che il detto regolamento non riguardava individualmente neppure le tre associazioni di armatori ricorrenti. Analizzando il regolamento controverso alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte e, in particolare, delle sentenze 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio (Racc. pag. I-2501), e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I-1853), il Tribunale ha dichiarato, in particolare, che Area Cova e a. non erano interessati dal suddetto regolamento a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte, alla luce di tale regolamento, a distinguerli dalla generalità.

18 Per quanto riguarda, poi, l'eccezione di illegittimità sollevata nei confronti del regolamento n. 1761/95 e dell'accordo bilaterale di pesca, il Tribunale ha ricordato, al punto 77 dell'ordinanza impugnata, che questo tipo di eccezione, prevista dall'art. 184 del Trattato CE (divenuto art. 241 CE), può essere sollevata soltanto in via incidentale e che, in mancanza di una legittimazione a proporre ricorso in via principale, i ricorrenti non possono far valere l'art. 184 del Trattato. Avendo affermato che il ricorso di annullamento del regolamento controverso era irricevibile, il Tribunale ha dichiarato altresì irricevibile l'eccezione di illegittimità sollevata nei confronti del regolamento n. 1761/95 e dell'accordo bilaterale di pesca.

19 Quanto infine all'argomento secondo cui il mancato riconoscimento ai ricorrenti della loro legittimazione ad agire dinanzi al Tribunale li avrebbe privati della possibilità di difendersi dal regolamento controverso e avrebbe pregiudicato così il diritto fondamentale ad agire in giudizio, sancito dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Tribunale ha rilevato, ai punti 80-84 dell'ordinanza impugnata, come l'esercizio dell'attività di pesca da parte delle imbarcazioni battenti bandiera spagnola nelle zone di alto mare non soggette alla sovranità del Regno di Spagna sia subordinato al previo ottenimento di un permesso temporaneo di pesca che precisi sia la zona di esercizio di tale attività sia il periodo per il quale questa viene autorizzata. Poiché tali permessi erano decaduti in seguito all'entrata in vigore del regolamento controverso, i ricorrenti avevano la possibilità di chiedere alle autorità spagnole il rilascio di nuovi permessi che li autorizzassero a proseguire nell'anno 1995 la pesca dell'ippoglosso nero nelle zone interessate, malgrado l'esaurimento del contingente comunitario, per poi, se del caso, adire i giudici nazionali al fine di contestare la validità dei provvedimenti di diniego eventualmente opposti a tali richieste e ottenere la sospensione dell'esecuzione di tali provvedimenti. A questo proposito il Tribunale ha sottolineato che, nell'ambito di tali procedimenti nazionali, nulla ostava a che i ricorrenti contestassero la validità del regolamento comunitario sul presupposto del quale potevano eventualmente fondarsi tali dinieghi, obbligando così il giudice nazionale a pronunciarsi sul complesso delle censure da essi formulate, successivamente ad eventuale rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, vertente sulla validità della normativa suddetta.

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado

20 Area Cova e a. deducono due motivi a sostegno del loro ricorso di annullamento dell'ordinanza impugnata.

21 Da un lato, il Tribunale avrebbe operato un'erronea applicazione dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), considerando che il regolamento controverso era un atto di portata generale, mentre, a parere di Area Cova e a., esso ha una portata ristretta e si applica ad un gruppo di operatori economici perfettamente individuato ed identificato.

22 A questo proposito Area Cova e a. fanno valere, in particolare, che la pesca dell'ippoglosso nero è un'attività interamente caratterizzata da condizioni rigorose per quanto riguarda la programmazione, gli investimenti, la preparazione e la concessione di licenze amministrative.

23 D'altro lato, il Tribunale, dichiarando irricevibile il ricorso di Area Cova e a., avrebbe violato il diritto comunitario, in quanto questi ultimi sarebbero così rimasti privi di un efficace strumento di tutela giurisdizionale, il che sarebbe in contrasto con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, letto in combinato disposto con l'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea (divenuto, in seguito a modifica, art. 6, n. 2, UE).

24 A questo proposito Area Cova e a. contestano il carattere insoddisfacente del rimedio giurisdizionale offerto dall'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE). Oltre al fatto che il rinvio pregiudiziale non costituirebbe un diritto del ricorrente, bensì una prerogativa del giudice nazionale, tale rimedio determinerebbe un prolungamento considerevole della durata dei procedimenti. Pertanto, l'art. 173 del Trattato sarebbe il solo rimedio giurisdizionale adeguato per impugnare un regolamento comunitario che riguardi un singolo direttamente ed individualmente.

