1. Ravvicinamento delle legislazioni - Legislazioni uniformi - Proprietà industriale e commerciale - Diritto di brevetto - Certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari - Presupposti per il rilascio - Rilascio di una prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto, in quanto prodotto fitosanitario - Prodotto - Nozione
(Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 1610/96, art. 3)
2. Ravvicinamento delle legislazioni - Legislazioni uniformi - Proprietà industriale e commerciale - Diritto di brevetto - Certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari - Presupposti per il rilascio - Prodotto protetto da un brevetto di base - Rilascio di una prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto, in quanto prodotto fitosanitario - Prodotto che differisce da un prodotto precedentemente autorizzato soltanto per la proporzione tra il composto chimico attivo e l'impurità che esso contiene
[Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 1610/96, art. 3, n. 1, lett. a) e d)]
1. La nozione di prodotto ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 1610/96, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, comprende gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o sotto forma di prodotti industriali, inclusa qualsiasi impurità derivante inevitabilmente dal procedimento di fabbricazione, che esercitino un'azione generale o specifica sugli organismi nocivi o sui vegetali, parti di vegetali o prodotti vegetali. Due prodotti che differiscono soltanto per la proporzione tra il composto chimico attivo e l'impurità che essi contengono, dal momento che la proporzione di quest'ultima è più elevata nell'uno che nell'altro, devono essere considerati come lo stesso prodotto ai sensi del detto articolo. Al riguardo, il fatto che debba essere ottenuta un'autorizzazione per l'immissione in commercio per il nuovo prodotto fitosanitario, che presenta una proporzione tra il composto chimico attivo e l'impurità diversa da quella che caratterizza il vecchio prodotto fitosanitario, non è pertinente per stabilire se vi sia o meno identità tra i prodotti costitutivi di tali prodotti fitosanitari.
( v. punti 25, 29, 32 e dispositivo 1-3 )
2. Le condizioni enunciate all'art. 3, n. 1, lett. a) e d), del regolamento n. 1610/96, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, non sono, in ogni caso, completamente soddisfatte quando un prodotto, in quanto prodotto fitosanitario, ottenuto mediante un procedimento brevettato e per il quale è stata rilasciata un'autorizzazione per l'immissione in commercio, differisca da un prodotto, in quanto prodotto fitosanitario, precedentemente autorizzato, soltanto per la proporzione tra il composto chimico attivo e l'impurità che esso contiene, dal momento che la percentuale di quest'ultima è più elevata nel primo che nel secondo, e quando tale brevetto di procedimento sia stato indicato come brevetto di base.
( v. punto 38 e dispositivo 4 )