Trasporti - Trasporti marittimi - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Normativa nazionale che impone il pagamento di un tributo alle sole navi di alto mare di lunghezza superiore a 41 metri - Ammissibilità - Presupposti
[Trattato CE, artt. 56 e 59 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 46 CE e 49 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 4055/86]
$$Per quanto riguarda le fattispecie che rientrano nella sfera di applicazione del regolamento n. 4055/86, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, quest'ultimo, in combinato disposto con gli artt. 56 e 59 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 46 CE e 49 CE), non vieta un sistema di assistenza alla navigazione, previsto da una normativa nazionale, che impone il pagamento di un tributo alle navi di alto mare aventi una lunghezza superiore a 41 metri che partecipano obbligatoriamente a tale sistema, mentre altre imbarcazioni, quali le imbarcazioni per la navigazione interna, sono esentate da tale tributo, purché vi sia un'effettiva correlazione tra l'importo di detto tributo e il costo del servizio di cui beneficiano le navi di alto mare.
( v. punto 44 e dispositivo )