61999J0315

Sentenza della Corte del 10 luglio 2001. - Ismeri Europa Srl contro Corte dei conti delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Programmi MED - Relazione speciale n. 1/96 della Corte dei conti - Principio del contraddittorio - Indicazione nominativa di terzi - Necessità e proporzionalità. - Causa C-315/99 P.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-05281


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi informativi - Esclusione, salvo il caso di snaturamento

2. Diritto comunitario - Principi - Diritti della difesa - Principio del contraddittorio - Rispetto nell'ambito dell'adozione e della pubblicazione delle relazioni della Corte dei conti

3. Corte dei conti - Relazioni - Indicazione nominativa di terzi in una relazione - Presupposti - Controllo da parte del giudice comunitario - Portata

Massima


1. Il Tribunale è il solo giudice dell'eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probante o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che sfugge al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l'inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti inseriti nel fascicolo.

( v. punto 19 )

2. Il principio del contraddittorio è un principio generale del diritto di cui la Corte di giustizia assicura il rispetto. Esso si applica ad ogni procedura che possa sfociare in una decisione di un'istituzione comunitaria che pregiudichi sensibilmente gli interessi di una persona.

Sebbene l'adozione e la pubblicazione delle relazioni della Corte dei conti non siano decisioni che incidono direttamente sui diritti delle persone in esse menzionate, esse possono avere per queste persone conseguenze tali che gli interessati devono essere messi in condizione di esprimere osservazioni sui punti delle dette relazioni che li riguardano nominativamente, prima che siano definitivamente adottate.

( v. punti 28-29 )

3. Circostanze particolari, che possono riguardare la gravità dei fatti o il rischio di confusione pregiudizievole per gli interessi dei terzi, sono tali da permettere alla Corte dei conti di indicare nominativamente, nelle sue relazioni, persone che non sono in linea di principio soggette al suo controllo, a condizione che tali persone beneficino del principio del contraddittorio.

Spetta al giudice comunitario, investito di un ricorso, valutare in un caso del genere se l'indicazione nominativa fosse necessaria e proporzionata allo scopo perseguito con la pubblicazione della relazione. Il controllo complessivo che esso esercita a tale riguardo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti, che non è soggetta al controllo del giudice dell'impugnazione, salvo in caso di inesattezza materiale degli accertamenti effettuati o di snaturamento degli elementi del fascicolo.

( v. punti 40-41 )

Parti


Nel procedimento C-315/99 P,

Ismeri Europa Srl, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti S. Ristuccia e G-L. Tosato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 15 giugno 1999, nella causa T-277/97, Ismeri Europa/Corte dei conti (Racc. pag. II-1825),

procedimento in cui l'altra parte è:

Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J.-M. Stenier, J. Inghelram e P. Giusta, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE,

composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. C.W.A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 20 marzo 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 maggio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 24 agosto 1999, la Ismeri Europa Srl (in prosieguo: la «Ismeri») ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 15 giugno 1999, causa T-277/97, Ismeri Europa/Corte dei conti (Racc. pag. II-1825; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno che essa avrebbe subito a seguito delle critiche formulate nei suoi confronti nella relazione speciale n. 1/96 della Corte dei conti, del 30 maggio 1996, sui programmi MED (GU C 240, pag. 1; in prosieguo: la «relazione n. 1/96»).

2 Nella detta relazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 19 agosto 1996, la Corte dei conti ha formulato diverse critiche alla gestione dei programmi MED, mettendo specificamente in evidenza confusioni di interessi nel sistema generale di gestione. Essa ha in particolare constatato che, dei quattro membri del consiglio di amministrazione dell'Agence pour les réseaux transméditerranéens (Agenzia per le reti transmediterranee, in prosieguo: l'«ARTM»), associazione senza scopo di lucro di diritto belga creata dalla Commissione per assicurare la gestione amministrativa e finanziaria dei programmi MED, due erano dirigenti di uffici di assistenza tecnica che avevano beneficiato dell'aggiudicazione di appalti per il controllo dei programmi che essi avevano contribuito ad elaborare nell'ambito del consiglio di amministrazione dell'ARTM. La Ismeri è uno dei due uffici di assistenza tecnica indicati a tale titolo nella relazione n. 1/96.

3 Il 31 gennaio 1997, la Ismeri ha scritto alla Corte dei conti per comunicarle le sue osservazioni sulla relazione n. 1/96 e chiederle di rettificare i punti di questa relazione che la concernevano. La Corte dei conti ha risposto, con lettera del 7 marzo 1997, che confermava i suoi rilievi iniziali e si è rifiutata di pubblicare la rettifica richiesta.

