61999J0365

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 luglio 2001. - Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee. - Agricoltura - Polizia sanitaria - Misure di emergenza contro l'encefalopatia spongiforme bovina - Malattia detta "della mucca pazza". - Causa C-365/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-05645


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria - Controlli veterinari e zootecnici negli scambi intracomunitari di animali vivi e di prodotti di origine animale - Misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina - Decisione 1999/517 - Obbligo di motivazione - Codice zoosanitario dell'Ufficio internazionale delle epizoozie - Requisiti di procedura e sane prassi amministrative - Principio di proporzionalità - Violazione - Insussistenza

(Decisione della Commissione 1999/517/CE)

Parti


Nella causa C-365/99,

Repubblica portoghese, rappresentata dal sig. L. Fernandes e dalla sig.ra M.J. Abecassis, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti C. Aguiar e T. Ferreira de Lima, nonché dall'avv. G. van der Wal, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far annullare la decisione della Commissione 28 luglio 1999, 1999/517/CE, che modifica la decisione 98/653/CE recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo (GU L 197, pag. 45), nella parte in cui proroga sino al 1° febbraio 2000 la restrizione alle esportazioni di cui all'art. 4 della decisione della Commissione 18 novembre 1998, 98/653/CE, recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo (GU L 311, pag. 23),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O. Edward, L. Sevón (relatore) e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalla Repubblica portoghese all'udienza del 22 febbraio 2001, nel corso della quale era rappresentata dagli avv.ti T. Ferreira de Lima e L. Parret,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 marzo 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 4 ottobre 1999, la Repubblica portoghese ha chiesto, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento della decisione della Commissione 28 luglio 1999, 1999/517/CE, che modifica la decisione 98/653/CE recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo (GU L 197, pag. 45; in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui proroga sino al 1° febbraio 2000 la restrizione alle esportazioni di cui all'art. 4 della decisione della Commissione 18 novembre 1998, 98/653/CE, recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo (GU L 311, pag. 23).

Contesto normativo

2 La decisione 98/653 prevede all'art. 4:

«Il Portogallo provvede affinché sino al 1° agosto 1999 non siano spediti dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi, qualora siano stati ottenuti da animali macellati in Portogallo:

a) carni;

b) prodotti che possono entrare nella catena alimentare umana o animale;

c) materiali destinati ad essere impiegati in cosmetici, medicinali o dispositivi medici».

3 La decisione 98/653 è basata:

- sul Trattato CE;

- sulla direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224, pag. 29), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU 1993, L 62, pag. 49), segnatamente il suo art. 10, n. 4, e

- sulla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare il suo art. 9, n. 4.

4 Il secondo ed il terzo considerando della decisione 98/653 menzionano in particolare:

- il manifestarsi di 66 casi di encefalopatia spongiforme bovina (in prosieguo: la «BSE») in Portogallo tra il 1° gennaio 1998 e il 14 ottobre 1998, cioè un tasso di incidenza della BSE, calcolato sul periodo degli ultimi dodici mesi, di 105,6 casi per milione di animali di età superiore a 2 anni, nonché il netto incremento nell'incidenza dei casi dal giugno 1998;

- la circostanza che una missione effettuata in Portogallo dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione dal 28 settembre al 2 ottobre 1998 ha confermato il risultato delle missioni precedenti, cioè, nonostante un miglioramento generale, il persistere di talune carenze nell'applicazione delle misure di controllo dei fattori di rischio della BSE.

5 L'art. 13 della decisione 98/653 prevede in particolare che la Repubblica portoghese deve adottare un programma volto a dimostrare l'effettiva osservanza di tutte le pertinenti disposizioni comunitarie relative all'identificazione e registrazione degli animali, alla denuncia delle malattie degli animali, alla sorveglianza epidemiologica per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (in prosieguo: le «EST») e a tutte le altre norme comunitarie in materia di protezione contro la BSE. Ai sensi di tale disposizione, la Repubblica portoghese ha anche l'obbligo di adottare un programma volto a dimostrare l'effettiva osservanza di tale decisione e delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di protezione contro la BSE.

6 A norma dell'art. 14 della decisione 98/653, la Repubblica portoghese è tenuta a trasmettere ogni quattro settimane alla Commissione una relazione relativa all'applicazione delle misure adottate in materia di protezione contro le EST in conformità con le disposizioni comunitarie e nazionali, e ai risultati del programma di cui all'art. 13 della decisione stessa.

