Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 giugno 2001. - CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, già VOBIS Microcomputer AG contro Hauptzollamt Aachen. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Düsseldorf - Germania. - Tariffa doganale comune - Voci doganali - Classificazione doganale delle "schede sonore" per computer - Classificazione nella nomenclatura combinata - Validità dei regolamenti (CE) nn. 1153/97 e 2086/97. - Causa C-479/99.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-04391
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Tariffa doganale comune - Voci doganali - «Schede sonore» per computer - Schede che non esercitano una funzione specifica nel senso di cui alla nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata - Classificazione nella voce 8471 della nomenclatura combinata
$$Circuiti elettronici composti che permettono a macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e alle loro unità di elaborare segnali acustici (schede sonore), i quali non esercitano una funzione specifica nel senso di cui alla nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata, rientrano nella voce 8471 della nomenclatura combinata, nella versione di cui al regolamento n. 1153/97, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.
( v. punti 27-28 e dispositivo )
Nel procedimento C-479/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, già VOBIS Microcomputer AG,
e
Hauptzollamt Aachen,
domanda vertente sull'interpretazione delle voci 8471, 8473 e 8543 della nomenclatura combinata, figurante all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 24 giugno 1997, n. 1153 (GU L 168, pag. 35), nonché sulla validità del regolamento n. 1153/97 e del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 312, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore), P. Jann, L. Sevón e C.W.A. Timmermans, giudici,
avvocato generale: A. Tizzano
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, dall'avv. H. Brüning-Sudhoff, Steuerberater;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.-C. Schieferer, in qualità di agente, assistito dall'avv. M. Núñez Müller, Rechtsanwalt,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, rappresentata dal sig. J. Metzner, Steuerberater, e della Commissione, rappresentata dal sig. J.-C. Schieferer, assistito dall'avv. M. Núñez Müller, all'udienza dell'11 gennaio 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 febbraio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 8 dicembre 1999, pervenuta in cancelleria il 16 dicembre successivo, il Finanzgericht Düsseldorf ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali sull'interpretazione delle voci 8471, 8473 e 8543 della nomenclatura combinata, figurante all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 24 giugno 1997, n. 1153 (GU L 168, pag. 35), nonché sulla validità del regolamento n. 1153/97 e del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 312, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia pendente tra la CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, già VOBIS Microcomputer AG (in prosieguo: la «CBA Computer»), e lo Hauptzollamt Aachen (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») a proposito della classificazione doganale delle «schede sonore» dei computer.
3 Risulta dal fascicolo che le schede sonore sono circuiti stampati muniti di elementi attivi e passivi, che vengono allacciati alla scheda madre dei personal computer inserendo la loro spina di collegamento nell'apposita presa. La loro funzione principale è quella di convertire in segnali analogici i suoni elaborati in forma digitale da determinati software e renderli in tal modo udibili. Esse servono parimenti a convertire i segnali analogici in dati digitali, al fine di permetterne l'elaborazione e l'immagazzinamento.
Diritto comunitario
4 Il regolamento n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata nomenclatura combinata, destinata a soddisfare contemporaneamente le esigenze della Tariffa doganale comune e quelle statistiche del commercio estero della Comunità.
5 La voce 8471 della nomenclatura combinata recita nel modo seguente:
«Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove».
6 Nella versione della nomenclatura combinata modificata dal regolamento n. 1153/97, entrato in vigore il 1° luglio 1997, che è quella applicabile all'epoca dei fatti della causa principale, la voce 8471 contiene segnatamente la sottovoce 8471 80, relativa alle «altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione», la quale comprende a sua volta le sottovoci 8471 80 10, relativa alle «unità periferiche», e 8471 80 90, relativa alle «altre».
7 La nota 5 del capitolo 84 della sezione XVI della seconda parte della nomenclatura combinata, nella versione applicabile all'epoca dei fatti della causa principale, dispone:
«A. (...)
B. Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E. appresso, deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
a) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione;
b) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
e
c) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codici o segnali - utilizzabili dal sistema.
C. Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.
D. (...)
E. Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».
8 La voce 8473 della nomenclatura combinata recita come segue:
«Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472».
9 La versione della nomenclatura combinata applicabile all'epoca dei fatti della causa principale comprende segnatamente, alla voce 8473, la sottovoce 8473 30, relativa alle «[p]arti ed accessori di macchine della voce 8471», la quale comprende a sua volta la sottovoce 8473 30 10, relativa agli «[a]ssiemaggi elettronici».
10 La voce 8543 della nomenclatura combinata, dal canto suo, recita come segue:
«Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo».
11 Il regolamento n. 1153/97 vi ha introdotto, tra le altre, la sottovoce 8543 89 79, che recita come segue:
«Kit di aggiornamento, per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità, condizionati per la vendita al minuto, comprendenti almeno, altoparlanti e/o un microfono, e un assiemaggio elettronico che permette alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e alle loro unità di elaborare i segnali audio (scheda sonora)».