4 Il 17 luglio 1997, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla relazione n. 1/96 (GU C 286, pag. 263) che riprendeva i rilievi della Corte dei conti, sottolineando l'esemplarità del caso ed invitando la Commissione ad adottare misure energiche per evitare il ripresentarsi di situazioni analoghe.

5 Il 20 ottobre 1997, la Ismeri ha adito il Tribunale, chiedendo il risarcimento del danno arrecato alla sua reputazione e del danno derivante dalla risoluzione dei contratti e dal lucro cessante, che essa avrebbe subito in seguito alla pubblicazione della relazione n. 1/96. La ricorrente chiedeva parimenti al Tribunale di disporre l'audizione di alcuni testimoni a titolo di misura istruttoria.

La sentenza impugnata

6 Dopo aver respinto diversi motivi di irricevibilità sollevati dalla Corte dei conti (punti 25-94 della sentenza impugnata), il Tribunale ha risposto, con una motivazione bipartita, alle censure di merito della ricorrente.

7 Innanzi tutto, sulla violazione del principio del contraddittorio, il Tribunale ha ricordato che, per far sorgere la responsabilità della Comunità, non basta che sia stato commesso un illecito, ma è necessario anche che venga fornita la prova di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno lamentato (punto 100 della sentenza impugnata).

8 Ora, il Tribunale ha dichiarato che, anche qualora la ricorrente fosse stata invitata a far valere il suo punto di vista sulla relazione n. 1/96 prima dell'adozione e della pubblicazione di tale documento, la Corte dei conti non ne avrebbe modificato il contenuto. Per pervenire a questa conclusione esso si è fondato sulla circostanza che la Ismeri ha formulato le sue osservazioni circa l'esattezza di alcuni passaggi della relazione n. 1/96 nella sua lettera del 31 gennaio 1997 e che la Corte dei conti ha confutato ognuna di queste osservazioni nella sua risposta del 7 marzo seguente, informando la ricorrente che la detta relazione non sarebbe stata rettificata. Secondo il Tribunale, essa avrebbe parimenti mantenuto i termini incriminati della relazione n. 1/96 se le osservazioni della Ismeri le fossero state sottoposte non dopo, ma prima dell'adozione del documento (punti 101-104 della sentenza impugnata).

9 Il Tribunale ha di conseguenza respinto il motivo senza rispondere alla questione se la ricorrente potesse o meno avvalersi dinanzi alla Corte dei conti del principio del contraddittorio per ottenere il diritto di essere ascoltata prima dell'adozione della relazione n. 1/96 (punto 105 della sentenza impugnata).

10 In secondo luogo, riguardo al carattere diffamatorio delle critiche contenute nella relazione n. 1/96 nei confronti della Ismeri, il Tribunale ha dichiarato che la Corte dei conti poteva, in alcuni casi, essere indotta ad indicare terzi direttamente implicati in gravi disfunzioni delle istituzioni comunitarie (punto 109 della sentenza impugnata). Le osservazioni effettuate in un caso del genere relativamente agli interessati sarebbero tali da implicare la responsabilità per illecito della Comunità se i fatti sui quali sono basate fossero riportati in modo inesatto o scorrettamente interpretati. Il Tribunale eserciterebbe un controllo pieno su tale punto (punto 110 della sentenza impugnata).

11 Per quanto riguarda la prima censura specifica di diffamazione, riguardante la confusione di interessi, il Tribunale ha dichiarato che la Corte dei conti era tenuta, senza doversi pronunciare sull'esistenza o l'assenza di dolo da parte della ricorrente, a segnalare la disfunzione obiettiva che ha permesso all'Ismeri di esercitare un'influenza sul processo decisionale in seno all'ARTM e quindi di favorire, con la sua posizione e con quella del suo dirigente, i suoi interessi privati. Secondo il Tribunale, questi fatti riflettevano di per sé soli una situazione di confusione di interessi e la Corte dei conti non avrebbe commesso illecito nel denunciarli (punti 112-124 della sentenza impugnata).

12 Per quanto riguarda la seconda censura, riguardante la resistenza della ricorrente alle richieste della Commissione dirette a far sì che i dirigenti degli uffici di assistenza tecnica abbandonassero il consiglio d'amministrazione dell'ARTM, il Tribunale ha dichiarato che i fatti descritti nella relazione n. 1/96 erano materialmente accertati ed erano stati correttamente interpretati, dato che le dimissioni del dirigente della Ismeri erano avvenute ben due anni dopo la richiesta della Commissione ed erano state subordinate a condizioni successive di aggiudicazione di appalti e di scelta del successore (punti 126-143 della sentenza impugnata).

