1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti presentati innanzi al Tribunale - Irricevibilità - Contestazione dell'interpretazione o dell'applicazione del diritto comunitario fatta dal Tribunale - Ricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 49 e 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)]
2. Aiuti concessi dagli Stati - Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione - Aiuto individuale conforme alle condizioni del regime generale di aiuti - Aiuti esistenti - Obbligo di notifica - Insussistenza
[Trattato CE, art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e art. 93 (divenuto art. 88 CE)]
3. Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Decisione che dichiara provvedimenti esecutivi conformi alle condizioni fissate nella decisione di approvazione del regime generale di aiuti di Stato - Ricorso presentato dalle imprese concorrenti delle imprese beneficiarie - Ricevibilità
[Trattato CE, artt. 92 e 173, secondo comma (divenuti, in seguito a modifica, artt. 87 CE e 230, secondo comma, CE) e art. 93, nn. 2 e 3 (divenuto artt. 88, nn. 2 e 3, CE)]
4. Aiuti concessi dagli Stati - Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione - Aiuto individuale presentato come ricompreso nell'approvazione - Esame da parte della Commissione - Esame che può essere effettuato in qualsiasi momento
[Trattato CE, art. 93, n. 1 (divenuto art. 88, n. 1, CE)]
5. Aiuti concessi dagli Stati - Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione - Aiuto individuale presentato come ricompreso nell'approvazione - Esame da parte della Commissione - Valutazione effettuata principalmente con riferimento alla decisione di approvazione e in via subordinata alla luce del Trattato
[Trattato CE, art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e art. 93 (divenuto art. 88 CE)]
6. Agricoltura - Politica agricola comune - Zucchero - Aiuti concessi dalla Repubblica portoghese - Regolamento n. 1785/81 - Applicazione degli artt. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), 93 e 94 del Trattato CE (divenuti artt. 88 CE e 89 CE)
[Trattato CE, artt. 39, 42, 93 e 94 (divenuti artt. 33 CE, 36 CE, 88 CE e 89 CE), e artt. 43 e 92 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 37 CE e 87 CE); regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1785/81, artt. 24, 44 e 45, e (CE) n. 866/90, art. 16, n. 5; decisione della Commissione 94/173/CE, allegato, punto 2.8]
7. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo presentato per la prima volta nell'ambito dell'impugnazione - Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, artt. 42, n. 2, e 118)
8. Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento FEAOG - Regolamento n. 866/90 - Esame ai sensi degli artt. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) - Esclusione
[Trattato CE, art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e artt. 93, nn. 2 e 3, e 94 (divenuti artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 89 CE); regolamento (CE) del Consiglio n. 866/90, art. 16, nn. 3-5]
1. Non risponde ai requisiti di motivazione di cui all'art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia e all'art. 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi. Infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto della Corte, esula dalla competenza di questa.
Tuttavia, ove un ricorrente contesti l'interpretazione o l'applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un'impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare così l'impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d'impugnazione sarebbe privato di una parte di significato.
( v. punti 48-49 )
2. Gli aiuti individuali concessi in applicazione di un regime generale di aiuti approvato dalla Commissione e conformi alle condizioni di tale regime hanno il carattere di aiuti esistenti, che non necessitano di notifica. Dal momento che non sono notificati prima della loro attuazione, tali aiuti non richiedono un'espressa decisione della Commissione e la loro legittimità può essere valutata solo dinanzi al giudice nazionale.
( v. punto 60 )
3. Se la Commissione considera che tali misure individuali d'esecuzione di un regime generale di aiuti sono conformi alle condizioni stabilite dalla sua decisione di approvazione di tale regime che consentono di qualificarle come aiuti esistenti, esonerati in quanto tali da un obbligo di formale notifica e da un esame di compatibilità con gli artt. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE), essa non si limita a prendere atto del fatto che tali misure individuali hanno il carattere di aiuti esistenti. Essa rinuncia altresì, ritenendo tali misure ricomprese nella sua decisione, ad aprire il procedimento ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato. Orbene, imprese che avrebbero potuto intervenire in qualità di denuncianti nell'ambito di tale procedimento se la Commissione l'avesse avviato, sarebbero private di tale garanzia, se non avessero la possibilità di contestare dinanzi al Tribunale la valutazione effettuata dalla Commissione.
Pertanto, la circostanza che le misure individuali di esecuzione abbiano il carattere di aiuti esistenti non priva tuttavia le ricorrenti dell'interesse ad agire, poiché tali aiuti possono non rientrare nel campo di applicazione della decisione che approva il regime generale degli aiuti e tali imprese possono ottenere il rispetto delle garanzie processuali loro conferite ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato soltanto se hanno avuto la possibilità di contestare la decisione della Commissione dinanzi al giudice comunitario.
( v. punti 61-62 )
4. La Commissione non è privata, dopo aver adottato una decisione d'approvazione di un regime generale di aiuti, della possibilità di esaminare la compatibilità di un aiuto individuale con tale decisione. Un esame di questo tipo può essere effettuato in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 93, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 1, CE), segnatamente in caso di denunce che possono essere indirizzate alla Commissione.
