Parole chiave
Massima

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Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d'effetto equivalente - Obbligo di indicare un numero di notifica sull'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti sostanze nutritive - Inammissibilità - Giustificazione - Protezione della sanità pubblica - Insussistenza

[Trattato CE, artt. 30 e seguenti (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e seguenti)]

Massima

$$Viola gli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 30 (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) e degli articoli seguenti del Trattato lo Stato membro che, in una normativa relativa all'immissione in commercio di sostanze nutritive e prodotti alimentari arricchiti di tali sostanze, preveda l'obbligo di indicare sull'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti sostanze nutritive il numero di notifica al servizio ispettivo nazionale dei prodotti alimentari.

Infatti, tale obbligo è idoneo ad ostacolare il commercio intracomunitario in quanto può costringere l'importatore ad adeguare la presentazione dei suoi prodotti in funzione del luogo di commercializzazione ed a sopportare di conseguenza spese aggiuntive di confezionamento e di etichettatura. Pur se la presenza del numero di notifica garantisce ai consumatori che un fascicolo è stato notificato alle autorità competenti, un'informazione del genere non consente loro di decidere se essi debbano o no consumare il prodotto in questione e, in caso affermativo, in quale quantità. Per i consumatori, pertanto, la detta informazione non è di utilità sufficiente perché l'apposizione della stessa sull'etichetta possa essere pienamente giustificata in base a motivi di tutela della sanità pubblica. Inoltre, tale provvedimento non è necessario ai fini della tutela della sanità pubblica, posto che l'etichettatura contiene altre indicazioni che rappresentano altrettante informazioni utili in vista del fine suddetto.

( v. punti 17, 26, 29-30 e dispositivo )