61999J0306

Sentenza della Corte del 7 gennaio 2003. - Banque internationale pour l'Afrique occidentale SA (BIAO) contro Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Hamburg - Germania. - Quarta direttiva 78/660/CEE - Conti annuali di taluni tipi di società - Competenza della Corte ad interpretare il diritto comunitario in un contesto in cui non è applicabile direttamente - Accantonamenti per il rischio derivante da una garanzia di credito - Presa in considerazione della situazione individuale del debitore e dello Stato in cui quest'ultimo è stabilito - Data in cui il rischio deve o può essere valutato e iscritto nel bilancio. - Causa C-306/99.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-00001


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Interpretazione del diritto comunitario in un contesto nel quale esso non è applicabile direttamente - Ricevibilità, nel caso di specie, delle questioni sollevate

(Art. 234 CE; direttiva del Consiglio 78/660/CEE)

2. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Società - Direttiva 78/660 - Conti annuali di taluni tipi di società - Accantonamento per il rischio derivante da un impegno che figura in calce allo stato patrimoniale - Possibilità di iscrizione nel passivo del bilancio - Presupposto - Valutazione delle voci dell'attivo e del passivo - Possibilità di una valutazione globale - Presupposto

[Direttiva del Consiglio 78/660, artt. 14, 20, n. 1, e 31, n. 1, lett. e)]

3. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Società - Direttiva 78/660 - Conti annuali di taluni tipi di società - Principio della valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo alla data della chiusura del bilancio - Rimborso dopo questa data di un credito che ha costituito oggetto di un accantonamento per i rischi derivanti dal credito medesimo - Rivalutazione retroattiva - Insussistenza di un obbligo in tal senso - Presupposto

[Direttiva del Consiglio 78/660, art. 31, n. 1, lett. c) e b)]

Massima


1. Delle questioni pregiudiziali proposte nell'ambito di una controversia relativa alla valutazione dell'accantonamento per eventuali perdite derivanti dalla subpartecipazione di un istituto di credito al rischio di mancato rimborso di un credito e vertenti sull'interpretazione della quarta direttiva 78/660, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, sono ricevibili - nonostante che, alla data dei fatti di cui alla causa principale, gli Stati membri non fossero tenuti ad applicare le disposizioni della quarta direttiva ai conti annuali di un ente come quello di cui trattasi, che la normativa nazionale diretta a recepire la quarta direttiva non abbia riprodotto testualmente i principi da questa enunciati e che la normativa sui bilanci fiscali, basandosi solo indirettamente su detta normativa nazionale di recepimento, trasponga la quarta direttiva al di fuori del contesto da questa previsto - quando sussistono i seguenti elementi:

- i problemi d'interpretazione del diritto comunitario che il giudice nazionale intende risolvere si riferiscono essenzialmente all'orientamento contabile prescritto dalla quarta direttiva;

- successivamente ai fatti sui quali verte la causa principale le disposizioni di cui trattasi sono state applicate, senza modifiche, ad enti come quello in causa e le questioni pregiudiziali non sono pertanto né generiche né ipotetiche;

- nella normativa nazionale nulla osta al pieno rispetto, per la compilazione dei conti annuali di enti del genere, dello scopo, dei principi e delle norme della predetta direttiva.

( v. punti 78, 90-92, 94, dispositivo 1 )

2. La quarta direttiva 78/660, concernente i conti annuali di taluni tipi di società, non esclude l'iscrizione nel passivo del bilancio, ai sensi del suo art. 20, n. 1, di un accantonamento destinato a coprire eventuali perdite o debiti derivanti da un impegno che figura in calce allo stato patrimoniale in forza dell'art. 14 della detta direttiva, purché la perdita o il debito di cui trattasi possano essere qualificati, alla data di chiusura del bilancio, come «probabili o certi». La valutazione circa la sussistenza di questo presupposto compete al giudice nazionale.

L'art. 31, n. 1, lett. e), della stessa direttiva, a norma del quale gli elementi delle voci dell'attivo e del passivo devono essere valutati separatamente, non esclude che, per garantire il rispetto dei principi della prudenza e del quadro fedele della situazione patrimoniale, il modo di valutazione più adeguato sia quello consistente nel procedere ad una valutazione globale di tutti gli elementi pertinenti. In mancanza di precisazioni nella direttiva - che si limita ad enunciare principi generali senza cercare di disciplinare tutte le possibili applicazioni di questi - la valutazione dei criteri pertinenti è retta dal diritto nazionale, letto eventualmente alla luce delle norme contabili internazionali (IAS), sempreché i principi generali sanciti da detta direttiva siano pienamente rispettati.

( v. punti 112, 116, 118-119, dispositivo 2 )

3. In forza dell'art. 31, n. 1, lett. c), sub bb), della quarta direttiva 78/660, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, occorre tener conto, ai fini della valutazione delle voci che figurano nei conti annuali, di tutti i rischi prevedibili e delle eventuali perdite venuti in essere nel corso dell'esercizio o di un esercizio anteriore. La data pertinente per la valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo è quindi, in via di principio, la data della chiusura del bilancio.

A questo proposito, il rimborso di un credito che è avvenuto dopo la data di chiusura del bilancio non costituisce un fatto che necessita una rideterminazione retroattiva del valore di un accantonamento destinato a coprire i rischi inerenti a detto credito e iscritto nel passivo del bilancio. Tuttavia, il rispetto del principio del quadro fedele della situazione patrimoniale richiede che sia fatta menzione nei conti annuali della scomparsa del rischio cui si riferisce l'accantonamento.

( v. punti 121, 126, dispositivo 3 )

Parti


Nel procedimento C-306/99,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Banque internationale pour l'Afrique occidentale SA (BIAO)

e

Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg,

domanda vertente sull'interpretazione della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11),

LA CORTE,

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg, dal sig. M. Wagner, in qualità di agente;

- per il governo tedesco, dai sigg. W.-D. Plessing e A. Dittrich, in qualità di agenti;

- per Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Sack, in qualità di agente, assistito dal sig. R. Karpenstein, Rechtsanwalt,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del governo tedesco, rappresentato dal sig. H. Heitland, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal sig. J. Sack, assistito dal sig. R. Karpenstein, all'udienza del 3 luglio 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 novembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 29 aprile 1999 pervenuta alla Corte il 13 agosto seguente, il Finanzgericht Hamburg ha sottoposto, ai sensi dell'art. 234 CE, una serie di questioni pregiudiziali sull'interpretazione della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11; in prosieguo: la «quarta direttiva»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Banque internationale pour l'Afrique occidentale SA (in prosieguo la: «BIAO»), società bancaria di diritto francese, e il Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg (in prosieguo: il «Finanzamt»).

3 La BIAO, la cui sede sociale si trova a Parigi (Francia), aveva, al tempo dei fatti di cui alla causa principale, una succursale ad Amburgo che operava come istituto di credito con la denominazione di BIAO-Africa Bank Niederlassung Hamburg (in prosieguo: la «BIAO-Afribank»). Quest'ultima era priva di autonomia giuridica e non aveva il carattere di società di capitali. Essa si era specializzata nei finanziamenti concessi nei paesi in via di sviluppo e compilava il suo bilancio in tale settore di attività.

4 La controversia verte sull'importo dell'imposta sui redditi d'impresa dovuta dalla BIAO-Afribank a titolo dell'esercizio 1989. Questo importo dipende dall'esatta valutazione di un accantonamento per perdite eventuali derivanti da operazioni in corso alla data di chiusura del bilancio, ossia il 31 dicembre 1989.

Ambito normativo

La normativa comunitaria

5 In base al primo considerando, la quarta direttiva ha per obiettivo il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti in particolare la struttura ed il contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione, i metodi di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti al fine di proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi.

6 A tal fine, la quarta direttiva è suddivisa in diverse sezioni distinte che si riferiscono sia al modo di presentare i conti annuali sia al contenuto e alla valutazione delle voci interessate. Per quanto rilevanti nella fattispecie, le sezioni 1 e 2 prevedono disposizioni generali relative ai conti annuali, la sezione 3 riguarda la struttura nonché la presentazione dello stato patrimoniale e la sezione 4 enuncia gli obiettivi e il contenuto di talune voci dello stato patrimoniale. La sezione 7 precisa le regole di valutazione delle voci che figurano nei conti annuali.

7 In forza dell'art. 1 della quarta direttiva, nella versione vigente al tempo dei fatti di cui alla causa principale, le misure di coordinamento prescritte da tale direttiva si applicavano in particolare alle disposizioni legislative regolamentari e amministrative della Repubblica federale di Germania riguardanti la società per azioni («Aktiengesellschaft»), la società in accomandita per azioni («Kommanditgesellschaft auf Aktien») e la società a responsabilità limitata («Gesellschaft mit beschraenkter Haftung»).

