Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva - Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione - Nozione - Assunzione da parte di una compagnia di assicurazioni, mediante una retribuzione calcolata sulla base dei prezzi del mercato, dell'attività di un'altra compagnia di assicurazioni senza assumerne i rischi - Esclusione

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 2, punto 1, e 13, parte B, lett. a)]

Massima

$$L'impegno di una società di assicurazioni di gestire, in cambio di un corrispettivo calcolato in base al prezzo di mercato, l'attività di un'altra società di assicurazioni controllata al 100%, la quale continuerebbe a stipulare contratti di assicurazione a proprio nome, non costituisce un'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, esentata dall'imposta sul valore aggiunto. Tale attività, remunerata in base al prezzo di mercato, costituisce un servizio a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva, come tale soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

( v. punti 43-44 e dispositivo )