61999J0356

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 novembre 2000. - Commissione delle Comunità europee contro Hitesys SpA. - Clausola compromissoria - Inadempimento di un contratto - Recupero di somme anticipate - Procedura in contumacia. - Causa C-356/99.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-09517


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Appalti pubblici delle Comunità europee - Clausola compromissoria che attribuisce competenza alla Corte - Risoluzione unilaterale per inadempimento del contratto - Domanda di rimborso delle somme anticipate maggiorate di interessi di mora - Difficoltà economiche dell'impresa convenuta - Irrilevanza

(Art. 238 CE)

Parti


Nella causa C-356/99,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Hitesys SpA, con sede in Aprilia,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso proposto dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 238 CE diretto al recupero di somme di danaro anticipate in relazione al contratto JOU2-CT93-0417, risolto dalla ricorrente per inadempimento da parte della convenuta dei suoi obblighi contrattuali,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, J.-P. Puissochet e dalla signora F. Macken, giudici,

avvocato generale: A. Saggio

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 settembre 1999 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma di una clausola compromissoria stipulata sul fondamento dell'art. 238 CE, un ricorso avverso la società Hitesys SpA (in prosieguo: la «Hitesys») avente ad oggetto il recupero di un anticipo di euro 132 500 di capitale, maggiorati di euro 61 032,8 quali interessi al tasso dell'8,25% calcolati a decorrere dall'8 gennaio 1994, ossia di un ammontare complessivo di euro 194 443,7, cui va aggiunta la somma di euro 30,364 di interessi per ogni ulteriore giorno di ritardo sino al saldo effettivo; detto anticipo era stato accordato nell'ambito di un finanziamento disciplinato dal contratto JOU2-CT93-0417 (in prosieguo: il «contratto»), che la ricorrente ha risolto per inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della convenuta.

Fatti

2 Il 7 dicembre 1993 la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, stipulava il contratto con la Irvin Elettronica SpA (in prosieguo; la «Irvin»), con funzioni di coordinatore, con il Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (in prosieguo: il «Zentrum») e con l'Università di Aston (in prosieguo: «Aston»). A termini del contratto, i contraenti si sono impegnati ad eseguire un progetto di ricerca e sviluppo tecnologico, mediante il sostegno finanziario della Comunità, nell'ambito del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle energie non nucleari (1990-1994), adottato con la decisione del Consiglio 9 settembre 1991, 91/484/CEE (GU L 257, pag. 37).

3 In conformità dell'art. 2, n. 1, del contratto, la durata del progetto era fissata a 18 mesi a partire dal 1° gennaio 1994, data di entrata in vigore del rapporto contrattuale. Il termine contrattuale di esecuzione dei lavori scadeva quindi il 30 giugno 1995.

4 Ai sensi dell'art. 4 del contratto la Commissione si impegnava a finanziare il progetto secondo un piano che prevedeva: i) un anticipo di ECU 200 000, ii) successivi pagamenti periodici previa giustificazione dei costi effettivamente sostenuti a norma dell'art. 5 del contratto, e iii) una ritenuta eventuale del 10% sull'importo complessivo conformemente al disposto dell'art. 4, n. 1, del contratto.

5 L'art. 1, n. 4, del contratto prevedeva che la Irvin, in quanto coordinatore, si sarebbe assunta la responsabilità esclusiva del collegamento tra la Commissione e i contraenti. Pertanto, essa aveva segnatamente l'obbligo di trasmettere tutta la documentazione specificata dal contratto. La Irvin doveva, tra l'altro, presentare relazioni semestrali sull'avanzamento dei lavori per dar conto dell'attività svolta e dei risultati ottenuti da tutti i contraenti, nonché produrre una relazione tecnica finale, relativa all'intero progetto, entro i due mesi successivi alla scadenza del contratto. Conformemente all'art. 5 del contratto la Irvin era infatti tenuta a presentare un rendiconto finanziario ogni dodici mesi a partire dal termine iniziale di efficacia del contratto ed un rendiconto finanziario definitivo entro tre mesi dalla cessazione del contratto stesso.

6 L'8 dicembre 1993 la Commissione emetteva l'ordine di pagamento relativo all'anticipo di ECU 200 000 previsto all'art. 4 del contratto.

7 Nel 1994, a causa di gravi difficoltà finanziarie dovute al venir meno di un socio, la Irvin veniva a trovarsi sull'orlo del fallimento. Per questo motivo, nel corso del medesimo anno, la società, forte di un nuovo socio, modificava la sua compagine trasformandosi nella Hitesys. Le obbligazioni incombenti alla Irvin venivano integralmente trasferite alla Hitesys.