8 In forza di direttive successive alla quarta direttiva, talune disposizioni di quest'ultima - in particolare quelle che prevedono l'obbligo di pubblicare i documenti contabili - si applicano attualmente, da un lato, alle banche e agli altri istituti finanziari e alle loro succursali e, dall'altro, alle succursali tedesche di società registrate in altri Stati membri. Tuttavia, al tempo dei fatti di cui alla causa principale, la Repubblica federale di Germania non era tenuta ad applicare le disposizioni della quarta direttiva ad imprenditori commerciali diversi da quelli indicati all'art. 1.

9 L'art. 2, n. 3, della quarta direttiva, che figura nella sezione 1 di quest'ultima, prevede:

«I conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società».

10 L'art. 2, n. 4, della quarta direttiva stabilisce che:

«Quando l'applicazione della presente direttiva non basta per fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3, si devono fornire informazioni complementari».

11 Ai sensi dell'art. 2, n. 5, di tale direttiva:

«Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva contrasta con l'obbligo di cui al paragrafo 3, occorre derogare alla disposizione in questione onde fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3. Tale deroga deve essere menzionata nell'allegato e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria nonché sul risultato economico. Gli Stati membri possono precisare i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio».

12 La sezione 3 della quarta direttiva istituisce due schemi obbligatori per la presentazione delle voci dello stato patrimoniale. Per quanto riguarda la presentazione degli impegni assunti in forza di una garanzia, l'art. 14, che figura in questa stessa sezione, stabilisce:

«Devono figurare distintamente in calce allo stato patrimoniale o nell'allegato, se non v'è obbligo di iscriverli nel passivo, tutti gli impegni assunti in forza di una qualsiasi garanzia distinguendo fra le categorie di garanzie previste dalla legislazione nazionale e indicando espressamente le garanzie reali prestate. Se detti impegni sussistono verso imprese collegate, se ne deve fare separata menzione».

13 La sezione 4 della quarta direttiva prevede disposizioni particolari per talune voci dello stato patrimoniale. Per quanto riguarda gli elementi del patrimonio, l'art. 19 di quest'ultima stabilisce:

«Le rettifiche di valore comprendono tutte le correzioni destinate a tener conto della svalutazione, definitiva o no, degli elementi del patrimonio rilevata alla data di chiusura del bilancio».

14 L'art. 20, n. 1, della quarta direttiva, che figura nella detta sezione 4, riguarda gli accantonamenti ed è così formulato:

«Gli accantonamenti per rischi ed oneri hanno la funzione di coprire perdite o debiti che sono nettamente individuati nella loro natura ma che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certi ma indeterminati quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza».

15 Ai sensi dell'art. 31 della quarta direttiva, che figura nella sezione 7 di quest'ultima, intitolata «Regole di valutazione»:

«1. Gli Stati membri garantiscono che la valutazione delle voci dei conti annuali si faccia conformemente ai seguenti principi generali:

a) si presume che la società continui le proprie attività;

b) i modi di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;

c) occorre in ogni caso osservare il principio della prudenza e in particolare:

aa) possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio;

bb) occorre tener conto di tutti i rischi prevedibili ed eventuali perdite che traggono origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio anteriore anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione;

cc) si deve tener conto dei deprezzamenti, sia che l' esercizio si chiuda con una perdita, sia che si chiuda con un utile;

d) si deve tener conto degli oneri o dei proventi relativi all ' esercizio al quale i conti si riferiscono, senza considerare la data del pagamento o dell'incasso delle suddette spese o dei suddetti proventi;

e) gli elementi delle voci dell'attivo e del passivo devono essere valutati separatamente;

f) lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente.

2. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a detti principi generali. Se ci si avvale di tali deroghe, queste devono essere indicate nell'allegato e debitamente motivate, specificando l'influenza che esse hanno sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria e sul risultato economico».

16 Per quanto riguarda le rettifiche di valore, l'art. 39, n. 1, lett. b) e c), della quarta direttiva, che figura nella stessa sezione 7, stabilisce:

«b) Gli elementi dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore del mercato o, in circostanze particolari, un altro valore inferiore che deve essere loro attribuito alla data di chiusura del bilancio.

c) Gli Stati membri possono autorizzare rettifiche di valore eccezionali se esse sono necessarie ai fini di una corretta valutazione commerciale, per evitare che il valore di questi elementi debba essere modificato entro breve tempo a seguito di oscillazioni di valore. L'importo di queste rettifiche di valore deve essere indicato distintamente nel conto profitti e perdite o nell'allegato».

17 Ai sensi dell'art. 42 della quarta direttiva, che figura nella detta sezione 7:

«L'importo degli accantonamenti per rischi ed oneri non può superare le somme necessarie.

Gli accantonamenti che figurano nello stato patrimoniale nella voce "Altri accantonamenti" devono essere precisati nell'allegato se hanno rilevanza apprezzabile».

La normativa nazionale

La trasposizione della quarta direttiva

18 La quarta direttiva è stata trasposta in diritto tedesco con il Bilanzrichtliniengesetz (legge sul programma contabile generale) del 19 dicembre 1985 (BGBl. 1985 I, pag. 2355). Questa legge è stata successivamente incorporata nel terzo libro del dello Handelsgesetzbuch (codice commerciale tedesco) del 10 maggio 1987 (BGBl. 1987 III, pag. 4100-1; in prosieguo: lo «HGB»).

19 Nell'ordinanza di rinvio il Finanzgericht Hamburg fa presente che il legislatore tedesco, nel trasporre la quarta direttiva, ha deciso di applicare le norme previste da quest'ultima non solo alle società di capitali di cui all'art. 1, ma più in generale a tutti gli imprenditori commerciali, ivi comprese le succursali di società registrate in altri Stati membri.

20 Pertanto, taluni elementi della quarta direttiva sono stati inseriti nel terzo libro, sezione I, dello HGB, che comprende gli artt. 238-263, relativi a disposizioni comuni a tutti gli imprenditori commerciali. Le disposizioni specifiche che si applicano alle società di capitali figurano nella sezione II dello stesso libro, che comprende gli artt. 264-365.

Disposizioni comuni a tutti gli imprenditori commerciali (Terzo libro, sezione I, dello HGB)

21 L'art. 238, n. 1, prevede:

«Ogni imprenditore commerciale è obbligato a tenere i libri contabili e ad indicare in essi le proprie operazioni commerciali e il proprio stato patrimoniale secondo i criteri di corretta contabilità. La contabilità deve essere tenuta in modo tale da consentire ad un perito esterno di acquisire, in un tempo ragionevole, una visione d'insieme in ordine alla situazione dell'impresa».

22 L'art. 239, n. 2, stabilisce:

«Le iscrizioni nei libri contabili e le altre registrazioni devono essere eseguite in modo completo, corretto, tempestivo ed ordinato».

23 Ai sensi dell'art. 242, n. 1, dello HGB:

«L'imprenditore commerciale, all'inizio della propria attività commerciale ed alla chiusura di ogni esercizio, deve compilare dei conti (bilancio di apertura, stato patrimoniale) che rispecchino la sua situazione patrimoniale e i suoi debiti».

24 L'art. 243, nn. 1 e 2, dello HGB prevede:

«1) I conti annuali devono essere tenuti sulla base dei principi di corretta contabilità.

2) I conti devono essere chiari e trasparenti».

25 Ai sensi dell'art. 249, n. 1, prima frase dello HGB:

«Devono essere costituiti accantonamenti per debiti incerti e rischi di perdite derivanti da operazioni in corso».

26 L'art. 251, prima frase, dello HGB è così formulato:

«Devono figurare in calce al bilancio, se non vi è obbligo di inserirli nel passivo, i debiti derivanti dall'emissione e dalla cessione di tratte, da cauzioni, da avallo su tratte o assegni o da contratti di garanzia nonché gli impegni relativi alla costituzione di garanzia per debiti da parte di terzi; (...)».

27 L'art. 252, n. 1, punto 4, dello HGB stabilisce:

«La valutazione deve essere effettuata nel rispetto del principio di prudenza; si deve in particolare tener conto di tutti i rischi e di tutte le perdite prevedibili che sono sorti prima della data di chiusura del bilancio, anche se ne è avvenuta conoscenza solo tra la data di chiusura del bilancio e quella della compilazione; possono essere presi in considerazione solo gli utili realizzati alla data di chiusura».

28 L'art. 253, n. 1, seconda frase, dello HGB stabilisce:

«I debiti devono essere contabilizzati per il loro valore di rimborso, gli impegni a titolo di pensioni (...) per il loro valore attuale e gli accantonamenti solo fino all'importo necessario secondo una valutazione commerciale ragionevole (...)».

29 Ai sensi dell'art. 268, n. 7, dello HGB:

«Gli impegni elencati all'art. 251 devono essere menzionati separatamente in calce al bilancio o nell'allegato (...)».

30 Il giudice nazionale sottolinea che la sezione I del terzo libro dello HGB non ha ripreso letteralmente il principio del «quadro fedele» di cui all'art. 2, n. 3, della quarta direttiva (v. punto 9 della presente sentenza). Tuttavia, esso ritiene che le disposizioni comuni a tutti gli imprenditori commerciali debbano essere intese in un senso compatibile con tale principio, in forza dell'obbligo di presentare in maniera corretta la situazione patrimoniale e la passività di cui agli artt. 239 e 242, n. 1, dello HGB.

