61999J0302

Sentenza della Corte del 12 luglio 2001. - Commissione delle Comunità europee e Repubblica francese contro Télévision française 1 SA (TF1). - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivo inoperante - Critica di punti della motivazione ininfluenti sul dispositivo impugnato - Onere delle spese processuali. - Cause riunite C-302/99 P e C-308/99 P.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-05603


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Critica di punti della motivazione ininfluenti sul dispositivo impugnato - Motivo inoperante

(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 49, primo comma)

2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo diretto contro la decisione del Tribunale sulle spese - Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi

(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, secondo comma)

Massima


1. E' inoperante e deve essere respinto il motivo di un'impugnazione diretto contro punti della motivazione di una sentenza del Tribunale ininfluenti sul dispositivo di tale sentenza.

Pertanto, quando la motivazione di una sentenza del Tribunale si riferisca al venir meno dell'oggetto di un ricorso per carenza in ragione dell'esistenza di una presa di posizione dell'istituzione successivamente al ricorso e sia, di per sé, idonea a giustificare adeguatamente la decisione del Tribunale di non luogo a statuire, il motivo di un'impugnazione diretto contro i punti della motivazione di tale sentenza relativi alla ricevibilità del ricorso per carenza è inoperante e deve essere respinto. Tali punti sono infatti ininfluenti sul dispositivo della sentenza impugnata, in quanto emerge da una giurisprudenza della Corte che, quando essa ritiene che non vi sia luogo a statuire su un ricorso il cui oggetto è venuto meno, è inutile esaminare la ricevibilità di detto ricorso.

( v. punti 26-29 )

2. Nell'ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un'impugnazione siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l'asserita irregolarità della decisione del Tribunale sulle spese devono essere dichiarate irricevibili ai sensi dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, a tenore del quale un'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

( v. punto 31 )

Parti


Nei procedimenti riuniti C-302/99 P e C-308/99 P,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Marenco e K. Wiedner, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra K. Rispal-Bellanger e dal sig. F. Million, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

sostenute da

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente in sede di impugnazione,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 3 giugno 1999 nella causa T-17/96, TF1/Commissione (Racc. pag. II-1757),

procedimento in cui l'altra parte è:

Télévision française 1 SA (TF1), con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti G. Vandersanden, J.-P. Hordies e A. Maqua, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE,

composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sévon (relatore), R. Schinten, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e C.W.A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: D. Louterman-Hubeau, capodivisione

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 30 gennaio 2001, durante la quale la Commissione è stata rappresentata dai sigg. G. Marenco e K. Wiedner, la Repubblica francese dai sigg. G. de Bergues, in qualità di agente, e F. Million, il Regno di Spagna dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e la Télévision Française 1 SA (TF1) dagli avv.ti G. Vandersanden e J.-P. Hordies,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 marzo 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 agosto 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 3 giugno 1999 nella causa T-17/96, TF1/Commissione (Racc. pag. II-1757; in prosieguo: la «sentenza impugnata») (causa C-302/99 P).

2 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 agosto 1999, la Repubblica francese ha proposto, ai sensi della stessa disposizione dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la medesima sentenza del Tribunale (causa C-308/99 P).

Fatti all'origine del ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

3 Dalla sentenza impugnata emerge che il 10 marzo 1993 la ricorrente nel procedimento di primo grado, Télévision française 1 SA (TF1) (in prosieguo: la «TF1»), società televisiva privata, ha presentato alla Commissione una denuncia diretta contro le modalità di finanziamento e di gestione delle emittenti pubbliche di France-Télévision. E' pacifico che in tale denuncia si faceva espressamente menzione di talune violazioni degli artt. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), 90, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 1, CE) e 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), specificamente indicati.

4 Con lettera 3 ottobre 1995 la ricorrente ha chiesto formalmente alla Commissione e, per quanto necessario, le ha ingiunto di «prendere posizione e di agire con riguardo ai motivi dedotti nella denuncia» del 10 marzo 1993.