13 Per quanto concerne la terza censura, secondo la quale la Corte dei conti avrebbe omesso di tener conto dei risultati positivi del lavoro a cui aveva contribuito la ricorrente, il Tribunale ha sottolineato che questo non era un criterio che potesse mettere in discussione la pertinenza dei rilievi effettuati dalla convenuta nell'ambito di sua competenza, che è quello della gestione finanziaria (punti 144-147 della sentenza impugnata).

14 Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso (punto 148 della sentenza impugnata).

Il ricorso d'impugnazione

15 La Ismeri conclude che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata, accogliere le sue conclusioni presentate in primo grado e condannare la Corte dei conti alle spese tanto del procedimento dinanzi al Tribunale quanto di quello dinanzi alla Corte. Essa enuncia a tal fine sei motivi di gravame.

16 La Corte dei conti conclude che la Corte voglia respingere l'impugnazione e condannare la Ismeri alle spese.

Sul primo motivo, relativo ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale, consistenti nell'omessa statuizione sull'istanza di audizione di testimoni e nell'incompletezza dell'istruttoria

17 La Ismeri sostiene che la sua istanza di audizione di testimoni costituiva un punto autonomo delle sue conclusioni sul quale il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi nella sentenza impugnata. Essa aggiunge che il relativo rigetto implicito del Tribunale è prova di un'istruttoria incompleta della causa poiché il Tribunale, sebbene abbia dichiarato di avere dubbi sulla credibilità di alcuni documenti, si è infine basato sulla versione dei fatti contenuta nella relazione n. 1/96.

18 La Corte dei conti replica che la scelta degli elementi di prova da parte del Tribunale rientra nella sua valutazione insindacabile e, in subordine, che l'istruttoria era completa. D'altronde, il giudice comunitario non sarebbe tenuto a indicare in una sentenza i motivi di rigetto di un'istanza di misura istruttoria come l'audizione di testimoni.

19 Il Tribunale, a tal riguardo, è il solo giudice della eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probante o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che, secondo una costante giurisprudenza, sfugge al controllo della Corte nell'ambito di un ricorso di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l'inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti inseriti nel fascicolo (sentenza 4 marzo 1999, causa C-119/97 P, Ufex e a./Commissione, Racc. pag. I-1341, punto 66, e ordinanza 14 ottobre 1999, causa C-437/98 P, Infrisa/Commissione, Racc. pag. I-7145, punto 34).

20 Nessuna indicazione fornita nell'ambito del presente ricorso di impugnazione autorizza a pensare che questo sia avvenuto nella fattispecie. Di conseguenza, non può essere contestato al Tribunale di non aver risposto esplicitamente, nella sua sentenza, all'istanza della Ismeri diretta all'audizione di testimoni.

21 Il primo motivo deve essere quindi respinto.

Sul secondo motivo, relativo ad una violazione del principio del contraddittorio, e sul terzo motivo, relativo all'omessa statuizione sull'asserita violazione di tale principio

22 Con il suo secondo motivo, la Ismeri contesta in sostanza al Tribunale di essersi fondato, nella sentenza impugnata, sulla circostanza che la Corte dei conti ha rifiutato di modificare la relazione n. 1/96 nel senso auspicato dalla ricorrente dopo la sua pubblicazione, per dedurne che essa avrebbe agito nello stesso modo anche se la Ismeri avesse potuto presentare le proprie osservazioni prima dell'adozione della detta relazione.

23 Ora, il rispetto del principio del contraddittorio, che impone di sentire gli interessati prima dell'adozione di una decisione che li riguarda, costituirebbe una condizione fondamentale per l'esercizio di un potere discrezionale da parte di un'autorità pubblica. Tale condizione si imporrebbe, ai sensi dell'art. 206 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 276 CE), sia nei confronti delle istituzioni comunitarie sia nei confronti degli altri soggetti di diritto sottoposti al controllo della Corte dei conti. Essa sarebbe anche un elemento necessario della procedura di discarico dinanzi al Parlamento europeo.