25 Nelle loro comparse di risposta sia il Consiglio che la Commissione concludono per l'irricevibilità del ricorso contro l'ordinanza del Tribunale, in quanto il medesimo è formulato in termini generici e verte essenzialmente su questioni di fatto già risolte dal Tribunale.

26 Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 173 del Trattato, il Consiglio e la Commissione osservano che Area Cova e a. chiedono alla Corte di procedere ad una nuova valutazione degli elementi di fatto da essi già addotti dinanzi al Tribunale per dimostrare che il regolamento controverso li riguardava individualmente, il che, a parere delle dette istituzioni comunitarie, sfugge alla competenza della Corte essendo l'impugnazione delle pronunce del Tribunale circoscritta alle questioni di diritto.

27 Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo al diniego di una tutela giurisdizionale effettiva, il Consiglio e la Commissione sostengono che il Tribunale, ai punti 79-84 dell'ordinanza impugnata, ha chiaramente indicato l'esistenza di rimedi giurisdizionali appropriati per Area Cova e a. A parere del Consiglio e della Commissione, tale analisi del sistema amministrativo e giudiziario spagnolo dev'essere considerata come una constatazione di fatto che, in quanto tale, non può formare oggetto di impugnazione.

28 In subordine, nell'ipotesi in cui il ricorso venisse dichiarato ricevibile, la Commissione fa valere l'efficacia dei rimedi giurisdizionali esperibili da parte di Area Cova e a. L'esistenza di rimedi giurisdizionali nazionali, combinata al sistema del rinvio pregiudiziale previsto dal Trattato CE, offrirebbe tutte le garanzie necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei singoli, con la conseguenza che il ricorso dovrebbe essere dichiarato manifestamente infondato.

Giudizio della Corte

29 A norma dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza passare alla fase orale.

30 A questo proposito occorre ricordare, in via preliminare, che, ai sensi dell'art. 225 CE e dell'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata sui mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo (v., in particolare, sentenza 16 marzo 2000, causa C-284/98 P, Parlamento/Bieber, Racc. pag. I-1527, punto 30).

31 Quanto all'art. 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, esso precisa che l'impugnazione deve specificare i motivi e gli argomenti di diritto fatti valere dalla parte ricorrente.

32 Dalle disposizioni sopra menzionate emerge che il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è pertanto competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti (v., segnatamente, sentenza Parlamento/Bieber, citata, punto 31).

33 Emerge altresì da tali disposizioni che il ricorso avverso una pronuncia del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati dell'ordinanza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non soddisfa tale requisito il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l'errore di diritto che vizierebbe l'ordinanza impugnata, si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, compresi quelli basati su fatti esplicitamente negati da tale giudice. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, ordinanza 9 luglio 1998, causa C-317/97 P, Smanor e a./Commissione, Racc. pag. I-4269, punti 20 e 21, e sentenza 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punti 34 e 35).

Quanto al primo motivo

34 Il primo motivo di impugnazione, relativo alla valutazione effettuata dal Tribunale in ordine ai presupposti di ricevibilità del ricorso di annullamento del regolamento controverso, non soddisfa alcuno dei requisiti menzionati ai punti 30-33 della presente ordinanza.

35 Infatti, da un lato, Area Cova e a. si limitano a riproporre in larga parte i motivi e gli argomenti da essi già fatti valere dinanzi al Tribunale, senza individuare l'errore di diritto che vizierebbe l'ordinanza impugnata.

36 D'altro lato, tale motivo si risolve nel chiedere alla Corte un riesame della valutazione degli elementi di fatto operata dal Tribunale in ordine al carattere aperto o chiuso della cerchia dei destinatari del regolamento controverso, mentre tale valutazione non può formare oggetto di impugnazione.

37 Pertanto, il primo motivo dev'essere dichiarato manifestamente irricevibile.

Quanto al secondo motivo

38 Il secondo motivo, relativo alla mancanza di una tutela giurisdizionale efficace, può essere suddiviso in tre parti.

39 Con la prima parte di tale motivo, Area Cova e a. contestano l'affermazione del Tribunale, contenuta nel punto 84 dell'ordinanza impugnata, secondo cui il sistema di tutela giurisdizionale esistente in Spagna offriva loro un'effettiva possibilità di contestare la validità del regolamento controverso.

40 A questo proposito è sufficiente constatare come, da un lato, Area Cova e a. ripropongano, in ordine a tale punto, gli argomenti da essi già esposti dinanzi al Tribunale, senza individuare l'errore di diritto nel quale quest'ultimo sarebbe incorso, e, dall'altro, come, trattandosi di un accertamento di fatto operato dal Tribunale, esso non possa essere contestato nell'ambito di un procedimento di impugnazione.

