61999J0453

Sentenza della Corte del 20 settembre 2001. - Courage Ltd contro Bernard Crehan e Bernard Crehan contro Courage Ltd e altri. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) - Regno Unito. - Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) - Contratto di acquisto esclusivo di birra - Locazione di bar - Intesa - Diritto al risarcimento danni per una delle parti del contratto. - Causa C-453/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-06297


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Concorrenza - Intese - Contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza - Diritto di una parte di un contratto a far valere la violazione dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) al fine di ottenere una tutela giurisdizionale

[Trattato CE, art. 85 (divenuto art. 81 CE)]

2. Concorrenza - Intese - Contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza - Diritto di una parte di un contratto di chiedere il risarcimento di un danno causato dall'esecuzione del detto contratto - Limiti

[Trattato CE, art. 85 (divenuto art. 81 CE)]

Massima


1. Una parte di un contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE) può far valere la violazione di tale norma al fine di ottenere una tutela giurisdizionale («relief») nei confronti della controparte.

( v. punto 36, dispositivo 1 )

2. La piena efficacia dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE) e, in particolare, l'effetto utile del divieto sancito al n. 1 di detto articolo sarebbero messi in discussione se fosse impossibile per chiunque chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza. Un siffatto diritto rafforza, infatti, il carattere operativo delle regole di concorrenza comunitarie ed è tale da scoraggiare gli accordi o le pratiche, spesso dissimulati, idonei a restringere o falsare il gioco della concorrenza.

Pertanto, l'art. 85 del Trattato osta ad una norma di diritto nazionale che vieti a chi è parte di un contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi di tale articolo, di chiedere il risarcimento di un danno causato dall'esecuzione del detto contratto per il solo motivo che il richiedente è parte di quest'ultimo.

Tuttavia, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

Ove siano rispettate tali condizioni, il diritto comunitario non osta a che il diritto nazionale neghi ad una parte, della quale sia stata accertata una responsabilità significativa nella distorsione della concorrenza, il diritto di ottenere un risarcimento danni dalla controparte. Infatti, conformemente ad un principio riconosciuto nella maggior parte degli ordinamenti giuridici degli Stati membri e già applicato dalla Corte, un singolo non può trarre beneficio dal proprio comportamento illecito, qualora quest'ultimo sia accertato.

In particolare, è compito di detto giudice verificare se la parte che sostiene di avere subito un danno in seguito alla conclusione di un contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza si trovasse in una posizione d'inferiorità grave nei confronti della controparte, tale da compromettere seriamente, e persino da annullare, la sua libertà di negoziare le clausole del detto contratto nonché la sua capacità di evitare il danno o limitarne l'entità, in particolare esperendo tempestivamente tutti i rimedi giuridici a sua disposizione.

( v. punti 26-27, 29, 31, 33, 36, dispositivo 2-3 )

Parti


Nel procedimento C-453/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Courage Ltd

e

Bernard Crehan

e tra

Bernard Crehan

e

Courage Ltd e altri,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) e di altre disposizioni di diritto comunitario,

LA CORTE,

composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, M. Wathelet (relatore) e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, P. Jann, L. Sevón, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e C.W. A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Courage Ltd, dal sig. N. Green, QC, su incarico della sig.ra A. Molyneux, solicitor;

- per il sig. Crehan, dai sigg. D. Vaughan, QC, e M. Brealey, barrister, su incarico del sig. R. Croft, solicitor;

- per il governo del Regno Unito, dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig. K. Parker, QC;

- per il governo francese, dalle sig.re K. Rispal-Bellanger e R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;

- per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente;

- per il governo svedese, dalla sig.ra L. Nordling e dal sig. I. Simfors, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. K. Wiedner, in qualità di agente, assistito dal sig. N. Khan, barrister,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Courage Ltd, rappresentata dal sig. N. Green e dalla sig.ra M. Gray, barrister, del sig. Crehan, rappresentato dai sigg. D. Vaughan e M. Brealey, del governo del Regno Unito, rappresentato dai sigg. J.E. Collins e K. Parker, e della Commissione, rappresentata dai sigg. K. Wiedner e N. Khan, all'udienza del 6 febbraio 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 marzo 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 16 luglio 1999, pervenuta in cancelleria il successivo 30 novembre, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) e di altre disposizioni del diritto comunitario.