24 La Corte dei conti ricorda che i tre requisiti per dichiarare accertata la responsabilità extracontrattuale della Comunità, tra i quali figura l'esistenza di un nesso causale tra un illecito ed un danno, sono cumulativi e che il Tribunale non era tenuto a pronunciarsi sugli altri due requisiti se riteneva che uno di essi fosse mancante. Essa ritiene irricevibile, poiché non costituisce una censura diretta contro la sentenza impugnata, e, in subordine, infondato l'argomento secondo cui un terzo chiamato in causa dovrebbe avere lo stesso diritto di essere ascoltato che ha un'istituzione controllata.

25 Con il suo terzo motivo, la Ismeri riprende in sostanza il motivo precedente contestando al Tribunale di avere eluso la questione, centrale secondo la ricorrente, del carattere illecito della mancata applicazione al caso di specie del principio del contraddittorio. La convenuta replica facendo valere gli stessi argomenti dedotti per il secondo motivo.

26 Questi due motivi, che occorre esaminare insieme, si dirigono contro il ragionamento con il quale il Tribunale, ai punti 100-105 della sentenza impugnata, ha respinto il motivo relativo ad una violazione del principio del contraddittorio «senza che sia necessario accertare se nella fattispecie la ricorrente potesse o meno avvalersi di tale principio».

27 Occorre notare che la Corte dei conti non è tenuta, in base alle disposizioni che regolano la sua procedura, né a sottoporre a terzi i suoi progetti di relazione alle stesse condizioni che essa deve rispettare nei confronti delle istituzioni comunitarie, né a pubblicare, in seguito alle sue relazioni, le risposte degli interessati. La procedura prevista agli artt. 188 C, n. 4, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 248, n. 4, CE) e 206 del Trattato ha infatti lo scopo di contribuire a migliorare la gestione finanziaria della Comunità con la trasmissione delle relazioni alle istituzioni e l'elaborazione delle loro risposte. Ora, l'invito a terzi a partecipare a tale procedura non può contribuire all'obiettivo perseguito.

28 Tuttavia, il principio del contraddittorio è un principio generale del diritto di cui la Corte di giustizia assicura il rispetto. Esso si applica ad ogni procedura che possa sfociare in una decisione di un'istituzione comunitaria che pregiudichi sensibilmente gli interessi di una persona (v. in particolare, in tal senso, sentenza 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint/Commissione, Racc. pag. 1063, punto 15).

29 Sebbene l'adozione e la pubblicazione delle relazioni della Corte dei conti non siano decisioni che incidono direttamente sui diritti delle persone in esse menzionate, esse possono avere per queste persone conseguenze tali che gli interessati devono essere messi in condizione di esprimere osservazioni sui punti delle dette relazioni che li riguardano nominativamente, prima che esse siano definitivamente adottate.

30 Poiché la Corte dei conti aveva omesso di invitare la Ismeri ad esprimere il suo punto di vista sui passaggi che la concernevano, che si prevedeva di inserire nella relazione n. 1/96, da ciò consegue che la procedura di adozione di tale relazione è inficiata da una violazione del principio del contraddittorio.

31 Tale violazione non ha potuto essere compensata dall'opportunità di cui ha disposto la ricorrente di far pervenire le sue osservazioni alla Corte dei conti dopo la pubblicazione della relazione n. 1/96. Va da sé, infatti, che un'istituzione è naturalmente più disposta ad accettare commenti prima di avere adottato la sua posizione definitiva che dopo la pubblicazione di quest'ultima, dato che il riconoscimento della fondatezza delle critiche dopo la pubblicazione la obbligherebbe a ricredersi adottando una rettifica.

32 Per la stessa ragione non si può dedurre dalla sola circostanza che la Corte dei conti ha confutato, il 7 marzo 1997, le critiche mosse dalla Ismeri il 31 gennaio 1997 alla relazione n. 1/96, pubblicata il 19 agosto 1996, che essa avrebbe necessariamente agito nello stesso modo se le critiche fossero state formulate prima dell'adozione di tale relazione, il 30 maggio 1996.

33 Risulta invece dal complesso delle circostanze della causa quali sono state esaminate dal Tribunale, e in particolare dalla flagrante e grave inosservanza delle regole di buona gestione costituita dalla presenza protratta in seno al consiglio d'amministrazione dell'ARTM di persone che rappresentavano interessi privati direttamente coinvolti dalle deliberazioni di questo organo, che l'audizione della Ismeri non avrebbe in alcun caso potuto far cambiare parere alla Corte dei conti sull'opportunità di indicare nominativamente tale società nella sua relazione n. 1/96 o sui termini utilizzati a suo riguardo.

