61999J0441

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 ottobre 2001. - Riksskatteverket contro Soghra Gharehveran. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Högsta domstolen - Svezia. - Direttiva 80/987/CEE - Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Portata dell'esclusione relativa alla Svezia prevista al punto G. della sezione I dell'allegato della direttiva - Designazione dello Stato come debitore dell'obbligo di pagamento dei crediti salariali garantiti - Incidenza sull'effetto della direttiva 80/987. - Causa C-441/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-07687


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 80/987 - Portata dell'eccezione relativa alla Svezia prevista dall'art. 1, n. 2 - Possibilità di escludere talune categorie di lavoratori subordinati dalla garanzia del pagamento dei salari - Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 80/987/CEE, art. 1, n. 2)

2. Atti delle istituzioni - Direttive - Direttiva che attribuisce un margine discrezionale agli Stati membri - Norma che conferisce ad un singolo in maniera precisa e incondizionata la qualità di beneficiario della direttiva - Invocabilità di tale norma da parte dei singoli - Presupposti

(Art. 249 CE; direttiva del Consiglio 80/987)

3. Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 80/987 - Auto-designazione dello Stato membro interessato come debitore dell'obbligo di pagamento dei salari - Incidenza sull'effetto della direttiva

(Direttiva del Consiglio 80/987)

Massima


1. Sia dalla finalità della direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati su cui si fonda l'Unione europea, intesa a garantire una tutela minima a tutti i lavoratori, sia dall'eccezionalità della possibile esclusione di cui all'art. 1, n. 2, della stessa direttiva risulta che le esclusioni previste dall'allegato della direttiva devono ricevere un'interpretazione restrittiva. Pertanto, il punto G della sezione I dell'allegato della direttiva deve essere interpretato nel senso che non autorizza il Regno di Svezia a escludere dalla categoria dei beneficiari della garanzia del pagamento dei salari prevista da tale direttiva i lavoratori subordinati un cui congiunto deteneva almeno un quinto delle quote della società di cui erano dipendenti nei sei mesi precedenti la domanda di fallimento di quest'ultima, qualora i lavoratori interessati non detenessero essi stessi alcuna quota del capitale di tale società.

( v. punti 26, 28, dispositivo 1 )

2. Così come un singolo deve poter far valere il diritto che trae da una disposizione precisa e incondizionata di una direttiva qualora tale disposizione sia separabile da altre disposizioni della stessa direttiva che non siano, quanto ad esse, allo stesso modo precise o incondizionate, lo stesso deve essere legittimato a far valere le disposizioni che gli conferiscono in maniera precisa e incondizionata la qualità di beneficiario di una direttiva, una volta completamente utilizzato il potere discrezionale riconosciuto allo Stato membro nei confronti di altre disposizioni di tale direttiva e la cui mancata attuazione costituiva il solo ostacolo all'esercizio effettivo del diritto conferito al singolo dalla direttiva.

( v. punto 44 )

3. Qualora uno Stato membro designi se stesso come debitore dell'obbligo di pagamento dei crediti salariali garantiti in forza della direttiva 80/987, un lavoratore subordinato il cui congiunto era proprietario della società di cui tale lavoratore era dipendente può far valere il diritto al pagamento dei suoi crediti salariali nei confronti dello Stato membro interessato dinanzi ad un giudice nazionale, anche se, in violazione di detta direttiva, la normativa di tale Stato membro esclude espressamente dalla categoria dei beneficiari della garanzia i lavoratori subordinati un cui congiunto deteneva almeno un quinto delle quote della società, ma che non detenevano essi stessi alcuna quota del capitale della stessa.

( v. punto 46, dispositivo 2 )

Parti


Nel procedimento C-441/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art 234 CE, dallo Högsta domstolen (Svezia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Riksskatteverket

e

Soghra Gharehveran,

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), come modificata dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati su cui si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, A. La Pergola (relatore), L. Sevón, M. Wathelet e C.W.A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: L.A. Geelhoed

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Riksskatteverket, dai sigg. N.-B. Morgell, verksjurist, e R. Viksten, advokat;

- per la sig.ra Gharehveran, dal sig. S. Jernryd, advokat;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Oldfelt e dal sig. J. Sack, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 marzo 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con decisione 11 novembre 1999, pervenuta alla Corte il 19 novembre seguente, lo Högsta domstolen ha sollevato, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva»), come modificata dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati su cui si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: l'«Atto di adesione»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Riksskatteverket (Tesoreria dello Stato) e la sig.ra Gharehveran circa il diritto di quest'ultima ad ottenere un pagamento ai sensi della lönegarantilagen (1992:497) (legge sulla garanzia dei salari, SFS 1992, n. 497) in seguito al fallimento dell'impresa di cui era dipendente.

