Parole chiave
Massima

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1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Individuazione dell'oggetto della questione

(Art. 234 CE)

2. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questione manifestamente irrilevante

(Art. 234 CE)

3. Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Disposizioni del Trattato - Ambito d'applicazione - Normativa nazionale riguardante l'acquisto di beni immobili - Inclusione

[Art. 44, n. 2, lett. e), CE; direttiva del Consiglio 88/361/CEE, allegato I]

4. Libera circolazione dei capitali - Restrizioni all'acquisto di beni immobili - Regime che prevede una dichiarazione preliminare all'acquisto di beni immobili - Ammissibilità - Regime di previa autorizzazione all'acquisto di terreni edificabili - Inammissibilità

(Artt. 56 CE - 60 CE)

Massima

1. La Corte, benché non sia competente, a norma dell'art. 234 CE, ad applicare la norma comunitaria ad una determinata fattispecie e, quindi, a valutare una disposizione di diritto nazionale sotto il profilo di detta norma, tuttavia, nell'ambito della collaborazione giudiziaria instaurata da detto articolo e in base al contenuto degli atti di causa, può fornire al giudice nazionale gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario che possono essergli utili per la valutazione degli effetti di detta disposizione.

( v. punto 22 )

2. Dalla circostanza che tutti gli elementi di una controversia siano collocati all'interno di un solo Stato membro non deriva che non debbano essere risolte le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte nell'ambito della controversia medesima. Infatti, spetta unicamente ai giudici nazionali valutare, tenuto conto della peculiarità di ogni singola controversia, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale al fine di poter statuire sul merito, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte. Il rigetto di una domanda pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario chiesta dal detto giudice non ha alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della controversia nella causa principale.

( v. punti 24-25 )

3. Provvedimenti nazionali che disciplinano l'acquisto della proprietà fondiaria al fine di vietare l'insediamento di residenze secondarie in talune zone, in nome di esigenze di riassetto del territorio, sono assoggettati al rispetto delle disposizioni del Trattato concernenti la libera circolazione di capitali.

Da un lato, infatti, il diritto di acquistare, gestire e alienare beni immobili nel territorio di un altro Stato membro, che costituisce il complemento necessario della libertà di stabilimento, come risulta dall'art. 44, n. 2, lett. e), CE, genera, quando viene esercitato, movimenti di capitali.

Dall'altro, i movimenti di capitali comprendono le operazioni con cui soggetti non residenti effettuano investimenti immobiliari nel territorio di uno Stato membro, come risulta dalla nomenclatura dei movimenti di capitali contenuta nell'allegato I della direttiva 88/361, per l'attuazione dell'art. 67 del Trattato (articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam), conservando questa nomenclatura il valore indicativo che le era proprio per definire la nozione di movimenti di capitali.

( v. punti 28-30 )

4. Gli artt. 56 CE - 60 CE non ostano ad una procedura di dichiarazione preliminare del genere di quella prevista dalla disciplina relativa all'acquisto dei beni immobili istituita dal Salzburger Grundverkehrsgesetz 1997 (legge del Land di Salisburgo relativa all'acquisizione ed alla vendita di beni immobili, SGVG), che assoggetta l'acquirente di beni immobili all'obbligo di produrre una dichiarazione nella quale indichi che è cittadino austriaco o di un altro Stato membro e che intende destinare l'area a sua residenza principale o a fini professionali.

Infatti, se tale provvedimento restringe, in considerazione del suo stesso oggetto, la libera circolazione dei capitali, tale restrizione può essere tuttavia ammessa quando, come nel caso della disciplina di cui trattasi, le norme nazionali perseguano in maniera non discriminatoria un obiettivo di interesse generale e rispettino il principio di proporzionalità, vale a dire quando altri provvedimenti meno restrittivi non consentirebbero di pervenire allo stesso risultato.

Per quanto riguarda la prima condizione, restrizioni all'insediamento di residenze secondarie in una zona geografica determinata che uno Stato membro introduca al fine di mantenere, in un obiettivo di riassetto del territorio, una popolazione permanente e un'attività economica autonoma rispetto al settore turistico possono essere considerate nel senso che contribuiscono al perseguimento di un obiettivo d'interesse generale. Questa constatazione può essere solo rafforzata dagli altri intenti che possono essere all'origine degli stessi provvedimenti, quali quelli diretti alla protezione dell'ambiente. Inoltre, dalle disposizioni dell'SGVG risulta che esse non introducono alcuna disparità di trattamento tra gli acquirenti austriaci e i soggetti residenti in altri Stati membri che si avvalgono delle libertà garantite dal Trattato.

Per quanto riguarda la seconda condizione, l'obbligo di dichiarazione preliminare all'acquisto di aree edificabili, unitamente alla possibilità di sanzioni in caso di violazione della dichiarazione sottoscritta, ai fini del riassetto del territorio, è compatibile con il diritto comunitario. Orbene, la procedura istituita dallo SGVG presenta, in via di principio, carattere essenzialmente dichiarativo. L'obbligo minimo della dichiarazione preliminare presenta il vantaggio di offrire all'acquirente una determinata certezza del diritto, a differenza di modalità di controllo che verrebbero esercitate solo a posteriori. Inoltre, è consentito ritenere che un esame preliminare possa meglio prevenire taluni danni difficilmente riparabili causati dalla rapida realizzazione di progetti di costruzione. Pertanto, la formalità della previa dichiarazione può essere considerata come un'azione complementare rispetto alle sanzioni penali e all'azione di nullità dell'atto di vendita che l'amministrazione può esercitare dinanzi al giudice nazionale. Alla luce di tali considerazioni, questo primo aspetto della procedura introdotta dall'SGVG può essere considerato compatibile con il diritto comunitario.

Per contro, gli artt. 56 CE - 60 CE ostano ad una procedura di previa autorizzazione del genere di quella prevista dalla detta disciplina che assoggetta l'acquisizione di un bene immobile ad un'autorizzazione preliminare quando, a fronte della summenzionata dichiarazione, non sia stata rilasciata l'attestazione da parte dell'autorità competente.

Infatti, le restrizioni alla libera circolazione dei capitali derivanti dall'obbligo di previa autorizzazione possono essere eliminate mediante un sistema di dichiarazione adeguata senza con ciò nuocere all'efficacia degli scopi perseguiti da tale disciplina.

( v. punti 32-37, 40 e dispositivo )