1. Agricoltura Organizzazione comune dei mercati Restituzioni all'esportazione Normativa applicabile ad una domanda in mancanza di domanda di fissazione anticipata Regolamento pubblicato il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione da parte dell'ufficio doganale competente
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 1766/92, art. 13, n. 3; regolamento (CEE) della Commissione n. 3665/87, art. 3, nn. 1 e 2, e regolamento (CE) della Commissione n. 1521/95]
2. Agricoltura Organizzazione comune dei mercati Restituzioni all'esportazione Fissazione degli importi Primo regolamento seguito da un altro avente un contenuto identico e non contenente alcun riferimento al primo Revoca del primo regolamento ad opera del secondo Insussistenza
[Regolamenti (CE) della Commissione nn. 1521/95 e 1576/95]
3. Atti delle istituzioni Motivazione Obbligo Portata Regolamento che fissa le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali
[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE); regolamento (CE) della Commissione n. 1521/95]
4. Agricoltura Organizzazione comune dei mercati Restituzioni all'esportazione Regolamento che fissa le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali Invalidità Effetti
[Regolamenti (CE) della Commissione nn. 1415/95 e 1521/95]
1. Dalla lettura combinata degli artt. 13, n. 3, del regolamento n. 1766/92, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e 3, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, risulta che, quando non è stata presentata domanda di fissazione anticipata della restituzione, il fatto generatore da prendere in considerazione per determinare la normativa e, di conseguenza, l'importo della restituzione applicabili è l'accettazione, da parte dell'ufficio doganale competente, della dichiarazione di esportazione in cui viene indicato che sarà chiesta una restituzione. Ne consegue che, in mancanza di domanda di fissazione anticipata, la normativa applicabile a una domanda di restituzione all'esportazione è quella che vige alla data dell'accettazione della dichiarazione di esportazione contenente tale domanda.
In tali circostanze, il regolamento n. 1521/95, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali, si applicava alle operazioni di esportazione relativamente alle quali gli uffici doganali competenti hanno accettato, il giorno della sua pubblicazione, la dichiarazione di esportazione indicante che stava per essere chiesta una restituzione all'esportazione e per le quali non era stata chiesta alcuna fissazione anticipata della restituzione all'esportazione.
( v. punti 14, 17 e dispositivo 1 )
2. Per quanto riguarda la fissazione delle restituzioni all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per animali, il regolamento n. 1576/95 non ha revocato il regolamento n. 1521/95 e non ha quindi avuto alcuna influenza sull'applicabilità di quest'ultimo alla data del 30 giugno 1995. In effetti, il fatto che un primo regolamento sia stato seguito da un altro regolamento avente un contenuto identico e non contenente alcun riferimento al primo non consente di concludere che il secondo regolamento abbia revocato il primo. La revoca di un regolamento è una misura eccezionale che ha effetti retroattivi e può quindi essere soltanto esplicita.
( v. punti 18-19, 21 e dispositivo 2 )
3. La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) dev'essere adeguata alla natura dell'atto considerato. Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio sindacato. Inoltre non si può esigere che la motivazione di un atto specifichi i vari elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono l'oggetto qualora l'atto stesso sia in armonia con il contesto normativo di cui fa parte. Tuttavia, viene anche ammesso che, pur se la decisione che rientri nell'ambito di una prassi decisionale costante può essere motivata sommariamente, in particolare con un richiamo a tale prassi, l'autorità comunitaria deve sviluppare il suo ragionamento in modo esplicito quando la decisione vada notevolmente al di là delle decisioni precedenti.
Non adempie a tale obbligo e, quindi, è invalido il regolamento n. 1521/95, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali. Il semplice riferimento alle possibilità e alle condizioni di vendita sul mercato mondiale, alla necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario e all'aspetto economico delle esportazioni non può costituire un'adeguata motivazione per un regolamento che, come il citato regolamento, rompe con la normale prassi della Commissione consistente nel fissare l'entità delle restituzioni in base alla differenza tra i prezzi dei prodotti di cui trattasi sul mercato comunitario, da una parte, e sul mercato mondiale, dall'altra.
( v. punti 27-28, 30 e dispositivo 3 )
4. Per quanto riguarda la fissazione delle restituzioni all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali, l'invalidità del regolamento n. 1521/95 ha l'effetto che le restituzioni all'esportazione di alimenti a base di cereali per animali, la cui richiesta è stata preannunciata nelle dichiarazioni di esportazione accettate dagli uffici doganali competenti il solo giorno in cui il detto regolamento era applicabile, vale a dire il 30 giugno 1995, e relativamente alle quali non era stata chiesta alcuna fissazione anticipata, devono essere calcolate conformemente al regolamento n. 1415/95.
( v. punto 39 e dispositivo 4 )