Contesto normativo

Il diritto comunitario

3 La direttiva è volta a garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro. A questo proposito essa prevede in particolare garanzie specifiche per il pagamento dei crediti salariali non pagati.

4 Conformemente all'art. 1, n. 1, la direttiva «si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1».

5 L'art. 1, n. 2, della direttiva precisa tuttavia che:

«Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in funzione della natura particolare del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro dei lavoratori subordinati o in funzione dell'esistenza di altre forme di garanzia che assicurano ai lavoratori subordinati una tutela equivalente a quella che risulta dalla presente direttiva.

L'elenco delle categorie di lavoratori subordinati di cui al primo comma è riportato nell'allegato».

6 La sezione I, intitolata «Lavoratori subordinati con un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro di natura particolare», dell'allegato della direttiva cita, al punto G concernente il Regno di Svezia, aggiunto con l'Atto di adesione:

«Il dipendente o il suo superstite che, da solo o insieme a parenti stretti, deteneva una quota rilevante dell'impresa o attività del datore di lavoro e che aveva una significativa influenza sulla stessa. Ciò vale anche quando il datore di lavoro è una persona giuridica che non esercitava una impresa o attività commerciale».

7 L'art. 3, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino il pagamento dei crediti salariali garantiti in forza della direttiva.

8 L'art. 5 della direttiva prevede al tal riguardo che:

«Gli Stati membri fissano le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli organismi di garanzia nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) il patrimonio degli organismi deve essere indipendente dal capitale di esercizio dei datori di lavoro e essere costituito in modo da non poter essere sequestrato in un procedimento in caso di insolvenza;

b) i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento, a meno che quest'ultimo non sia integralmente assicurato dai pubblici poteri;

c) l'obbligo di pagamento a carico degli organismi esiste indipendentemente dall'adempimento degli obblighi di contribuire al finanziamento».

9 Infine, risulta dall'art. 9 della direttiva che questa «non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati».

10 In mancanza di indicazioni contrarie nell'Atto di adesione, è pacifico che il Regno di Svezia era tenuto a recepire la direttiva entro la data della sua adesione all'Unione europea, vale a dire il 1° gennaio 1995 (v., in tal senso, sentenza 15 giugno 1999, causa C-321/97, Andersson e Wåkerås-Andersson, Racc. pag. I-3551, punti 40 e 41).

La normativa nazionale

11 L'art. 1 della lönegarantilagen precisa che lo Stato risponde del pagamento dei crediti che i lavoratori vantano nei confronti di un datore di lavoro che sia stato dichiarato fallito in Svezia o in un altro paese scandinavo. Ai sensi dell'art. 7 della lönegarantilagen, questa legge riguarda solo i crediti relativi a salari o ad altre forme di retribuzione che godono del privilegio di cui all'art. 12 della förmånsrättslagen (1970:979) (legge sui privilegi, SFS 1970, n. 979).

12 L'art. 12, ultimo comma, della förmånsrättslagen, vigente anteriormente al 1° luglio 1994, prevedeva che il lavoratore il quale, da solo o insieme a un congiunto, detenesse una quota rilevante della società di cui era dipendente e avesse una notevole influenza sulle attività di quest'ultima non godeva di nessun privilegio riguardo al suo salario. Nonostante il suo testo, tale disposizione era tuttavia interpretata dallo Högsta domstolen (NJA, 1980, pag. 743) nel senso che si applicava anche nel caso di un lavoratore che non deteneva esso stesso nessuna quota della società, ma un cui congiunto aveva una partecipazione rilevante nella stessa.

13 Nella versione applicabile alla controversia di cui alla causa principale, entrata in vigore il 1° luglio 1994 (SFS 1994, n. 639), l'art. 12, ultimo comma, della förmånsrättslagen stabiliva che il lavoratore il quale, da solo o insieme a un congiunto, avesse detenuto almeno un quinto della società meno di sei mesi prima della domanda di fallimento non poteva godere di alcun privilegio riguardo al suo salario. Codificando in tal modo la giurisprudenza summenzionata dello Högsta domstolen, l'art. 12, ultimo comma, così modificato, estendeva inoltre espressamente l'esclusione del privilegio nel caso in cui solo il congiunto del lavoratore detenesse una tale quota.