5 Con lettera 3 ottobre 1995 la Commissione ha comunicato alla TF1 che l'inchiesta relativa a detta denuncia era ancora in corso.

6 Il 2 febbraio 1996 la TF1 ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso contenente, in via principale, una domanda basata sull'art. 175, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 232, terzo comma, CE), diretta a far dichiarare che la Commissione era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza di tale Trattato essendosi astenuta dal pronunciarsi sulla denuncia che le aveva presentato la ricorrente e, in subordine, una domanda basata sull'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), volta ad ottenere l'annullamento dell'asserita decisione di rigetto della denuncia contenuta in una lettera della Commissione dell'11 dicembre 1995.

7 Nel corso del procedimento la Commissione ha versato agli atti la copia di una lettera del 15 maggio 1997, indirizzata alla TF1 ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste dall'art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268), con la quale comunicava che, in considerazione delle informazioni in suo possesso, non poteva dare esito favorevole alla denuncia nella parte riguardante le asserite violazioni dell'art. 85 e dell'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE). La Commissione invitava la TF1 a presentare le sue osservazioni entro due mesi dal 15 maggio 1997. Aggiungeva che, esaminate le censure relative all'asserita violazione dell'art. 90 del Trattato, non le risultava provato che i fatti denunciati costituissero infrazione.

8 Pronunciandosi sul ricorso per carenza proposto dalla TF1, il Tribunale, nel punto 57 della sentenza impugnata, lo ha giudicato ricevibile nella parte in cui era diretto contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato.

9 Il Tribunale ha poi esaminato, nei punti 99-103 della sentenza impugnata, in quale misura la lettera della Commissione 15 maggio 1997 costituisse una presa di posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato che ponesse fine all'inerzia della Commissione e privasse quindi di oggetto il ricorso per carenza nella parte in cui esso era diretto contro l'asserita omissione, da parte della Commissione stessa, di agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato.

10 Nel punto 103 della sentenza impugnata esso ha concluso che detta lettera costituiva una siffatta presa di posizione e che non occorreva, quindi, pronunciarsi sulla domanda di declaratoria di carenza nella parte diretta a far dichiarare che la Commissione aveva illegittimamente omesso di agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato.

11 Inoltre, nel punto 110 della sentenza impugnata, il Tribunale ha deciso che, ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, la Repubblica francese avrebbe sopportato le proprie spese. Esso ha altresì condannato quest'ultima a sopportare le spese sostenute dalla TF1 a causa del suo intervento.

12 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato e statuito quanto segue:

«1) La Commissione, omettendo di pronunciarsi sulla denuncia depositata da Télévision française 1 SA in data 10 marzo 1993, nella parte relativa agli aiuti di Stato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base al Trattato CE.

2) Non vi è luogo a statuire sulla domanda per carenza nella parte in cui è diretta contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi degli artt. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) e 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE).

3) Il ricorso, nella parte in cui è diretto contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi dell'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE), è irricevibile.

4) Non vi è luogo a statuire sulla domanda subordinata di annullamento.

5) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla ricorrente, ad esclusione delle spese derivate alla ricorrente per effetto dell'intervento della Repubblica francese.

6) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente a causa dell'intervento».

Procedimento dinanzi alla Corte

13 Con il ricorso proposto dinanzi alla Corte la Commissione contesta la sentenza impugnata nei limiti in cui dichiara ricevibile il ricorso per carenza della TF1 in quanto diretto contro l'astensione della Commissione dall'agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato CE. Essa chiede quindi che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata nei limiti in cui considera ricevibile il ricorso per carenza della TF1 in quanto diretto contro l'astensione della Commissione dall'agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato;

- dichiarare il ricorso per carenza della TF1 irricevibile in quanto diretto contro l'astensione della Commissione dall'agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato;

- condannare la TF1 alle spese del procedimento dinanzi alla Corte e statuire nuovamente sulle spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, al fine di limitare la condanna della Commissione proporzionalmente al risultato del presente ricorso.