8 La Commissione dava atto della modifica del contratto e, dopo aver provveduto ad emendarlo formalmente, con lettera 19 agosto 1994 comunicava che la Hitesys sostituisse per l'integralità del rapporto contrattuale la Hirvin quale cordinatore del gruppo.

9 In conformità con quanto contrattualmente previsto, l'obbligo di presentare dei rendiconti periodici tecnici e finanziari ricadeva pertanto sulla Hitesys. Ora, dalla corrispondenza della Commissione risulta che a partire dal 21 febbraio 1995 questa ha fatto valere che la Hitesys non aveva adempiuto detto obbligo o lo aveva fatto in modo incompleto e tardivo.

10 Stante la condotta della Hitesys, con lettera 27 luglio 1995 la Commissione invitava quest'ultima a inviarle i documenti relativi all'avanzamento dei lavori previsti dal contratto. Nella stessa lettera, la Commissione comunicava alla Hitesys che riteneva che il contratto si fosse concluso il 30 giugno 1995 e che si riservava la possibilità di chiedere il rimborso dell'anticipo a suo tempo versato in esito all'esame di detti documenti.

11 Con lettera 3 settembre 1996 la Commissione comunicava alla Hitesys la risoluzione del contratto a norma dell'art. 8, n. 2, lett. d), delle condizioni generali di contratto di cui all'allegato II (in prosieguo: le «condizioni generali») del contratto stesso, per il motivo che le relazioni tecniche previste non erano state presentate ed i lavori convenuti non erano stati eseguiti. La Commissione chiedeva conseguentemente la parziale restituzione degli anticipi accordati, per un importo di ECU 132 500, pari alla differenza tra l'importo di ECU 200 000 versati alla Irvin come anticipo e gli importi cumulati di ECU 55 000 e di ECU 12 500 trasferiti da quest'ultima rispettivamente al Zentrum e alla Aston.

12 Successivamente la Commissione emetteva, per la somma suindicata di ECU 132 500, l'ordine di rimborso n. 96005952 con scadenza 31 dicembre 1996. Essa trasmetteva un ulteriore sollecito il 17 luglio 1997.

13 La Hitesys replicava con lettera 25 settembre 1997 motivando la propria temporanea inadempienza con le difficoltà incontrate. Il 17 dicembre 1997 la Hitesys inviava alla Commissione una relazione sui costi sostenuti dalla società relativi allo svolgimento del progetto di ricerca ed esprimeva la speranza che tale documentazione fosse in grado di «dimostrare la correttezza di fondo» con cui aveva affrontato tale progetto nonostante le sue vicissitudini economiche e finanziarie.

14 Con lettera 6 febbraio 1998 la Commissione confermava alla Hitesys la sua richiesta di rimborso facendo valere che il contratto era terminato il 30 giugno 1995, che la società non aveva rispettato i suoi obblighi contrattuali in quanto non aveva prodotto le relazioni richieste nei tempi indicati nel contratto e per di più non aveva risposto alle lettere ed ai fax di sollecito. Di conseguenza, la Commissione dichiarava che non poteva tener conto, ai fini di un'eventuale riduzione della somma richiesta, di nessuno dei costi indicati dalla Hitesys nell'allegato alla sua lettera del 17 dicembre 1997.

15 Con lettera 20 aprile 1998 la Hitesys inviava alla Commissione la relazione tecnica finale.

16 Con lettera 14 luglio 1998 la Commissione confermava la propria richiesta di rimborso facendo nuovamente valere che la Hitesys non aveva rispettato le scadenze contrattuali relative alla presentazione delle relazioni sulla propria attività di ricerca e che la documentazione inviatale il 20 aprile 1998 non permetteva ai suoi servizi di modificare la decisione iniziale di richiesta di rimborso.

Il procedimento dinanzi alla Corte

17 Il ricorso della Commissione è stato regolarmente notificato alla Hitesys. Considerando che la Hitesys non ha presentato controricorso nei termini prescritti, la Commissione ha chiesto alla Corte di accogliere le sue conclusioni conformemente all'art. 94, n. 1, del regolamento di procedura della Corte.

18 Va effettivamente constatato in proposito che la Hitesys, ritualmente citata, non ha presentato nei termini prescritti il controricorso ai sensi dell'art. 40, n. 1, del regolamento di procedura. La Corte statuisce quindi in contumacia. Non essendovi alcun dubbio sulla ricevibilità del ricorso, spetta alla Corte, in conformità dell'art. 94, n. 2, del regolamento di procedura, accertare se le conclusioni della ricorrente appaiano fondate.