14 Modificato di nuovo con effetto dal 1° giugno 1997 (SFS 1997, n. 203), l'art. 12, ultimo comma, della förmånsrättslagen stabilisce ormai che il lavoratore il quale, da solo o insieme a congiunti, abbia detenuto una quota rilevante dell'impresa e abbia avuto una significativa influenza sull'attività della stessa meno di sei prima della domanda di fallimento non gode di nessun privilegio riguardo al suo salario. Risulta dall'ordinanza di rinvio che tale ultima modifica sarebbe intervenuta proprio al fine di garantire la completa conformità dell'art. 12, ultimo comma, della förmånsrättslagen con il punto G della sezione I dell'allegato della direttiva, che precisa quali lavoratori subordinati sono esclusi, in Svezia, dall'ambito di applicazione della direttiva.

La controversia nella causa principale

15 La sig.ra Gharehveran era impiegata presso la Zarrinen AB (in prosieguo: la «Zarrinen»), società che esercitava attività di ristorazione, per la quale ella svolgeva, in qualità di lavoratrice subordinata, mansioni di carattere contabile. Suo marito deteneva la totalità delle quote di tale società.

16 In seguito al fallimento della Zarrinen, il 17 luglio 1995 la sig.ra Gharehveran faceva valere crediti salariali, in conformità della lönegarantilagen. Il curatore fallimentare respingeva tale domanda in quanto la sig.ra Gharehveran era una congiunta di colui che era proprietario della società fallita di cui ella era dipendente.

17 La sig.ra Gharehveran intentava allora un'azione contro lo Stato svedese dinanzi al Lunds tingsrätt (Svezia), affinché la decisione del curatore fallimentare fosse riformata e fosse accolta la sua domanda di pagamento ai sensi della lönegarantilagen. Con sentenza 20 maggio 1997 tale domanda veniva respinta.

18 La sig.ra Gharehveran impugnava la detta sentenza dinanzi allo Hovrätten över Skåne och Blekinge (Svezia). Con sentenza 9 giugno 1998 tale giudice accoglieva la domanda di pagamento. Sebbene avesse constatato che la sig.ra Gharehveran aveva partecipato alla gestione della società di suo marito e aveva esercitato un'influenza significativa su quest'ultima, lo Hovrätten dichiarava che nessun effetto poteva, nella fattispecie, essere attribuito all'art. 12, ultimo comma, della förmånsrättslagen, nella versione applicabile dal 1° luglio 1994. Esso ha infatti ritenuto che, in quanto aveva per effetto di escludere dal beneficio della garanzia il lavoratore di cui un congiunto deteneva almeno un quinto delle azioni della società fallita, senza che il lavoratore stesso detenesse una quota in quest'ultima, tale disposizione andasse oltre i termini dell'esclusione di cui al punto G della sezione I dell'allegato della direttiva. Secondo lo Hovrätten, la sig.ra Gharehveran poteva di conseguenza pretendere il pagamento di cui trattasi facendo valere direttamente la direttiva.

19 La Riksskatteverket impugnava tale sentenza dinanzi allo Högsta domstolen. La Riksskatteverket sostiene, in via principale, che la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale è compatibile con l'esclusione della garanzia introdotta nella direttiva a favore del Regno di Svezia. In subordine, nega che alla direttiva possa riconoscersi un effetto diretto.

Le questioni pregiudiziali

20 Lo Högsta domstolen, ritenendo che la controversia pendente dinanzi ad esso sollevasse questioni di interpretazione del diritto comunitario, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'esenzione prevista per la Svezia ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, debba essere intesa, conformemente alla prassi giuridica invalsa in Svezia fino al 1° luglio 1994, nel senso che si applica nel caso di un dipendente che non deteneva egli stesso nessuna quota della società fallita, ma un cui congiunto deteneva una quota rilevante della stessa.

2) In caso di soluzione negativa della prima questione:

Se la direttiva del Consiglio 80/987/CEE comporti che un dipendente può far valere il diritto alla garanzia dei salari facendo disapplicare una disposizione nazionale che esclude talune categorie di lavoratori dal detto diritto e che non trova rispondenza nelle esenzioni dalla direttiva previste per lo Stato membro in questione, ove quest'ultimo abbia trasposto la direttiva e indicato lo Stato come responsabile del pagamento dei crediti che i lavoratori vantano nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito».