7 L'art. 15 della decisione 98/653 dispone:

«La Commissione procede ad ispezioni comunitarie sul posto in Portogallo volte a quanto segue:

a) verificare l'applicazione della presente decisione, con particolare riguardo all'esecuzione dei controlli ufficiali;

b) esaminare gli sviluppi relativi all'incidenza della malattia e l'effettiva osservanza delle pertinenti misure nazionali, nonché procedere ad una valutazione dei rischi al fine di stabilire se sono stati adottati i provvedimenti idonei a fronteggiare ogni tipo di rischio».

8 L'art. 16 della decisione 98/653 è redatto come segue:

«1. La presente decisione viene riesaminata entro i diciotto mesi successivi alla sua adozione, sulla base di un esame globale della situazione, in particolare tenendo conto degli sviluppi dell'incidenza della malattia, dell'effettivo rispetto delle pertinenti misure e delle nuove conoscenze in campo scientifico.

2. (...)

3. Ove del caso, la presente decisione viene modificata, sentito il pertinente comitato scientifico, secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE».

9 La decisione 98/653 è stata modificata dalla decisione impugnata, il cui art. 1, punto 2, dispone:

«All'articolo 4 la data "1° agosto 1999" è sostituita da "1° febbraio 2000"».

10 I considerando dal quarto al settimo della decisione impugnata recitano come segue:

«(4) considerando che il divieto di spedire prodotti di origine bovina dal Portogallo doveva applicarsi soltanto fino al 1° agosto 1999 ed era subordinato alla condizione che una valutazione dei rischi condotta sulla base dei risultati di una missione dell'Ufficio alimentare e veterinario, che tenesse conto dell'evoluzione della malattia, dimostrasse che adeguate misure erano state adottate con riguardo agli eventuali rischi e che le pertinenti misure comunitarie e nazionali venivano applicate e fatte efficacemente rispettare;

(5) considerando che durante la sessione plenaria del comitato dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) del 17-21 maggio 1999 è stata adottata una proposta della commissione del codice zoosanitario internazionale dell'UIE riguardante i criteri di determinazione della situazione di un paese o zona in ordine alla BSE; che, secondo tali criteri, un paese o una zona saranno classificati come caratterizzati da un elevato tasso di incidenza della BSE se quest'ultimo, calcolato rispetto agli ultimi dodici mesi, è risultato pari o superiore a cento casi per milione di capi bovini di età superiore a ventiquattro mesi presente in tale paese o zona; che l'attuale tasso di incidenza della BSE in Portogallo, calcolato rispetto agli ultimi dodici mesi e per milione di capi bovini di età superiore a ventiquattro mesi, è pari a 211; che il Portogallo dev'essere pertanto classificato come caratterizzato da una forte incidenza della BSE; che l'articolo 3.2.13.9 di tale Codice raccomanda le condizioni da applicare all'importazione di carni disossate e di prodotti a base di carne ottenuti da bovini di un paese o di una zona con una forte incidenza della BSE; che il Portogallo non è in grado di fornire assicurazioni circa l'osservanza di tali condizioni;

(6) considerando che l'Ufficio alimentare e veterinario ha effettuato in Portogallo, dal 22 febbraio al 3 marzo 1999 e dal 19 al 23 aprile 1999, una serie di missioni relative a vari aspetti del problema BSE; che tali missioni hanno permesso di valutare il livello di applicazione e l'efficacia delle misure di protezione nei confronti della BSE; che le medesime missioni hanno condotto alla conclusione che sono stati registrati considerevoli progressi nell'applicazione delle misure di gestione del rischio in un breve periodo, sebbene non tutte tali misure siano state adeguatamente attuate;

(7) considerando che, date le circostanze, è opportuno mantenere il divieto di spedizione dei prodotti di origine bovina».

11 L'undicesimo considerando della decisione impugnata precisa che le misure previste da quest'ultima sono conformi al parere del comitato veterinario permanente.

Procedimento dinanzi alla Corte

12 Il ricorso della Repubblica portoghese è stato regolarmente notificato alla Commissione. Considerando che quest'ultima non ha presentato controricorso nei termini prescritti, la Repubblica portoghese ha chiesto alla Corte di accogliere le sue conclusioni conformemente all'art. 94, n. 1, del regolamento di procedura della Corte.