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la società Courage Ltd (in prosieguo: la «Courage») e il sig. Crehan, esercente di bar, in merito a forniture di birra rimaste insolute da parte di quest'ultimo.

I fatti della causa principale e le questioni pregiudiziali

3 Nel 1990 la Courage, una fabbrica di birra che nel Regno Unito deteneva quote pari al 19% del mercato della vendita di birra, e la Grand Metropolitan (in prosieguo: la «Grand Met»), una società che aveva diversi interessi nel settore alberghiero e della ristorazione, si accordavano sulla fusione dei loro bar (in prosieguo: i «pub»), da esse concessi in locazione. A tal fine, i loro rispettivi pub venivano trasferiti alla Inntrepreneur Estates Ltd (in prosieguo: la «IEL»), una società posseduta in parti uguali dalla Courage e dalla Grand Met. Un accordo stipulato tra la IEL e la Courage prevedeva che tutti i locatari della IEL dovevano acquistare la loro birra esclusivamente dalla Courage. Quest'ultima era tenuta a fornire i quantitativi di birra ordinati al prezzo specificato nel listino prezzi applicabile ai pub locati dalla IEL.

4 La IEL sottoponeva un contratto tipo di locazione ai suoi locatari. Se il livello del canone poteva costituire oggetto di trattativa con il potenziale locatario, l'obbligo di acquisto esclusivo e le altre clausole del contratto non erano negoziabili.

5 Nel 1991 il sig. Crehan stipulava con la IEL due contratti di locazione ventennali accompagnati da un obbligo di acquisto a favore della Courage. Il canone era soggetto a revisione quinquennale, solo verso l'alto, fino a concorrenza dell'importo del canone più elevato per il periodo precedente, ovvero del miglior canone ottenibile sul libero mercato per la rimanente durata sulla base delle altre condizioni del contratto di locazione. L'esercente doveva acquistare un quantitativo minimo delle birre specificate e la IEL acconsentiva a che i tipi di birra specificati fossero forniti all'esercente dalla Courage ai prezzi risultanti dal listino prezzi di quest'ultima.

6 Nel 1993 la Courage, attrice nella causa principale, intentava un'azione giudiziaria nei confronti del sig. Crehan, convenuto nella causa principale, reclamando da questi il pagamento di un importo di GBP 15 266, corrispondenti a forniture di birra rimaste insolute. Da un lato, il sig. Crehan contestava la fondatezza di detta azione sostenendo che l'obbligo di acquisto era in contrasto con l'art. 85 del Trattato. D'altro lato, egli proponeva una domanda riconvenzionale di risarcimento danni.

7 Il sig. Crehan faceva valere che la Courage vendeva la sua birra ai gestori di pub indipendenti a prezzi sostanzialmente più bassi rispetto a quelli riportati nel listino dei prezzi applicati agli esercenti locatari della IEL vincolati alla stessa da una clausola di esclusiva. Egli asseriva che tale differenza di prezzo aveva la conseguenza di ridurre la redditività dell'attività degli esercenti soggetti ad una siffatta clausola e di costringerli a porre fine alla loro attività.

8 Il contratto tipo di locazione usato dalla Courage, dalla Grand Met e dalle loro consociate veniva notificato alla Commissione nel 1992. Nel 1993 quest'ultima pubblicava una comunicazione a norma dell'art. 19, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, pag. 204), in cui annunciava la propria intenzione di concedere un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato.

9 La notifica veniva ritirata nell'ottobre 1997 in seguito all'introduzione da parte della IEL di un nuovo contratto tipo di locazione, che veniva anch'esso notificato alla Commissione. Il nuovo contratto, tuttavia, non è in discussione nella fattispecie in esame nella causa principale, dal momento che le azioni intentate riguardano l'esecuzione della clausola di acquisto esclusivo ai sensi del vecchio contratto di locazione.

10 Le considerazioni che hanno indotto la Court of Appeal a sottoporre le questioni pregiudiziali alla Corte sono le seguenti.

11 Secondo il giudice a quo, il diritto inglese non consente ad una delle parti di un accordo illecito di esperire un'azione di risarcimento danni nei confronti della controparte. Ne consegue che, anche ammesso che il motivo dedotto dal sig. Crehan a propria difesa, secondo cui il contratto di locazione da lui stipulato viola l'art. 85 del Trattato, sia fondato, in base al diritto inglese la sua azione di risarcimento danni sarebbe irricevibile.