Sulla prima questione

21 Con la prima questione il giudice nazionale chiede in sostanza se il punto G della sezione I della direttiva debba essere interpretato nel senso che autorizza il Regno di Svezia ad escludere dalla categoria dei beneficiari della garanzia dei salari prevista dalla direttiva i lavoratori subordinati nel caso in cui un congiunto deteneva almeno un quinto delle quote della società di cui erano dipendenti, meno di sei mesi prima della domanda di fallimento di quest'ultima, qualora i lavoratori interessati non detenessero essi stessi nessuna quota nel capitale di tale società.

22 A tal riguardo la Riksskatteverket osserva che, poiché l'esclusione prevista da detto punto G è stata introdotta con l'Atto di adesione per essere sovrapposta ad una normativa nazionale preesistente, essa deve essere interpretata non solamente in funzione della sua formulazione, che riproduce quella di detta normativa nazionale, ma anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale che questa normativa ha avuto prima della conclusione dell'accordo di adesione.

23 Avendo avuto ad oggetto soltanto la codifica di una tale interpretazione giurisprudenziale, la modifica legislativa intervenuta nel 1994 con l'effetto di escludere dalla garanzia dei salari i lavoratori nel caso in cui un congiunto deteneva almeno un quinto della società di cui erano dipendenti sarebbe quindi conforme all'allegato della direttiva.

24 Un tale argomento non può essere accolto.

25 Infatti, risulta anzitutto dal testo stesso del punto G della sezione I dell'allegato della direttiva che l'esclusione prevista riguarda solo i lavoratori subordinati che, soli o insieme a congiunti, detenevano una quota rilevante dell'impresa di cui erano dipendenti, sicché tale esclusione non può essere estesa ai lavoratori subordinati nel caso in cui solo i congiunti detenevano una quota rilevante dell'impresa, senza violare il testo chiaro della disposizione comunitaria summenzionata.

26 Inoltre, occorre ricordare che sia dalla finalità della direttiva, intesa a garantire una tutela minima a tutti i lavoratori, sia dall'eccezionalità della possibile esclusione di cui all'art. 1, n. 2, della direttiva risulta che le esclusioni previste all'allegato della direttiva devono ricevere un'interpretazione restrittiva (v. sentenza 2 febbraio 1989, causa 22/87, Commissione/Italia, Racc. pag. 143, punto 23).

27 In tale ambito si deve peraltro notare che l'ordinanza di rinvio indica che, dal 1° giugno 1997, la normativa nazionale di cui trattasi sarebbe stata modificata proprio per garantirne l'uniformità con il testo del punto G della sezione I dell'allegato della direttiva.

28 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre fornire la soluzione seguente alla prima questione pregiudiziale: il punto G della sezione I dell'allegato della direttiva deve essere interpretato nel senso che non autorizza il Regno di Svezia ad escludere dalla categoria dei beneficiari della garanzia del pagamento dei salari prevista dalla direttiva i lavoratori subordinati un cui congiunto deteneva almeno un quinto delle quote della società di cui erano dipendenti nei sei mesi precedenti la domanda di fallimento di quest'ultima, qualora i lavoratori interessati non detenessero essi stessi nessuna quota nel capitale di tale società.

Sulla seconda questione

29 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede in sostanza se, qualora uno Stato membro designi se stesso come debitore dell'obbligo di pagamento dei crediti salariali garantiti in forza della direttiva, un lavoratore subordinato, il cui congiunto era proprietario della società di cui era dipendente, possa far valere dinanzi al giudice nazionale il diritto al pagamento dei suoi crediti salariali nei confronti dello Stato membro interessato, benché, in violazione della direttiva, la normativa di tale Stato membro escluda espressamente dalla categoria dei beneficiari della garanzia i lavoratori subordinati nel caso in cui un loro congiunto deteneva almeno un quinto delle quote della società ma essi stessi non detenevano nessuna quota nel capitale di tale società.

30 La Riksskatteverket ritiene che debba essere data una soluzione negativa alla seconda questione pregiudiziale. A suo parere, con le sentenze 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a., Racc. pag. I-5357, e 16 dicembre 1993, causa C-334/92, Wagner Miret, Racc. pag. I-6911, la Corte avrebbe infatti negato in maniera generale qualsiasi effetto diretto alla direttiva, cosicché la circostanza che il Regno di Svezia abbia designato lo Stato come debitore dell'obbligo di pagamento dei crediti salariali garantiti sarebbe senza influenza a tal riguardo.