Disposizioni specifiche che si applicano alle società di capitali

31 Le disposizioni che si applicano alle società di capitali adottano esplicitamente il principio del quadro fedele di cui all'art. 2, n. 3, della quarta direttiva, contrariamente alle disposizioni della sezione I del terzo libro dello HGB. Pertanto, l'art. 264, nn. 1 e 2, dello HGB prevede:

«1) I rappresentanti legali delle società di capitali devono completare i conti annuali (art. 242) con un allegato che costituisce un tutto inscindibile con lo stato patrimoniale, nonché con una relazione sulla gestione.

(...)

2) I conti annuali delle società di capitali devono fornire, in considerazione dei principi di corretta contabilità, un "quadro fedele" della situazione patrimoniale, finanziaria nonché del risultato economico della società. Qualora particolari circostanze impediscano che i conti annuali forniscano un quadro fedele ai sensi della prima frase, devono essere fornite nell'allegato indicazioni integrative».

32 Inoltre, l'art. 289, n. 1, dello HGB stabilisce:

«Nella relazione sulla gestione devono essere quanto meno esposti l'andamento degli affari e la situazione della società di capitali in modo da fornire un "quadro fedele"; in tale contesto occorre indicare anche i rischi insiti negli sviluppi futuri».

La normativa fiscale relativa alla compilazione del bilancio

33 Secondo il Körperschaftsteuergesetz (legge relativa all'imposta sulle società) del 31 agosto 1976 (BGBl. 1976 I, pag. 2597; in prosieguo: il «KStG»), l'imposta sul reddito delle società è determinata a partire dagli utili di gestione calcolati in applicazione dell'Einkommensteuergesetz (legge relativa all'imposta sul reddito) del 16 ottobre 1934, come modificata (BGBl. 1990 I, pag. 1898, e BGBl. 1991, pag. 808; in prosieguo: l'«EStG»). In base all'EStG la valutazione degli utili deve avvenire sulla base della contabilità tenuta in applicazione delle norme contenute nello HGB.

34 Il Finanzgericht Hamburg ritiene che, in assenza di norme fiscali speciali di rango superiore relative alla tenuta del bilancio, si applicano i «principi di corretta contabilità» di diritto commerciale, in conformità all'art. 5, n. 1, prima frase, dell'EStG, disposizione che è così formulata:

«Gli imprenditori soggetti per legge agli obblighi di contabilità e di regolare bilancio ovvero coloro che, anche in assenza di tali obblighi, tengono una contabilità e compilano regolarmente bilanci, devono valutare, alla chiusura dell'esercizio, la situazione patrimoniale dell'impresa (...) in conformità ai principi di corretta contabilità sanciti dal diritto commerciale».

35 Secondo il giudice nazionale, i principi di corretta contabilità valgono non solo per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ma anche per la base imponibile dell'imposta sulle società di capitali in virtù del rinvio all'EStG che figura all'art. 8, n. 1, del KStG, disposizione che prevede:

«Il concetto di reddito ed il metodo per calcolarlo sono disciplinati dalle disposizioni della legge relativa all'imposta sul reddito (EStG) e della presente legge».

36 I principi di corretta contabilità si applicano anche per determinare l'imposta sui redditi d'impresa - oggetto della presente controversia - in funzione del reddito d'impresa quale definito all'art. 7 del Gewerbesteuergesetz (legge sull'imposta sui redditi d'impresa) del 1° dicembre 1936 (BGBl. 1936 I, pag. 979; in prosieguo: il «GewStG») nei termini seguenti:

«Per ricavi d'impresa s'intende l'utile, calcolato in base alle norme contenute nella legge sull'imposta sui redditi (EStG) o nella legge relativa all'imposta sulle società (KStG), derivante dall'attività d'impresa, che deve essere preso in considerazione per calcolare il reddito relativo al (...) periodo d'imposizione (...)».

37 Da queste disposizioni risulta che il riferimento ai «principi di corretta contabilità», di cui all'art. 5, n. 1, prima frase, dell'EStG, è di applicazione generale e, pertanto, si applica alle società di capitali. Questi principi comprendono i requisiti formali e sostanziali che si applicano ai conti annuali, nonché le disposizioni in materia di contabilizzazione e valutazione, codificati nel terzo libro, sezione I, dello HGB (ivi compresi in particolare gli artt. 238, n. 1, prima frase, e 243, n. 1), e che sono obbligatori per tutti gli imprenditori commerciali.

38 Inoltre, i principi di corretta contabilità si applicano alla costituzione degli accantonamenti. Pertanto, il giudice nazionale rileva che la normativa tedesca in materia di trattamento contabile degli accantonamenti opera una distinzione tra gli accantonamenti per perdite e gli accantonamenti per debiti.

39 Per quanto riguarda gli accantonamenti per perdite, i principi di corretta contabilità che si applicano in forza dell'art. 5, n. 1, prima frase, dell'EStG comprendono il principio enunciato agli artt. 253, n. 1, seconda frase, dello HGB e 42 della quarta direttiva, secondo cui gli accantonamenti non devono oltrepassare l'importo necessario secondo una valutazione commerciale ragionevole.

40 Per contro, per quanto riguarda la valutazione degli accantonamenti per debiti, l'EStG contiene norme fiscali speciali di rango superiore che prevalgono su quelle figuranti nel suo art. 5, n. 1, prima frase. In particolare, il giudice del rinvio fa presente che il diritto tributario tedesco fa riferimento, in maniera indiretta, a concetti o criteri relativi alla compilazione del bilancio. In sostanza, queste norme richiedono una valutazione commerciale ragionevole. Secondo tale giudice, la giurisprudenza ammette che si deve far ricorso, in tale contesto, ai principi di corretta contabilità.

I requisiti relativi alla rideterminazione del valore degli accantonamenti

41 Secondo il giudice del rinvio, l'art. 252, n. 1, punto 4, prima parte di frase, dello HGB corrisponde alla disposizione che figura all'art. 31, n. 1, lett. c), sub bb), della quarta direttiva. In forza della regola della valutazione prudenziale, si dovrebbe tener conto in particolare di tutti i rischi prevedibili e di eventuali perdite che sono sorti prima della data di chiusura del bilancio e di cui si è avuta conoscenza tra quest'ultima e la data di compilazione dei conti annuali.

42 Esso aggiunge che la rideterminazione del valore di un accantonamento rientra nei principi di corretta contabilità e si applica quindi anche in materia fiscale in forza dell'art. 5, n. 1, dell'EStG.

43 Secondo il diritto tributario tedesco, il periodo determinante è il periodo regolare di compilazione del bilancio aziendale e non la data di un eventuale bilancio fiscale successivo. Inoltre, la rideterminazione del valore si applica anche in caso di valutazione di crediti o di finanziamenti e nel caso di una rettifica di valore valutata globalmente o di una presa in considerazione preventiva dei rischi di credito.

44 Tuttavia, secondo la norma contabile internazionale IAS (n. 10) devono essere presi in considerazione i fatti successivi alla data di chiusura del bilancio e precedenti l'elaborazione dei conti annuali, qualora questi fatti evidenzino circostanze che erano già presenti alla detta data di chiusura.

Fatti della causa principale

45 La controversia tra le parti verte sulla valutazione di un accantonamento per eventuali perdite derivanti da una subpartecipazione della BIAO-Afribank ai rischi di mancato rimborso di un finanziamento a otto cifre concesso dalla succursale di New York della Berliner Handels-und Frankfurter Bank KGaA (in prosieguo: la «banca BHF») ad una società mineraria di Stato cilena, la Corporacíon nacional del cobre de Chile (in prosieguo: la «Corporación del cobre»).

La subpartecipazione ai rischi del finanziamento estero

46 Il 5-7 marzo 1987 la banca BHF ha concluso con la Corporación del cobre un contratto quadro avente ad oggetto una linea di credito non garantita al fine di assicurare il prefinanziamento permanente delle esportazioni di rame destinate ad acquirenti stabiliti in Germania. Il contratto quadro ha ricevuto attuazione mediante successivi finanziamenti a breve termine ed è rimasto in vigore per tutto il periodo di validità dell'impegno creditizio, ossia fino al 1994.

47 Per il rimborso del finanziamento i clienti della Corporación del cobre versavano gli importi corrispondenti alla vendita del rame sul suo conto aperto presso la succursale di New York della banca BHF. In conformità alla normativa cilena, questi importi dovevano poi essere trasferiti in Cile, dove la banca centrale cilena, alla scadenza, doveva mettere le somme necessarie a disposizione della Corporación del cobre.

48 La banca BHF ha proceduto alla parziale ripartizione del rischio derivante da questo finanziamento su altri istituti di credito. Il 31 marzo 1997 sia la BIAO sia la BIAO-Afribank hanno concluso un accordo di partecipazione che prevedeva una garanzia proporzionale in caso di inadempienza della Corporación del cobre.