13 Va effettivamente constatato in proposito che la Commissione, ritualmente citata, non ha presentato nei termini prescritti il controricorso ai sensi dell'art. 40, n. 1, del regolamento di procedura. La Corte statuisce quindi in contumacia. Non essendovi alcun dubbio sulla ricevibilità del ricorso, spetta alla Corte, in conformità all'art. 94, n. 2, del regolamento di procedura, accertare se le conclusioni della ricorrente appaiano fondate.

Nel merito

14 Il governo portoghese fa valere quattro motivi di annullamento, cioè: l'insufficienza di motivazione, la violazione del codice zoosanitario dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (in prosieguo: l'«UIE»), la violazione dei requisiti di procedura e delle sane prassi amministrative, nonché la violazione del principio di proporzionalità.

Sul primo motivo

15 Con il primo motivo il governo portoghese sostiene che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata in fatto e in diritto.

16 Esso ricorda che sia la decisione 98/653 sia la decisione impugnata si fondano sulle direttive 89/662 e 90/425, che esse contengono misure di emergenza costituenti un'eccezione della libera circolazione delle merci e che, per tale ragione, vanno applicate restrittivamente.

17 Esso precisa che, nel 1998, il tasso d'incidenza della BSE in Portogallo era di 105,6 casi per milione di animali di età superiore a 2 anni e che il Portogallo rientrava quindi nella categoria dei paesi o zone ove l'incidenza della BSE è debole secondo i criteri fissati dall'art. 3.2.13.1 del codice zoosanitario dell'UIE del 1998.

18 Il governo portoghese sostiene ch'esso aveva già adottato diverse misure per prevenire e sradicare la BSE. Esso non contesta che vi fossero talune carenze e qualche ritardo nell'adozione o nell'applicazione di misure specifiche. Tuttavia un gran numero di nuove misure sarebbero state adottate, il che sarebbe stato rilevato dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione.

19 Più particolarmente miglioramenti importanti sarebbero stati constatati in occasione di una missione veterinaria effettuata dal 14 al 18 giugno 1999. Le carenze rilevate nel progetto di rapporto relativo a tale missione concernerebbero solo dettagli al cui riguardo le autorità portoghesi avrebbero fornito chiarimenti.

20 Il governo portoghese ritiene che le conclusioni del progetto di relazione relativa a tale missione non giustifichino la proroga, sino al 1° febbraio 2000, del divieto delle esportazioni di cui all'art. 4 della decisione 98/653, tenuto conto dei commentari delle autorità portoghesi e della situazione iniziale che aveva condotto la Commissione ad emanare tale decisione.

21 In proposito emerge da un esame della versione del 1998 del codice zoosanitario dell'UIE, invocata dal governo portoghese, che l'art. 3.2.13.2 di tale codice non comportava ancora definizioni dei «paesi o zone a bassa incidenza di BSE» e di «paesi o zone ad elevata incidenza di BSE».

22 Al contrario la versione 1999 di tale codice precisa che un paese o una zona vanno considerati ad elevata incidenza di BSE segnatamente quando sono soddisfatti i criteri enunciati all'art. 3.2.13.1 di detto codice e quando il numero di casi di BSE per milione di animali di età superiore a 24 mesi superi i 100 casi per gli ultimi dodici mesi.

23 Il governo portoghese si riferisce al tasso d'incidenza del 1998 che era di 105,6 casi, ma non contesta il tasso indicato nella decisione impugnata che era di 211 casi. Tali elementi sono sufficienti a stabilire che, nel 1998, il Portogallo era già stato considerato come un paese ad elevata incidenza di BSE nel senso della definizione figurante nella versione 1999 del codice zoosanitario dell'UIE e che, al momento della decisione impugnata, la situazione si era aggravata poiché era raddoppiato il tasso d'incidenza.

24 Quanto alle relazioni delle missioni effettuate in Portogallo dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione, va rilevato che la decisione impugnata prende in considerazione le relazioni delle missioni effettuate dal 22 febbraio al 3 marzo 1999 e dal 19 al 23 aprile 1999.

25 Come l'avvocato generale ha constatato ai paragrafi 36-38 delle sue conclusioni, tali relazioni menzionano gravi carenze per quanto concerne l'osservanza della legislazione comunitaria relativa alla BSE ed alle carni fresche.

