1. CECA - Aiuti alla siderurgia - Divieto - Presupposti - Pregiudizio per la concorrenza - Esclusione
[Trattato CECA, art. 4, lett. c)]
2. CECA - Aiuti alla siderurgia - Autorizzazione da parte della Commissione - Aiuti alla chiusura - Presupposti di concessione - Interpretazione restrittiva - Produzione regolare
(Trattato CECA, art. 4; decisione generale n. 3855/91, art. 4, n. 2, primo comma, secondo trattino)
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori - Esclusione tranne che in caso di snaturamento
(Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
4. CECA - Aiuti alla siderurgia - Divieto - Regime derogatorio - Approvazione da parte della Commissione degli aiuti progettati alla luce delle condizioni previste dal regime
[Trattato CECA, art. 4, lett. c); decisione generale n. 3855/91]
1. L'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, a differenza dell'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), non richiede, perché gli aiuti siano considerati incompatibili con il mercato comune, la condizione che essi falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Infatti, l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA vieta tutti gli aiuti senza alcuna limitazione, al fine di garantire l'instaurazione, il mantenimento ed il rispetto di condizioni normali di concorrenza, di modo che gli aiuti sono considerati incompatibili con il mercato comune senza che occorra dimostrare e neanche verificare se, in realtà, sussiste o rischia di verificarsi una violazione delle condizioni della concorrenza.
( v. punti 32-33 )
2. Il quinto codice degli aiuti alla siderurgia, il quale costituisce una deroga all'art. 4 del Trattato CECA, deve essere interpretato restrittivamente. Tale necessità di un'interpretazione restrittiva discende dalla lettera stessa della motivazione del quinto codice, ove la Commissione ha chiaramente manifestato l'intenzione che detto codice sia interpretato restrittivamente e unicamente con riferimento al suo tenore letterale. Quindi è a ragione che il Tribunale ha considerato che la finalità del quinto codice consiste nell'autorizzare unicamente gli aiuti a favore di imprese presenti in modo significativo sul mercato e la cui chiusura comporterà conseguentemente una riduzione della produzione siderurgica. Va quindi approvata la valutazione del Tribunale, secondo la quale il requisito della produzione regolare previsto dall'art. 4, n. 2, primo comma, secondo trattino, del quinto codice è stato stabilito al fine di rafforzare l'effetto utile degli aiuti alla chiusura garantendo che essi abbiano effetti sufficientemente significativi, non solo in termini di smantellamento di impianti, ma anche di riduzione del livello attuale della produzione.
( v. punti 40-41, 45 )
3. Dagli artt. 225 CE e 51 dello Statuto della Corte di giustizia emerge che l'impugnazione è limitata ai motivi di diritto. Pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale.
( v. punto 78 )
4. Nell'ambito di un regime derogatorio al rigido divieto degli aiuti previsto dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, quale il quinto codice degli aiuti alla siderurgia, gli aiuti progettati possono essere approvati soltanto se rispettano ciascuna delle condizioni dettate da detto regime. Nel corso della procedura di esame degli aiuti progettati, è compito pertanto della Commissione esaminare se la concessione di un aiuto rispetti tali condizioni. E' quindi escluso ogni obbligo di motivazione diversa dalla constatazione da parte sua che taluni criteri considerati da detto regime non sono soddisfatti.
( v. punto 90 )