Parole chiave
Massima

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1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Interpretazione del diritto comunitario in un contesto nel quale esso non è applicabile direttamente - Ricevibilità, nel caso di specie, delle questioni sollevate

(Art. 234 CE; direttiva del Consiglio 78/660/CEE)

2. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Società - Direttiva 78/660 - Conti annuali di taluni tipi di società - Accantonamento per il rischio derivante da un impegno che figura in calce allo stato patrimoniale - Possibilità di iscrizione nel passivo del bilancio - Presupposto - Valutazione delle voci dell'attivo e del passivo - Possibilità di una valutazione globale - Presupposto

[Direttiva del Consiglio 78/660, artt. 14, 20, n. 1, e 31, n. 1, lett. e)]

3. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Società - Direttiva 78/660 - Conti annuali di taluni tipi di società - Principio della valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo alla data della chiusura del bilancio - Rimborso dopo questa data di un credito che ha costituito oggetto di un accantonamento per i rischi derivanti dal credito medesimo - Rivalutazione retroattiva - Insussistenza di un obbligo in tal senso - Presupposto

[Direttiva del Consiglio 78/660, art. 31, n. 1, lett. c) e b)]

Massima

1. Delle questioni pregiudiziali proposte nell'ambito di una controversia relativa alla valutazione dell'accantonamento per eventuali perdite derivanti dalla subpartecipazione di un istituto di credito al rischio di mancato rimborso di un credito e vertenti sull'interpretazione della quarta direttiva 78/660, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, sono ricevibili - nonostante che, alla data dei fatti di cui alla causa principale, gli Stati membri non fossero tenuti ad applicare le disposizioni della quarta direttiva ai conti annuali di un ente come quello di cui trattasi, che la normativa nazionale diretta a recepire la quarta direttiva non abbia riprodotto testualmente i principi da questa enunciati e che la normativa sui bilanci fiscali, basandosi solo indirettamente su detta normativa nazionale di recepimento, trasponga la quarta direttiva al di fuori del contesto da questa previsto - quando sussistono i seguenti elementi:

- i problemi d'interpretazione del diritto comunitario che il giudice nazionale intende risolvere si riferiscono essenzialmente all'orientamento contabile prescritto dalla quarta direttiva;

- successivamente ai fatti sui quali verte la causa principale le disposizioni di cui trattasi sono state applicate, senza modifiche, ad enti come quello in causa e le questioni pregiudiziali non sono pertanto né generiche né ipotetiche;

- nella normativa nazionale nulla osta al pieno rispetto, per la compilazione dei conti annuali di enti del genere, dello scopo, dei principi e delle norme della predetta direttiva.

( v. punti 78, 90-92, 94, dispositivo 1 )

2. La quarta direttiva 78/660, concernente i conti annuali di taluni tipi di società, non esclude l'iscrizione nel passivo del bilancio, ai sensi del suo art. 20, n. 1, di un accantonamento destinato a coprire eventuali perdite o debiti derivanti da un impegno che figura in calce allo stato patrimoniale in forza dell'art. 14 della detta direttiva, purché la perdita o il debito di cui trattasi possano essere qualificati, alla data di chiusura del bilancio, come «probabili o certi». La valutazione circa la sussistenza di questo presupposto compete al giudice nazionale.

L'art. 31, n. 1, lett. e), della stessa direttiva, a norma del quale gli elementi delle voci dell'attivo e del passivo devono essere valutati separatamente, non esclude che, per garantire il rispetto dei principi della prudenza e del quadro fedele della situazione patrimoniale, il modo di valutazione più adeguato sia quello consistente nel procedere ad una valutazione globale di tutti gli elementi pertinenti. In mancanza di precisazioni nella direttiva - che si limita ad enunciare principi generali senza cercare di disciplinare tutte le possibili applicazioni di questi - la valutazione dei criteri pertinenti è retta dal diritto nazionale, letto eventualmente alla luce delle norme contabili internazionali (IAS), sempreché i principi generali sanciti da detta direttiva siano pienamente rispettati.

( v. punti 112, 116, 118-119, dispositivo 2 )

3. In forza dell'art. 31, n. 1, lett. c), sub bb), della quarta direttiva 78/660, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, occorre tener conto, ai fini della valutazione delle voci che figurano nei conti annuali, di tutti i rischi prevedibili e delle eventuali perdite venuti in essere nel corso dell'esercizio o di un esercizio anteriore. La data pertinente per la valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo è quindi, in via di principio, la data della chiusura del bilancio.

A questo proposito, il rimborso di un credito che è avvenuto dopo la data di chiusura del bilancio non costituisce un fatto che necessita una rideterminazione retroattiva del valore di un accantonamento destinato a coprire i rischi inerenti a detto credito e iscritto nel passivo del bilancio. Tuttavia, il rispetto del principio del quadro fedele della situazione patrimoniale richiede che sia fatta menzione nei conti annuali della scomparsa del rischio cui si riferisce l'accantonamento.

( v. punti 121, 126, dispositivo 3 )