31 La sig.ra Gharehveran sostiene che quest'ultima circostanza è invece tale da giustificare, nella causa principale, il riconoscimento di un effetto diretto alla direttiva.

32 La Commissione sostiene che il giudice di uno Stato membro non può applicare disposizioni nazionali che, violando la direttiva, escludono determinate categorie di lavoratori dal beneficio della garanzia del pagamento dei salari, qualora le altre disposizioni della direttiva siano state correttamente recepite nel diritto interno. Secondo la Commissione, tale soluzione s'imporrebbe, in particolare, alla luce della sentenza Francovich e a., citata, nella quale la Corte avrebbe riconosciuto che le disposizioni della direttiva che designano i beneficiari della garanzia del pagamento dei salari sono sufficientemente precise e incondizionate affinché un giudice nazionale possa determinare se una persona rientri nell'ambito di applicazione ratione personae della direttiva.

33 Al fine di fornire una soluzione alla seconda questione pregiudiziale, occorre anzitutto ricordare che la Corte ha precedentemente dichiarato che sia le disposizioni della direttiva relative alla determinazione dei beneficiari della garanzia sia quelle relative al contenuto della garanzia sono precise e incondizionate soddisfacendo le condizioni abitualmente richieste affinché un singolo possa far valere una disposizione contenuta in una direttiva dinanzi al giudice nazionale, in mancanza di una trasposizione corretta di tale disposizione nel diritto interno (sentenza Francovich e a., citata, punti 13-22).

34 Per quanto riguarda, più precisamente, le disposizioni della direttiva relative all'ambito di applicazione ratione personae di quest'ultima, la Corte ha dichiarato che esse sono sufficientemente precise e incondizionate per consentire al giudice nazionale di stabilire se una soggetto possa o no essere considerato beneficiario della direttiva (sentenza Francovich e a., citata, punto 14).

35 Lo stesso vale per il punto G della sezione I dell'allegato della direttiva.

36 Inoltre, occorre sottolineare che, se la Corte ha considerato, nelle sentenze Francovich e a. e Wagner Miret, citate, che il carattere preciso e incondizionato delle disposizioni summenzionate della direttiva non era sufficiente affinché i singoli potessero far valere queste ultime dinanzi ai giudici nazionali, era in considerazione del fatto che gli artt. 3, n. 1, e 5 della direttiva riservano, da parte loro, un'ampia discrezionalità agli Stati membri quanto alla determinazione dell'identità del debitore della garanzia e all'organizzazione, al funzionamento e al finanziamento degli organismi di garanzia (citate sentenze Francovich e a., punti 25 e 26, e Wagner Miret, punto 17).

37 A tal riguardo la Corte ha in particolare precisato che, in mancanza di qualsiasi trasposizione della direttiva da parte di uno Stato membro, non è possibile, tenuto conto della discrezionalità citata, rimediare ad una tale carenza dichiarando questo Stato debitore della garanzia (sentenza Francovich e a., citata, punto 26).

38 Analogamente, la Corte ha considerato che la direttiva non obbliga gli Stati membri a creare un unico organismo di garanzia per tutte le categorie di lavoratori, sicché, in caso di trasposizione parziale della direttiva, con la quale uno Stato membro istituisce un organismo di garanzia la cui competenza di intervento non si estende al personale direttivo, ma è limitata alle altre categorie di lavoratori subordinati, e il cui finanziamento si basa su contributi datoriali versati per conto di questi ultimi, il personale direttivo non può far valere la direttiva per chiedere il pagamento dei salari all'organismo di garanzia istituito per le altre categorie di lavoratori subordinati (sentenza Wagner Miret, citata, punto 18).

39 Tuttavia, occorre rilevare, a tal riguardo, che, a differenza delle situazioni descritte ai punti 37 e 38 della presente sentenza, nelle quali lo Stato membro non ha ancora fatto uso del potere discrezionale di cui gode o ha fatto di tale potere discrezionale soltanto un uso parziale, la controversia nella causa principale riguarda una situazione nella quale lo Stato membro interessato ha designato se stesso come debitore dell'obbligo di pagamento dei crediti salariali garantiti ai sensi della direttiva.

40 In simili circostanze si deve ammettere che lo Stato membro ha completamente fatto uso del potere discrezionale di cui gode, ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 5 della direttiva, nell'attuazione di quest'ultima.