49 Le relative subpartecipazioni sono state ripetutamente prorogate in funzione dell'importo e della durata dei finanziamenti concessi dalla banca BHF alla Corporación del cobre per finanziare le sue esportazioni. Non si sono mai verificati ritardi nei pagamenti da parte di quest'ultima.

50 La subpartecipazione di cui trattasi nella fattispecie, rilevante ai fini della data di chiusura del bilancio dell'esercizio 1989, risulta da un'offerta fatta in data 1° luglio 1989 dalla banca BHF alla BIAO e alla BIAO-Afribank. Con l'accettazione di questa offerta, in data 7 agosto 1989, queste ultime si impegnavano a partecipare, ciascuna fino a USD 1,5 milioni (ossia USD 3 milioni in totale), al rischio affrontato dalla banca BHF, valutato in USD 30 milioni al massimo, derivante da un finanziamento che essa aveva concesso alla Corporación del cobre (un tale impegno è qualificato come «Risk Subparticipation Agreement»). L'interesse della garanzia ammontava annualmente al 7/8% dei finanziamenti rientranti nella subpartecipazione. Esso era pagabile a posteriori, a condizione che non fosse stata riscontrata alcuna inadempienza nel pagamento dei finanziamenti.

51 La Corporación del cobre ha rimborsato alla banca BHF, nei termini stabiliti, i due importi parziali del finanziamento richiesto nel 1989. La banca BHF ha trasferito all'agenzia di New York della BIAO interessi di garanzia per un importo di USD 8 750 in data 8 febbraio 1990 e per un importo di USD 4 350 poco dopo il 27 aprile 1990, ossia successivamente alla data di chiusura del bilancio della BIAO-Afribank per l'esercizio 1989.

Iscrizione al bilancio della subpartecipazione

52 Il bilancio dell'esercizio 1989 della BIAO-Afribank è stato preparato e il controllo delle differenti voci è stato effettuato prima della data di chiusura del 31 dicembre 1989, allorché la subpartecipazione relativa a questo esercizio era ancora da rimborsare. Il 20 novembre 1989 la subpartecipazione è stata sottoposta ad una verifica preliminare da parte dei revisori di conti, contemporaneamente ai documenti relativi al finanziamento ed ai dati numerici che figuravano nel bilancio della Corporación del cobre, elementi la cui presentazione è richiesta dalla normativa tedesca.

53 Il 23 marzo 1990 i conti annuali sono stati approvati e sottoscritti entro i termini stabiliti dal Kreditwesengesetz (legge sul credito). La subpartecipazione - di circa DEM 2,55 milioni in totale - corrispondeva al 6% del totale del bilancio della BIAO-Afribank (ossia circa DEM 42,45 milioni) ed al 3,5% del rischio complessivo sul credito, ivi compresi gli eventuali impegni menzionati fuori bilancio (ossia DEM 72,33 milioni in totale).

54 La BIAO-Afribank ha iscritto nel bilancio dell'esercizio 1989, in calce allo stato patrimoniale nel passivo («unter dem Bilanzstrich auf der Passivseite»), come garanzia o impegno ai sensi dell'art. 14, della quarta direttiva, la garanzia concessa alla banca BHF a titolo della subpartecipazione ai rischi derivanti dal finanziamento concesso alla Corporación del cobre.

55 Al tempo stesso, essa ha iscritto nel passivo dello stato patrimoniale, a titolo di «rischio "paese"» relativo al Cile, un accantonamento per perdite eventuali derivanti da operazioni in corso, ai sensi degli artt. 20, n. 1, della quarta direttiva e 249, n. 1, prima frase, dello HGB.

56 A tal fine, la BIAO-Afibank ha fatto ricorso ad una valutazione separata dei rischi rappresentati dal Cile in considerazione della sua situazione politica ed economica, ed utilizzando un sistema di punteggio elaborato dai suoi periti contabili sulla base dell'indice detto «Institutional Investor's Country Ratings».

57 I punteggi così ottenuti, arrotondati alla decina superiore, sono stati adottati come base di calcolo del tasso di rettifica del valore applicabile ai finanziamenti concessi nei paesi interessati. In funzione di tale tasso veniva determinata separatamente, per paese e per finanziamento, la necessità di procedere o meno ad una rettifica di valore o alla costituzione di accantonamenti per impegni eventuali.

58 Nonostante i buoni risultati ottenuti nel 1988 dalla Corporación del cobre, la BIAO-Afribank è stata indotta, facendo ricorso a questa valutazione separata, ad aumentare il rischio «paese» di 5 punti, fissandolo a 25 punti in totale. A tale riguardo, si è tenuto conto soprattutto della caduta dei prezzi del rame nel 1989 e di una minaccia di scioperi nelle miniere di rame di Stato del Cile, riportate nella stampa del 10 novembre 1989.

59 Pertanto, DEM 638 000, ossia circa il 25% della subpartecipazione al rischio, su un importo di circa DEM 2,55 milioni (dopo conversione), sono stati destinati ad accantonamenti per perdite.

60 Secondo il metodo utilizzato dalla BIAO-Afribank, la valutazione globale del valore dei finanziamenti risultava dalla valutazione combinata, da un lato, degli importi corrispondenti alle rettifiche di valore e agli accantonamenti relativi a ciascuno dei finanziamenti dei differenti paesi utilizzando i tassi di rettifica applicabili in materia di rischio «paese» e, dall'altro, dei rischi di insolvenza per taluni finanziamenti interni. Dato che, nella causa principale, la solvibilità della Corporación del cobre non dava adito ad alcun dubbio, non era necessario prendere in considerazione un rischio di insolvenza specifico.

61 Tuttavia, era necessario costituire, oltre all'accantonamento per perdite eventuali in ragione del rischio «paese», un accantonamento globale a titolo del rischio latente del finanziamento. Tale accantonamento globale, basato sul tasso medio di inadempienza registrato dalla BIAO nel passato, convertito in un tasso di rettifica di valore, ammontava allo 0,42% per garanzie la cui scadenza media residua era di sei mesi.

62 Tuttavia, la rettifica di valore globale a titolo dell'insolvenza non era più riferita all'importo totale, ma solo all'importo ridotto delle rettifiche di valore individuali.

La causa principale e le questioni pregiudiziali

63 La causa principale, relativa alla valutazione dell'accantonamento per perdite eventuali derivanti dalla subpartecipazione della BIAO-Afribank al rischio di mancato rimborso del finanziamento concesso alla Corporación del cobre, verte solo sull'imposta sui redditi delle imprese. In seguito ad un controllo esterno effettuato dall'eventuale acquirente della BIAO nel 1993, l'accantonamento controverso non è stato più ammesso dal Finanzamt für Körperschaften Hamburg-West (in prosieguo: il «Finanzamt Hamburg-West»), competente a quel tempo in materia di imposta sul reddito delle imprese. Secondo quest'ultimo, l'iscrizione al passivo di un'operazione fuori bilancio poteva essere presa in considerazione, come nel caso di una fideiussione, solo se esisteva una seria probabilità di ricorso alla garanzia a causa della prevedibile insolvenza del debitore principale.

64 Di conseguenza, dato che ai sensi dell'art. 10 bis del GewStG non è possibile alcun riporto retroattivo della perdita fiscalmente ammessa per il 1990, il Finanzamt Hamburg-West con decisione 10 novembre 1993 ha aumentato la base imponibile e l'importo dell'imposta sui redditi delle imprese.

65 Il 19 novembre 1993 la BIAO ha presentato un reclamo contro questa decisione. In seguito al rigetto di tale reclamo con decisione del Finanzamt Hamburg-West del 18 dicembre 1996, essa ha presentato un ricorso dinanzi al Finanzgericht Hamburg, chiedendo che la decisione 10 novembre 1993 fosse modificata nel senso che fosse preso in considerazione l'accantonamento per il rischio «paese» relativo al Cile e fossero ridotti di conseguenza la base imponibile nonché l'importo dell'imposta sui redditi d'impresa dovuta a titolo dell'esercizio di cui trattasi.

66 Il Finanzamt, divenuto competente nei confronti della BIAO nel corso del procedimento giudiziario nazionale, ha concluso, in qualità di convenuto, per il rigetto del ricorso in quanto l'interpretazione della quarta direttiva non sarebbe determinante per l'applicazione della normativa nazionale in materia di imposta sugli utili.