14 Con ordinanza 8 novembre 1999 del presidente della Corte, il Regno di Spagna è stato autorizzato ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Nella memoria di intervento esso chiede alla Corte di accogliere il ricorso proposto dalla medesima e di annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara ricevibile il ricorso per carenza proposto contro l'astensione della Commissione dall'agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato.

15 Nella causa C-302/99 P la TF1 chiede che la Corte voglia:

- respingere il ricorso proposto dalla Commissione;

- confermare la ricevibilità del ricorso per carenza proposto dalla TF1 contro l'astensione della Commissione dall'agire in base all'art. 90, n. 3, del Trattato;

- condannare la Commissione a sopportare le spese del procedimento dinanzi alla Corte e porre a carico della medesima le spese del procedimento dinanzi al Tribunale.

16 Con il ricorso dinanzi alla Corte, la Repubblica francese chiede l'annullamento della sentenza impugnata nei limiti in cui, da un lato, nel punto 2 del dispositivo, dichiara ricevibile il ricorso per carenza della TF1 in quanto diretto contro l'astensione, da parte della Commissione, dall'agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato e, d'altro lato, nel punto 6 del dispositivo menzionato, condanna detto Stato membro, in quanto interveniente, al pagamento delle spese sopportate dalla TF1 in ragione dell'intervento. La Repubblica francese chiede inoltre alla Corte di condannare la TF1 alle spese del procedimento dinanzi alla Corte e di statuire nuovamente sulle spese del procedimento dinanzi al Tribunale.

17 Con ordinanza 8 novembre 1999 del presidente della Corte il Regno di Spagna è stato autorizzato ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica francese. Anch'esso chiede l'annullamento dei punti 2 e 6 del dispositivo della sentenza impugnata.

18 Nella causa C-308/99 P la TF1 chiede che la Corte voglia:

- respingere il ricorso proposto dalla Repubblica francese;

- confermare la sentenza impugnata;

- condannare la Repubblica francese alle spese.

19 In detta causa la Commissione chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata nei limiti in cui considera ricevibile il ricorso per carenza della TF1 in quanto diretto contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato;

- dichiarare il ricorso per carenza della TF1 irricevibile in quanto diretto contro l'astensione della Commissione dall'agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato;

- annullare la sentenza impugnata nei limiti in cui condanna la Repubblica francese a sopportare le spese sostenute dalla TF1 in ragione del suo intervento;

- condannare la TF1 alle spese del procedimento dinanzi alla Corte e statuire nuovamente sulle spese del procedimento dinanzi al Tribunale al fine di:

- limitare la condanna della Commissione proporzionalmente all'esito del presente ricorso e

- ripartire tra la Commissione e la TF1, proporzionalmente al risultato del presente ricorso, le spese cagionate alle stesse dall'intervento della Repubblica francese.

20 Con ordinanza del presidente della Corte 17 novembre 2000 le cause C-302/99 P e C-308/99 P sono state riunite ai fini della fase scritta e orale e della sentenza.

Sui ricorsi nella parte in cui contestano la sentenza impugnata nei limiti in cui dichiara ricevibile il ricorso per carenza della TF1 in quanto diretto contro l'astensione della Commissione dall'agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato

21 A sostegno della sua domanda di annullamento del punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale avrebbe implicitamente, ma necessariamente, ammesso la ricevibilità del ricorso per carenza della TF1, in quanto diretto contro l'astensione della Commissione dall'agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato, il governo francese sostiene che tale punto del dispositivo si dovrebbe leggere alla luce dei punti della motivazione di detta sentenza che sono indispensabili per determinare l'esatto senso di quanto è stato dichiarato nel dispositivo.

