Parole chiave
Massima

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1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che modifica, successivamente all’aggiudicazione, le condizioni di quest’ultima — Ricorso di un offerente non prescelto — Ricevibilità

[Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE)]

2. Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricorso di un offerente non prescelto diretto contro una decisione che incide direttamente sulle condizioni dell’offerta da presentare da parte dei vari offerenti — Ricevibilità

[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]

3. Agricoltura — Politica agricola comune — Aiuto alimentare — Azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni dell’Armenia e dell’Azerbaigian — Regolamento n. 228/96 — Sistema di aggiudicazione — Principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza — Portata — Modifica da parte dell’ente aggiudicatore, successivamente all’aggiudicazione, di una delle condizioni di quest’ultima — Violazione

[Regolamento (CE) della Commissione n. 228/96]

Massima

1. Nell’ambito di una procedura di aggiudicazione, gli offerenti debbono potersi rivolgere al giudice comunitario per controllare la legittimità della procedura nel suo complesso, a prescindere dal fatto che alla fine siano stati prescelti o eliminati. Infatti, qualora solo gli aggiudicatari fossero legittimati ad impugnare, ove necessario, una decisione modificativa delle condizioni dell’aggiudicazione, le violazioni del diritto che l’autorità aggiudicatrice commettesse successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, ma che avessero l’effetto di rimettere in discussione la legittimità della procedura di aggiudicazione nel suo complesso, non potrebbero essere sanzionate qualora non incidessero sulla situazione dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari. Un simile risultato sarebbe incompatibile sia con il disposto dell’art. 173, quarto comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), che garantisce un rimedio giurisdizionale ai privati direttamente e individualmente interessati dall’atto impugnato, sia con il principio fondamentale secondo cui, in una comunità di diritto, il rispetto della legalità deve essere garantito pienamente.

Di conseguenza, un offerente non prescelto dev’essere considerato individualmente interessato da una decisione, benché adottata in un momento successivo dall’autorità aggiudicatrice, in grado di incidere direttamente sulla stessa formulazione dell’offerta presentata da quest’ultimo e sulle pari opportunità di tutte le imprese partecipanti alla procedura controversa.

(v. punti 59, 61-64, 66)

2. Nell’ambito di una procedura di aggiudicazione, un offerente non prescelto ha un interesse a chiedere l’annullamento di una decisione che incide direttamente sulle condizioni dell’offerta da presentare da parte dei vari offerenti, in particolare per ottenere che il giudice comunitario accerti un illecito commesso eventualmente dall’autorità aggiudicatrice. Infatti, un simile accertamento potrà formare la base di un eventuale ricorso per risarcimento danni che ristabilisca adeguatamente la situazione dell’offerente non prescelto.

(v. punti 82-83)

3. Tenendo conto sia dell’importanza sia dello scopo e dell’effetto utile dei principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza, il rispetto di questi ultimi dev’essere garantito anche nel caso di un’aggiudicazione particolare come quella messa in atto dal regolamento n. 228/96, relativo alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell’Armenia e dell’Azerbaigian, pur tenendo conto, ove necessario, delle specificità che caratterizzano questa procedura. In un simile contesto spetta alla Commissione, nella sua veste di autorità aggiudicatrice, rispettare rigorosamente i criteri da essa stessa fissati, e ciò fino al termine della fase di esecuzione dell’appalto di cui si tratta. Pertanto, essa non è autorizzata ad alterare l’economia generale dell’appalto modificando successivamente e unilateralmente una delle condizioni essenziali dello stesso e, in particolare, una disposizione che, se presente nel bando di gara, avrebbe consentito agli offerenti di presentare un’offerta sostanzialmente differente.

Infatti, in mancanza di abilitazione espressa a questo fine prevista nelle disposizioni pertinenti applicabili, l’autorità aggiudicatrice non può, in seguito all’aggiudicazione dell’appalto e, per di più, per mezzo di una decisione il cui contenuto deroga alle disposizioni dei regolamenti adottati precedentemente, procedere ad una modifica di una condizione importante dell’aggiudicazione come quella relativa alle modalità di pagamento dei prodotti da fornire, senza snaturare i termini che disciplinano l’aggiudicazione dell’appalto, quali stabiliti inizialmente. Per di più, una simile pratica comporterebbe inevitabilmente una violazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli offerenti, poiché l’applicazione uniforme delle condizioni di aggiudicazione e l’obiettività della procedura non sarebbero più garantite.

(v. punti 112, 115-117, 120-121)