26 Il riferimento a tali relazioni costituisce una motivazione adeguata e sufficiente della constatazione che «sono stati registrati considerevoli progressi nell'applicazione delle misure di gestione del rischio in un breve periodo, sebbene non tutte tali misure siano state adeguatamente attuate».

27 Proprio sulla base delle relazioni stesse si è constatato, nella motivazione della decisione impugnata, che il Portogallo è un paese a forte incidenza di BSE e che sono sempre insufficienti le misure di protezione nei confronti della BSE.

28 Tali constatazioni soddisfano i requisiti di cui all'art. 16, n. 1, della decisione 98/653 che prevedeva il riesame del divieto di esportazione, «in particolare tenendo conto degli sviluppi dell'incidenza della malattia e dell'effettivo rispetto di tutte le misure pertinenti».

29 Per quanto concerne la relazione della missione veterinaria effettuata nel giugno 1999, va dichiarato, per i motivi che saranno svolti nel contesto della risposta al terzo motivo, che tale relazione non poteva essere presa in considerazione nel momento dell'adozione della decisione impugnata.

30 Ne consegue che la decisione impugnata era sufficientemente motivata, in fatto e in diritto. Il primo motivo va quindi respinto.

Sul secondo motivo

31 Con il secondo motivo il governo portoghese fa valere che la decisione impugnata è contraria al codice zoosanitario dell'UIE.

32 A suo avviso la decisione 98/653 e la decisione impugnata erano fondate sul codice zoosanitario dell'UIE. Orbene, ai sensi di tale codice, il Portogallo rientrerebbe nella categoria dei paesi ove l'incidenza della BSE è debole. Trattandosi di tali paesi, il codice richiederebbe non il divieto totale delle esportazioni, ma soltanto regole dettagliate per le diverse categorie di prodotti.

33 Il governo portoghese conclude nel senso che la Commissione non ha rispettato tale codice nella decisione 98/653 e nella decisione impugnata, poiché essa ha vietato totalmente le esportazioni di carne e prodotti a base di carne mentre, secondo detto codice, non si poteva imporre un siffatto embargo.

34 Va in ogni caso dichiarato in proposito che la decisione impugnata non poggia sul codice zoosanitario dell'UIE, come sostiene il governo portoghese, ma invero, segnatamente, sugli artt. 10, n. 4, della direttiva 90/425 e 9, n. 4, della direttiva 89/662. Se tale codice è citato nella decisione impugnata, ciò dipende dal fatto che trattasi di un testo di riferimento elaborato da un organismo internazionale riconosciuto per la sua professionalità.

35 Inoltre, per i motivi sviluppati ai paragrafi 46-49 delle conclusioni dell'avvocato generale, occorre dichiarare che non esisteva nessuna contraddizione tra le raccomandazioni del codice zoosanitario dell'UIE e il divieto stabilito dalla decisione impugnata. Infatti il Portogallo era, al momento dell'adozione di tale decisione, un paese ad elevata incidenza di BSE, come segnalato al punto 23 della presente sentenza, a partire dal quale, secondo tale codice, le esportazioni di carne bovina potevano essere effettuate soltanto in quanto fossero soddisfatte determinate condizioni rigorose, il che manifestamente non si verificava nel caso di specie.

36 Ne deriva che il secondo motivo va respinto.

Sul terzo motivo

37 Con il terzo motivo il governo portoghese sostiene che la decisione impugnata è stata presa in violazione dei requisiti di procedura e che essa è contraria alle sane prassi amministrative.

38 In effetti esso ritiene che il comitato veterinario permanente non fosse del tutto informato al momento di esaminare, in occasione della riunione del 16 luglio 1999, la proposta della Commissione di modificare la decisione 98/653. Secondo il governo portoghese, tale comitato avrebbe dovuto avere accesso alla relazione della missione veterinaria effettuata in Portogallo dal 14 al 18 giugno 1999. Il progetto di relazione su tale missione sarebbe stato inviato al Ministro dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca il 14 luglio 1999 e sarebbe pervenuto alla rappresentanza permanente portoghese il 19 luglio 1999.