34 Ne consegue che, nel caso di specie, l'illiceità commessa non ha potuto influenzare il contenuto della relazione n. 1/96 e che, di conseguenza, non esiste alcun nesso di causalità tra l'omessa audizione preventiva della Ismeri e il danno che essa ritiene di avere subito a causa della pubblicazione della detta relazione.

35 La Ismeri non ha, quindi, fondate ragioni per lamentarsi del fatto che il Tribunale ha respinto il suo motivo relativo alla violazione del principio del contraddittorio.

36 Il secondo ed il terzo motivo devono quindi essere respinti.

Sul quarto motivo, relativo ad una violazione del diritto comunitario e ad una motivazione insufficiente relativamente all'asserita diffamazione

37 La Ismeri fa valere che il Tribunale a torto e senza motivazione ha concluso per l'insussistenza della diffamazione, mentre la pubblicazione di indicazioni nominative concernenti un terzo, con riferimenti ad eventuali azioni penali, sarebbe in contrasto, senza motivo, in primo luogo, con la regola dell'anonimato ammessa, salvo in casi eccezionali, dal Tribunale, in secondo luogo, con il principio di riservatezza, che, a norma dei principi generali del diritto, deve prevalere nel momento in cui si promuove un'azione penale, e, in terzo luogo, con il principio di proporzionalità, che impone alle istituzioni comunitarie di non danneggiare la posizione soggettiva dei singoli più di quanto non sia necessario per conseguire l'obiettivo che esse perseguono.

38 Secondo la Corte dei conti, i motivi sarebbero irricevibili in quanto non direttamente rivolti contro il ragionamento giuridico seguito dal Tribunale. In subordine, la convenuta sottolinea che, in presenza di una grave disfunzione in cui la Ismeri era coinvolta, il Tribunale ha riconosciuto a ragion veduta necessaria, e quindi proporzionata, l'indicazione di persone in capo alle quali sussisteva l'evidenziata confusione di interessi. Il riferimento della Ismeri ad un ipotetico principio di riservatezza sarebbe, comunque, nuovo.

39 Dal punto 109 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha riconosciuto che la Corte dei conti poteva essere indotta, in via eccezionale, e soprattutto in caso di una disfunzione grave che incideva seriamente sulla liceità e sulla regolarità delle entrate o delle spese o sulle esigenze di una sana gestione finanziaria, a denunciare i fatti constatati in maniera completa e quindi ad indicare nominativamente terzi direttamente implicati. Secondo il Tribunale, una tale indicazione, giustificata dalla preoccupazione di un'esecuzione efficace dei compiti di controllo della Corte dei conti, può risultare particolarmente necessaria quando l'anonimato rischia di far sorgere dubbi sull'identità delle persone implicate.

40 Occorre ammettere, come ha fatto il Tribunale, che circostanze particolari, che possono riguardare la gravità dei fatti o il rischio di confusione pregiudizievole per gli interessi dei terzi, sono tali da permettere alla Corte dei conti di indicare nominativamente, nelle sue relazioni, persone che non sono in linea di principio soggette al suo controllo, a condizione che tali persone beneficino, come sottolineato ai punti 28 e 29 della presente sentenza, del principio del contraddittorio.

41 Spetta al giudice comunitario, investito di un ricorso, valutare in un caso del genere se l'indicazione nominativa fosse necessaria e proporzionata allo scopo perseguito con la pubblicazione della relazione. Il controllo complessivo che esso esercita a tal riguardo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti, che non è soggetta al controllo del giudice dell'impugnazione, salvo in caso di inesattezza materiale degli accertamenti effettuati o di snaturamento degli elementi del fascicolo.

42 Pertanto, la valutazione con la quale il Tribunale ha riconosciuto che la Corte dei conti aveva potuto lecitamente fare espressa menzione della Ismeri nella sua relazione n. 1/96 e in particolare richiamare, al punto 57 della detta relazione, l'esame avviato dalla Commissione della eventuale necessità di promuovere un'azione penale esula dal controllo della Corte, in quanto nessuna circostanza dedotta nell'ambito del presente ricorso permette di concludere nel senso di uno snaturamento degli elementi del fascicolo da parte del Tribunale o di un'inesattezza materiale dei suoi accertamenti.

