1. Diritto comunitario - Interpretazione - Effetto utile - Interpretazione di una disposizione, nei limiti del possibile, in modo da non rimettere in discussione la sua validità
2. Agricoltura - Politica agricola comune - Regime agromonetario dell'euro - Misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune - Aiuti compensativi
[Regolamento (CE) della Commissione n. 2813/98, art. 6]
3. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Considerazione del contesto e dell'insieme delle norme giuridiche
(Art. 253 CE)
1. Quando una norma di diritto comunitario è suscettibile di più interpretazioni, occorre dare priorità a quella idonea a salvaguardare il suo effetto utile.
Inoltre, secondo un principio ermeneutico generale, una disposizione dev'essere interpretata, nei limiti del possibile, in modo da non rimettere in discussione la sua validità.
( v. punti 28, 37 )
2. L'art. 6 del regolamento n. 2813/98, recante modalità d'applicazione relative alle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune - ai sensi del quale l'importo massimo dell'aiuto compensativo agli agricoltori derivante dai tassi di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o dai tassi di cambio applicabili, che risulta da una riduzione del tasso di conversione agricolo congelato sino al 1° gennaio 1999, è aumentato in proporzione inversa al rapporto esistente fra il tasso di conversione irrevocabilmente fissato dal Consiglio o il tasso di cambio alla data del fatto generatore e il tasso di conversione agricolo congelato - costituisce una norma eccezionale applicabile unicamente agli aiuti diretti il cui fatto generatore si è verificato il 1° gennaio 1999.
( v. punti 30-31 )
3. L'osservanza dell'obbligo di motivazione va valutata non solo con riferimento al testo dell'atto incriminato, ma anche al contesto e all'insieme delle norme che disciplinano la materia di cui trattasi.
( v. punto 41 )