Nel merito

19 L'art. 8, n. 2, lett. d), delle condizioni generali disciplina la risoluzione del contratto per inadempimento. Esso dispone che, in caso di inadempimento da parte di uno o più contraenti di uno degli obblighi che loro incombono, la Commissione può, dopo aver invitato per iscritto la parte o le parti inadempienti a conformarvisi, ritenere il contratto risolto se, trascorso un mese dalla diffida ad adempiere, l'inadempimento persiste e se quest'ultimo non si giustifica per ragiovevoli motivi tecnici o economici.

20 In proposito, emerge dalle informazioni fornite dalla Commissione che la Hitesys ha inviato la prima relazione tecnica semestrale con sei mesi di ritardo e che alla data del 27 luglio 1995, cioè dopo la scadenza del termine finale di esecuzione del progetto di ricerca, non aveva ancora trasmesso né le relazioni tecniche per il periodo giugno-dicembre 1994, né la relazione tecnica definitiva, né i rendiconti finanziari relativi al periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995. La Hitesys ha trasmesso solo nel dicembre 1997 una relazione sui costi sostenuti dalla società per l'esecuzione di detto progetto ed ha inviato la relazione tecnica definitiva ancora dopo, con lettera 20 aprile 1998.

21 A buon diritto, quindi, la Commissione ha intimato alla Hitesys con fax 21 febbraio 1995 di cessare qualunque attività relativa alla realizzazione del progetto di ricerca. E' inoltre assodato che, nella lettera 27 luglio 1995, essa ha comunicato alla Hitesys di considerare che il contratto era scaduto il 30 giugno 1995 e che, nella lettera 3 settembre 1996, ha notificato a quest'ultima la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. d), delle condizioni generali.

22 Le omissioni constatate al punto 20 della presente sentenza non si possono giustificare per motivi tecnici o economici. La sola spiegazione fornita dalla Hitesys si riferisce alla crisi economica del gruppo cui la Irvin era collegata. Un motivo del genere non può essere invocato, in quanto si riferisce ad una situazione che riguarda la società interessata e non a problemi tecnici o economici relativi all'esecuzione del progetto di ricerca.

23 L'art. 8, n. 4, primo comma, delle condizioni generali prevede che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento su iniziativa della Commissione, quest'ultima può chiedere il rimborso degli importi effettivamente versati, nella misura in cui essa lo ritenga equo e ragionevole, con riguardo alla natura ed all'importanza dei lavori effettuati ed alla loro utilità per l'insieme del progetto.

24 Su tale aspetto, dalle informazioni fornite dalla Commissione risulta che l'8 dicembre 1993 essa aveva versato alla Irvin, le cui obbligazioni sono state riprese dalla Hitesys, un anticipo di ECU 200 000 e che la Irvin ne ha trattenuto la quota spettantele, cioè ECU 132 500. Viste le omissioni constatate al punto 20 della presente sentenza, la richiesta di rimborso dell'intera somma di ECU 132 500 appare ragionevole.

25 Vanno quindi accolte le conclusioni della Commissione quanto al rimborso dell'anticipo ricevuto dalla società le cui obbligazioni sono state riprese dalla Hitesys.

26 Per quanto concerne gli interessi di mora, va rilevato che l'art. 8, n. 4, secondo comma, delle condizioni generali prevede che l'importo da rimborsare possa essere maggiorato di interessi calcolati, a decorrere dalla data in cui il contraente ha ricevuto il pagamento, al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in ECU e pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese, aumentato di 2 punti percentuali.

27 La somma che la Hitesys deve versare alla Commissione in restituzione dell'anticipo ricevuto va quindi maggiorata di interessi di mora calcolati, conformemente all'art. 8, n. 4, secondo comma, delle condizioni generali, a decorrere dall'8 gennaio 1994, data presunta del ricevimento dell'anticipo e sino ad integrale pagamento del debito.

28 In applicazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), il riferimento all'ecu va sostituito con un riferimento all'euro al tasso di un euro per un ecu.

29 Occorre quindi condannare la Hitesys a pagare alla Commissione la somma di euro 132 500, maggiorata degli interessi di mora calcolati, conformemente all'art. 8, n. 4, secondo comma, delle condizioni generali, a decorrere dall'8 gennaio 1994 e sino ad integrale pagamento del debito.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

30 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della Hitesys e questa è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La Hitesys SpA è condannata a rimborsare alla Commissione delle Comunità europee la somma di euro 132 500, maggiorata degli interessi di mora calcolati, conformemente all'art. 8, n. 4, secondo comma, delle condizioni generali di cui all'allegato II del contratto JOU2-CT93-0417, a decorrere dall'8 gennaio 1994 e sino ad integrale pagamento del debito.

2) La Hitesys SpA è condannata alle spese.