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Massima

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1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche proposte in un contesto che esclude una soluzione utile - Questioni senza alcuna relazione con l'oggetto della causa principale

(Art. 234 CE)

2. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Interpretazione richiesta a causa dell'utilizzo di una nozione che figura in una disposizione di diritto comunitario adottata al fine di trasporre nell'ordinamento interno una direttiva, ma in condizioni diverse da quelle previste dalla disposizione comunitaria corrispondente - Competenza a fornire questa interpretazione

(Art. 234 CE)

3. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Facoltà degli Stati membri di applicare un'aliquota ridotta - Esercizio - Limiti - Rispetto del principio di neutralità fiscale

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 12, n. 4, e 28, n. 2, lett. e)]

4. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Libere professioni di cui al punto 2 dell'allegato F - Nozione - Criteri - Attività di amministratore di condomini - Valutazione da parte del giudice nazionale

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 28, n. 3, lett. b), e allegato F, punto 2]

Massima

1. Nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire.

Tuttavia, in ipotesi eccezionali, spetta alla Corte esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Essa può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica ovvero qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte.

( v. punti 23-24 )

2. La Corte è competente a statuire su domande pregiudiziali relative a disposizioni di diritto comunitario quando una normativa nazionale si sia conformata, per le soluzioni che essa apporta ad una situazione interna, a quelle adottate nel diritto comunitario, al fine di assicurare una procedura unica in situazioni analoghe. Infatti, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze di interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto comunitario ricevano un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate. Questa considerazione è a maggior ragione valida quando la normativa nazionale che si avvale di una nozione che figura in una disposizione di diritto comunitario sia stata adottata al fine di trasporre nell'ordinamento interno la direttiva di cui la detta disposizione fa parte.

Ne consegue che, in un caso del genere, la circostanza che la nozione di diritto comunitario di cui si chiede l'interpretazione sia destinata ad applicarsi, nell'ambito del diritto nazionale, in condizioni diverse da quelle previste dalla disposizione comunitaria corrispondente non è tale da escludere qualsiasi collegamento tra l'interpretazione richiesta e l'oggetto della causa principale.

( v. punti 27-29 )

3. Spetta a ciascuno Stato membro determinare e definire le operazioni che possono fruire di un'aliquota ridotta di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 12, n. 4, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, fino al 31 dicembre 1992, e ai sensi dell'art. 28, n. 2, lett. e), della stessa direttiva, come modificata dalla direttiva 92/77 che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388 (ravvicinamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto), a decorrere dal 1° gennaio 1993, fatto salvo il rispetto del principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto.

Tale principio osta in particolare a che merci o prestazioni di servizi di uno stesso tipo, che si trovano quindi in concorrenza gli uni con gli altri, siano trattati in maniera diversa sotto il profilo dell'imposta sul valore aggiunto, con la conseguenza che i detti prodotti o le dette prestazioni devono essere assoggettati ad un'aliquota uniforme.

( v. punti 36, 41 e dispositivo )

4. L'allegato F della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, contiene l'elenco delle operazioni esentate dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 28, n. 3, lett. b), della direttiva. Le libere professioni di cui al punto 2 del detto allegato sono attività che presentano un pronunciato carattere intellettuale, richiedono una qualificazione di livello elevato e sono normalmente soggette ad una normativa professionale precisa e rigorosa. Nell'esercizio di un'attività del genere, l'elemento personale assume rilevanza particolare e un siffatto esercizio presuppone, in ogni caso, una notevole autonomia nel compimento degli atti professionali. Spetta al giudice del rinvio determinare se, alla luce di tali criteri, si debba ritenere che l'attività di amministratore di condomini, quale prevista dalla normativa nazionale pertinente, configuri una libera professione.

( v. punti 39-41 e dispositivo )