12 Tale sottovoce è stata modificata dal regolamento n. 2086/97, che ha ampliato la gamma dei prodotti che vi rientrano. Nella versione risultante da quest'ultimo regolamento, in vigore dal 1° gennaio 1998, detta sottovoce è formulata come segue:
«Apparecchiature che permettono alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e alle loro unità di elaborare i segnali audio (scheda sonora); kit di aggiornamento, per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità, condizionati per la vendita al minuto, comprendenti almeno, altoparlanti e/o un microfono, e un assiemaggio elettronico che permette alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e alle loro unità di elaborare i segnali audio (scheda sonora)».
13 In forza di tale modifica, tale sottovoce della nomenclatura combinata copre sia schede sonore in quanto tali che schede sonore facenti parte di un kit.
La causa principale
14 Il 31 luglio 1997 la CBA Computer ha dichiarato l'importazione nel corso del mese di luglio 1997 di schede sonore provenienti da Taiwan ai fini della loro messa in libera pratica, indicando che tali schede rientravano nella sottovoce 8543 90 60 della nomenclatura combinata. Di conseguenza, la CBA Computer ha calcolato un dazio doganale del 3,8%. L'11 agosto 1997 lo Hauptzollamt ha contabilizzato i dazi doganali in funzione dei dati forniti dalla CBA Computer.
15 La CBA Computer ha, in seguito, presentato un reclamo amministrativo sostenendo che le schede sonore avrebbero dovuto essere classificate nella sottovoce 8473 30 10 della nomenclatura combinata, di modo che sarebbe stato dovuto solo un dazio doganale del 2,5%. A tale riguardo, la CBA Computer ha sostenuto che le indicazioni della Corte nella sentenza 18 dicembre 1997, causa C-382/95, Techex (Racc. pag. I-7363), relativa a talune schede video, si potevano trasporre alle schede sonore oggetto della causa principale e che, perciò, si doveva ritenere che tali schede non esercitassero una «funzione specifica» ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata, nella versione vigente all'epoca dei fatti della causa principale. Inoltre le autorità doganali danesi avrebbero anch'esse classificato le schede sonore nella sottovoce 8473 30 10 della nomenclatura combinata.
16 Con decisione 20 maggio 1998 lo Hauptzollamt non solamente ha respinto tale reclamo amministrativo, ma ha parimenti deciso che la CBA Computer doveva pagare dazi supplementari per un importo di DEM 111,29 per il motivo che il regolamento n. 2086/97, entrato nel frattempo in vigore, classificava le schede sonore nella sottovoce 8543 89 90 della nomenclatura combinata e le assoggettava ad un dazio doganale del 5%. Secondo lo Hauptzollamt, infatti, benché fosse entrato in vigore solo il 1° gennaio 1998, ossia dopo l'epoca dei fatti della causa principale, tale regolamento era parimenti applicabile alle merci importate prima di tale data, in quanto non modificava il regolamento n. 2658/87, ma si limitava a chiarire il tenore della voce 8543 della nomenclatura combinata.
17 Il 4 giugno 1998 la CBA Computer ha contestato tale decisione dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf, sostenendo questa volta che le schede sonore rientravano nella sottovoce 8471 80 90 della nomenclatura combinata. Al momento dell'adozione del regolamento n. 2086/97, la Commissione avrebbe manifestamente interpretato erroneamente le voci 8471 ed 8543 della nomenclatura combinata.
18 Il Finanzgericht Düsseldorf ritiene che il ragionamento seguito dalla Corte in materia di schede video nella citata sentenza Techex sia parimenti valido per le schede sonore e che, perciò, tali schede rientrino nella voce 8471 della nomenclatura combinata. Tuttavia, in considerazione della classificazione fatta dai regolamenti nn. 1153/97 e 2086/97 delle schede sonore nella voce 5843 della nomenclatura combinata, tale giudice dichiara che sussistono dubbi quanto alla corretta classificazione di tali schede.
19 Ciò posto, il Finanzgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la nomenclatura combinata nella formulazione dell'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 24 giugno 1997, n. 1153, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, vada interpretata nel senso che circuiti elettronici composti che mettono macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità in condizione di elaborare segnali acustici (schede sonore) vadano classificati alle voci 8471, 8473 o 8543.
2) Se i regolamenti (CE) della Commissione 24 giugno 1997, n. 1153, e 4 novembre 1997, n. 2086, che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, siano validi nella misura in cui le schede sonore descritte sub 1) siano comprese nella voce 8543 della nomenclatura combinata».
Sulla prima questione
20 Con la prima questione il giudice di rinvio intende accertare se dei circuiti elettronici composti che permettono a macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione ed alle loro unità di elaborare segnali acustici (schede sonore) rientrino nelle voci 8471, 8473 o 8543 della nomenclatura combinata, nella versione di cui al regolamento n. 1153/97.
21 Come più volte affermato dalla Corte, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in generale nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, definite nel testo della voce della Tariffa doganale comune e delle note relative alle sezioni o ai capitoli della stessa (v., in particolare, sentenza 19 maggio 1994, causa C-11/93, Siemens Nixdorf, Racc. pag. I-1945, punto 11).