41 Peraltro, poiché Area Cova e a. non hanno dimostrato, con le loro argomentazioni ovvero mediante i documenti prodotti agli atti, che il Tribunale abbia snaturato gli elementi sottoposti alla sua valutazione, la prima parte del secondo motivo dev'essere dichiarata manifestamente irricevibile.

42 Con la seconda parte di tale motivo, Area Cova e a. si dolgono che il Tribunale abbia presentato il rinvio pregiudiziale come un mezzo «obbligatorio» di tutela giurisdizionale degli interessi dei singoli, mentre tale rimedio sarebbe riservato alla valutazione discrezionale del giudice nazionale e non costituirebbe in alcun caso un diritto del ricorrente.

43 Quanto a tale punto, è sufficiente constatare che il Tribunale non ha fatto alcun riferimento al procedimento di rinvio pregiudiziale qualificandolo come rimedio giurisdizionale «obbligatorio», bensì ha, al contrario, espressamente rilevato, al punto 85 dell'ordinanza impugnata, che il giudice nazionale, se fosse stato adito dai ricorrenti, sarebbe stato chiamato a pronunciarsi sulla validità del regolamento comunitario sul presupposto del quale potevano eventualmente fondarsi le decisioni di diniego di nuove licenze di pesca, «successivamente ad eventuale rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, vertente sulla validità della normativa suddetta».

44 L'impiego di tali termini dimostra chiaramente il carattere eventuale del detto rinvio, sicché la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto manifestamente infondata.

45 Con la terza parte del motivo in esame, Area Cova e a. contestano infine l'efficacia di un sistema di tutela giurisdizionale il quale obblighi i singoli che intendono contestare l'applicazione di un regolamento comunitario ad optare subito per un rimedio giurisdizionale nazionale, accompagnato dalla possibilità di un rinvio pregiudiziale ai fini di un esame di validità. Poiché la possibilità di un tale rinvio avrebbe un carattere assai ipotetico ed il procedimento considerato sarebbe assai macchinoso, tale rimedio giurisdizionale non risponderebbe alle esigenze di una tutela giurisdizionale effettiva, quale prescritta dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, letto in combinato disposto con l'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea. Secondo Area Cova e a., siffatta tutela potrebbe esser loro garantita soltanto da un ricorso diretto proposto a norma dell'art. 173 del Trattato CE.

46 A questo proposito occorre constatare come la possibilità per i singoli di veder tutelati i loro diritti mediante un ricorso proposto dinanzi ai giudici nazionali - i quali, come illustrato al punto 85 dell'ordinanza impugnata, hanno la facoltà di adottare provvedimenti provvisori e, se del caso, di effettuare un rinvio pregiudiziale - costituisca l'essenza stessa del sistema comunitario di tutela giurisdizionale. Infatti, oltre alla possibilità, prevista per coloro che soddisfano le condizioni di ricevibilità stabilite dal Trattato, di impugnare un atto comunitario mediante la proposizione di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario, i singoli hanno accesso ai rimedi giurisdizionali esistenti negli ordinamenti degli Stati membri al fine di far valere i diritti da essi vantati in forza del diritto comunitario, in quanto il procedimento di rinvio pregiudiziale consente, a tal fine, di instaurare una cooperazione effettiva tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia.

47 Quanto all'argomento secondo cui uno di tali rimedi non sarebbe effettivo nel caso di specie, tale circostanza, ammesso che sia comprovata, non può autorizzare una modifica, per via giurisdizionale, del sistema dei rimedi giuridici e dei procedimenti istituito dagli artt. 173 e 177 del Trattato, nonché dall'art. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE), e diretto ad attribuire al giudice comunitario il sindacato sulla legittimità degli atti delle istituzioni. In nessun caso detta circostanza consente di dichiarare ricevibile un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica che non soddisfa le condizioni prescritte dall'art. 173, quarto comma, del Trattato [v. ordinanze 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 26; 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 38, e 12 ottobre 2000, causa C-300/00 P(R), Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, Racc. pag. I-8797, punto 37]. Pertanto, sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non è viziata da alcun errore di diritto.

48 Dalle considerazioni sopra esposte risulta che il secondo motivo di impugnazione deve essere dichiarato, quanto alla prima parte, manifestamente irricevibile e, per il resto, manifestamente infondato.

49 Pertanto, l'impugnazione deve essere dichiarata in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

50 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio e la Commissione hanno chiesto la condanna di Area Cova e a., che sono rimasti soccombenti, questi ultimi vanno condannati alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è respinto.

2) Area Cova e a. sono condannati alle spese.