12 Peraltro, in una sentenza precedente alla decisione di rinvio, la Court of Appeal aveva dichiarato, senza ritenere necessario interpellare la Corte su tale punto, che l'art. 85, n. 1, del Trattato era diretto a tutelare i terzi, concorrenti o consumatori, e non le parti dell'accordo illecito. Queste ultime sarebbero, infatti, le responsabili e non le vittime della restrizione della concorrenza.

13 La Court of Appeal rileva che, nella decisione Perma Life Mufflers Inc contro Int'l Parts Corp [392 U.S. 134 (1968)], la Suprema Corte degli Stati Uniti d'America ha statuito che una delle parti di un accordo anticoncorrenziale può, qualora si trovi in una situazione di inferiorità economica, intentare un'azione di risarcimento danni contro l'altro contraente.

14 Pertanto la Court of Appeal si pone il problema della compatibilità con il diritto comunitario dell'irricevibilità che il diritto inglese opporrebbe alle pretese del sig. Crehan, descritte al punto 6 della presente sentenza.

15 Nel caso in cui il diritto comunitario conferisca ad una parte di un contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza una tutela giuridica analoga a quella offerta dal diritto degli Stati Uniti d'America, la Court of Appeal rileva che esisterebbe un possibile conflitto tra il principio dell'autonomia processuale e quello dell'applicazione uniforme del diritto comunitario.

16 Di conseguenza, essa ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 81 CE (ex art. 85) debba essere interpretato nel senso che una delle parti di un contratto illecito di locazione di un bar, contenente una clausola di esclusiva, può far valere tale norma per ottenere una tutela giurisdizionale ("relief") nei confronti della controparte.

2) In caso di soluzione in senso affermativo della questione sub 1), se la parte che chiede una tutela giurisdizionale ("relief") sia legittimata ad ottenere un risarcimento dei pretesi danni subiti a seguito del suo assoggettamento alla clausola contrattuale vietata ai sensi dell'art. 81.

3) Se una norma dell'ordinamento nazionale, ai sensi della quale i giudici non debbono consentire ad un soggetto di far valere propri atti illeciti e/o fondarsi su di essi come presupposto per ottenere un risarcimento danni, debba essere considerata compatibile con il diritto comunitario.

4) Se la soluzione della questione sub 3) sia nel senso che in talune circostanze una siffatta norma possa essere incompatibile con il diritto comunitario, quali siano le circostanze che il giudice nazionale dovrebbe prendere in considerazione».

Sulle questioni

17 Con le questioni prima, seconda e terza, che è opportuno esaminare insieme, il giudice di rinvio chiede, in sostanza, se una parte di un contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi dell'art. 85 del Trattato possa dedurre la violazione di tale disposizione dinanzi ad un giudice nazionale al fine di ottenere, nei confronti della controparte, una tutela giurisdizionale («relief»), ed in particolare il risarcimento di un preteso danno subito a causa dell'assoggettamento della parte stessa ad una clausola contrattuale in contrasto con il detto articolo 85 e, di conseguenza, se il diritto comunitario osti ad una norma di diritto nazionale che nega ad un soggetto il diritto di fondarsi sui propri atti illeciti per ottenere un risarcimento danni.

18 Nel caso in cui il diritto comunitario osti ad una norma nazionale di tale natura, il giudice nazionale intende sapere, con la quarta questione, quali circostanze debbano essere prese in considerazione per valutare la fondatezza di una siffatta domanda di risarcimento danni.

19 Va innanzi tutto ricordato che il Trattato ha istituito un ordinamento giuridico proprio, integrato negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e che si impone ai loro giudici, i cui soggetti sono non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini e che, nello stesso modo in cui impone ai singoli obblighi, il diritto comunitario è altresì volto a creare diritti che entrano a far parte del loro patrimonio giuridico; questi diritti sorgono non solo nei casi in cui il Trattato espressamente li menziona, ma anche in relazione agli obblighi che il medesimo impone in maniera ben definita ai singoli, agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie (v. sentenze 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend & Loos, Racc. pag. 1, in particolare pag. 23; 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa, pag. 1127, in particolare pagg. 1144-1145, e 19 novembre 1991, cause C-6/90 e C-9/90, Francovich e a., Racc. pag. I-5357, punto 31).