22 Nel caso in esame, dalla formulazione della voce 8471 della nomenclatura combinata risulta che quest'ultima comprende le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità. Risulta dalla nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata, nella versione vigente all'epoca dei fatti della causa principale, che ogni unità del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione, collegabile all'unità centrale di elaborazione e atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codici o segnali - utilizzabile dal sistema deve essere considerata come facente parte del sistema completo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione e, perciò, deve essere classificata nella voce 8471.
23 Tuttavia, la nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata, nella versione applicabile al momento dei fatti della causa principale, precisa che le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua.
24 Per quanto riguarda più particolarmente la nozione di «funzione specifica», va ricordato che la Corte ha statuito, nella citata sentenza Techex, che l'elaborazione di immagini, del genere effettuabile con un'unità di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione che comprenda, in particolare, un convertitore analogico-digitale, un processore grafico di qualità superiore e un convertitore digitale-analogico, non deve essere considerata «funzione specifica» ai sensi della nota 5 B, ultimo comma, del capitolo 84 della nomenclatura combinata, come vigente all'epoca dei fatti di quella causa.
25 Si deve sottolineare che la disposizione contenuta nella nota 5 B, ultimo comma, del capitolo 84 della nomenclatura combinata, nella versione vigente all'epoca dei fatti della causa principale cui si riferiva la citata sentenza Techex, figura ormai, sostanzialmente, alla nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata, nella versione vigente all'epoca dei fatti della causa principale cui si riferisce il presente procedimento.
26 Orbene, è pacifico che le schede sonore, proprio come le schede video oggetto della citata causa Techex, servono, da un lato, a convertire segnali analogici esterni in dati digitali, consentendone l'elaborazione da parte della macchina, e, dall'altro, a convertire in segnali analogici i dati digitali sfruttati da determinati software. La Commissione, ancorché si sia opposta alla classificazione delle schede sonore nella voce 8471 della nomenclatura combinata, ha ammesso in udienza che, per quanto riguarda sia l'impiego sia le modalità di funzionamento, non vi sono differenze sostanziali tra i due tipi di scheda ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata.
27 I suoni e le immagini costituiscono dati, benché si presentino in forme diverse, e l'elaborazione degli uni e delle altre rientra nell'elaborazione dell'informazione. Per questo motivo, nonché per quelli esposti dall'avvocato generale ai paragrafi 31-39 delle sue conclusioni, le schede sonore di cui trattasi nella presente causa, analogamente alle schede video di cui si trattava nella citata causa Techex, non esercitano una funzione specifica nel senso di cui alla nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata, nella versione vigente all'epoca dei fatti della causa principale, e vanno quindi classificate nella voce 8471.
28 Si deve perciò risolvere la prima questione nel senso che dei circuiti elettronici composti che permettono a macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione ed alle loro unità di elaborare segnali acustici (schede sonore) rientrano nella voce 8471 della nomenclatura combinata, nella versione di cui al regolamento n. 1153/97.
Sulla seconda questione
29 Con la seconda questione il giudice di rinvio chiede se i regolamenti nn. 1153/97 e 2086/97, in quanto dispongono che le schede sonore di cui trattasi nella causa principale rientrano nella voce 8543 della nomenclatura combinata, siano validi.
30 A tale proposito si deve rilevare che la classificazione doganale effettuata dal regolamento n. 1153/97 non riguarda, come risulta dalla stessa formulazione della sottovoce 8543 89 79 della nomenclatura combinata, nella versione risultante da tale regolamento, le schede sonore in sé considerate, ma solo le schede sonore che fanno parte di kit di aggiornamento per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità. Orbene, dato che la classificazione doganale di tali kit non è controversa nella causa principale, non risulta, mancando qualsivoglia indicazione da parte del giudice nazionale, che nel caso in esame si ponga la questione della validità del regolamento n. 1153/97.
31 Al contrario, il regolamento n. 2086/97 prevede la classificazione delle schede sonore in quanto tali. E' però pacifico che esso è entrato in vigore successivamente ai fatti della causa principale e che non gli è stato attribuito alcun effetto retroattivo. Inoltre, anche a supporre che il regolamento n. 2086/97 sia stato esclusivamente volto a chiarire la classificazione doganale delle schede sonore senza mutarne la sostanza, come sostiene lo Hauptzollamt, ciò non toglie che un regolamento che precisa i presupposti per la classificazione in una voce o sottovoce doganale ha indole costitutiva e non può avere effetto retroattivo (v. sentenza 28 marzo 1979, causa 158/78, Biegi, Racc. pag. 1103, punto 11). Di conseguenza anche la questione della validità del regolamento n. 2086/97 è estranea alla causa principale.
32 Non si deve quindi risolvere la seconda questione.
Sulle spese
33 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht Düsseldorf con ordinanza 8 dicembre 1999, dichiara:
Dei circuiti elettronici composti che permettono a macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione ed alle loro unità di elaborare segnali acustici (schede sonore) rientrano nella voce 8471 della nomenclatura combinata, nella versione di cui al regolamento (CE) della Commissione 24 giugno 1997, n. 1153, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.