Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Diritto dei figli di un lavoratore di accedere all'insegnamento fornito dallo Stato membro ospitante - Diritto di soggiorno al fine di proseguire corsi d'insegnamento generale - Divorzio dei genitori, perdita dello status di lavoratore migrante da parte del solo genitore cittadino dell'Unione o figli privi della cittadinanza dell'Unione - Irrilevanza

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, art. 12]

2. Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Diritto dei figli di un lavoratore di accedere all'insegnamento fornito dallo Stato membro ospitante - Diritto di soggiorno al fine di proseguire corsi d'insegnamento generale - Diritto di soggiorno conferito al genitore affidatario indipendentemente dalla sua cittadinanza - Divorzio dei genitori o perdita dello status di lavoratore migrante da parte del solo genitore cittadino dell'Unione - Irrilevanza

(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 12)

3. Cittadinanza dell'Unione europea - Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri - Cittadino dell'Unione che non fruisce più di un diritto di soggiorno come lavoratore migrante - Diritto di soggiorno - Applicazione diretta dell'art. 18, n. 1, CE - Limitazioni e condizioni - Applicazione nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario, in particolare del principio di proporzionalità

(Art. 18, n. 1, CE)

Massima

1. I figli di un cittadino dell'Unione europea stabiliti in uno Stato membro, ove il genitore si avvalga del diritto di soggiorno in quanto lavoratore migrante nello Stato membro medesimo, godono del diritto di soggiornare in tale Stato al fine di seguirvi corsi di insegnamento generale, conformemente all'art. 12 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità europea. Il fatto che il matrimonio tra i genitori del figlio di cui trattasi sia stato medio tempore sciolto, la circostanza che solamente uno dei genitori sia cittadino dell'Unione europea e che tale genitore non sia più lavoratore migrante nello Stato membro ospitante ovvero la circostanza che i figli non siano essi stessi cittadini dell'Unione europea restano del tutto irrilevanti al riguardo.

( v. punto 63 e dispositivo 1 )

2. Qualora i figli godano del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante al fine di seguirvi corsi di insegnamento generale conformemente all'art. 12 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che essa consente al genitore effettivamente affidatario di tali figli, indipendentemente dalla sua nazionalità, di soggiornare con i medesimi in modo da agevolare l'esercizio di tale diritto, indipendentemente dal fatto che il matrimonio tra i genitori sia stato medio tempore sciolto o che il genitore cittadino dell'Unione europea non sia più lavoratore migrante nello Stato membro ospitante.

( v. punto 75 e dispositivo 2 )

3. Un cittadino dell'Unione europea che non benefici più nello Stato membro ospitante del diritto di soggiorno in qualità di lavoratore migrante può, in qualità di cittadino dell'Unione europea, ivi beneficiare del diritto di soggiorno in virtù dell'applicazione diretta dell'art. 18, n. 1, CE. L'esercizio di tale diritto può essere assoggettato alle limitazioni e condizioni stabilite da tale disposizione, ma le autorità competenti e, all'occorrenza, i giudici nazionali devono verificare che l'applicazione di tali limitazioni e condizioni venga operata nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario e, segnatamente, del principio di proporzionalità.

( v. punto 94 e dispositivo 3 )