22 Secondo detto governo, sia il punto 2 del dispositivo sia, all'occorrenza, i punti 48-57 della motivazione della sentenza impugnata attesterebbero che esso è rimasto interamente soccombente sul punto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, e, di conseguenza, dovrebbe essere legittimato a contestare tale parte della sentenza del Tribunale nell'ambito di un'impugnazione.

23 La Commissione chiede anch'essa che la sentenza impugnata sia annullata nella parte in cui ammette la ricevibilità del ricorso per carenza proposto dalla TF1 dinanzi al Tribunale in base all'art. 175, terzo comma, del Trattato.

24 In proposito occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 49, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, può essere proposta impugnazione dinanzi a quest'ultima «contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità».

25 Nel presente caso la decisione che conclude il procedimento ai sensi della predetta disposizione dello Statuto CE della Corte di giustizia e alla quale si riferisce espressamente il ricorso proposto dal governo francese, vale a dire il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, è quella con cui il Tribunale ha dichiarato che non vi era luogo a stauire sulla domanda di declaratoria di carenza in quanto diretta contro l'astensione della Commissione dall'agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato.

26 La motivazione che costituisce il necessario fondamento di detta decisione è esposta nei punti 99-103 della sentenza impugnata e si riferisce al venir meno dell'oggetto del ricorso in ragione dell'esistenza di una presa di posizione della Commissione.

27 Dato che i predetti punti della motivazione sono, di per sé, idonei a giustificare adeguatamente la decisione del Tribunale, i vizi da cui potrebbero essere inficiati i punti della motivazione della sentenza impugnata contestati dalla Commissione e dalla Repubblica francese, relativi alla ricevibilità del ricorso per carenza della TF1, sono comunque ininfluenti sul dispositivo della sentenza impugnata.

28 Infatti, emerge da una costante giurisprudenza della Corte che, quando essa ritiene che non vi sia luogo a statuire su un ricorso il cui oggetto è venuto meno, è inutile esaminare la ricevibilità di detto ricorso (v., in particolare, sentenza 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, Buckl e a./Commissione, Racc. pag. I-6061, punti 14-17, nonché ordinanza 10 giugno 1993, causa C-41/92, The Liberal Democrats/Parlamento, Racc. pag. I-3153, punto 4).

29 Da quanto precede risulta che, essendo inoperante il motivo dedotto dalla Commissione e dalla Repubblica francese a sostegno delle loro conclusioni dirette contro il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, i ricorsi devono essere respinti a detto riguardo.

Sulle conclusioni del ricorso della Repubblica francese nella parte in cui quest'ultima censura il punto 6 del dispositivo della sentenza impugnata

30 La Repubblica francese chiede l'annullamento del punto 6 del dispositivo della sentenza impugnata, in cui il Tribunale l'ha condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla TF1 in primo grado in ragione del suo intervento.

31 In proposito è sufficiente ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell'ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un'impugnazione siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l'asserita irregolarità della decisione del Tribunale sulle spese devono essere dichiarate irricevibili ai sensi dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, a tenore del quale un'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese (v., in particolare, sentenza 14 settembre 1995, causa C-396/93 P, Henrichs/Commissione, Racc. pag. I-2611, punto 66, e ordinanza 13 dicembre 2000, causa C-44/00 P, Sodima/Commissione, Racc. pag. I-11231, punto 93).

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

32 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la TF1 ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente nel procedimento C-302/99 P, deve essere condannata alle spese relative a detto procedimento.

33 In conformità a detta disposizione del regolamento di procedura, la Repubblica francese va condannata alle spese del procedimento C-308/99 P nel quale è rimasta soccombente.

34 Ai sensi dell'art. 69, n. 4, primo comma, del predetto regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni che sono intervenuti nella controversia sopportano le proprie spese. In conformità a detta disposizione si deve statuire che il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) I ricorsi sono respinti.

2) La Commissione è condannata alle spese nel procedimento C-302/99 P.

3) La Repubblica francese è condannata alle spese nel procedimento C-308/99 P.

4) Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese in entrambi i procedimenti.