67 In tale contesto, il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«I. Competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale

Se la Corte di giustizia sia competente, nell'ambito del procedimento pregiudiziale previsto dall'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE nel testo vigente a decorrere dal 1° maggio 1999 a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997), a pronunciarsi sull'interpretazione della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11), non solo per quanto attiene ai dubbi relativi all'applicazione, conforme alla direttiva, delle normative nazionali in materia di bilanci delle società di capitali (nella specie, artt. 264 e seguenti dello Handelsgesetzbuch (codice commerciale tedesco) (HGB), ma anche:

1) Allorché taluni contenuti della quarta direttiva sono stati ripresi, all'atto della loro trasposizione nel diritto nazionale [nella specie, per mezzo del Bilanzrichtlinien-Gesetz (legge di attuazione della quarta direttiva)], dalla normativa nazionale in materia di bilancio applicabile a tutte le imprese commerciali (nella specie, artt. 238 e segg. dello HGB), anche qualora il testo legislativo non abbia ripreso, per quanto le riguardi, il principio del "quadro fedele", sancito dal preambolo e dall'art. 2 della quarta direttiva (contrariamente al caso delle società di capitali: v. art. 264, n. 2, e art. 289, n. 1, dello HGB).

2) Allorché la normativa tributaria nazionale (nella specie, l'art. 5, n. 1, primo comma, prima frase, dell'Einkommensteuergesetz (legge tedesca sull'imposta sui redditi), in combinato disposto con l'art. 8, n. 1, del Körperschaftsteuergesetz (legge tedesca sull'imposta sui redditi delle persone giuridiche) e con l'art. 7 del Gewerbesteuergesetz (legge tedesca sull'imposta sui redditi di impresa) attribuisce rilievo, ai fini della determinazione degli utili delle imprese commerciali soggette all'obbligo di presentazione del bilancio, ai principi di corretta contabilità propri del diritto commerciale e

a) allorché tali principi sono disciplinati dalla normativa armonizzata (contenuta nella legge di trasposizione della quarta direttiva) applicabile a tutte le imprese commerciali (artt. 238 e seguenti dello HGB), ovvero

b) allorché risultano pertinenti le specifiche disposizioni in materia di bilancio previste per le società di capitali (artt. 264 e segg. dello HGB).

3) Allorché il diritto tributario nazionale fa riferimento, in altro contesto, a nozioni o criteri della normativa nazionale sui bilanci.

II. L'iscrizione in bilancio dei rischi sui crediti

1) Se, nel caso siano concessi crediti esteri, debba essere applicata in bilancio una rettifica di valore per il rischio paese (rischio sui cambi, rischio sui trasferimenti) sia all'attivo, da operarsi mediante svalutazione dei crediti esteri [artt. 19, 39, n. 1, lett. b) e c), della quarta direttiva: art. 253, nn. 3 e 4, dello HGB], sia al passivo, da attuarsi mediante accantonamenti (art. 20, n. 1, della quarta direttiva, art. 249, n. 1, primo capoverso, dello HGB), per debiti eventuali fuori bilancio derivanti da operazioni fideiussorie o garanzie su crediti esteri detenuti da terzi (art. 14 della quarta direttiva, art. 251 dello HGB; "risk subparticipation agreement").

2) Se sia compatibile con l'obbligo di valutazione separata delle voci di bilancio [art. 31, n. 1, lett. e), della quarta direttiva; art. 252, n. 1, sub 3, dello HGB], prendere in considerazione i rischi, non mediante semplici rettifiche o accantonamenti separati, ma mediante rettifiche di valore o accantonamenti forfettari anche quando nel singolo caso l'insolvenza non sia molto probabile:

a) se il rischio di insolvibilità non manifesto, bensì meramente latente, possa essere preso in considerazione mediante una rettifica forfettaria, ovverosia non solo sotto forma di ammortamento di un credito, ma anche di accantonamenti eventuali (risultanti da operazioni fideiussorie o garanzie).

b) se il rischio "paese", ove non sia molto probabile, possa essere preso in considerazione mediante una rettifica di valore forfettaria per singolo paese (rettifica separata forfettaria) ovverosia non solo sotto forma di ammortamento di un credito, ma anche di un accantonamento per debiti eventuali (risultanti da operazioni fideiussorie o garanzie).

3) Se sia consentito ovvero necessario determinare il rischio "paese" sulla base di proprie relazioni, esperienze o informazioni, ovvero sulla base di ricerche di settore o di tabelle di rating, ovvero sulla base di una combinazione di tali metodi o con altri criteri di stima.

4) Se un rischio possa essere preso in considerazione anche,

a) qualora già sussistesse all'atto della conclusione dell'operazione originaria e

b) qualora risulti più volte maggiore dell'utile o del margine ricavabile dall'operazione (nel caso di specie, interesse su fideiussione per un periodo inferiore all'anno).

5) Se il rischio "paese" ed il rischio di insolvibilità debbano eventualmente essere considerati congiuntamente per lo stesso credito, mediante rettifica ovvero mediante accantonamento, sia che ciò avvenga in un unico importo o in importi separati.

6) Se sia ammissibile prendere in considerazione congiuntamente i rischi, anche quando un rischio venga determinato separatamente e l'altro forfettariamente.

7) Se una doppia presa in considerazione dei rischi venga adeguatamente evitata qualora, una volta considerato il primo rischio, si prenda quale base di calcolo per la determinazione del secondo rischio l'importo del credito decurtato del primo rischio.

III. Rideterminazione del valore

1) Se, al di là della formulazione dell'art. 31, n. 1, lett. c), bb), della quarta direttiva (art. 252, n. 1, sub 4, prima frase, dello HGB), debbano essere presi in considerazione, ai fini della rideterminazione del valore, non solamente gli incrementi, ma anche le diminuzioni del rischio.

2) Se un rimborso del credito intervenuto tra la data di chiusura del bilancio e la data di compilazione del bilancio costituisca un fatto che comporta la rideterminazione (retroattiva) del valore e non solo un fatto che incide sul valore unicamente nell'esercizio in cui si sia verificato il rimborso stesso.

3) Se, ai fini della rideterminazione di rischi che risultano di importanza relativamente ridotta per l'impresa interessata, possa essere assunto a criterio di riferimento, anziché il periodo sino alla sottoscrizione del bilancio o sino alla chiusura dei conti annuali, la data in cui è stata conclusa la valutazione della voce di bilancio interessata».

Osservazioni preliminari

68 Prima di risolvere le questioni poste, occorre precisare l'oggetto, il campo di applicazione e la natura delle disposizioni della quarta direttiva.

69 Innanzi tutto, come è stato ricordato al punto 5 della presente sentenza, la quarta direttiva mira in particolare ad assicurare il coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti la struttura ed il contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione ed i metodi di valutazione con l'obiettivo della tutela dei soci e dei terzi. A tal fine, in base al terzo considerando, essa mira solo a stabilire condizioni minime circa l'estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico.

70 In tale contesto occorre constatare che la quarta direttiva non ha per oggetto di fissare le condizioni in cui i conti annuali delle società possono o devono servire come base per la determinazione, da parte delle autorità fiscali degli Stati membri, della base imponibile e dell'importo delle imposte, quali l'imposta sui redditi delle imprese di cui trattasi nella causa principale. Per contro, non è affatto escluso che i conti annuali possano essere utilizzati come base di riferimento da parte degli Stati membri per fini fiscali.

71 Inoltre, per quanto riguarda il campo di applicazione della quarta direttiva, nella sua versione vigente alla data dei fatti di cui alla causa principale, esso era limitato alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni ed alle società a responsabilità limitata. Successivamente a tale data, tale campo di applicazione è stato esteso alle succursali delle società di capitali, quali BIAO-Afribank, dall'undicesima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/666/CEE, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU L 395, pag. 36), nonché dalla direttiva del Consiglio 8 dicembre 1986, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372, pag. 1), dalla direttiva del Consiglio 13 febbraio 1989, 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44, pag. 40), e dalla direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/605/CEE, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo di applicazione (GU L 317, pag. 60).

72 Infine, per quanto riguarda il contenuto delle disposizioni della quarta direttiva, sia il quarto considerando sia l'art. 2, n. 3, enunciano come principio fondamentale che i conti annuali devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico della società (v. al riguardo sentenza 27 giugno 1996, causa C-234/94, Tomberger, Racc. pag. I-3133, punto 17, rettificata con ordinanza 10 luglio 1997, non pubblicata nella Raccolta). Questo principio richiede, da un lato, che i conti annuali delle società riflettano le attività e le operazioni che si ritiene essi debbano descrivere e, dall'altro, che le informazioni contabili siano date nella forma giudicata più valida e più idonea a soddisfare la necessità di informare i terzi, senza arrecare pregiudizio agli interessi della società (v. sentenza 14 settembre 1999, causa C-275/97, DE + ES Bauunternehmung, Racc. pag. I-5331, punti 26 e 27).

73 A tal fine la quarta direttiva prevede schemi di carattere obbligatorio per la compilazione del bilancio e del conto profitti e perdite, il contenuto minimo dell'allegato nonché della relazione sulla gestione e, in base al quinto considerando di tale direttiva, il coordinamento dei vari metodi di valutazione in modo da garantire la possibilità di confronto e l'equivalenza delle informazioni contenute nei conti annuali. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2, n. 5, della stessa direttiva, se l'applicazione di una disposizione della stessa contrasta con il principio del quadro fedele, occorre derogare alla disposizione in questione affinché sia fornito un quadro fedele della situazione patrimoniale.