( v. punto 76 )
5. La Commissione, quando si occupa di un aiuto individuale che si sostiene essere stato concesso in base ad un regime già autorizzato, non può esaminarlo direttamente rispetto al Trattato. Essa deve stabilire, prima dell'inizio di qualsiasi procedimento, se l'aiuto rientri nel regime generale e soddisfi le condizioni fissate dalla decisione di approvazione dello stesso. Se non procedesse in tal modo, la Commissione potrebbe, in occasione dell'esame di ciascun aiuto individuale, modificare la sua decisione di approvazione del regime di aiuti, la quale presupponeva già un esame alla luce dell'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), mettendo in tal modo a repentaglio i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.
( v. punto 83 )
6. Il regolamento n. 1785/81, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dispone all'art. 44 che gli artt. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), 93 e 94 del Trattato CE (divenuti artt. 88 CE e 89 CE) si applicano alla produzione e al commercio dello zucchero. La medesima disposizione precisa che tale norma generale si applica «[f]atte salve disposizioni contrarie del presente regolamento». L'art. 45 di questo regolamento stabilisce così che deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di politica agricola comune previsti dall'art. 39 del Trattato CE (divenuto art. 33 CE). Inoltre, l'art. 24 del medesimo regolamento è stato proprio modificato dall'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese affinché quest'ultimo Stato membro, nella parte continentale del suo territorio, possa beneficiare di una quota di produzione di zucchero. Da tali disposizioni si evince che il regolamento n. 1785/81, sebbene non autorizzi esso stesso il versamento di aiuti di Stato a un progetto destinato a utilizzare tale quota, non esclude affatto una simile possibilità.
Così, i testi che disciplinano le azioni di politica strutturale e regionale della Comunità prevedono la possibilità per la Comunità, nonché per la Repubblica portoghese, di accordare un sostegno finanziario a progetti d'investimento. Innanzi tutto, l'art. 16, n. 5, del regolamento n. 866/90, regolamento che si basa sugli artt. 42 del Trattato CE (divenuto art. 36 CE) e 43 del Trattato CE (divenuto art. 37 CE) e quindi è parte integrante della politica agricola comune, prevede la possibilità per gli Stati membri di concedere, al di fuori delle misure specificamente previste da tale regolamento, aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli alle condizioni di cui agli artt. 92-94 del Trattato. Inoltre, la decisione 94/173 dispone, al punto 2.8 dell'allegato, per quanto riguarda gli investimenti che possono beneficiare di interventi finanziari del FEAOG, sezione «orientamento», in deroga alla norma che esclude gli investimenti nel settore dello zucchero, che gli investimenti destinati a consentire l'utilizzazione della quota prevista dall'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese possono beneficiare di un finanziamento comunitario.
( v. punti 96, 97 e 100-102 )
7. Ai sensi dell'art. 118 del regolamento di procedura della Corte, l'art. 42, n. 2, del medesimo regolamento, che vieta in linea di principio la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, si applica al procedimento dinanzi alla Corte avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado. Nell'ambito di un siffatto ricorso la competenza della Corte è quindi limitata alla valutazione della soluzione giuridica fornita dal Tribunale dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado.
( v. punto 112 )
8. Il regolamento n. 866/90, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, individua le condizioni alle quali il FEAOG, sezione «orientamento», contribuisce agli obiettivi di coesione regionale della politica agricola comune. Esso impone come regola generale di principio, all'art. 16, nn. 3 e 4, che gli Stati membri interessati dai progetti d'investimento ammissibili a questo Fondo devono impegnarsi, come i beneficiari del Fondo, a partecipare al finanziamento degli investimenti selezionati dalla Commissione per un intervento del FEAOG. I cofinanziamenti versati dagli Stati membri sono pertanto non soltanto autorizzati, ma addirittura imposti dal citato regolamento.
L'art. 16, n. 5, del regolamento n. 866/90, il quale dispone che gli Stati membri possono adottare misure di aiuto le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle in esso previste o i cui importi superino i massimali in esso previsti, purché tali misure siano adottate in conformità degli artt. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), 93 e 94 del Trattato CE (divenuti artt. 88 CE e 89 CE), non riguarda dunque le partecipazioni finanziarie nazionali imposte dall'art. 16, nn. 3 e 4, di tale regolamento, ma, piuttosto, gli aiuti che gli Stati membri desiderano erogare, al di là della loro partecipazione obbligatoria ai progetti d'investimento ammissibili ai sensi del FEAOG, sezione «orientamento».
Ne consegue che il Tribunale non ha applicato erroneamente il diritto comunitario ritenendo che il finanziamento comunitario da parte di uno Stato membro in favore di un progetto d'investimento ammissibile ai sensi del FEAOG, sezione «orientamento», debba essere valutato nell'ambito proprio dell'azione comune intrapresa in applicazione del regolamento n. 866/90 e non possa essere esaminato alla luce degli artt. 92 e 93 del Trattato.
( v. punti 121-123 )