20 In secondo luogo, l'art. 85 del Trattato costituisce, ai sensi dell'art. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. g), CE], una disposizione fondamentale indispensabile per l'adempimento dei compiti affidati alla Comunità e, in particolare, per il funzionamento del mercato interno (v. sentenza 1° giugno 1999, causa C-126/97, Eco Swiss, Racc. pag. I-3055, punto 36).

21 Del resto, l'importanza di una disposizione siffatta ha indotto gli autori del Trattato a prevedere espressamente, all'art. 85, n. 2, che gli accordi e le decisioni vietati in virtù di tale articolo sono nulli di pieno diritto (v. sentenza Eco Swiss, citata, punto 36).

22 Tale nullità, che può essere fatta valere da chiunque, s'impone al giudice quando ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 85, n. 1, e l'accordo di cui trattasi non può giustificare la concessione di un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato (su quest'ultimo punto, v. in particolare sentenza 9 luglio 1969, causa 10/69, Portelange, Racc. pag. 309, punto 10). Posto che la nullità di cui all'art. 85, n. 2, è assoluta, l'accordo che ricada sotto questa disposizione è privo di effetti nei rapporti fra i contraenti e non può essere opposto ai terzi (v. sentenza 25 novembre 1971, causa 22/71, Beguelin, Racc. pag. 949, punto 29). Inoltre, questa nullità riguarda tutti gli effetti, passati e futuri, dell'accordo o della decisione interessati (v. sentenza 6 febbraio 1973, causa 48/72, Brasserie de Haecht, Racc. pag. 77, punto 26).

23 In terzo luogo, va ricordato che la Corte ha già dichiarato che gli artt. 85, n. 1, del Trattato e 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) producono effetti diretti nei rapporti tra i singoli ed attribuiscono direttamente a questi diritti che i giudici nazionali devono tutelare (v. sentenze 30 gennaio 1974, causa 127/73, BRT e SABAM, detta «BRTI», Racc. pag. 51, punto 16, e 18 marzo 1997, causa C-285/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. I-1503, punto 39).

24 Dalle considerazioni che precedono risulta che qualsiasi singolo è legittimato a far valere in giudizio la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, anche qualora sia parte di un contratto che può restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi di tale disposizione.

25 Per quanto riguarda la possibilità di chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento che possono restringere o falsare il gioco della concorrenza, va innanzi tutto ricordato che, come risulta da una giurisprudenza costante, è compito dei giudici nazionali incaricati di applicare, nell'ambito delle loro competenze, le norme del diritto comunitario, garantire la piena efficacia di tali norme e tutelare i diritti da esse attribuiti ai singoli (v., in particolare, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punto 16, e 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame, Racc. pag. I-2433, punto 19).

26 La piena efficacia dell'art. 85 del Trattato e, in particolare, l'effetto utile del divieto sancito al n. 1 di detto articolo sarebbero messi in discussione se fosse impossibile per chiunque chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza.

27 Un siffatto diritto rafforza, infatti, il carattere operativo delle regole di concorrenza comunitarie ed è tale da scoraggiare gli accordi o le pratiche, spesso dissimulati, idonei a restringere o falsare il gioco della concorrenza. In quest'ottica, le azioni di risarcimento danni dinanzi ai giudici nazionali possono contribuire sostanzialmente al mantenimento di un'effettiva concorrenza nella Comunità.

28 Di conseguenza, non si può escludere a priori che un'azione del genere venga intentata da una parte di un contratto che sia giudicato contrario alle regole di concorrenza.

29 Tuttavia, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v. sentenza10 luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani, Racc. pag. I-4025, punto 27).

30 A tale proposito, la Corte ha già dichiarato che il diritto comunitario non osta a che i giudici nazionali vigilino affinché la tutela dei diritti garantiti dall'ordinamento giuridico comunitario non comporti un arricchimento senza giusta causa degli aventi diritto (v., in particolare, sentenze 4 ottobre 1979, causa 238/78, Ireks-Arkady/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2955, punto 14; 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just, Racc. pag. 501, punto 26, e 21 settembre 2000, cause riunite C-441/98 e C-442/98, Michaïlidis, Racc. pag. I-7145, punto 31).