74 Il principio del quadro fedele deve essere inteso anche alla luce di altri principi sanciti all'art. 2 della quarta direttiva. Si tratta in particolare del principio secondo cui i conti annuali - che comprendono il bilancio, il conto profitti e perdite nonché l'allegato - formano un tutto inscindibile (art. 2, n. 1), di quello in forza del quale i conti annuali devono essere elaborati con chiarezza ed essere conformi alla detta direttiva (art. 2, n. 2) e del principio secondo cui, quando l'applicazione della direttiva non basta a fornire il quadro fedele di cui al n. 3 di tale disposizione, si devono fornire informazioni complementari (art. 2, n. 4).

75 Inoltre, nella valutazione delle voci, deve essere osservato in ogni caso il principio della prudenza [art. 31, n. 1, lett c), della quarta direttiva] e l'importo degli accantonamenti per rischi ed oneri non può superare le somme necessarie (art. 42, primo comma, della detta direttiva).

76 Sia da queste considerazioni sia dalla formulazione stessa della quarta direttiva risulta che quest'ultima non è destinata a disciplinare dettagliatamente tutte le questioni contabili che dipendono dalla specificità dei fatti. Il suo oggetto è essenzialmente di enunciare taluni principi di ordine generale che devono guidare la compilazione dei conti annuali delle società in tutti gli Stati membri. Questi principi devono necessariamente trovare applicazione con l'adozione di normative nazionali le quali, purché siano rispettati i requisiti della detta direttiva, possono variare a seconda delle prassi contabili degli Stati membri interessati.

77 A tale riguardo occorre ricordare che le prassi nazionali hanno avuto tendenza, in maniera crescente nel corso degli anni, ad adeguarsi alle norme contabili internazionali, denominate «IAS» [v., a tale riguardo, la comunicazione della Commissione 14 novembre 1995, COM(95) 508 def., intitolata «L'armonizzazione contabile: una nuova strategia in relazione all'armonizzazione internazionale», menzionata dal giudice nazionale, nonché il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 luglio 2002, n. 1606, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243, pag. 1)].

Sulla prima parte delle questioni

78 Con la prima parte delle sue questioni, il giudice del rinvio solleva in sostanza il problema della ricevibilità della sua domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto, alla data dei fatti di cui alla causa principale, gli Stati membri non erano tenuti ad applicare le disposizioni della quarta direttiva ai conti annuali di un ente quale la BIAO-Afribank. Inoltre esso nutre dubbi sulla ricevibilità delle sue questioni in relazione al fatto che, da un lato, la normativa nazionale con cui viene data attuazione alla quarta direttiva non ha riportato letteralmente i principi enunciati da quest'ultima e, dall'altro, la normativa relativa ai bilanci fiscali si basa solo indirettamente su questa normativa nazionale di attuazione e, di conseguenza, traspone la quarta direttiva al di fuori del contesto da questa previsto.

Osservazioni presentate alla Corte

79 Il Finanzamt sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile poiché l'EStG, il cui art. 5, n. 1, rinvia ai principi di corretta contabilità, è in vigore dal 1934 e, di conseguenza, non aveva per oggetto di far riferimento al diritto comunitario e, a fortiori, di dare attuazione alla quarta direttiva.

80 Secondo il Finanzamt, un'interpretazione della quarta direttiva non è determinante per risolvere la controversia di cui alla causa principale. La soluzione di quest'ultima dipenderebbe unicamente dalla questione se un accantonamento, senz'altro regolare in relazione al diritto commerciale, debba essere preso in considerazione anche ai fini dell'imposta sul reddito nel diritto tributario tedesco. L'importo ammissibile di un accantonamento, quale quello di cui trattasi dinanzi al Finanzgericht Hamburg, dovrebbe in via di principio, ai fini dell'imposta tedesca sugli utili, essere determinato nell'ambito delle condizioni fissate dalle varie disposizioni fiscali nazionali e dalla giurisprudenza nazionale del Bundesfinanzhof (Germania) relativa a queste ultime.

81 Per contro, secondo il giudice del rinvio e le osservazioni del governo tedesco, il legislatore nazionale, nel dare attuazione alla quarta direttiva, aveva l'intenzione di fare in modo che i conti di enti quali la BIAO-Afribank fossero trattati allo stesso modo di quelli delle società che rientrano direttamente nel campo di applicazione di tale direttiva.

82 Al tale riguardo, il giudice nazionale fa riferimento esplicitamente alla sentenza del Bundesfinanzhof 22 ottobre 1998, nella quale quest'ultimo ha dichiarato che «solo la valutazione globale del patrimonio può fornire un quadro fedele della situazione finanziaria nonché dei risultati [della società interessata]» (v. sentenza BFHE 155, 322, BstBl II 1989, 359, punto II 2d). Secondo il giudice nazionale, ne deriva che la sezione I del terzo libro dello HGB, che si applica a tutti i soggetti tenuti a compilare un bilancio, costituisce una trasposizione della quarta direttiva, in quanto le sue disposizioni siano pertinenti in relazione alla causa principale.

83 Più in particolare, nell'ordinanza di rinvio, il giudice nazionale ha posto l'accento su tre aspetti della normativa tedesca (fra cui, in particolare, il codice di commercio e la normativa fiscale) che, secondo il detto governo, sono tali da costituire un rinvio, certamente indiretto, alle disposizioni della quarta direttiva.

84 Innanzi tutto si potrebbe ritenere che le disposizioni della quarta direttiva, in particolare il principio del quadro fedele, trovino effettivamente attuazione mediante l'HGB, benché la sezione I del terzo libro di quest'ultimo non le abbia riportate letteralmente per quanto riguarda disposizioni nazionali comuni a tutti gli imprenditori commerciali. Inoltre, le disposizioni comunitarie potrebbero trovare applicazione anche mediante i principi di una corretta contabilità di cui all'art. 5, n. 1, prima frase, dell'EStG. Infine, nel caso della valutazione degli accantonamenti per debiti, tali disposizioni potrebbero trovare applicazione mediante altre nozioni ed altri criteri che figurano in norme fiscali speciali di rango superiore.

85 Secondo il governo tedesco, la ripetizione del principio del quadro fedele negli artt. 238-263 dello HGB non risulta necessaria poiché vi era già conformità dato che tale principio era inserito nella normativa nazionale precedente. Da un lato, ai sensi dell'art. 238 dello HGB la situazione dell'impresa dovrebbe essere presentata con precisione, dall'altro, l'art. 242 dello HGB sarebbe stato sempre interpretato dai giudici tedeschi nel senso che impone un obbligo di veridicità del bilancio, che ben corrisponde alla nozione del quadro fedele.

86 Secondo questo governo, dal fatto che il principio del quadro fedele appare esplicitamente all'art. 264 dello HGB non deriva che la sua assenza negli artt. 238-263 di quest'ultimo comporti che tale principio si applica solo alle società di capitali ad esclusione di tutti gli altri imprenditori commerciali. All'udienza, il rappresentante di tale governo ha sostenuto che il legislatore tedesco ha sempre avuto l'intenzione di far rispettare tale principio nella pratica, in conformità all'art. 2, n. 3, della quarta direttiva. Non vi sarebbe quindi alcun rischio di divergenza tra le disposizioni nazionali e le corrispondenti disposizioni di diritto comunitario.

87 Di conseguenza, facendo riferimento alla sentenza 17 luglio 1997, causa C-28/95, Leur-Bloem (Racc. pag. I-4161), sia la Commissione sia il governo tedesco ritengono che la Corte possa statuire in via pregiudiziale quando il diritto nazionale rinvia o direttamente alla quarta direttiva o, in maniera esplicita o implicita, ad una norma di diritto nazionale adottata al fine di dare attuazione alla detta direttiva o di conformarvisi volontariamente mediante un rinvio indiretto.

Valutazione della Corte

88 In via preliminare, si deve rilevare che, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman e a., Racc. pag. I-4921, punto 59, e 22 gennaio 2002, causa C-218/00, Cisal, Racc. pag. I-691, punto 18).

89 La Corte è quindi, in via di principio, tenuta a statuire, a meno che non appaia in modo manifesto che la domanda di pronuncia pregiudiziale tende in realtà ad indurla a pronunciarsi mediante una controversia costruita o a formulare pareri su questioni generali o ipotetiche, che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della controversia, o ancora che la Corte non dispone degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenze 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 18; Bosman, cit., punto 61, e 16 gennaio 1997, causa C-134/95, USSL n. 47 di Biella, Racc. pag. I-195, punto 12).

90 Nella fattispecie, benché le questioni riguardino la situazione fiscale interna e appaiano, prima facie, estranee al diritto comunitario, in realtà, i problemi di interpretazione di quest'ultimo che il giudice nazionale intende risolvere si riferiscono essenzialmente all'orientamento contabile prescritto dalla quarta direttiva, più in particolare per quanto riguarda la presa in considerazione di eventuali perdite derivanti da una garanzia concessa per un finanziamento la cui sorte era ignota alla data di chiusura del bilancio della società di cui trattasi nella causa principale. Non si tratta quindi né di un problema ipotetico né di una questione che non ha alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto di tale controversia.