39 Nel corso di detta riunione del comitato veterinario permanente, i rappresentanti dei vari Stati membri avrebbero sottolineato l'importanza della relazione in parola e la circostanza che una decisione non dovrebbe essere adottata sulla base della relazione sulla missione veterinaria effettuata dal 22 febbraio al 3 marzo 1999. La Commissione avrebbe proposto di presentare oralmente la relazione sulla missione veterinaria del giugno 1999, il che sarebbe stato rifiutato dalla delegazione portoghese, per il motivo che non aveva ancora ricevuto tale relazione, non ne conosceva il contenuto e non era in grado di prendere posizione al riguardo.

40 Il governo portoghese asserisce del pari che il comitato veterinario permanente avrebbe dovuto accedere alle relazioni periodiche trasmesse dalla Repubblica portoghese alla Commissione conformemente all'art. 14 della decisione 98/653.

41 Occorre precisare al riguardo che i controlli effettuati dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione sono disciplinati dalla decisione della Commissione 4 febbraio 1998, 98/139/CE, che fissa alcune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri (GU L 38, pag. 10).

42 L'art. 7, n. 1, di tale decisione precisa che «[l]a Commissione conferma l'esito dei controlli entro venti giorni lavorativi (...) in una relazione scritta» e che «lo Stato membro interessato trasmette le proprie osservazioni entro venticinque giorni lavorativi dalla ricezione della relazione scritta della Commissione».

43 Secondo il governo portoghese, la relazione sulla missione veterinaria del giugno 1999 sarebbe stata inviata alle competenti autorità portoghesi il 14 luglio 1999 e sarebbe arrivata alla rappresentanza permanente del Portogallo il 19 luglio 1999, cioè nel termine previsto dalla decisione 98/139.

44 Alla data del 16 luglio 1999, quando il comitato veterinario permanente ha tenuto la sua riunione, la relazione sulla missione veterinaria del giugno 1999 non avrebbe potuto essere definitiva e completa poiché la Repubblica portoghese non aveva ancora comunicato le sue osservazioni. Pertanto, nell'osservanza della normativa comunitaria applicabile, la Commissione si è limitata in vista di tale riunione a trasmettere soltanto le relazioni relative alle due missioni veterinarie realizzate nel periodo febbraio-aprile 1999.

45 Non può addebitarsi alla Commissione di aver riunito troppo in anticipo il comitato veterinario permanente, con riguardo alla data della missione veterinaria del giugno 1999. Va infatti ricordato che le misure previste all'art. 4 della decisione 98/653 arrivavano a scadenza il 1° agosto 1999 e che era necessario adottare, all'occorrenza, una nuova decisione prima di tale data.

46 Nemmeno la Commissione può essere censurata per non aver organizzato più presto la missione veterinaria svoltasi nel giugno 1999, onde poter sottoporre la relazione definitiva e completa al comitato veterinario permanente prima che quest'ultimo prendesse la sua decisione. Affinché una siffatta relazione fosse disponibile in tempo utile, la missione in parola avrebbe dovuto svolgersi nel maggio 1999. Orbene, è sufficiente rilevare che l'ultima missione veterinaria la cui relazione è stata sottoposta al comitato veterinario permanente era stata effettuata dal 19 al 23 aprile 1999 e che, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, la relazione menzionava gravi carenze, segnatamente in materia di identificazione degli animali, carenze tali che un mese di sforzi certamente non sarebbe bastato a porvi rimedio.

47 Va ancora rilevato che, secondo il governo portoghese, la Commissione ha proposto di presentare oralmente la relazione sulla missione veterinaria del giugno 1999 ai membri del comitato veterinario permanente ma che vi si era opposta la stessa delegazione portoghese.

48 Quanto alle relazioni periodiche trasmesse dal governo portoghese alla Commissione in conformità all'art. 14 della decisione 98/653, è sufficiente constatare che trattasi di documenti i quali non hanno natura contraddittoria e non devono essere obbligatoriamente sottoposti dalla Commissione ai membri del comitato veterinario permanente.

49 Risulta da tali elementi che il terzo motivo è infondato.

Sul quarto motivo

50 Con il quarto motivo il governo portoghese sostiene che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità.

51 Esso considera che un embargo sulle esportazioni è una misura sproporzionata rispetto allo scopo perseguito. Paragonando la sua situazione con quella esistente nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al momento dell'adozione della decisione di embargo relativa a tale Stato membro, esso rileva che il Portogallo è un piccolo esportatore di carne e di prodotti a base di carne. Orbene, esportazioni relativamente deboli sarebbero più facili da controllare rispetto a esportazioni rilevanti come quelle dal Regno Unito. Peraltro la Comunità non avrebbe adottato alcuna misura di sicurezza nei confronti delle importazioni comunitarie provenienti dalla Svizzera, malgrado una relazione critica con riguardo a diverse carenze e diversi rischi connessi alla BSE quanto a tale paese.