41 Infatti, risulta che, una volta che uno Stato membro ha rinunciato ad istituire organismi di garanzia e, quindi, a determinare le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento di questi ultimi, come prevede l'art. 5 della direttiva, ed ha preferito a tale soluzione un finanziamento da esso stesso direttamente garantito mediante fondi pubblici, non si può più sostenere che tale Stato membro deve ancora adottare provvedimenti intesi a dar attuazione all'art. 5 della direttiva.

42 Nella causa principale il Regno di Svezia non ha escluso dal beneficio della garanzia i lavoratori subordinati, il cui congiunto era proprietario della società di cui erano dipendenti, nell'ambito del potere discrezionale che gli deriva dalla direttiva per l'istituzione degli organismi di garanzia, la loro organizzazione, il loro finanziamento e il loro funzionamento.

43 In un simile contesto occorre osservare che l'esistenza del potere discrezionale risultante, in capo agli Stati membri, dagli artt. 3, n. 1, e 5 della direttiva per quanto riguarda l'istituzione degli organismi di garanzia, la loro organizzazione, il loro finanziamento e il loro funzionamento non può validamente essere dedotta per impedire alla sig.ra Gharehveran di far valere nei confronti del Regno di Svezia, dinanzi ai giudici nazionali, il diritto al pagamento dei crediti salariali garantiti dalla direttiva.

44 Così come un singolo deve poter far valere il diritto che trae da una disposizione precisa e incondizionata di una direttiva qualora tale disposizione sia separabile da altre disposizioni della stessa direttiva che non siano, quanto ad esse, allo stesso modo precise o incondizionate (sentenza 19 gennaio 1982, causa 8/81, Becker, Racc. pag. 53, punti 29 e 30), lo stesso deve essere legittimato a far valere le disposizioni che gli conferiscono in maniera precisa e incondizionata la qualità di beneficiario di una direttiva, una volta completamente utilizzato il potere discrezionale riconosciuto allo Stato membro nei confronti di altre disposizioni di tale direttiva e la cui mancata attuazione costituiva il solo ostacolo all'esercizio effettivo del diritto conferito al singolo dalla direttiva.

45 Ora, come è stato ricordato ai punti 34 e 35 della presente sentenza, le disposizioni della direttiva riguardanti l'ambito di applicazione ratione personae di quest'ultima sono, da parte loro, sufficientemente precise e incondizionate affinché un giudice nazionale possa determinare se un soggetto goda o meno della garanzia del pagamento dei salari prevista dalla direttiva.

46 Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale nel senso che, qualora uno Stato membro designi se stesso come debitore dell'obbligo di pagamento dei crediti salariali garantiti in forza della direttiva, un lavoratore subordinato, il cui congiunto era proprietario della società di cui tale lavoratore era dipendente, può far valere il diritto al pagamento dei suoi crediti salariali nei confronti dello Stato membro interessato dinanzi ad un giudice nazionale, benché, in violazione della direttiva, la normativa di tale Stato membro escluda espressamente dalla categoria dei beneficiari della garanzia i lavoratori subordinati nel caso in cui un congiunto deteneva almeno un quinto delle quote della società ma essi stessi non detenevano nessuna quota nel capitale della stessa.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

47 Le spese sostenute dalla Commissione non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Högsta domstolen con ordinanza 11 novembre 1999, dichiara:

1) Il punto G della sezione I dell'allegato della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come modificata dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati su cui si fonda l'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non autorizza il Regno di Svezia ad escludere dalla categoria dei beneficiari della garanzia del pagamento dei salari prevista da tale direttiva i lavoratori subordinati un cui congiunto deteneva almeno un quinto delle quote della società di cui erano dipendenti nei sei mesi precedenti la domanda di fallimento di quest'ultima, qualora i lavoratori interessati non detenessero essi stessi nessuna quota nel capitale di tale società.

2) Qualora uno Stato membro designi se stesso come debitore dell'obbligo di pagamento dei crediti salariali garantiti in forza della direttiva 80/987, un lavoratore subordinato il cui congiunto era proprietario della società di cui tale lavoratore era dipendente può far valere il diritto al pagamento dei suoi crediti salariali nei confronti dello Stato membro interessato dinanzi ad un giudice nazionale, anche se, in violazione di detta direttiva, la normativa di tale Stato membro esclude espressamente dalla categoria dei beneficiari della garanzia i lavoratori subordinati un cui congiunto deteneva almeno un quinto delle quote della società ma essi stessi non detenevano alcuna quota nel capitale della stessa.