91 A tale riguardo la soluzione di tali questioni non dipende dalla distinzione tra le società di capitali, alle quali si applicava la quarta direttiva alla data dei fatti di cui alla causa principale, e gli altri enti, quali la BIAO-Afribank. Va del resto constato che, successivamente ai fatti di cui alla causa principale, le disposizioni di cui trattasi della quarta direttiva sono state applicate, senza modifiche, a tali enti (v. punto 71 della presente sentenza).

92 E' vero che le disposizioni del diritto nazionale, nella misura in cui erano applicabili alla data dei fatti di cui alla causa principale ad enti quali la BIAO-Afrobank, non avevano riportato letteralmente le disposizioni della quarta direttiva, pur tuttavia secondo il governo tedesco, nella normativa tedesca nulla osta al pieno rispetto, per la compilazione dei conti annuali di tali enti, dell'oggetto, dei principi e delle norme di tale direttiva. A tale riguardo, esso fa valere, cosa del resto ammessa nell'ordinanza di rinvio, che qualsiasi interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni della quarta direttiva è vincolante per la risoluzione della causa principale da parte del giudice nazionale.

93 Le circostanze di tale causa devono essere quindi distinte da quelle di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza 28 marzo 1995, causa C-346/93, Kleinwort Benson (Racc. pag. I-615), in cui la Corte ha dichiarato, al punto 18, che la normativa in questione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord prevedeva esplicitamente la possibilità, da parte delle autorità dello Stato contraente interessato, di adottare modifiche «destinate a produrre divergenze» fra le disposizioni di quest'ultima e le corrispondenti disposizioni della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sottoscritta a Bruxelles il 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32).

94 Occorre quindi risolvere la prima parte della domanda pregiudiziale nel senso che le questioni che figurano nella seconda e terza parte di quest'ultima, relative all'interpretazione della quarta direttiva, sono ricevibili.

Sulla seconda parte delle questioni

95 La causa principale si riferisce ad una garanzia concessa per un finanziamento la cui sorte era ignota alla data di chiusura del bilancio.

96 Da un lato, questa garanzia offriva la prospettiva di un utile rappresentato dal pagamento alla BIAO-Afribank dell'interesse di garanzia, pari al 7/8% all'anno dei finanziamenti rientranti nella subpartecipazione di quest'ultima, pagabile nel caso in cui il debito garantito fosse rimborsato dalla Corporación del cobre alla banca BHF.

97 E' pacifico che la solvibilità della Corporación del cobre non destava alcun dubbio e che non vi era mai stato alcun ritardo nei pagamenti da parte di quest'ultima. In tale misura, per la BIAO-Afribank sembravano sussistere concrete prospettive di utile.

98 D'altra parte, la previsione di rimborso da parte della Corporación del cobre del debito che costituiva oggetto della garanzia presentava un doppio fattore di rischio. In primo luogo, vi era stato un crollo dei prezzi del rame nel corso del 1989; in secondo luogo, la stampa, nel novembre 1989, aveva reso nota una minaccia di scioperi nelle miniere di rame cilene.

99 In tale contesto, non si poteva escludere che la BIAO-Afribank non solo non ricevesse l'interesse di garanzia previsto nell'accordo di partecipazione, ma che inoltre essa dovesse pagare la somma garantita a titolo di tale accordo, fino a USD 1,5 milioni, alla banca BHF. In tale ipotesi, la garanzia avrebbe costituito un rischio di perdita non trascurabile alla data di chiusura del bilancio.

100 Successivamente alla data di chiusura del bilancio, ma prima della data di elaborazione dei conti annuali, la Corporación del cobre ha rimborsato alla banca BHF gli importi garantiti e la BIAO-Afribank ha ricevuto la prima quota dell'interesse di garanzia, conformemente a quanto era stato convenuto. In questa prospettiva, la garanzia poteva costituire un utile per la BIAO-Afribank.

101 Con la seconda parte delle sue questioni, il giudice del rinvio chiede in sostanza se e in che modo l'importo dell'impegno assunto dalla BIAO-Afribank per le garanzia del finanziamento concesso dalla banca BHF alla Corporación del cobre dovesse figurare nei conti annuali relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1989. In particolare, esso intende accertare:

- se sia consentito iscrivere al passivo del bilancio, a titolo dell'art. 20, n. 1, della quarta direttiva, un accantonamento per un rischio, quale il rischio «paese» di cui trattasi, relativo ad un impegno che figura in calce allo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 14 di questa stessa direttiva,

- se un rischio latente di insolvenza e un rischio «paese» possano essere presi in considerazione sotto forma di rettifica di valore forfettaria o, eventualmente, di accantonamento forfettario,

- quali siano i criteri e i rimedi ai quali ricorrere al fine di quantificare il grado di probabilità del rischio «paese»,

- se il principio di prudenza richieda che si tenga conto di un rischio preesistente e sproporzionato facendo riferimento a un accantonamento,

- se un rischio latente di insolvenza e un rischio «paese», presi in considerazione congiuntamente, debbano figurare in un solo importo o separatamente, e

- quali siano i rimedi ai quali ricorrere per evitare che i rischi vengano presi in considerazione due volte.

102 Tali questioni riguardano sia la presentazione del bilancio sia le modalità di valutazione delle relative voci.

Sulla possibilità di iscrivere al passivo del bilancio un accantonamento relativo ad un rischio, quale il rischio «paese», collegato ad un impegno che figura in calce allo stato patrimoniale

103 L'art. 14 della quarta direttiva, che figura nella sezione 3 di quest'ultima relativa alla struttura dello stato patrimoniale, stabilisce che tutti gli impegni assunti in forza di una qualsiasi garanzia, se non v'è obbligo di iscriverli nel passivo, devono figurare distintamente in calce allo stato patrimoniale o nell'allegato. La questione se esista un obbligo di iscrivere un tale impegno nel passivo dello stato patrimoniale, piuttosto che in calce allo stesso o nell'allegato, rientra in via di principio nel diritto nazionale interpretato eventualmente alla luce delle norme contabili internazionali (IAS).

104 Nel caso di specie, secondo il giudice del rinvio, l'impegno di cui trattasi rientra chiaramente nell'art. 14 della quarta direttiva. Inoltre, le questioni poste da questo giudice presuppongono che, in applicazione del diritto tedesco, tale impegno figurasse correttamente in calce allo stato patrimoniale e non dovesse essere iscritto, in quanto tale, nel passivo di quest'ultimo.

105 Per quanto riguarda i «rischi» che possono costituire oggetto di un accantonamento ai sensi dell'art. 20, n. 1, della quarta direttiva, si deve sottolineare che questa disposizione prevede la possibilità di iscrivere al passivo del bilancio solo gli «accantonamenti per rischi ed oneri» (in tedesco «Rückstellungen»; in inglese «provisions for liabilities and charges») la cui funzione è di coprire perdite o debiti che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certi.

106 Nella fattispecie, il governo tedesco fa valere che, benché alla data di chiusura del bilancio la natura dell'eventuale perdita derivante dall'inadempienza della Corporación del cobre sia stata nettamente circoscritta e il suo importo e la data della sua sopravvenienza siano stati più o meno determinati, tale perdita non poteva essere qualificata come probabile o certa ai sensi dell'art. 20, n. 1, della quarta direttiva.

107 La Commissione sostiene che il principio di prudenza, enunciato all'art. 31, n. 1, lett. c), della quarta direttiva, e il principio del quadro fedele richiedono che il rischio di perdita sia preso in considerazione come accantonamento.

108 A tale riguardo occorre rilevare che un rischio «paese», quale definito nella fattispecie, non è in sé un «rischio» quale inteso all'art. 20, n. 1, della quarta direttiva. Infatti, esso costituisce solo uno dei diversi elementi da prendere in considerazione per determinare se una perdita derivante dall'impegno di cui trattasi possa essere qualificata come «probabile o certa» ai sensi della detta disposizione.

109 Pertanto, per accertare se sia appropriato costituire un accantonamento ai sensi dell'art. 20, n. 1, della quarta direttiva in forza di un impegno che figura, in applicazione dell'art. 14 di quest'ultima, in calce allo stato patrimoniale, la questione pertinente è se tale impegno alla data di chiusura del bilancio abbia dato luogo alla probabilità, o addirittura alla certezza, dell'esistenza di una «perdita o debito».

110 In tale caso, un accantonamento per i rischi ed oneri relativi a tale impegno sarebbe necessario. Infatti, l'assenza di menzione esplicita nel bilancio di una perdita probabile o certa sarebbe incompatibile con i principi della prudenza e del quadro fedele (v., in tal senso, in un altro contesto, sentenza DE + ES Bauunternehmung, sopra menzionata, punto 26).

111 Ai sensi dell'art. 42, primo comma, della quarta direttiva, un tale accantonamento non dovrebbe tuttavia superare l'importo necessario.