31 Analogamente, il diritto comunitario non osta, a condizione che vengano rispettati i principi di equivalenza e di effettività (v. sentenza Palmisani, citata, punto 27), a che il diritto nazionale neghi ad una parte, della quale sia stata accertata una responsabilità significativa nella distorsione della concorrenza, il diritto di ottenere un risarcimento danni dalla controparte. Infatti, conformemente ad un principio riconosciuto nella maggior parte degli ordinamenti giuridici degli Stati membri e già applicato dalla Corte (v. sentenza 7 febbraio 1973, causa 39/72, Commissione/Italia, Racc. pag. 101, punto 10), un singolo non può trarre beneficio dal proprio comportamento illecito, qualora quest'ultimo sia accertato.

32 Al riguardo, tra gli elementi di valutazione che possono essere presi in considerazione dal giudice nazionale competente, è necessario menzionare il contesto economico e giuridico nel quale le parti si trovano nonché, come rileva giustamente il governo del Regno Unito, il potere di negoziazione e il rispettivo comportamento delle due parti contrattuali.

33 In particolare, è compito di detto giudice verificare se la parte che sostiene di avere subito un danno in seguito alla conclusione di un contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza si trovasse in una posizione d'inferiorità grave nei confronti della controparte, tale da compromettere seriamente, e persino da annullare, la sua libertà di negoziare le clausole del detto contratto nonché la sua capacità di evitare il danno o limitarne l'entità, in particolare esperendo tempestivamente tutti i rimedi giuridici a sua disposizione.

34 Facendo riferimento alle sentenze della Corte 12 dicembre 1967, causa 23/67, (Brasserie de Haecht, Racc. pag. 479, in particolare pag. 489) e 28 febbraio 1991, causa C-234/89 (Delimitis, Racc. pag. I-935, punti 14-26), la Commissione e il governo del Regno Unito hanno altresì giustamente menzionato l'ipotesi di un contratto che risulti in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato per il solo motivo di far parte di una rete di contratti analoghi che producono un effetto cumulativo sul gioco della concorrenza. In una simile ipotesi, la controparte del titolare della rete può non avere una responsabilità significativa nella violazione dell'art. 85, in particolare qualora i termini del contratto gli siano stati imposti, di fatto, dal titolare della rete.

35 Contrariamente a quanto sostiene la Courage, una valutazione differenziata della portata delle responsabilità non è in contrasto con la giurisprudenza della Corte secondo cui poco importa, ai fini dell'applicazione dell'art. 85 del Trattato, che le parti di un accordo si trovino o meno su un piano di parità per quanto riguarda la loro posizione e la loro funzione economica (v., in particolare, sentenza della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 457, in particolare pag. 517). Infatti, tale giurisprudenza riguarda i presupposti per l'applicazione dell'art. 85 del Trattato, mentre le questioni deferite alla Corte nella causa in esame vertono su talune conseguenze civilistiche di una violazione di tale norma.

36 Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, le questioni proposte vanno così risolte:

- una parte di un contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi dell'art. 85 del Trattato può far valere la violazione di tale norma al fine di ottenere una tutela giurisdizionale («relief») nei confronti della controparte;

- l'art. 85 del Trattato osta ad una norma di diritto nazionale che vieti a chi è parte di un contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi di tale articolo, di chiedere il risarcimento di un danno causato dall'esecuzione del detto contratto per il solo motivo che il richiedente è parte di quest'ultimo;

- il diritto comunitario non osta ad una norma di diritto nazionale che neghi a chi è parte di un contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza il diritto di fondarsi sui propri atti illeciti per ottenere un risarcimento danni, qualora sia accertato che tale parte ha una responsabilità significativa nella distorsione della concorrenza.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

37 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito, francese, italiano e svedese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) con ordinanza 16 luglio 1999, dichiara:

1) Una parte di un contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) può far valere la violazione di tale norma al fine di ottenere una tutela giurisdizionale («relief») nei confronti della controparte.

2) L'art. 85 del Trattato osta ad una norma di diritto nazionale che vieti a chi è parte di un contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi di tale articolo, di chiedere il risarcimento di un danno causato dall'esecuzione del detto contratto per il solo motivo che il richiedente è parte di quest'ultimo.

3) Il diritto comunitario non osta ad una norma di diritto nazionale che neghi a chi è parte di un contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza il diritto di fondarsi sui propri atti illeciti per ottenere un risarcimento danni, qualora sia accertato che tale parte ha una responsabilità significativa nella distorsione della concorrenza.