43 Il quarto motivo deve essere quindi respinto.

Sul quinto motivo, relativo ad un travisamento dei fatti, all'insufficienza della motivazione e ad una erronea qualificazione giuridica circa la «confusione di interessi»

44 La ricorrente sostiene che, concludendo per la confusione di interessi in capo alla Ismeri, il Tribunale ha travisato i fatti del caso di specie. Essa sottolinea, in successione, che l'ARTM, nel cui consiglio di amministrazione sedeva un suo dirigente, non aveva potere decisionale nell'aggiudicazione degli appalti agli uffici di assistenza tecnica, che la decisione di aggiudicare i due soli appalti conclusi con la Ismeri sui quali si fonda la relazione n. 1/96 è stata adottata dalla Commissione e che la «fase sperimentale» dei programmi MED, che giustificava le aggiudicazioni di un contratto di appalto a trattativa privata, si è protratta oltre la costituzione dell'ARTM.

45 La ricorrente aggiunge che la nozione di «confusione d'interessi», utilizzata senza riferimento alle intenzioni degli interessati, è priva di significato in diritto e inidonea a giustificare una qualsivoglia qualificazione della situazione.

46 La Corte dei conti sostiene che, in assenza di uno snaturamento degli elementi del fascicolo o di un'inesattezza materiale, gli argomenti relativi ai poteri dell'ARTM, al ruolo della Commissione e alla durata della «fase sperimentale» non sono altro che un'irricevibile invito a riconsiderare gli accertamenti in fatto operati in primo grado. Quanto alla discussione sulla nozione di «confusione di interessi», che sarebbe solo la riproposizione di un argomento già presentato in primo grado, essa non sarebbe né ricevibile né fondata, dato che il Tribunale ha chiaramente definito cosa si debba intendere con tale nozione.

47 Occorre constatare, in primo luogo, che, nell'ambito del controllo sulla gestione finanziaria delle istituzioni e degli organi comunitari che esercita la Corte dei conti, la nozione di «confusione di interessi», definita dal Tribunale al punto 112 della sentenza impugnata, come «il fatto che ad una persona che contribuisce a valutare e a selezionare le offerte di un appalto pubblico sia attribuito tale appalto», è pertinente, utile e caratteristica di una disfunzione grave dell'istituzione o dell'organo interessato.

48 La valutazione del Tribunale secondo cui i fatti di cui esso era investito davano luogo a una situazione di confusione di interessi rientra, in secondo luogo, nella valutazione insindacabile dei fatti da parte del giudice del merito. Poiché, nell'ambito del presente ricorso di impugnazione, non è stata evidenziata nella sentenza impugnata alcuna inesattezza materiale degli accertamenti o alcuno snaturamento degli elementi del fascicolo, tale valutazione esula dal controllo della Corte.

49 Il quinto motivo deve essere quindi respinto.

Sul sesto motivo, relativo ad un travisamento dei fatti e all'insufficienza della motivazione a proposito della resistenza opposta dalla Ismeri alla richiesta di dimissioni del suo dirigente dal consiglio di amministrazione dell'ARTM

50 La Ismeri afferma che il Tribunale non poteva limitarsi a mettere in dubbio la credibilità di un documento ritenuto atto a dimostrare che la Commissione aveva rinunciato a chiedere le dimissioni di un suo dirigente dal consiglio di amministrazione dell'ARTM. La ricorrente contesta parimenti il ragionamento con cui il Tribunale ha accertato che le dimissioni sono infine avvenute al termine di un lungo negoziato sulle aggiudicazioni degli appalti e sulla proposta di candidati alla sostituzione.

51 La Corte dei conti non riscontra in tali constatazioni elementi che permettano di concludere nel senso di uno snaturamento dei fatti che da solo permetterebbe di rimettere in discussione la valutazione del Tribunale.

52 La discussione avviata dalla Ismeri, nell'ambito della presente impugnazione, sull'interpretazione del processo verbale della riunione del 21 gennaio 1994 del consiglio di amministrazione dell'ARTM e sulle condizioni poste dalla Ismeri per le dimissioni del suo dirigente dal consiglio di amministrazione di tale agenzia non ha permesso di evidenziare, nella motivazione della sentenza impugnata, alcuna inesattezza materiale né alcuno snaturamento degli elementi del fascicolo.

53 Il sesto motivo costituisce, di conseguenza, un invito a riconsiderare la valutazione dei fatti data dal Tribunale, la quale non può costituire oggetto di impugnazione.

54 Il sesto motivo deve quindi essere dichiarato irricevibile.

55 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso d'impugnazione deve essere integralmente respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

56 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Corte dei conti ne ha fatto domanda, la Ismeri, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Ismeri Europa Srl è condannata alle spese.