112 Spetta quindi al giudice nazionale valutare se, alla data di chiusura del bilancio, una perdita o un debito derivante dall'impegno assunto dalla BIAO-Afribank a titolo di garanzia fosse probabile o certo. In caso negativo, non sarebbe stato necessario far figurare un accantonamento nel passivo del bilancio.

113 Tuttavia, trattandosi di impegno la cui menzione deve essere fatta in calce allo stato patrimoniale, i principi della prudenza e del quadro fedele richiedono che vi sia fatta menzione anche dei rischi (in senso ampio), quale un rischio «paese», che può incidere sulle conseguenze dell'impegno assunto e quindi sulla valutazione della situazione finanziaria.

Sui metodi di valutazione

114 La questione dei metodi di valutazione applicabili si pone solo nel caso in cui il giudice nazionale constati che un accantonamento deve essere costituito a titolo dell'impegno di cui trattasi.

115 Occorre inoltre rilevare che se il giudice nazionale sembra considerare la possibilità di procedere ad un ammortamento all'attivo in forza dell'art. 39, n. 1, lett. b) e c), della quarta direttiva, esso non precisa come un tale metodo di valutazione possa essere rilevante per il caso di specie.

116 Per quanto riguarda la possibilità di procedere ad una valutazione globale, occorre rilevare che l'art. 31, n. 1, lett. e), della quarta direttiva prevede che gli elementi delle voci dell'attivo e del passivo siano valutati separatamente. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che una deroga, ai sensi del n. 2 di tale disposizione, può essere appropriata allorché, alla luce del principio del quadro fedele, una valutazione separata non darebbe un quadro quanto più possibile fedele della reale situazione finanziaria della società interessata (v. sentenza DE +ES Bauunternehmung, cit., punti 31 e 32).

117 In un caso quale quello di cui alla causa principale, in cui intervengono diversi fattori incerti e persino contraddittori (v. punti 95-98 della presente sentenza), è possibile che, per assicurare il rispetto dei principi della prudenza e del quadro fedele, il modo di valutare più appropriato sia quello di procedere ad una valutazione globale di tutti gli elementi pertinenti.

118 Per quanto riguarda le questioni intese ad ottenere precisazioni circa i criteri destinati a quantificare il grado di probabilità di un rischio, la legittimità di una presa in considerazione congiunta del rischio «paese» e del rischio di insolvibilità, nonché i rimedi per evitare che vengano presi in considerazione due volte i rischi, è sufficiente ricordare che la quarta direttiva si limita ad enunciare principi generali senza cercare di disciplinare tutte le possibili applicazioni di questi ultimi. In assenza di tali precisazioni, questa valutazione rientra nel diritto nazionale, interpretato eventualmente alla luce delle norme contabili internazionali (IAS) quali erano in vigore al tempo dei fatti di cui alla causa principale, sempreché i principi generali sanciti dalla detta direttiva, quali ricordati ai punti 72-75 della presente sentenza, siano pienamente rispettati.

119 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la seconda parte delle questioni nel senso che la quarta direttiva non esclude l'iscrizione nel passivo del bilancio, ai sensi del suo art. 20, n. 1, di un accantonamento destinato a coprire eventuali perdite o debiti derivanti da un impegno che figura in calce allo stato patrimoniale in forza dell'art. 14 di tale direttiva, purché la perdita o il debito di cui trattasi possano essere qualificati, alla data di chiusura del bilancio, come «probabili o certi». L'art. 31, n. 1, lett. e), della stessa direttiva non esclude che, per assicurare il rispetto dei principi della prudenza e del quadro fedele della situazione patrimoniale, il metodo di valutazione più appropriato sia quello consistente nel procedere ad una valutazione globale di tutti gli elementi pertinenti.

Sulla terza parte delle questioni

120 Con la terza parte delle sue questioni, il giudice del rinvio chiede in sostanza se occorra valutare un impegno sottoscritto a titolo di garanzia alla data di chiusura del bilancio, allorché la sorte della garanzia era ignota in tale data, o rideterminarne retroattivamente il valore alla data di elaborazione dei conti annuali, allorché era noto, a tale ultima data, che il debito era stato rimborsato. Così facendo, esso intende accertare quale sia la data pertinente per la valutazione delle voci del bilancio e quindi se la riduzione o l'eliminazione di un rischio, essendo avvenuta dopo la data di chiusura del bilancio, costituiscano o meno fatti che richiedono una rideterminazione retroattiva del valore di queste voci.

121 In forza dell'art. 31, n. 1, lett. c), sub bb), della quarta direttiva occorre tener conto, ai fini della valutazione delle voci che figurano nei conti annuali, di tutti i rischi prevedibili e delle eventuali perdite venuti in essere nel corso dell'esercizio o di un esercizio anteriore. La data pertinente per la valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo è quindi, in via di principio, la data di chiusura del bilancio.

122 La quarta direttiva non disciplina esplicitamente la presa in considerazione del fatto che un rischio (quale il rischio di insolvenza del debitore o il rischio «paese») sia venuto meno prima della data di compilazione del bilancio.

123 Tuttavia, il detto art. 31, n. 1, lett. c), sub bb), fa parte di un'elencazione di diversi casi di specie introdotta dall'espressione «occorre in ogni caso osservare il principio della prudenza e in particolare (...)». Non si tratta quindi di un'elencazione tassativa. Inoltre, come è già stato sottolineato ripetutamente, l'art. 2, n. 3, nonché il quarto considerando della quarta direttiva sanciscono il principio del quadro fedele della situazione patrimoniale. La Corte ha già dichiarato che il rispetto di detto principio richiede che sia preso in considerazione il complesso degli elementi che sono effettivamente imputabili all'esercizio in argomento, quali gli utili realizzati, gli oneri, i proventi, i rischi e le perdite (v. sentenza Tomberger, cit., punto 22).

124 Occorre quindi rilevare che un evento, quale il rimborso da parte della Corporación del cobre del finanziamento che le era stato concesso, che è avvenuto dopo la data di chiusura del bilancio, non è effettivamente imputabile all'esercizio in argomento. Pertanto esso non costituisce un fatto che richiede una rideterminazione retroattiva del valore di un accantonamento imputabile a tale finanziamento che figura nel passivo del bilancio.

125 Tuttavia, è possibile che il fatto di omettere dai conti annuali qualsiasi menzione di circostanze quali la riduzione o la scomparsa di un tale rischio sia tale da indurre in errore e quindi sia incompatibile con il principio del quadro fedele (v., in tal senso, sentenza Tomberger, cit., punto 22). Il rispetto di questo principio richiede infatti che sia fatta menzione, in un punto qualunque dei conti annuali, della scomparsa o della riduzione di un tale rischio. La determinazione del metodo più appropriato per far figurare tale menzione nel detto bilancio rientra nel diritto nazionale.

126 Occorre quindi risolvere la terza parte delle questioni nel senso che, in circostanze quali quelle della causa principale, il rimborso di un credito, che è avvenuto dopo la data di chiusura del bilancio (essendo questa la data pertinente per la valutazione delle voci del bilancio), non costituisce un fatto che richiede una rideterminazione retroattiva del valore di un accantonamento imputabile a questo finanziamento iscritto nel passivo del bilancio. Tuttavia, il rispetto del principio del quadro fedele della situazione patrimoniale richiede che sia fatta menzione nei conti annuali della scomparsa del rischio cui si riferisce il detto accantonamento.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

127 Le spese sostenute dal governo e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht Hamburg con ordinanza 29 aprile 1999, dichiara:

1) Le questioni che figurano nella seconda e terza parte della domanda di pronuncia pregiudiziale, relative all'interpretazione della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lett. g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, sono ricevibili.

2) La quarta direttiva 78/660 non esclude l'iscrizione nel passivo del bilancio, ai sensi del suo art. 20, n. 1, di un accantonamento destinato a coprire eventuali perdite o debiti derivanti da un impegno che figura in calce allo stato patrimoniale in forza dell'art. 14 della detta direttiva, purché la perdita o il debito di cui trattasi possano essere qualificati, alla data di chiusura del bilancio, come «probabili o certi». L'art. 31, n. 1, lett. e), della stessa direttiva non esclude che, per garantire il rispetto dei principi di prudenza e del quadro fedele della situazione patrimoniale, il metodo di valutazione più appropriato sia quello consistente nel procedere ad una valutazione globale di tutti gli elementi pertinenti.

3) In circostanze quali quelle della causa principale, il rimborso di un credito, che è avvenuto dopo la data di chiusura del bilancio (essendo questa la data pertinente per la valutazione delle voci di bilancio), non costituisce un fatto che necessita una rideterminazione retroattiva del valore di un accantonamento imputabile a questo credito iscritto nel passivo del bilancio. Tuttavia, il rispetto del principio del quadro fedele della situazione patrimoniale richiede che sia fatta menzione nei conti annuali della scomparsa del rischio cui si riferisce il detto accantonamento.