52 Già prima dell'adozione della decisione 98/653, sarebbe già stata in vigore in Portogallo una legislazione importante per quanto riguarda la prevenzione e lo sradicamento della BSE. Tale legislazione sarebbe stata completata e migliorata. I dettagli da regolare conformemente alla relazione redatta in seguito alla missione veterinaria del giugno 1999 sarebbero stati tali da non necessitare né giustificare una proroga dell'embargo sulle esportazioni nell'attesa che fossero regolati i dettagli stessi.

53 Il governo portoghese fa valere in proposito che l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione ha constatato diversi miglioramenti a livello della legislazione e dell'attuazione delle normative nazionale e comunitaria, in occasione delle missioni veterinarie svoltesi in Portogallo dal 22 febbraio al 3 marzo 1999 e dal 14 al 18 giugno 1999. L'Ufficio avrebbe concluso che misure meno rigorose della proroga, sino al 1° febbraio 2000, dell'embargo sulle esportazioni potevano essere sufficienti, pur supponendo che vi fosse ancora la necessità o l'esigenza di una qualsiasi misura.

54 Va dichiarato in proposito che già dall'esame dei primi due motivi emerge come la decisione impugnata fosse appropriata rispetto all'obiettivo perseguito e che non potesse contemplarsi nell'immediato una ripresa delle esportazioni.

55 Inoltre, trattandosi del controllo delle esportazioni a partire dal Portogallo, va ricordato come dalle circostanze descritte al punto II.2.1.1 della relazione sulla missione veterinaria effettuata dal 22 febbraio al 3 marzo 1999 risulti che non sussistevano per così dire controlli fisici delle esportazioni di carne bovina ai punti di uscita dal territorio. Secondo il punto II.2.1.1 della relazione sulla missione veterinaria del giugno 1999, tali controlli hanno potuto essere svolti soltanto in seguito ad un accordo tra due direzioni dell'amministrazione portoghese sottoscritto il 21 aprile 1999.

56 Per quanto riguarda le misure contro la BSE adottate ed eseguite dalle autorità portoghesi, una semplice lettura delle relazioni dell'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione è sufficiente per convincersi del fatto che le carenze sottolineate da tali relazioni non consistevano in meri dettagli, malgrado quanto asserisce il governo portoghese.

57 Pur ammettendo che sia pertinente, al fine di valutare la proporzionalità della decisione impugnata, di fondarsi sulla situazione di altri Stati membri o di paesi terzi rispetto ai rischi connessi alla BSE e sull'ampiezza delle misure adottate dalla Comunità nei loro confronti, il paragone tra la situazione in Portogallo e quelle del Regno Unito e della Svizzera non permette comunque di dimostrare che la misura presa nella decisione impugnata nei confronti della Repubblica portoghese è sproporzionata. Infatti la ripresa delle esportazioni di carne bovina a partire dal Regno Unito è stata autorizzata solo dopo che tale Stato membro ha comprovato di aver istituito uno dei regimi di esportazione preconizzati dal codice zoosanitario dell'UIE. Orbene, risulta da un documento prodotto dal governo portoghese all'udienza che soltanto nel dicembre 2000 è stata fissata, per la Repubblica portoghese, la data idonea ad essere utilizzata come data di riferimento nel contesto di un regime siffatto. Era quindi materialmente impossibile prospettare la ripresa delle esportazioni nel 1999.

58 Quanto alla Svizzera, è sufficiente constatare che il tasso d'incidenza della BSE era in quest'ultima ben più debole che in Portogallo e che la relazione di una missione veterinaria effettuata in Svizzera dall'8 al 12 febbraio 1999 dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione non faceva menzione di carenze così gravi come quelle rilevate in occasione delle missioni veterinarie effettuate in Portogallo.

59 Ne consegue che il quarto motivo è infondato.

60 Alla luce di quanto precede, va dichiarato che le conclusioni della ricorrente risultano infondate e che pertanto il ricorso va respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

61 Poiché la Repubblica portoghese è rimasta soccombente, quest'ultima deve essere condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Repubblica portoghese sopporta le proprie spese.